Dichiarazione Redditi e Irap 2021, indicazioni aiuti di Stato solo per la contabilità ordinaria

Nella dichiarazione dei Redditi 2021 l’indicazione dei contributi a fondo perduto e degli aiuti di Stato va messa solo in caso di contabilità ordinaria. Nel modello Irap 2021, invece, vanno riportati solo i contributi che incidono sul tributo stesso. Dopo le numerose interpretazioni riguardo all’allocazione degli importi nei diversi quadri, principalmente nei righi RS 401 e RS 402 del modello dei Redditi 2021 e IS 201 e IS 202 relativi al modello Irap, è necessario fare chiarezza su come registrare gli aiuti di Stato caso per caso. Chiarimenti che si sono resi necessari anche alla luce delle ultime indicazioni del 6 settembre 2021.

Redditi dei professionisti e imprese, il quadro RF della dichiarazione dei redditi 2021

Per il Reddito dei professionisti e delle imprese, gli aiuti di Stato ricevuti per l’emergenza coronavirus possono non essere indicati. Si tratta di contributi ricevuti che – in via generalizzata – seguendo le indicazioni dell’articolo 10 bis del Decreto legge numero 137 del 2020, godono della detassazione. Fanno eccezione i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria. Infatti, nel quadro RF dovranno apportare la variazione in diminuzione per “sterilizzare” il provento a bilancio.

Compilazione facoltativa quadri dei Redditi dei contributi a fondo perduto

Per gli altri contribuenti, la compilazione facoltativa dei quadri di Reddito ha come conseguenza la necessità di compilare il prospetto degli aiuti di Stato relativo al quadro RS. In questo quadro trovano obbligatoria indicazione i contributi a fondo perduto versati dall’Agenzia delle entrate.

Contributi a fondo perduto pagati dall’Agenzia delle entrate:  quando non si devono indicare gli importi?

Per i contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle entrate, relativi ai codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS 401, non si devono “popolare” i campi relativi agli importi. Sarà la stessa Agenzia delle entrate che procederà al recupero di queste informazioni sulla base dei bonifici versati ai soggetti contribuenti.

Dichiarazione Redditi 2021, si devono indicare i contributi degli altri Enti?

I contributi versati durante la fase di emergenza dagli altri Enti, come l’Inps e le Casse previdenziali, non devono essere indicati nel quadro RS. Anche questi importi risultano detassati secondo quanto disposto dall’articolo 10 bis del Decreto legge numero 137 del 2020.

Crediti di imposta Covid, bonus sanificazione e ‘Botteghe e negozi’ nella dichiarazione Redditi 2021

I crediti di imposta Covid, invece, devono trovare allocazione nel quadro RU e in quello RF in diminuzione dal reddito. Inoltre, si devono indicare con l’importo del credito nel quadro RS e in quello IQ se inerenti all’Irap. Fa eccezione il bonus relativo alla sanificazione degli ambienti di lavoro e quello delle ‘botteghe e negozi’ del Decreto legge “Cura Italia”: entrambi non devono essere inseriti nel Quadro temporaneo.

Codici 24 e 8: devono essere indicati nei Redditi 2021?

Nel rigo RS 401 del modello dei Redditi 2021 e nel rigo IS 201 del modello Irap sono diventati, rispettivamente, inutili i codici 24 e 8. Infatti, l’articolo 1 bis del Decreto legge numero 73 del 2021 ne ha disposto l’abrogazione come qualifica di aiuto di Stato delle misure ricevute.

Modello Irap 2021, come si procede con i contributi a fondo perduto?

Nel modello Irap 2021 si devono riportare solo i contributi e gli aiuti ricevuti che incidono specificamente sul tributo stesso. Rientra in questa indicazione anche l’eliminazione del 1° acconto del 2020 per i soggetti passivi beneficiari della misura. Inoltre, si ritiene che si possa scegliere tra cassa e competenza nella compilazione del quadro RS. Ciò deriva dal fatto che le istruzioni al quadro Rs prevedono la procedura per competenza, mentre le Faq accolgono la compilazione per cassa.

