Le “pillole fiscali” della settimana [17 – 21 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (17 – 21 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco dei possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille. Si tratta di più di 55mila possibili destinatari tra: enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato che vogliono essere inseriti nell’elenco del 5 per mille,  devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
  • Le società di capitali, possono dedurre le sanzioni civili o amministrative a patto che rispondano al principio di inerenza. Questo è quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Il principio di inerenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008).
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • secondo l’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 , a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008,  le imprese ed i professionisti, possono dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio chiarisce che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Per questo anche l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Ovviamente deve valere sempre il principio di inerenza all’attività d’impresa o professionale.

Le “pillole fiscali” della settimana [10 – 14 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (10 – 14 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Per chi esercita un attività commerciale (quindi anche l’agente di commercio) anche la biciletta è ritenuta un bene strumentale. Qesto significa che anche la bicicletta è un bene ammortizzabile. Inoltre, in quanto priva di motore, la bicicletta non rientre tra i mezzi per i quali l’art. 164 del TUIR prevede limiti specifici di deduzione fiscale. Inoltre il costo del bene è deducibile anche se il dichiarante possiede già uno o più mezzi di trasposrto a motore ammortizzabili.
  • Se sei un contribuente con una situazione reddituale semplici, potrai utilizzare il modello mini-unico. Il termine per l’invio telematico del modello è fissato per il 30 settembre, tuttavia per coloro che non possono presentare il mod. 730 in quanto privi di sostituto d’imposta, è prevista la facoltà di optare per la forma cartacea entro il 30 giugno.
  • In base ad una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Torino (sentenza n. 41/1/2010) in caso di società in accomandita semplice il socio accomandante risponde dei debiti nei limiti del capitale  che ha conferito. Qualora il socio non sia in grado di fornire la prova del versamento della quota di capitale sociale, sarà tenuto a corrispondere al creditore della società una somma pari alla quota di capitale sociale sottoscritta.
  • Se dal 7 febbraio al 31 dicembre dell’anno 2009 hai acquistato mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A +, puoi portare in detrazione le spese sostenutenella misura del 20%. La condizione necessaria però è che tali acquisti siano finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Puoi inserire nel novero delle spese, anche quelle relative al montaggio e al trasporto dei mobili stessi.
  • La sentenza n. 10910 del 5 maggio, emessa dalla Corte di Cassazione, afferma che in una s.n.c., un socio non può essere esonerato dalla responsabilità solidale attraverso una scrittura privata. Nella fattispecie viene respinta la richiesta promossa dal socio, diretta ad ottenere la sua esclusione dal pagamento di un atto impositivo emesso da un ufficio finanziario a seguito di accertamento.

Le “pillole fiscali” della settimana [03 – 07 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (03 – 07 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
  • I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo del 2009. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro.
  • Molte società, a seguito della scarsa redditività operativa generata dalla crisi economica e della conseguente indeducibilità degli interessi passivi, rischiano di trovarsi a debito di Ires, pur avendo chiuso il rendiconto in perdita. Infatti, nel modello Unico 2010 la soglia di deduzione degli interessi passivi è pari al 30% del c.d. risultato operativo lordo (ROL), a cui si aggiunge, per quest’anno un ammontare di 5.000 euro, anche in presenza di un ROL negativo. L’eccedenza è riportabile ai successivi esercizi ed origina però un aggravio finanziario, che potrebbe generare seri problemi alle imprese.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a € 5.000,00  hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale obbligo contributivo è dovuto esclusivamente sulla quota di reddito eccedente il limite di € 5.000,00 e l’iscrizione all’Inps avviene nel momento in cui si supera tale limite.

Le “pillole fiscali” della settimana [26 – 30 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (26 – 30 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end e buona festa dei lavoratori!

