Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): chi è e cosa fa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una persona, o più persone, eletta dai lavoratori tra dipendenti, o tra le rappresentanze sindacali, che ha il compito di rappresentare e tutelare i lavoratori in materia di sicurezza e salute.

Chi è il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS)

La sicurezza sul luogo di lavoro è da sempre un argomento che richiama l’attenzione delle parti sociali e del legislatore. La principale disciplina in materia oggi in vigore è il decreto legislativo 81 del 2008 di cui ci siano già occupati molto. Si è visto che questa norma riordina la materia, ma soprattutto prevede diverse figure professionali coinvolte sul tema sicurezza, le stesse però sono strettamente collegate al datore di lavoro e di conseguenza, al fine di rappresentare in modo congruo anche le istanze dei lavoratori e in un certo senso dare un contrappeso, è stata prevista la figura del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, si tratta dell’unica figura nominata dai lavoratori. La disciplina della nomina e delle funzioni di tale rappresentante è prevista negli articoli 37, 47 e 50.

Il numero degli RLS

La prima cosa da considerare è il numero di RLS che è necessario nominare. La normativa prevede l’obbligo di avere almeno un RLS che deve essere eletto tra i dipendenti nelle aziende fino a 15 dipendenti, mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali e se queste mancano tra i lavoratori stessi. Per quanto riguarda il numero, l’articolo 47 del decreto legislativo 81 stabilisce che:

  1. nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti deve essere eletto un solo RLS;
  2. in aziende o unità produttive con più di 200 dipendenti e fino a 1000 dipendenti devono essere nominati 3 RLS;
  3. infine, nelle aziende con più di 1000 dipendenti devono essere eletti 6 RLS.

Gli accordi sindacali possono prevedere un numero maggiore di RLS.

Cosa fa il Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza

I compiti principali del RLS sono inerenti la sorveglianza sulla qualità dell’ambiente sul luogo di lavoro, quindi:

  1. valuta se il luogo stesso è una potenziale fonte di pericolo, ad esempio a causa di pavimenti scivolosi;
  2. partecipa alle varie fasi di valutazione dei rischi e prevenzione degli stessi, ad esempio gli deve essere consegnato per conoscenza il DVR;
  3. è un punto di riferimento nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori.

I compiti assegnati al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono delineati dall’articolo 50 del D.Lgs 81 del 2008. Il RLS:

  • può accedere liberamente ai luoghi di lavoro;
  • effettua i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nel caso in cui vi siano delle variazioni chiede al datore di lavoro di convocare una riunione;
  • deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi, programmazione , realizzazione e verifica di piani di prevenzione dei rischi;
  • può promuovere misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
  • riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la sicurezza sul luogo di lavoro;
  • riceve informazioni dal servizio di vigilanza;
  • formula osservazioni e proposte;
  • partecipa alla riunione periodica da fissare almeno una volta l’anno e che ha ad oggetto la discussione di problemi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro (articolo 35 dlgs 81 del 2008);
  • nel caso in cui nel corso del suo lavoro rilevi la presenza di determinati rischi deve avvertire il responsabile dell’azienda;
  • nel caso in cui ritenga che le misure adottate per la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute sul luogo di lavoro siano insufficienti, può fare ricorso all’autorità competenti.

L’articolo 50, oltre a delineare i doveri e i compiti del RLS, si occupa anche dei suoi diritti, infatti deve avere l’opportunità di svolgere il suo ruolo senza perdita di retribuzione e deve disporre del tempo necessario per poterlo svolgere in modo adeguato.

Compiti del datore di lavoro nei confronti del RLS

La disciplina prevede che ci sia una piena collaborazione tra il datore di lavoro e il RLS e che quindi il primo non ostacoli il secondo nello svolgimento delle sue delicate mansioni, anzi che offra tutto l’aiuto necessario. Il datore di lavoro deve provvedere a consultare il Rappresentante per la Sicurezza sul Lavoro in diverse occasioni e in particolare in occasione della valutazione dei rischi, nella realizzazione di piani di evacuazione, piani antincendio, nella redazione del DVR, in occasione della designazione del RSPP, nell’attività di programmazione di Pronto Soccorso.

E’ previsto che il RLS sia in grado di gestire autonomamente le sue funzioni utilizzando il monte ore totale di 40 ore senza pregiudicare la sua attività lavorativa ed è consigliato fornirgli la strumentazione adeguata allo svolgimento di tali mansioni, in particolare è raccomandato che gli sia fornito un PC. In seguito all’elezione come RLS è previsto che lo stesso segua un corso di formazione della durata di 32 ore inerenti le materie di cui dovrà occuparsi, quindi la sicurezza sul luogo di lavoro.

