Registro Volontari Enti Terzo Settore: come cambia con le nuove regole?

Il Registro dei Volontari degli Enti del Terzo Settore rappresenta un importante passo avanti per questo settore. Lo stesso era già previsto dal decreto del Ministro dell’Industria del 1992, ma in quel caso era limitato ai soli volontari delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) con il Codice del Terzo Settore invece viene esteso tale obbligo a tutti gli enti, inoltre ha provveduto a semplificare le procedure.

Registro Volontari del Terzo Settore: dal decreto del 1992 al Codice del Terzo Settore

La disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore ( che abbiamo già visto sta gradualmente entrando in vigore) prevedeva che le sole Organizzazioni di Volontariato tenessero un registro dei volontari, ciò al fine di predisporre anche tutti gli adempimenti volti a stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla stessa attività di volontariato. Il registro doveva essere vidimato da un Pubblico Ufficiale o da un notaio.

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 del 2017) ha provveduto attraverso l’articolo 17, comma 1, a disciplinare nuovamente tale Registro introducendo qualche novità. Questo prevede che gli ETS possano avvalersi della collaborazione di volontari per lo svolgimento delle proprie attività e che sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la propria opera in modo non occasionale.

Si ricava dalla formulazione dell’articolo in oggetto che i volontari possono essere divisi in due categorie:

  • occasionali;
  • non occasionali.

Ne consegue anche che solo per i volontari non occasionali debba essere previsto il registro. Lo stesso principio però non vale ai fini dell’obbligo della stipula delle polizze assicurative, infatti l’articolo 18 dello stesso decreto legislativo prevede che per tutti i volontari debba essere predisposta la copertura assicurativa contro malattie e infortuni che possono derivare dallo svolgimento di attività per l’Ente del Terzo Settore in cui operano.

Deriva da ciò che è bene predisporre una seconda sezione del Registro dei Volontari in cui siano indicate le generalità dei volontari che prestano il loro operato in modo occasionale  così che lo stesso possa essere consegnato alle compagnie di assicurazione al fine di provvedere a idonea copertura assicurativa.

Modalità di tenuta del Registro Volontari Enti Terzo Settore

Novità importanti circa le modalità di tenuta del Registro dei Volontari sono intervenute con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 che ha indicato le nuove modalità operative di questo importante strumento. La prima novità importante è rappresentata dal fatto che lo stesso può essere tenuto in forma telematica. In questo caso è però indispensabile utilizzare un software che impedisca modifiche successive ai dati immessi. Si potrà così garantire l’integrità del registro sia dal punto di vista temporale che formale.

In secondo luogo il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 precisa che nel caso in cui l’Ente decida di utilizzare il registra cartaceo, in caso di variazioni non è più necessario barrare e firmare la parte oggetto di variazione.

Il Registro telematico o cartaceo deve essere costantemente aggiornato e deve indicare:

  • generalità del volontario (nome e cognome);
  • codice fiscale;
  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • data di inizio e di fine dell’attività di volontariato.

Le polizze assicurative: individuali e collettive

Si è già detto che una delle finalità del Registro dei Volontari è stipulare polizze assicurative in favore dei volontari che operano in modo occasionale o non occasionale e proprio per questo è bene dividerlo in due sezioni. L’articolo 18 stabilisce che la polizza deve coprire:

  • infortuni;
  • malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato;
  • eventuali danni a terzi.

Infine, è prevista per le associazioni che non svolgono prevalente attività commerciale la possibilità di stipulare polizze collettive (cioè non individuali). Questo naturalmente non esime dalla tenuta del registro in modo poi da individuare chi può usufruire della copertura della polizza assicurativa. Infatti il decreto interministeriale stabilisce che le polizze collettive devono essere stipulate in modalità tali che possano garantire trasparenza delle condizioni e assenza di discriminazioni tra i volontari. I vantaggi delle polizze collettive sono soprattutto di tipo economico, infatti solitamente l’importo è inferiore rispetto a polizze individuali che richiedono anche un maggiore impegno amministrativo/burocratico.

Per approfondimenti sulla riforma del Terzo Settore, puoi leggere gli approfondimenti:

Volontario e associato nel codice del terzo settore e associazioni culturali.

Registro Unico Terzo Settore diventa operativo dal 23 novembre 2021

Terzo Settore: rinvio dell’entrata in vigore dell’IVA fino al 2024

Codice del Terzo settore: cosa cambia per le associazioni culturali

Agevolazioni Onlus per l’acquisto di immobili nel Codice del Terzo Settore

Partita Iva forfettaria: possono aprirla anche le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale

Anche le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) potranno aprire la partita Iva a regime forfettario. Si tratta della novità più importante relativa al Terzo settore introdotta con la conversione del decreto legge numero 146 del 2021 con la modifica di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 in tema di applicazione Iva. Le ultime novità sono in discussione al Parlamento. Il voto definitivo si avrà lunedì 13 dicembre 2021.