Ulteriori indicazione nella compilazione del modello Redditi 2021

Maggiori indicazioni sono state diramate nel corso del Question time del 24 giugno 2021 (numero 506180) e nella lettera inviata dal direttore dell’Agenzia delle entrate ai Garanti dei contribuenti a fine luglio scorso. In entrambe le occasioni si è ribadito come alcune informazioni derivino direttamente dalla disciplina comunitaria. Pertanto, dette informazioni non sono rintracciabili nelle banche date a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Errori e sanzioni nella dichiarazione Redditi 2021

In questo ambito rientrano i casi di soggetti che svolgano più attività. Per queste situazioni è necessario far riferimento al settore e al codice dell’attività che ha percepito il contributo o l’aiuto di Stato. Per quanto concerne le eventuali sanzioni per errori e omissioni nei quadri dichiarativi dei contributi a fondo perduto Covid, anche qui vi è una divergenza tra normativa comunitaria e quella interna. Infatti, la risoluzione 26/E del 2021 contempla una sanzione fissa residuale, mentre nel Question time di giugno si ipotizza l’illegittimità della fruizione dell’aiuto stesso.

 

Fondo perduto: i contributi Covid vanno riportati nel quadro RS senza l’importo

I contributi ottenuti dallo Stato tramite l’Agenzia delle entrate per l’emergenza Covid come fondo perduto devono essere riportati nel quadro RS senza indicarne il relativo importo. Pertanto, la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del modello Redditi, ai righi RS 401 e RS 402 necessitano dei chiarimenti per non incorrere in errori.

Redditi dei professionisti e delle imprese: come vanno indicati gli ‘aiuti di Stato’ per Covid?

Le imprese e i professionisti, nei quadri della determinazione del reddito, possono anche non indicare i contributi ricevuti senza incorrere in sanzioni. Fanno eccezione i contribuenti in contabilità ordinaria che devono procedere con l’opportuna iscrizione nel quadro RF. L’iscrizione deve avvenire con apposita variazione in diminuzione per sterilizzare i proventi derivanti proprio dagli aiuti di Stato a bilancio.

Indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RS del modello Unico 2021

Sui contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate durante l’emergenza sanitaria, non si compilano i campi relativi agli importi. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a recuperare le informazioni dai bonifici accreditati.  In questo caso, i codici del rigo RS 401 del modello Unico 2021 sono il 20, il 22, il 23, il 27 e il 28.

Modello Redditi, come si compila il rigo RS 401 per i contributi ricevuti durante l’emergenza Covid?

Inoltre, il codice 24 del rigo RS 401 e il codice 8 del rigo IS 201 del modello Irap sono diventati inutili ai sensi di quanto prevede l’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Per quanto riguarda il quadro RS, le istruzioni richiedono l’indicazione dei contributi a fondo perduto ricevuti. Diversamente, le Faq ritengono che la compilazione debba avvenire “per cassa”. Di conseguenza, si ritiene che entrambe le interpretazioni siano valide, senza incorrere in conseguenze.

Contributi a fondo perduto erogati dall’Inps, come vanno dichiarati?

Durante la pandemia vari contributi a fondo perduto sono stati erogati sia dall’Inps che dalle Casse di previdenza. Per questi aiuti non è necessario riportarli nemmeno nel quadro RS. Lo stesso principio deve essere adottato per gli aiuti di natura non fiscale: rientrano in questa categoria gli sgravi contri e le garanzie sui finanziamenti.

Crediti di imposta Covid, indicazioni sui quadri RU e RE

I crediti di imposta erogati durante l’emergenza Covid, devono essere riportati in diversi quadri:

  • nel quadro RU;
  • in quello RF in decremento dal reddito;
  • nel quadro RS con l’indicazione dell’importo ricevuto;
  • in quello RS o nel quadro IQ se riferito all’Irap.

Non devono invece essere indicati i bonus sanificazione e quelli riguardanti “botteghe e negozi” previsti dal decreto legge “Cura Italia”. Entrambi, infatti, non riguardano il Quadro temporaneo.

Detassazione dei contributi a fondo perduto: cosa dice il decreto legge 137 del 2020

Infine, è necessario ricordare che gli aiuti a fondo perduto beneficiano della detassazione, ancorché generalizzata. La detassazione fa capo all’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020 in tema di “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19” in vigore dal 25 luglio 2021.

Detassazione dei contributi e delle indennità a fondo perduto

Nel dettaglio, la norma specifica che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. Inoltre, “non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”.