Come viene eletto il RLS?

Per l’elezione sono previste due modalità, la prima si applica quando in azienda non vi sono rappresentanze sindacali. In questo caso sono i lavoratori a doversi organizzare e quindi devono nominare una commissione elettorale formata da almeno due persone, di cui uno scrutatore e un segretario, i cui nominativi devono essere consegnati al datore di lavoro. Si provvederà quindi a scegliere una data per le elezioni e a darne notizia, devono inoltre essere predisposti i seggi in azienda.  Possono votare tutti i lavoratori, tra cui quelli con contratto a tempo indeterminato, determinato, in prova. Votano a scrutinio segreto, possono candidarsi tutti i lavoratori, tranne quelli in prova e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. La carica dura 3 anni.

Nel caso in cui in azienda sia presente almeno una organizzazione sindacale si procede alla elezione seguendo gli accordi interconfederali di riferimento.

Una volta nominato il RLS il suo nominativo deve essere comunicato all’INAIL.

Per saperne di più su tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro puoi leggere:

Sicurezza sul lavoro: obblighi del lavoratore all’uso dei DPI 

Aziende: come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi

La sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro   

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

 

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Ogni anno in Italia ci sono migliaia di infortuni sul luogo di lavoro e purtroppo alcuni sono mortali. Questo avviene nonostante sia previsto un quadro normativo complesso che prevede diverse tutele per i lavoratori e sistemi per rendere i luoghi di lavoro più sicuri. L’atto normativo principale è il decreto legislativo 81 del 2008 che prevede che le aziende debbano nominare un medico competente, ma di chi si tratta e quali sono le sue funzioni?

Quando è necessario nominare il medico competente

La prima cosa da dire è che non tutte le aziende hanno l’obbligo di nominare un medico competente, hanno tale obbligo le aziende che devono organizzare il servizio di sorveglianza, cioè quelle in cui è esposto a rischi come quelli:

  • inerenti l’emissione di rumori;
  • chimico;
  • vibrazioni (ad esempio nel caso in cui in azienda ci sia un costante uso del martello pneumatico);
  • rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi;
  • il servizio di sorveglianza deve inoltre essere attivato per i luoghi di lavoro in cui gli addetti sono esposti per oltre 20 ore a settimane a videoterminali;
  • in presenza di lavoratori che svolgono lavori notturni;
  • rischio dovuto all’esposizione all’amianto e altri elementi dannosi.

Chi è il medico competente

In tutti i casi visti, oltre al servizio di sorveglianza deve essere nominato il medico competente, si tratta di un professionista sanitario, i requisiti specifici sono indicati nell’articolo 38 del decreto legislativo 81 del 2008, lo stesso indica i titoli che deve possedere, non è necessario che li abbia tutti, basta averne uno, si tratta di titoli specifici per la medicina del lavoro in particolare deve aver conseguito:

  • aver conseguito un titolo specialistico in medicina del lavoro o in medicina preventiva e psicotecnica, medicina legale, igiene;
  • essere docenti in medicina del lavoro, medicina preventiva, tossicologia industriale, igiene industriale;

In alternativa è possibile conferire tale ruolo a medici che prima dell’entrata in vigore del decreto avessero già prestato opera come medici del lavoro per almeno 4 anni, per accedere a tale possibilità l’articolo stesso prevede che deve essere presentata domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente.

Per poter esercitare il ruolo visto, è comunque previsto che i medici seguano specifici percorsi formativi in ambito universitario, i medici che hanno tali requisiti possono quindi richiedere l’iscrizione presso gli elenchi tenuti dal Ministero della Salute.

La tutela della salute dei lavoratori e compiti del medico

Ora che abbiamo delineato quando è necessario per l’azienda avere questo professionista e quali sono i requisiti richiesti per poter svolgere tale funzione, si passa a capire quali sono i compiti che deve svolgere inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione.

