Pensione di inabilità: come vengono calcolati gli importi?

Il diritto alla percezione della pensione di inabilità è di spettanza dei lavoratori impossibilitati a svolgere mansioni lavorative. Molti, preoccupati per il loro futuro, si chiedono: come si calcolano gli importi della pensione di inabilità? Cercheremo di scoprirlo.

Requisiti per la pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a coloro che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere mansioni lavorative a causa di patologie invalidanti. Non basta però il requisito sanitario, infatti è necessario anche il requisito contributivo. Il lavoratore deve aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui tre negli ultimi 5 anni.

Può capitare purtroppo che l’inabilità intervenga anche in giovane età, cioè nel momento in cui il lavoratore ha maturato il minimo dei contributi previsti per poter accedere a tale misura, in questo caso ha la necessità di avere comunque un importo mensile che consenta una vita dignitosa. Proprio per questo molti si chiedono: come vengono calcolati gli importi della pensione di inabilità?

Come si determinano gli importi della pensione di inabilità?

Per aiutare coloro che si trovano in questa condizione, soccorre il calcolo della pensione di inabilità basato in parte sui contributi effettivamente versati e in parte attraverso un incremento di contribuzione calcolato tenendo in considerazione gli anni mancanti al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Il metodo è più conosciuto come “legge Amato”, purtroppo non è semplice da capire. I contributi aggiunti non possono comunque superare 40 anni (2080 settimane).

Per quanto riguarda la quota calcolata sui contributi versati occorre ricordare che per chi:

  • non possiede contributi nel periodo antecedente il 1° gennaio 1996, la pensione si calcola sul sistema contributivo;
  • al 31 dicembre 1995 ha maturato meno di 18 anni contributivi, si adotta il sistema misto (retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996;
  • prima del 31 gennaio 1995 ha maturato più di 18 anni di contributi, si applica il retributivo fino al 31 dicembre 2012 e in seguito il contributivo.

La quota aggiuntiva per il calcolo della pensione di inabilità

La quota aggiuntiva di contribuzione si determina tenendo in considerazione i contributi effettivamente versati, cioè la media delle basi annue pensionabili rilevate negli ultimi 5 anni e rivalutate attraverso l’uso dei coefficienti di rivalutazione. La somma ottenuta deve essere rivalutata applicando l’aliquota di computo della gestione, che per i lavoratori dipendenti è al 33%. Il risultato deve essere diviso per 260 (numero di settimane presenti in 5 anni). A questo punto abbiamo la media contributiva settimanale degli ultimi 5 anni.

Questa deve essere moltiplicata per il numero di settimane intercorrenti tra il momento della richiesta di accesso alla pensione e il compimento dei 60 anni di età. Viene quindi determinata la quota di maggiorazione.

Il coefficiente di rivalutazione deve essere calcolato a 57 anni di età per chi ha un’età inferiore a tale limite.

E’ come se venisse fatto un calcolo della pensione ipoteticamente maturabile dal lavoratore nel caso in cui non avesse avuto problemi.

Ad esempio, per un lavoratore che ha 45 anni di età al momento del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità alla quota di contributi effettivamente versati (quota A) sono aggiunti ulteriori 15 anni di contributi (quota B) calcolati in modo virtuale tenendo in considerazione i contributi degli ultimi 5 anni.

Pensione di inabilità nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego l’accesso alla pensione di inabilità decorre dal 1996, in questo caso varia però il calcolo, infatti la base contributiva è giornaliera e non settimanale. E’ inoltre previsto un doppio tetto. L’importo non può superare l’80% della base pensionabile delle quote di pensione determinate con il sistema retributivo ( vale per i lavoratori che hanno anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995) e non può superare gli importi previsti per la pensione per causa di servizio.

A questo proposito deve essere anche ricordato che la legge Fornero ha eliminato la pensione privilegiata per causa di servizio generalizzata nel pubblico impiego e ha previsto solo residue applicazioni per il comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso Pubblico).

Assegno per l’assistenza personale e continuativa

E’ bene ricordare che la pensione di inabilità si corrisponde quando vi è impossibilità di eseguire prestazioni lavorative, di conseguenza si tratta di casi abbastanza gravi. Nel caso in cui il percettore di pensione di inabilità abbia anche problemi di autosufficienza, può richiedere l’assegno per l’assistenza personale continuativa (assegno di accompagnamento). L’ammontare attuale di questo è di 547,45 euro.

La pensione di inabilità e reversibile mentre l’assegno per l’assistenza no.

Per conoscere la differenza, anche di importo tra pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità e invalidità civile, leggi la guida: Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida

Le misure di sostegno in favore di persone con patologie di varia natura sono diverse e hanno presupposti diversi. Purtroppo in questo campo c’è molta confusione, soprattutto sull’assegno ordinario di invalidità, invalidità civile e pensione di inabilità. Cercheremo quindi di fare chiarezza su questi punti.