  • La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 della sesta sezione penale depositata il 26 Marzo, ha stabilito che nella determinazione del tasso d’interesse usurario rientra anche la commissione di massimo scoperto. La Suprema Corte ha interpretato l’art’644 del codice penale che prevede di considerare rilevanti ai fini dell’usura “tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con un suo uso del credito” stabilendo che tra questi oneri rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto. Inoltre nella Sentenza è stata fornita un’analisi della natura della commissione di massimo scoperto che non è un interesse in senso tecnico ma piuttosto un onere in relazione allo “scoperto di conto corrente”.
  • Se il collaboratore a progetto non riesce ad ultimare il lavoro assegnatogli, il compenso stabilito in funzione del progetto, può essere ridotto proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro eseguito (questo però deve essere previsto nel contratto). Lo stesso vale nel caso in cui la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
  • L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l’acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo.
  • Secondo  la sentenza n. 9916 del 26 Aprile 2010 della terza sezione civile della Cassazione  si è stabilito che il commercialista è tenuto a risarcire il cliente per il 50 % delle sanzione inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest’ultimo.
  • Se il valore di mercato di un bene è notevolmente più elevato del prezzo dichiarato, può essere negata la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo di cessione dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, si può anche essere soggetti ad una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986).

Le “pillole fiscali” della settimana [19 – 23 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (19 – 23 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Ai fini Iva per le intermediazioni tra soggetti passivi non ha importanza dove si trova il bene immobile o viene eseguita la prestazione ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Questo tipo di intermediazioni seguono la regola generale della territorialità dell’Iva disciplinata dall’art. 7 ter del DPR 633/72. Le nuove regole sulla territorialità hanno diviso le operazioni rese nei confronti dei soggetti passivi d’imposta distinguendole dalle operazioni rese nei confronti dei soggetti non passivi. Nel primo caso assume rilevanza dove risiede il Committente; nel secondo vale il luogo e la natura della transazione.
  • In caso di accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore senza esserci stato il preventivo contraddittorio con il contribuente,  la pretesa del tributo deve essere abbandonata. Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio. Gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici che devono essere provviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questi sono i contenuti più rilevanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 Aprile 2010.
  • L’Agenzia delle Entrate ha confermato che invierà ai contribuenti non in regola con gli studi (più di 200 mila), lettere di avviso per invitarli a correggere la situazione e consentire loro di spiegare compiutamente le ragioni per cui i ricavi effettivi si discostano dalle stime di Gerico, si darà la possibilità di una comunicazione ulteriore la cui formulazione è in questi giorni oggetto di studio da parte dell’Agenzia.
  • Puoi chiedere la rateizzazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione del 730/2010. Il sostituto d’imposta calcolerà le rate dovute applicandovi gli interessi di dilazione dovuti nella misura dello 0,33% mensile e trattenendo mensilmente gli importi dovuti a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.
  • Se l’importo delle indennità di trasfertacontrattuali è superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva e questo viene stabilito in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la quota eccedente resta comunque esente da imposte e contributi. Questo è quanto ha reso noto il Ministero del Lavoro con la nota n. 7301, che rettifica l’interpello n. 14 del 2 Aprile 2010, con il quale lo stesso Ministero aveva dichiarato che se l’importo delle indennità di trasferta contrattuali fosse stato superiore a quello previsto, l’eccedente sarebbe stato soggetto ad oneri fiscali e previdenziali.

d.S.

Le “pillole fiscali” della settimana [12 – 16 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (12 – 16 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Costi ed oneri sono deducibili se si riferiscono ad un’attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o del professionista. L’inerenza quidni è sempre riferità all’attività e non è specifica, cioè riferita all’operazione.
  •  Dal 1° luglio i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori che hanno sede residenza o domicilio in uno dei paesi presenti nelle liste del Dm 4 Maggio 2009 e 21 Novembre 2001 dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica tutti i riferimenti di queste operazioni. La nuova comunicazione sembra una specie di estensione del modello Intrastat alle operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali.
  • Il 20 e il 26 Aprile prossimi scadrà il termine per presentare, per la prima volta, i modelli Intra1 e Intra2 quater per le prestazioni di servizi “generici”, resi e ricevuti da soggetti comunitari. La prima scadenza trimestrale concerne le prestazioni intracomunitarie di servizi che interessano le regole generali di tassazione e che sono assoggettate ad Iva nel paese del committente (articolo 7-ter del Decreto Iva), per le quali l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat è emerso dall’anno 2010. Con riguardo a tali servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 14/E del 2010, che la soglia di periodicità, fissata in Euro 50mila, deve essere verificata includendo i servizi resi o ricevuti a partire dal primo Gennaio 2010.
  •  Gli immobili di categoria D non censiti, privi di rendita e interamente posseduti da imprese sono assoggettati ad imposta sulla base del valore contabile rivalutato con appositi indici ministeriali finché non avvenga l’attribuzione di rendita.
  • L’Agenzia delle Entrate dichiara (circolare n. 18/E del 14 aprile 2010) l’abbandono di qualsiasi contenzioso in essere in tema di reddito d’impresa e di Iva con riferimento alle compravendite immobiliari nei confronti delle quali sia stato contestato lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale del bene venduto, salvo che ci siano circostanze gravi, precise e concordanti che depongano nel senso della infedeltà del prezzo dichiarato.