Naturalmente il primo ruolo di un medico è capire se le condizioni di salute del lavoratore sono compatibili con le mansioni che deve svolgere, proprio per questo è previsto che il medico competente debba visitare i lavoratori prima dell’assunzione e successivamente con periodicità annuale tenendo in considerazione non i rischi generici, ma i rischi specifici di quella determinata mansione. Inoltre i controlli devono essere eseguiti nel caso in cui il dipendente sia assegnato a mansioni diverse rispetto al passato e nel caso in cui il dipendente sia stato assente dal lavoro per più di 60 giorni e, infine, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

I controlli devono essere diretti a valutare se il lavoratore è idoneo alle mansioni, non idoneo alle stesse oppure se è idoneo ma vi sono limitazioni specifiche per alcune mansioni. Il giudizio di idoneità o di non idoneità comunque può essere oggetto di revisione.

Compiti del medico competente ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008

Quelle ora viste non sono però le uniche mansioni a cui è addetto il medico competente, infatti l’articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008 individua tutta una serie di compiti che non riguardano i singoli lavoratori, ma sono riferiti all’ambiente di lavoro e i rischi ad esso connessi. L’articolo 25 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RSPP al fine di elaborare misure di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e la loro predisposizione, collabora alla organizzazione del servizio di primo soccorso e alla formazione dei dipendenti sulla gestione della sicurezza e del soccorso sul luogo di lavoro. In funzione dei rischi specifici, il medico competente elabora anche il sistema di sorveglianza sanitaria.

Per ogni lavoratore è tenuto a redigere e custodire una cartella sanitaria, nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 dipendenti il medico deve concordare con il datore di lavoro un luogo per la custodia delle cartelle. Naturalmente è tenuto al segreto professionale anche perché i dati che detiene possono essere classificati come sensibili e super sensibili. In base alla lettera F dell’articolo 25, nei casi previsti dalla legge invia telematicamente all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) abolito nel 2010 con decreto legge 78 del 2010 e le cui funzioni sono oggi dell’INAIL, le cartelle sanitarie e di rischio inerenti i lavoratori.

Comunicazioni del medico competente

Il medico competente deve informare i lavoratori sui rischi inerenti il rapporto di lavoro, nel caso di esposizione ad agenti che possono avere un effetto a lungo termine deve anche indicare ai lavoratori i controlli medici da eseguire periodicamente e anche alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui dalle visite emerga una particolare condizione di rischio o patologica deve darne informazione al lavoratore, inoltre su richiesta deve fornirgli una copia della cartella sanitaria.

Il medico competente deve anche consegnare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in forma anonima collettiva, i dati aggregati inerenti la condizione “globale” di salute dei lavoratori, in questo modo è possibile porre in essere misure collettive, ad esempio se dalle visite periodiche dovesse emergere che molti addetti a una determinata unità produttiva o mansione, hanno particolari problemi respiratori, deve darne indicazione al RSPP che dovrà tenerne conto, insieme al datore di lavoro, nella redazione del DVR e nella predisposizione di misure di prevenzione. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto e deve avere come destinatari anche il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine il medico competente deve visitare almeno una volta l’anno i luoghi di lavoro per verificare che siano a norma.

Per conoscere le linee generali sulla predisposizione dei sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda

Sicurezza sul luogo di lavoro e la figura del RSPP: requisiti e funzioni

La sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbe essere uno di quei pilastri su cui non dovrebbero mai esserci dubbi e titubanze, purtroppo l’Italia su questo tema non sembra essere molto sensibile, infatti pur avendo una legislazione puntuale, non diminuiscono gli incidenti sul lavoro, anzi gli stessi diventano sempre più gravi al punto che si parla frequentemente di morti sul lavoro. Tra le figure previste dal nostro sistema di prevenzione di infortuni c’è  il RSPP, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Chi è il RSPP

I dati sulla sicurezza sul lavoro in Italia sono allarmanti, dalle statistiche emerge che in 14 anni ci sono stati 15.000 morti sul lavoro, in media oltre 1.000 morti l’anno, e 10 milioni di infortuni, proprio per questo si sta pensando di potenziare il sistema per la prevenzione dei rischi e soprattutto si auspicano maggiori controlli sui sistemi di sicurezza adottati dalle imprese.

Naturalmente la sicurezza costa soprattutto per le Piccole e Medie Imprese che fanno fatica a investire, proprio per questo ogni anno viene proposto il bando ISI INAIL che concede aiuti alle aziende che propongono piani per migliorare la sicurezza.

