Un 2013 di novità per l’Iva

Novità per l’Iva 2013. L’anno che verrà porta infatti diversi aggiornamenti in materia di Iva, aggiornamenti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta pubblicando sul sito www.agenziaentrate.gov.it la bozza dei modelli Iva 2013, Iva base e 26 LP per le liquidazioni periodiche del gruppo Iva.

Tra le novità da tenere d’occhio soprattutto quelle relative all’Iva per cassa: ad essa sono stati dedicati il campo 3 del rigo VE36, per le operazioni attive e il campo 3 del rigo VF 19 per le operazioni passive. Nel quadro VO è stato poi inserito il rigo VO15 per i contribuenti interessati a optare per il nuovo regime.

Tra le altre novità c’è anche la soppressione del quadro VR: d’ora in poi per chiedere il rimborso del credito Iva annuale sarà necessario compilare il quadro VX (rigo VX4) o, in alternativa, il quadro RX del modello Unico nel caso si presenti la dichiarazione unificata. È stato inserito anche il nuovo campo 3 del rigo VL 29, dedicato ai versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali.

Iva per cassa, ci siamo

Dopo tanto parlare, finalmente l’Iva per cassa è una realtà. Un regalo di Natale anticipato per professionistiimprese. Dall’1 dicembre infatti, queste categorie avranno la possibilità di versare l’Iva sulle fatture emesse non più in base alla data di emissione della fattura, ma a quella di pagamento.

Il provvedimento che istituisce l’Iva per cassa, contenuto nel decreto Sviluppo della scorsa estate, dovrebbe contribuire ad arginare il fenomeno dei pagamenti sempre più ritardati, che colpisce professionisti e piccole imprese, specialmente se di mezzo si trova la Pubblica Amministrazione.

Col regime in vigore fino al 30 novembre prossimo, i titolari di partita Iva devono versare al fisco l’Iva sulle fatture emesse, tenendo conto della loro data, anche se nel frattempo il pagamento non è ancora stato ricevuto. In sostanza devono anticipare allo Stato una somma che ancora era loro dovuta dal cliente e che, di fatto, ancora non era andata a reddito. Ora, invece, è possibile scegliere l’Iva per cassa ed effettuare i pagamenti in base alla data dell’incasso effettivo.

Se viene incassata solo una parte dell’importo della fattura, l’Iva va versata in proporzione: se si riceve in pagamento un terzo dell’importo della fattura, alla scadenza del pagamento sarò necessario versare solo un terzo dell’Iva dovuta per quella fattura. Se si sceglie l’Iva per cassa, lo stesso principio si applica anche agli acquisti effettuati: andrà dunque portata in detrazione l’Iva con riferimento alla data del pagamento effettivo e non a quello del documento d’acquisto.

Nuove regole per l’Iva per cassa

Un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 11 ottobre 2012 dovrebbe chiarire le conseguenze dell’estensione del regime dell’Iva per cassa, stabilita con il Decreto Sviluppo.

Ciò che è stato stabilito in quell’ambito, infatti, è che rientrano nell’opzione della liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa tutti i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Considerando che, prima di questo decreto, si trattava di una possibilità riservata a chi realizzava un massimo di 200.000 euro di fatturato, il cambiamento è notevole.

Prima di tutto, viene specificato che l’opzione vale per le operazioni effettuate dall’1 dicembre 2012 ed è accessibile per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Per il cedente o prestatore che esercita l’opzione per l’Iva per cassa, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo accade per non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
La decorrenza è di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Nello stesso modo, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente sorge invece, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, sempre che non abbia esercitato anch’egli l’opzione per l’Iva per cassa.

Non possono beneficiare di questa opzione le operazioni attive effettuate in regimi speciali Iva.

In caso di più attività con applicazione separata dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Vengono escluse dall’Iva per cassa le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti che assolvono l’Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, oltre che, ovviamente, le operazioni per le quali l’Iva per cassa si applica come “regime naturale”.

Le operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione sono le seguenti:

  • acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’Iva con il metodo del reverse charge;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi Iva.

In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per il 2012 è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI

Il 1 ottobre scade la richiesta di rimborso Iva

Per chiedere il rimborso dell’Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del 2011 in un altro Stato Ue c’è tempo fino al 1 ottobre.

La richiesta può essere fatta se si tratta di un periodo non superiore a 1 anno né inferiore a 3 mesi.
Andando nello specifico, se la domanda è relativa ad un trimestre, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro.
Se, invece, la somma da recuperare si riferisce ad acquisti realizzati nel corso dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.

Per ciascun periodo di riferimento occorre presentare telematicamente l’istanza all’Agenzia delle Entrate, la quale provvede ad inoltrarla allo Stato Ue cui si riferisce il rimborso.

