Il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili strumentali dei professionisti.

Con riferimento alla cessione dell’immobile strumentale posseduto dal professionista, il D.L. n. 223/2006 (Manovra estiva 2006), introducendo il nuovo comma 1-bis nell’art. 54 del TUIR, ha previsto che le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, rispettivamente, devono essere tassate o dedotte, ad eccezione tuttavia degli immobili strumentali.
Successivamente, la Finanziaria 2007 ha esteso anche agli immobili strumentali la rilevanza reddituale delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla loro cessione, come già previsto per gli altri beni strumentali; la Finanziaria 2007 ha, inoltre, attribuito rilevanza reddituale al costo di acquisto degli immobili strumentali da parte dei professionisti, che da quel momento si è potuto quindi ammortizzare; parimenti, i canoni di leasing stipulati per tali immobili sono risultati deducibili, sia pure con qualche limitazione.
Le suddette regole si rendono applicabili solo agli immobili acquisiti dal professionista a partire dal 1° gennaio 2007, quindi ne deriva che laddove venisse ceduto un immobile strumentale acquisito dal professionista successivamente al 1° gennaio 2007, la relativa plusvalenza è tassabile o la minusvalenza è deducibile dal suo reddito; viceversa, qualora l’immobile strumentale sia stato acquisito prima del 1° gennaio, l’eventuale plusvalenza/minusvalenza generatasi dalla cessione non assume alcuna rilevanza reddituale e quindi non è né tassabile né deducibile.

Professionista? Con i buoni pasto puoi scaricare quello che mangi

Un panino al baretto sotto l’ufficio? un’insalatona alla tavola fredda all’angolo? Mangia ciò che vuoi e dove vuoi,  ma sappi che anche tu, libero professionista, puoi utilizzare i buoni pasto per pagare (e detrarre dalle tasse…) quello che mangi. Questi piccoli titoli di credito colorati, conosciuti anche come ticket resturant, battezzati così da una delle più importanti aziende che li distribuiscono, sono ormai moneta corrente. Li vediamo utilizzati prevalentemente dai dipendenti delle aziende, che li usano durante la pausa pranzo per pagare il pasto, o al supermercato per pagare la spesa. Non sono in molti però i professionisti che sanno di poter utilizzare questi titoli di credito per pagare i propri pasti o la propria spesa, portando così in deduzione piccole spese quotidiane che altrimenti andrebbero “perse” (ricordiamo infatti che il semplice scontrino fiscale di una tavola calda, un ristorante, un bar o una pizzeria, non sono sufficienti per essere dedotti. Occorre sempre una fattura fiscale.).  L’acquisto dei buoni pasto per un professionista con partita iva è una cosa davvero semplicissima: possono essere acquistati online presso una delle aziende distributrici ed in pochissimi giorni (alcune aziende consegnano in 24 ore!) ci vengono consegnati a casa o in ufficio. Inoltre non esistono dei limiti minimi di spesa, se ne possono comprare quanti se ne vogliono, da un blocchetto ad infiniti blocchetti, ed il valore nominale di ciascun titolo può variare da € 5,16 a salire (esistono anche tagli da 7 e 10 euro). A meno che non si effettuino acquisti per grandi quantitativi, per cui magari si potrà richiedere una personalizzazione dei titoli all’azienda distributrice (stampando sul titolo i dati della propria ragione sociale), prima di utilizzarli dovremmo ricordarci di timbrarli con il nostro timbro personale al fine di renderli validi. Ma quanto può farci risparmiare sulle tasse, l’utilizzo dei buoni pasto? La disciplina fiscale dei buoni pasto per i liberi professionisti prevede che se ne possano portare in detrazione un importo massimo pari al 2% del reddito derivante dal proprio lavoro autonomo (attenzione, perché si cumula con le altre spese di ristorazione e alberghiere che porterai in deduzione), mentre l’iva, che è calcolata al 10%, non può essere portata in detrazione.

Insomma, iniziando ad utilizzare i buoni pasto durante la pausa pranzo non diventeremo certamente ricchi, ma potremmo iniziare a risparmiare quotidianamente, boccone dopo boccone, sulle tasse da pagare a fine anno.

Immobili strumentali dei professionisti.

A differenza degli imprenditori, per i quali un’apposita norma (art. 65 del TUIR) considera “strumentali” i beni immobili solo se espressamente indicati nell’inventario, per i titolari di reddito di lavoro autonomo non esiste una disposizione ad hoc al riguardo.
Nel caso di soggetto esercente una libera professione, infatti, per immobili strumentali devono intendersi semplicemente gli immobili utilizzati direttamente dal professionista per l’esercizio esclusivo della propria attività professionale.
Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l’acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista, ma si dà rilevanza alla destinazione esclusiva dell’immobile all’attività professionale: strumentalità per destinazione.
Se l’immobile è destinato esclusivamente all’attività professionale  esso è strumentale, a prescindere dall’indicazione in contabilità e, di conseguenza, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito fondiario.