Se vuoi conoscere come funziona il bando ISI INAIL, leggi l’articolo: Bando ISI INAIL: fissato il click day

Per le imprese ulteriori vantaggi possono arrivare anche con le agevolazioni previste dalla Nuova legge Sabatini che consente di acquistare nuovi macchinari che naturalmente aumentano la sicurezza. Nell’attuale sistema volto a prevenire infortuni, un ruolo centrale è svolto dal RSPP che si inserisce nell’attuale sistema di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Tale figura è prevista dal decreto legislativo 81 del 2008 e il suo ruolo è coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Viene nominato dal datore di lavoro che può scegliere tra un dipendente che abbia i requisiti previsti dall’articolo 32 del decreto, oppure può conferire l’incarico a un soggetto terzo, che naturalmente abbia i requisiti, infine, in alcuni casi e vedremo quali, il datore di lavoro può assumere tale ruolo.

Requisiti previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 81

La funzione di RSPP può essere conferita a soggetti che abbiano un diploma di scuola secondaria superiore, devono inoltre frequentare dei corsi specifici in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro. Al termine del corso devono superare una verifica, inoltre è necessario seguire costantemente corsi di aggiornamento. Il corso di formazione è diviso in moduli, c’è un modulo base uguali per tutti i settori, c’è poi un modulo specifico il cui contenuto è strettamente correlato alla tipologia di attività svolta nelle varie aziende, quindi un RSPP che deve occuparsi del settore zootecnico avrà una formazione specifica sui rischi che sono connessi a tale attività, lo stesso vale per chi è impegnato nel settore metallurgico o chimico.

In base al comma 3 dell’articolo in oggetto possono svolgere il ruolo di RSPP anche i lavoratori che pur non essendo in possesso di un diploma di scuola secondaria abbiano svolto per almeno 6 mesi alla data del 13 agosto 2003 le funzioni di RSPP e abbiano svolto i corsi visti in precedenza.

In alcuni casi è possibile ricoprire il ruolo di RSPP pur senza aver seguito il corso di formazione, occorre però avere una laurea che ricada nelle classi di laurea indicate nel comma 4, cioè L07, 08, 09, 17, 23. Si tratta di lauree in ingegneria civile, architettura, materie scientifiche o tecnologiche.

Quando il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP?

Si è detto in precedenza che ci sono dei casi in cui il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP, questi però sono strettamente correlati alla dimensione aziendale e alla tipologia.

In particolare è previsto che il datore di lavoro possa assumere tale ruolo:

  • nelle aziende artigiane e industriali se il numero dei dipendenti non supera le 30 unità;
  • imprese impegnate in agricoltura e zootecnia che non superano le 30 unità;
  • pesca con impiegati fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

Il ruolo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP

Il ruolo di questa figura è molto importante, infatti è suo compito individuare i fattori di rischio presenti in azienda, valutarne la potenzialità e di conseguenza individuare le misure al fine di mantenere la salubrità dell’ambiente di lavoro. Tale compito deve essere svolto tenendo in considerazione la normativa vigente e le peculiarità del lavoro svolto. L’articolo 33 del decreto 81 stabilisce anche che spetta al RSPP proporre dei programmi di formazione e informazione per i lavoratori, gli stessi mirano a fornire ai dipendenti la conoscenza dei rischi connessi alle loro mansioni e allo stesso tempo prevenire i rischi e conoscere come comportarsi nel caso in cui si verifichino degli eventi pericolosi. Ad esempio tra le attività che può proporre vi sono esercitazioni per la corretta evacuazione in caso di incendio o di altro evento strettamente correlato ai lavori che si svolgono all’interno dell’unità produttiva.

Il RSPP partecipa anche alle consultazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare collabora con il datore di lavoro e con il medico competente al fine di realizzare il DVR, di cui si parlerà in una successiva guida.

Deve essere sottolineato che l’articolo 33 del decreto legislativo 81 del 2008 precisa al comma 2 lettera F che ci sono per il RSPP anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, infatti nella sua posizione, più di altri lavoratori, può venire a conoscenza di particolari tecniche di produzione e processi organizzativi che fanno parte del Know How aziendale e che di conseguenza devono essere protetti dalla concorrenza, il decreto quindi stabilisce che il Responsabile deve tenere il segreto sulle informazioni di cui viene a conoscenza.

Ultime informazioni

Si è visto che il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è molto delicato in quanto si tratta di una figura che fa da collante, spesso, tra lavoratori e datore di lavoro. Nel suo ruolo può essere affiancato dall’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione).

Occorre infine ricordare che la mancata nomina di un RSPP da parte dell’azienda costituisce un reato e comporta per il datore di lavoro una saznione penale che varia da 2.740,00 a 7.014,40 euro (articolo 55 decreto 81 del 2008).