Vera MORETTI

L’Iva slitta a marzo per i contribuenti colpiti dal sisma abruzzese

di Vera MORETTI

Dall’Agenzia delle Entrate, in seguito al provvedimento disposto in data 22 dicembre 2010 che prevedeva l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva da inviarsi entro il 31 dicembre 2011, fanno sapere che sono state disposte delle proroghe.

Inizialmente, come dichiarato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la scadenza era slittata al 31 gennaio 2011, per tutti i contribuenti.

In seguito, però, è stato stabilito che, per i contribuenti e i professionisti del ‘cratere’ del sisma abruzzese del 6 aprile 2009, la scadenza debba essere ulteriormente prorogata al 16 marzo 2012.

Al fine, quindi, di consentire l’allineamento temporale degli adempimenti dichiarativi, il termine per l’invio della comunicazione relativa all’anno 2010, da effettuarsi ai sensi dell’art. 21 del decreto legge n. 78 del 2010, è prorogato al 16 marzo 2012.

Liguria, slitta il pagamento IVA per gli alluvionati

Buone notizie per gli alluvionati della Liguria. L’Agenzia delle entrate ha infatti rinviato al 31 dicembre la scadenza del pagamento dell’Iva per chi ha subito danni dai recenti nubifragi. Il provvedimento è stato discusso dalla giunta regionale riunita nella seduta straordinaria presieduta dal governatore Burlando.

Una sorta di lavoro di squadra. Al rinvio hanno infatti lavorato anche la Protezione civile e l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Renzo Guccinelli, insieme al Ministero dell’Economia e al direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Un analogo rinvio sarà disposto anche per le scadenze delle prossime settimane.

Come recita il comunicato dell’Agenzia delle Entrate, “nelle more dei provvedimenti che – in conseguenza dei recenti eventi calamitosi hanno interessato, in particolare, la Regione Liguria e zone limitrofe – potranno prevedere la ridefinizione dei termini degli adempimenti tributari, l’Agenzia delle Entrate comunica che per i contribuenti interessati da tali eventi sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per eventuali ritardi nell’effettuazione dei citati adempimenti”.

Le nuove regole in fatto di Iva per i contribuenti minimi fuori regime

Buone notizie in fatto di Iva per i 500mila contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplificato o alla contabilità semplificata. In particolare, scatta il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ma è anche possibile recuperare l’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi allorquando l’Iva non fu detratta.

A fuoriuscire dal regime sono coloro che hanno intrapreso la propria attività prima del 31 dicembre 2007 o che, pur avendola cominciata dopo tale data, non rispettano i requisiti d’accesso come all’articolo 27, comma 2 del Dl 98/11 o hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011.

Per quanto riguarda l’Iva, questi contribuenti dovranno emettere regolare fattura rispettando tutti i requisiti richiesti dall’articolo 21 del Dpr 633/72, applicando l’imposta (con aliquota del 4, 10 o 21%) e abbandonando quindi la semplice ricevuta con marca da bollo. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà poi istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini di cui agli articoli 23,24 e 25 del Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Se invece gode del regime supersemplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari versandola annualmente.

La rettifica dell’Iva diventa obbligatoria nei casi in cui intervengono mutamenti nel regime di detrazione, delle operazioni attive o dell’attività esercitata, fattispecie che si realizza per il contribuente minimo che perde il regime di inapplicabilità dell’imposta.

L’articolo 19bis 2 del Dpr 633/72 precisa che tale rettifica può essere operata sui beni ammortizzabili se non sono ancora trascorsi cinque anni dall’acquisizione, sui servizi e sui beni non ancora utilizzati alla data del 1° gennaio 2012. Nel caso di uscita dai minimi la rettifica è a favore e quindi l’Iva risultante è a credito. In questo caso l’ex minimo deve calcolare la rettifica prendendo i beni ammortizzabili acquistati dal 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 e considerando l’Iva portata a costo. Dopodiché si calcolano i quinti d’imposta che mancano al compimento del quinquennio.

L’Iva relativa ai beni in giacenza non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il loro materiale impiego. In questo caso occorre fare riferimento alle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2012.

Un altro aspetto riguarda l’eventuale compensazione del credito Iva maturato per effetto della rettifica a favore, con il debito Iva risultante al medesimo titolo al momento dell’ingresso nei minimi al 1° gennaio 2008 o successivamente. Il comma 101 del l’articolo 1 della legge 244/2007 prevedeva la possibilità di versare la rettifica Iva in cinque quote annuali senza interessi. In questo caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita, al netto della nuova rettifica a favore.

Quindi chi esce dal 2012 potrà compensare con la rettifica Iva a favore le rate ancora dovute per l’ingresso a suo tempo nel regime. Al contrario la detrazione corrispondente alla rettifica a favore potrà essere fatta valere con il versamento del saldo Iva 2012, ovvero al momento in cui gli ex minimi che abbracciano il supersemplificato verseranno per la prima volta l’Iva dovuta.

Vera Moretti