Cos’è la pensione di inabilità e requisiti

La pensione di inabilità è una prestazione economica che può essere richiesta da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS e lavoratori parasubordinati. Affinché possa essere riconosciuto tale diritto, è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali ) di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati negli ultimi 5 anni.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è incompatibile con qualunque prestazione lavorativa,  sia con lavoro dipendente, con l’iscrizione alla Camera di Commercio, ad albi professionali, nei coltivatori diretti, negli elenchi degli operai agricoli. Appare evidente da questa introduzione alla pensione di inabilità che la stessa costituisca un diritto esclusivamente per soggetti che non abbiano una residua capacità lavorativa. Il lavoratore deve quindi essere colpito da un’infermità o una patologia che sia causa di una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

La pensione di inabilità non è cumulabile con rendite vitalizie erogate dall’INAIL, si tratta in questo secondo caso di rendite erogate in seguito a infortunio sul lavoro che abbiano portato a una menomazione permanente che siano però legate allo stesso evento. Questo implica che se la rendita è erogata, ad esempio per la perdita di un braccio sul lavoro, ma la pensione di inabilità sia invece collegata ad altra patologia, magari anche successiva, si possono continuare a percepire entrambi gli importi.

La pensione di inabilità spetta a coloro che hanno incapacità di deambulare autonomamente e a coloro che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle azioni quotidiane. Viste le peculiarità di questa prestazione, occorre sottolineare che la pensione di inabilità è compatibile con la percezione dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa (il classico accompagnamento).

Come si calcola l’importo della pensione di inabilità?

L’importo si calcola aggiungendo all’importo maturato in base all’anzianità contributiva, contributi ulteriori fino al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione.

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità e requisiti

L’assegno ordinario di invalidità (IO) si differenzia dalla pensione di inabilità per il fatto che è di spettanza di coloro che hanno la perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa, in riferimento comunque alla tipologia di lavoro effettivamente svolto. Questo implica che, a differenza della pensione di inabilità, vi è una residua capacità lavorativa e quindi non è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro o professionale. Da ciò deriva che si può essere iscritti in ordini professionali, si può svolgere lavoro dipendente con mansioni che siano comunque compatibili con la propria disabilità.

Il rinnovo

Si ottiene il riconoscimento a percepire l’assegno ordinario di invalidità a fronte di una infermità permanente di natura mentale o fisica. L’assegno viene corrisposto per un periodo di 3 anni, su domanda dell’interessato può essere prorogato per ulteriori 2 periodi di 3 anni ciascuno. Dopo la terza proroga diventa definitivo. Il rinnovo deve essere chiesto dal beneficiario nel periodo intercorrente tra i sei mesi antecedenti e i 120 giorni successivi alla scadenza del triennio. In caso di omissione si decade dal beneficio. Deve essere ricordato che in qualunque momento l’INPS può sottoporre a revisione il titolare della prestazione, come disciplinato dall’art. 9 della Legge 222/1984 .

Se il lavoratore dopo l’inizio della percezione dell’assegno ordinario di invalidità continua a svolgere attività lavorativa, l’accertamento sanitario avviene con cadenza annuale. I requisiti contributivi sono gli stessi previsti per la pensione di inabilità.

Il periodo in cui si è fruito dell’assegno ordinario di invalidità, se erogato senza il lavoratore abbia continuato l’attività lavorativa, viene considerato utile ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Raggiunti tali requisiti viene quindi trasformato in pensione di vecchiaia e quindi gli importi sono “aggiornati”.

Sottilineiamo ora che l’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è fisso, ma come per la pensione ordinaria dipende dalla situazione contributiva del titolare. Non è previsto un requisito anagrafico per ottenere tale trattamento e neanche un requisito economico. Viene riconosciuto semplicemente a coloro che hanno un’infermità da cui residui meno di un terzo di capacità lavorativa.

Invalidità civile: differenze con l’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità a sua volta non deve essere confuso con l’invalidità civile. L’invalidità civile è una prestazione assistenziale, viene erogata in favore di coloro che hanno una percentuale di invalidità di almeno il 33%. Le prestazioni a cui si ha però diritto dipendono dal grado di invalidità:

  • dal 33% al 73% si ha diritto ad assistenza sanitaria ed agevolazioni fiscali;
  • dal 46%  iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
  • per percentuali dal 66% all’esenzione dal ticket sanitario;
  • dal 74% al 100% si ha diritto a prestazioni economiche.

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, in questo caso non si tiene in considerazione il requisito contributivo, inoltre l’importo dell’invalidità civile è fisso e riconosciuto a coloro che hanno un’invalidità dal 74% al 100%, cioè non è determinato in base ai contributi.

Per conoscere gli importi leggi l’articolo: Adeguamento indennità di invalidità 2022: piccoli importi maggiorati.

Ci sono inoltre limiti reddituali, cioè non ha diritto alla percezione dell’assegno di invalidità civile chi supera determinati limiti di reddito. Tali limiti variano anche in base alla tipologia di invalidità quindi non è questa la sede per approfondire questo tema.