Terzo settore, quali sono i requisiti per aderire alla partita Iva a regime forfettario?

Per aprire la partita Iva a regime forfettario le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono aver realizzato un volume di ricavi annuo che non superi i 65 mila euro, come tutte le altre società e i professionisti aderenti alla fiscalità della flat tax. Inoltre, nel volume dei ricavi sono incluse:

  • la somministrazione di bevande e alimenti;
  • le attività commerciali che sono assoggettate all’Iva.

Partite Iva a regime forfettario, gli altri requisiti per il Terzo settore e le semplificazioni

Organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale per applicare la partita Iva a regime forfettario devono seguire le altre regole e i requisiti indicati dai commi dai 54 a seguire della legge di Stabilità del 2015 (legge numero 190 del 2014). L’adesione al regime forfettario comporta anche varie semplificazioni fiscali:

  • non va addebitata l’Iva nella fattura verso i propri clienti;
  • mancata detrazione dell’Iva sugli acquisti;
  • non va liquidata e versata l’Iva;
  • mancato obbligo di presentare la dichiarazione annuale;
  • non c’è bisogno della comunicazione annuale dell’Iva;
  • mancato obbligo di presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni rientranti nello spesometro, ovvero rilevanti ai fini dell’Iva;
  • non c’è bisogno di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni fatte con operatori che abbiano la residente o la sede nei Paesi della black list.

Ulteriori obblighi che non hanno associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) col regime forfettario

Inoltre, associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) che aderiscono al regime forfettario di partita Iva non devono:

  • registrare le fatture emesse, le ricevute e i corrispettivi;
  • effettuare la certificazione dei corrispettivi;
  • procedere con l’integrazione delle fatture da versare entro il 16° giorno del mese successivo ai fini del debito di imposta, senza detrarre l’imposta stessa.

Vendita di beni e servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Le novità per il Terzo settore dell’adesione al regime forfettario di partita Iva, potrebbero riguardare le operazioni effettuate da alcuni enti. In particolare, le associazioni di categoria, religiose, politiche, assistenziali, culturali, di formazione extra scolastica, sindacali che effettuino servizi oppure vendano beni, compresi bevande e alimenti, recependo corrispettivi determinati, potranno considerare queste operazioni come esenti. Detti beni e servizi, dovranno non essere gravati dall’imposta che andrebbe a colpire essenzialmente i consumatori e gli utenti finali.

Ristori enti Terzo settore, si può presentare domanda da lunedì 29 novembre

In arrivo i ristori per gli enti non profit. Si potrà presentare da lunedì 29 novembre 2021 la domanda per gli aiuti agli enti del Terzo settore (Ets). La piattaforma telematica per l’invio delle istanze sarà a disposizione fino all’11 dicembre.

Ristori agli enti non profit, il decreto interministeriale del 26 novembre 2021

Si tratta di risorse da destinare agli enti che ne faranno richiesta dal Fondo straordinario degli enti del Terzo settore. Il decreto interministeriale che ha fissato gli aiuti da ripartire è stato firmato nella giornata di ieri, venerdì 26 novembre. I ristori andranno a sostenere gli enti non profit che, per l’emergenza sanitaria ed economica conseguente alla Covid-19, abbiano dovuto interrompere le proprie attività istituzionali.

Ristori agli enti non profit, quante risorse?

In tutto saranno 230 milioni di euro da destinare agli enti del Terzo settore. Venti milioni andranno agli enti non commerciali che rientrano nelle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali. I ristori verranno assegnati agli enti sulla base delle domande che verranno presentate, nei limiti delle risorse assegnate. Per gli enti che abbiano dichiarato entrate per oltre 100 mila euro, l’entità del ristoro verrà aumentata del 30%.

Quali enti non profit possono presentare domanda dei ristori?

Gli enti che possono presentare domanda sono:

  • le Onlus;
  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale (Aps).

Ciascun ente deve risultare iscritta nei registri in data anteriore rispetto al 25 dicembre 2020.

Come presentare la domanda di ristori per gli enti non profit?

La domanda dei ristori potrà essere presentata dagli enti del Terzo settore dal 29 novembre a sabato 11 dicembre 2021. Per inoltrare l’istanza è necessario utilizzare la piattaforma dedicata sul portale Servizi lavoro “Ristori enti terzo settore“. Il ministero del Lavoro, a completamento delle domande, individuerà  sia gli enti che potranno beneficiare dei ristori che l’ammontare spettante a ciascuna associazione.

Registro Unico Terzo Settore diventa operativo dal 23 novembre 2021

Importanti novità in arrivo nel mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo, infatti entra nel vivo la transizione verso la piena applicazione del Codice del Terzo Settore e finalmente le nuove associazioni potranno iscriversi al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore. Ecco le più importanti novità.