Le “pillole fiscali” della settimana [06 – 09 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (06 – 09 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il versamento della tassa sui libri sociali per una società di capitali da costituire deve essere effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma -Tasse Concessioni Governative;  L’attestazione del  versamento  di € 309,87 o €516,46 deve essere esibito  all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/7).
  • Il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è il 16 marzo di ogni anno. Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24 telematico(codice tributo 7085 – periodo di riferimento 2010). L’importo del versamento di €  308,87 o di € 516,46   può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Il mod. F24 deve essere presentato anche se a seguito della compensazione il saldo finale risulta uguale a zero.
  • I negozianti che intendono ricevere il codice identificativo obbligatorio per le procedure di erogazione degli incentivi, introdotti dall’omonimo Decreto (bonus per gli acquisti di ciclomotori, cucine, elettrodomestici, abbonamenti alla banda larga e motori nautici), possono registrarsi mediante il call center di Poste italiane. Gli incentivi potranno essere erogati a partire dal 15 aprile 2010.
  • Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 7-quinques del Decreto Iva, le prestazioni di servizi accessori all’organizzazione di fiere da chiunque poste in essere, e indipendentemente dalla natura del committente ai fini Iva, rilevano nel luogo in cui si svolte materialmente la manifestazione. Dal 2011, invece, queste prestazioni verranno assoggettate ad Iva nel paese del committente del servizio, eccezione fatta per i servizi per l’accesso alla manifestazione.