Revisione e rivedibilità

Cambia anche la procedura per la revisione, solitamente nel verbale di accertamento si dispone la rivedibilità e la commissione indica anche il limite temporale entro il quale si prevede la nuova visita. Lo stesso varia da 2 a 5 anni, dipende dall’età e dalla patologia che hanno portato al riconoscimento dell’invalidità civile. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità. La rivedibilità solitamente si applica anche a coloro che hanno patologie irreversibili. Solo per alcune patologie indicate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, in ottemperanza dell’articolo 25, comma 8, della Legge n.114/14 è esclusa la rivedibilità. Anche questa è una differenza rispetto all’assegno ordinario di invalidità.

La reversibilità: quando spetta?

Un’altra differenza tra pensione di inabilità e invalidità civile è data dalla reversibilità, infatti la pensione di inabilità essendo una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva è reversibile, quindi in caso di morte il coniuge e gli aventi diritto possono accedere alla pensione superstiti.

Non è reversibile neanche l’assegno ordinario di invalidità.

Che differenza c’è tra pensione di invalidità e di inabilità

Prima di affrontare la differenza tra pensione di invalidità e di inabilità, è necessario fare chiarezza sulla differenza che sussiste tra invalidità civile e handicap. Ad effettuare gli accertamenti sono commissione mediche diverse.

L’invalidità civile

Può presentare domanda di invalidità civile qualsiasi persona affetta da una menomazione, anomalia o addirittura dalla perdita di una funzione o struttura, che sia sul piano fisico, fisiologico o psicologico. L’accertamento medico verifica e attesta il grado d’invalidità del soggetto che parte dal 33% fino ad arrivare alla sua totalità (100%). La percentuale d’invalidità è importante in relazione alla capacità lavorativa della persona invalida, ossia, fino a che punto il grado d’invalidità ne riduce la capacità lavorativa o lo rende incapace di svolgere qualsiasi lavoro.

L’handicap

Riconoscere lo stato dell’handicap, significa prendere in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale causata dalla patologia o menomazione da cui è affetta la persona. Quest’ultima, può essere di natura fisica, sensoriale o psicologica. Una situazione di handicap grave può anche non dare luogo un 100% di invalidità, sebbene limiti molto la capacità d’inserimento sociale. La persona portatrice di grave handicap può anche non corrispondere ad una riconosciuta invalidità civile.

Differenze tra pensione di invalidità e inabilità

In materia previdenziale, esistono dei distinguo tra pensione di invalidità e pensione di inabilità. Vediamo quali sono, premettendo che entrambe richiedono un’anzianità minima contributiva.

Pensione di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità (legato ai contributi versati) spetta al lavoratore che ha subito una perdita di due terzi della propria capacità lavorativa a causa di un’infermità mentale o fisica che determini una riduzione pari ad almeno il 66,66%.

Oltre al requisito sanitario, si deve tenere presente il requisito contributivo che corrisponde ad almeno cinque anni di contribuzione maturata, di cui almeno tre nei 5 anni precedenti la domanda. L’assegno di invalidità consente la prosecuzione dell’attività lavorativa, il cui calcolo si basa sulle stesse regole dell’ottenimento della pensione di vecchiaia e tiene conto, dunque, del bonus contributivo.

Solitamente, l’assegno ordinario di invalidità è inferiore a quello della pensione di inabilità, in quanto, come vedremo, non è previsto il bonus contributivo, di conseguenza, soprattutto rispetto ai lavoratori più giovani.

L’assegno di invalidità viene ridotto a seconda dei redditi da lavoro presenti, inoltre, non è reversibile ai superstiti né cumulabile con la rendita INAIL.

Pensione di inabilità

La prestazione previdenziale (pensione di inabilità) è riconosciuta solamente in caso di assoluta e permanente possibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro dovuta a infermità, difetti mentali o fisici.

Per inoltrare la domanda di pensione di inabilità, il richiedente deve aver versato almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda. A differenza di chi percepisce l’assegno ordinario d’invalidità, l’inabile che vuole percepire la pensione deve cessare qualsiasi attività lavorativa a prescindere dalla sua natura (autonoma o dipendente).

Per il calcolo della pensione di inabilità vengono seguite le stesse regole della pensione di vecchiaia. Tuttavia, l’importo dell’assegno previdenziale è calcolato con il sistema misto oppure con il metodo integralmente contributivo, in base all’anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995.

Agli anni di contributi versati, viene aggiunto il bonus contributivo relativo agli anni che intercorrono tra la data della domanda e la data del compimento del 60° anno di età (donne e uomini) entro il tetto massimo di 40 anni di contributi.

La pensione di inabilità a differenza di quella di invalidità è reversibile ai superstiti, ma, come l’altra, non è compatibile con la rendita INAIL.

Differenza pensione di invalidità e inabilità in breve

Per quanto concerne il requisito sanitario, chi fruisce dell’assegno ordinario di invalidità deve aver perso almeno due terzi della propria capacità lavorativa. Chi ottiene la pensione di inabilità ha subito una perdita totale e permanente per lo svolgimento di qualunque tipo di attività lavorativa.

Il requisito contributivo è uguale per entrambi (5 anni di contributi maturati di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la richiesta).

Il calcolo per la pensione di invalidità è basata sui contributi effettivamente versati, l’assegno di inabilità è maggiorato figurativamente dei contributi mancanti al sessantesimo anno di età.

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