Decreto direttoriale 561 del 26 ottobre 2021: è operativo il Registro Unico Terzo Settore

Il Registro Unico del Terzo Settore è un punto fondamentale della riforma contenuta del decreto legislativo 117 del 2017.

Prima di addentrarci su cosa cambierà con l’operatività del RUNTS, è bene capire i contenuto della riforma con gli approfondimenti:

Codice del terzo Settore: cosa cambia per le associazioni culturali

Iscrizione e trasmigrazione

In base al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n° 561 del 26 ottobre 2021 dal 23 novembre 2021 le associazioni di nuova costituzione, in particolare APS (Associazioni di Promozione Sociale), le OdV (Organizzazioni di Volontariato) non dovranno iscriversi nei rispettivi registri, ma dovranno iscriversi nel Registro Unico Terzo Settore. Sempre da tale data inizia la trasmigrazione delle APS e ODV verso il RUNTS. Tali operazioni sono distinte, infatti per le APS nazionali le attività di trasmigrazione saranno gestite dall’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dovranno terminare entro il 23 dicembre 2021. Da questo momento parte la fase di controllo degli atti e quindi l’iscrizione definitiva. La fase di controllo è simile sia per gli enti nazionali che per quelli regionali e locali, quindi sarà trattata insieme.

Mentre le APS e ODV a carattere regionale o provinciale dovranno terminare il passaggio entro il 21 febbraio del 2022 e saranno curate dagli uffici delle Regioni e delle Province autonome che trasmetteranno telematicamente i dati al registro RUNTS.

Fase di controllo del RUNTS

Dal 21 febbraio 2022 prende il via una fase di controllo e gli uffici competenti dovranno valutare le posizioni dei singoli enti, quindi controlleranno i dati delle Associazioni (sezione A del Registro) e Organizzazioni (sezione B) che sono stati oggetto di trasmigrazione. Se entro 180 giorni non vi è un provvedimento di diniego dell’iscrizione nel nuovo Registro, l’iscrizione si intende accettata con il silenzio assenso.

Se dal controllo dovesse emergere che i dati trasmessi sono incompleti o che vi sono altri fattori che impediscono l’iscrizione, l’ufficio competente assegna all’ente, quindi non agli uffici che hanno curato la trasmigrazione, ma direttamente all’ente interessato, un termine di 60 giorni per poter sanare la situazione.

Tra i fattori che possono essere ostativi rispetto all’iscrizione vi è, ad esempio, il mancato adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Se l’Ente non offre un riscontro entro 60 giorni non si procede all’iscrizione definitiva nel registro. Naturalmente di ciò viene data comunicazione. In caso invece di riscontro positivo, si procede all’iscrizione definitiva e anche di questa viene data comunicazione.

Per le associazioni nazionali è possibile l’iscrizione anche nel settore del RUNTS dedicato alle reti associative.

I vecchi registri restano in vigore solo per la gestione della fase transitoria, cioè per le iscrizioni ancora pendenti al 22 novembre 2021. Dal 23 novembre le nuove iscrizioni sono effettuate direttamente nel RUNTS.

Registro Unico Terzo Settore: cosa succede alle ONLUS?

Per queste due tipologie di enti del Terzo Settore le novità sono relativamente poche, molto invece cambia per le ONLUS per loro infatti è prevista una procedura specifica dettata dall’articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 . In questo caso l’Agenzia delle Entrate deve provvedere a comunicare al RUNTS tutti gli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021. L’elenco viene poi pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto direttoriale 561 precisa quindi che ci sarà una successiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui saranno determinate le tempistiche delle varie fasi e di conseguenza solo successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle ONLUS, queste potranno optare per la scelta della sezione del RUNTS in cui chiedere l’iscrizione.

Tutto resta però sospeso, infatti per poter procedere all’inserimento delle ONLUS si è già detto che si deve attendere l’approvazione da parte della Commissione Europea della riforma fiscale per il terzo settore (Titolo X codice del terzo settore). Siccome tale approvazione difficilmente ci sarà nel 2021, visto che siamo agli sgoccioli e che le ONLUS potranno iscriversi fino al termine ultimo del 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui la Commissione approva la riforma fiscale, verosimilmente il termine potrebbe essere 31 marzo 2023. Nel frattempo continua a operare con la vecchia disciplina.

Ricordiamo che spirato l’ultimo termine per le ONLUS per iscriversi (la data ancora non è nota) senza che la stessa abbia provveduto a regolarizzare la posizione, il patrimonio della ONLUS dovrà essere devoluto ad un ente con finalità simili a quelle della ONLUS .

Informazioni finali

Deve essere sottolineato che molto probabilmente all’entrata in vigore definitiva del RUNTS comunque non corrisponderà l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale per il terzo settore e quindi si continueranno ad applicare le vecchie discipline di agevolazioni, sollevando non pochi dubbi tra gli operatori.