 

 

Nei modelli Redditi e Irap vanno indicati i contributi Covid?

Come vanno indicati i contributi ricevuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l’emergenza Covid nei modelli dei Redditi e Irap? E’ importante rilevare che i contributi a fondo perduto vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la mancata indicazione nel quadro RS dell’importo delle indennità percepite dai contribuenti non comporta alcuna sanzione. La motivazione risiede nel fatto che la omessa indicazione non va a creare alcun pregiudizio al controllo dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, i contributi rivevuti non implicano cambiamenti nella determinazione della base imponibile e, quindi, dell’imposta.

Come indicare gli aiuti Covid nel modello Redditi 2021

Nel modello dei redditi 2021, le indennità e i contributi ricevuti devono essere iscritti nei diversi quadri. In particolare, i quadri RF, RG, LM e RE per quanto attiene ai redditi. Il quadro RU, invece, deve essere utilizzato per i crediti d’imposta. L’iscrizione degli importi delle indennità e dei contributi a fondo perduto nella dichiarazione dei redditi 2021 delle imprese e degli autonomi che ne hanno beneficiato, con l’indicazione dei relativi codici, permette di garantire la non tassazione degli aiuti stessi.

Operatori in contabilità ordinaria: il quadro RF

I soggetti economici che operano in regime di contabilità ordinaria sono tenuti a compilare il quadro RF. Nel quadro è necessario che le indennità ricevute, per non considerarle al pari dei ricavi, siano iscritte tra le varizioni in diminuzione. L’indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RF non concorre, pertanto, alla formazione del reddito. E’ quanto prevedono gli articoli:

  • 25 del decreto legge numero 34 del 2020;
  • 59 del decreto legge numero 104 del 2020;
  • 1 del decreto legge numero 137 del 2020;
  • 2 del decreto legge numero 149 del 2020.

La variazione in diminuzione nel quadro RF degli aiuti ricevuti per l’emergenza sanitaria deve essere iscritta nel rigo RF 55 con il codice 83.

Contributi a fondo perduto per emergenza Covid: come indicarli nel modello RG?

Nel modello RG, che deve essere compilato dagli operatori commerciali che operano in contabilità semplificata, i contributi a fondo perduti devono essere indicati in due righi. Il primo è il rigo RG 10 mediante l’utilizzo del codice 27; il secondo è il rigo RG 22 e il codice da utilizzare è il 47.

Persone fisiche che svolgono attività autonoma e professionale: indicazione dei contributi a fondo perduto

Le persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, per i contributi ricevuti durante la fase di emergenza sanitaria, devono indicare gli importi nella colonna 1 del rigo RE 3. Tale indicazione non deve essere riportata nella colonna numero 2. In questo modo i contributi a fondo perduto, che non determinano la formazione del reddito, non vanno a intaccare gli altri proventi che risultano determinanti ai fini del reddito da lavoro autonomo e professionale.

Autonomi con partita Iva del regime forfettario: contributi Covid nella dichiarazione redditi 2021

I lavoratori autonomi ricadenti, invece, nel regime fiscale forfettario, insieme ai soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità, devono iscrivere i contributi ricevuti nei seguenti righi:

  • nel rigo LM 2 della colonna 1;
  • nel rigo LM 33 della colonna 2.

Gli aiuti, infine, non devono essere indicati nella colonna numero 2.

Il modello Irap e le istruzione per la compilazione

Le modalità di compilazione del modello Irap in riferimento ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi per l’emergenza sanitaria fanno capo all’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Nell’articolo, convertito dalla legge numero 106 del 2021, si abroga il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Quest’ultimo articolo costituiva il punto di riferimento per la corretta registrazione degli aiuti ricevuti. Infatti, l’articolo prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap delle indennità e dei contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid. L’abrogazione dell’articolo comporta la necessità che le indennità ricevute non siano più subordinate al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nella comunciazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Corretta iscrizione dei contributi Covid ricevuti ai fini Irap

Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, e i lavoratori autonomi che abbiano beneficiato di contributi e indennità non devono indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito di impresa;
  • nei quadri di determinazione del lavoro autonomo;
  • sui modelli dei redditi;
  • nei quadi per la determinazione del valore della produzione;
  • nel modello Irap.