Le “pillole fiscali” della settimana [29 Marzo – 02 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (29 Marzo – 02 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Se hai stipulato un mutuo, oltre agli interessi passivi sono detraibili gli oneri e le quote di rivalutazione pagati  in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. Tra gli oneri puoi detrarre: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni  del cambio di valuta ,  gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese notarili (sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo – escluse quelle sostenute per il contratto di compravendita – sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente), le spese di perizia tecnica.
  • Il Decreto Legge “incentivi” ha introdotto diverse novità in materia di contenzioso tributario: procedure di notifica semplificate (potrà avvenire a mezzo raccomandata a/r senza busta, oppure portandola direttamente alla controparte); nessuna autorizzazione per l’ufficio a proporre appello; conciliazione giudiziale senza garanzie per importi non elevati.
  • è  stata approvata la riforma previdenziale dell’Inarcassa, la cassa previdenziale degli ingegneri ed architetti. tale riforma che pare dovrebbe entrare in vigore nel 2015, consisterà essenzialmente nel passaggio del contributo integrativo dal 2% al 4%.
  • Dal 1° aprile è partita la comunicazione unica per le imprese; in un massimo di sette giorni, le imprese che presenteranno la Comunicazione Unica, potranno assolvere gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail. Le imprese artigiane potranno utilizzare la Comunicazione Unica solamente se previsto dalla legislazione regionale. L’utilizzo della Comunicazione Unica prevede il versamento dell’imposta di bollo una volta soltanto.
  • I premi di assicurazione sulla vita e infortuni sono detraibil per un importo non superiore a euro 1.291,14. La detrazione ha modalità diverse in riferimento all’anno della stipula del contratto: per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi sono detraibili, anche se versati all’estero o a compagnie estere a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, sono detraibili i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Le “pillole fiscali” della settimana [22 – 26 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (22 – 26 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modello trimestrale di rimborso Iva TR. Le istruzioni per la compilazione del modello tengono conto delle novità introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legge numero 78 del 2009 (le nuove disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva) e raccomandano l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale solo dopo aver presentato l’istanza di rimborso da cui esso emerge. Nel nuovo modello non è stato introdotto alcun rigo per il visto di conformità, nell’ipotesi in cui il credito trimestrale da compensare sia di importo superiore ad Euro 15mila, in quanto l’attestazione non è richiesta.
  • I ricavi, gli incrementi di rimanenze ed i proventi ordinari, indicati nel bilancio 2009, vengono utilizzati per effettuare il test di operatività previsto per l’applicazione della disciplina delle società di comodo; tale disciplina viene applicata nel caso in cui l’importo totale dei componenti positivi è inferiore a quello dei “ricavi presunti”, calcolati mediante l’utilizzo di prestabiliti coefficienti a determinati asset. Per effettuare il test di operatività, non devono essere presi in considerazione i proventi straordinari, ma solamente quelli derivanti dalla gestione caratteristica.
  • Secondo una sperimentazione fatta su 94mila casi sembrerebbe che il ricorso alla comunicazione unica per il progetto “Impresa in un giorno” funzioni davvero. Infatti pare che i tempi d’attesa per in nuovi imprenditori si ridurrebbe di circa il 38 – 45%. Ruolo fondamentale del progetto è giocato dalle Camere di Commercio che dal 1° aprile diventeranno l’unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva (Agenzia delle Entrate) e per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
  • Il 25 marzo 2010 è scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo [ENPALS] relativa al mese precedente.
  • Nella determinazione dell’agevolazione Tremonti ter, sono detassabili i nuovi macchinari e le nuove attrezzature incluse nella divisione numero 28 della Tabella Ateco 2007, acquisti in qualsiasi maniera, escluso il leasing operativo; per quanto attiene alla competenza, l’agevolazione matura nel periodo di consegna o spedizione del bene. Una volta controllato il soddisfacimento dei requisiti per poter beneficiare della Tremonti ter, occorre compilare il quadro RS del modello Unico 2010. La detassazione degli investimenti si traduce in una variazione fiscale in diminuzione e quindi sul bilancio verrà evidenziata una minore imposta Ires netta.

d.S.

Le “pillole fiscali” della settimana [15 – 19 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (15 – 19 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Le imprese che effettueranno investimenti in ricerca industriale e in sviluppo pre-competitivo, avranno la possibilità di detassare dal reddito d’impresa una quota, ancora tutta da determinare, dell’investimento sostenuto. Per tale agevolazione, dovrebbe essere disponibile un budget di 70 milioni di Euro.
  • Le risultanze del software Gerico da sole sembrerebbero non essere sufficienti agli studi di settore. Quindi, essendo necessari ulteriori chiarimenti è più motivato l’invito al contraddittorio.
  • Il Ministero dell’Economia sta studiando delle misure che mirano a potenziare gli strumenti che permettono di disinnescare il contenzioso fiscale. Tali misure saranno contenute nel decreto sviluppo che dovrebbe contenere una disposizione secondo la quale, se le somme contestate dall’Amministrazione Finanziaria sono inferiori ad Euro 50mila, i contribuenti potranno accedere alla conciliazione, all’acquiescenza o alla definizione in contraddittorio senza essere obbligati a prestare garanzie fideiussorie per ottenere la rateazione del debito.
  • dal prossimo 1° Aprile la comunicazione unica per l’attività d’impresa diverrà obbligatoria; con tale procedura si potrà avviare un’attività d’impresa con un unico invio al Registro delle Imprese. La comunicazione unica permette di chiedere codice fiscale e partita Iva, aprire la posizione assicurativa Inail, chiedere l’iscrizione all’Inps dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e al Registro delle Imprese.
  • Con l’entrata in vigore del decreto collegato lavoro, sono stati sensibilmente ridotti i tempi per promuovere ricorso in giudizio contro un licenziamento ritenuto illegittimo o contro un recesso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, se a seguito dell’impugnazione del licenziamento, né il lavoratore né il datore di lavoro promuovono il tentativo di conciliazione o di arbitrato, il ricorso dovrà essere presentato in Tribunale entro 180 giorni dalla data dell’impugnazione stessa.