In quest’ultimo modello, invece, tutti i soggetti sopra indicati possono usare il codice variazione in diminuzione 99 al posto del codice 16. Tutti i soggetti non devono, infine, compilare il prospetto relativo agli “Aiuti di Stato”.

Aiuti Covid, reddito di ultima istanza fuori dalla base imponibile del professionista

Il reddito di ultima istanza, misura adottata per gli aiuti nell’emergenza Covid, non rientra nella formazione della base imponibile ai fini fiscali. Il caso più comune che può presentarsi è quello del libero professionista, con partita Iva a regime forfettario, che ha ricevuto l’indennità del mese di marzo del 2020 dalla propria Cassa previdenziale.

Il reddito di ultima istanza a favore dei professionisti del mese di marzo 2020

E’ importante rilevare che il reddito di ultima istanza, differentemente dalle indennità corrisposte dall’Inps, non comporta, da parte della Cassa previdenziele che l’ha corrisposto, l’obbligo di rilasciare la certificazione unica (Cu). Ciò implica l’insorgenza di due dubbi in sede di dichiarazione dei redditi 2021: il primo riguarda proprio la formazione del reddito ai fini fiscali. Il secondo è inerente a dove devono essere indicati gli aiuti ricevuti nel modello Reddti Pf 2021.

Indennità di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali

Innanzitutto, per capire come funziona il “Fondo per il reddito di ultima istanza” è necessario risalire al decreto legge numero 18 del 2020 che l’ha istituto. Secondo quanto prevede l’articolo 44 del provvedimento, l’indennità prevista una tantum dal decreto per il mese di marzo 2020 ammontava a 600 euro e andava a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali. I beneficiari, per rientrare nei requisiti previsti, dovevano essere iscritti alla Cassa di appartenenza alla data della richista o al 23 febbraio 2020, data a partire dalla quale i provvedimenti restrittivi per la pandemia da coronavirus sono stati attivati.

Requisiti delle partite Iva per il bonus 600 euro di ultima istanza

I requisiti richiesti ai professionisti per poter beneficiare dei 600 euro del reddito di ultima istanza erano:

  • aver maturato, nel 2018, un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro. Era altresì necessario che l’attività fosse stata limitata dai provvedimenti restrittivi anti-coronavirus;
  • un reddito complessivo nel 2018 tra i 35mila e i 50mila euro. In tal caso era richiesa la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività autonoma o da libero professionista in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per Covid

Conseguentemente alle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria, per cessazione dell’attività il provvedimento intendeva la chiusura della partita Iva. Tale chiusura doveva essere avvenuta tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, invece, il decreto fissata nel 33% la percentuale di abbassamento del reddito. La perdita doveva essere comprovata dal raffronto tra il primo trimestre del 2020 con lo stesso periodo del 2019.

Indennità agli autonomi dell’emergenza Covid non concorrono alla base imponibile

I professionisti che hanno ricevuto l’indennità di 600 euro come reddito di ultima istanza devono considerare che il sussidio non concorre alla frmazione del reddito ai fini fiscali. In generale, i contributi di qualsiasi natura, ricevuti come indennizzo durante l’emergenza da coronavirus a chi svolge attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale. Dunque, indennità e bonus percepiti non concorrono a formare la base imponibile.

L’interpello dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei contributi Covid

L’Agenzia delle entrate ha recentemente confermato questo principio nell’interpello numero 84 del 2021. Le indennità, si legge nell’interpello, non formano il reddito imponibile ai fini Irpef. L’Agenzia, nel suo intervento, si rifà all’articolo 10-bis del decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto “decreto Ristori“.

Il decreto Ristori sulla detassazione dei contributi ricevuti per il coronavirus

L’articolo, ribricato in “Detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19”, prevede infatti che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura per la Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.

Dichiarazione dei redditi 2021, dove si devono indicare le indennità ricevute per il Covid?

In sede di dichiarazione dei redditi 2021, i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo devono trascrivere nella dichiarazione gli aiuti ricevuti. Tale trascrizione deve essere fatta nel quadro di pertinenza individuato in base al proprio regime di  fiscalità di appartenenza. Pertanto, si procede con:

  • il quadro RG per le imprese in regime di contabilità semplificata;
  • il quadro RF per le imprese in regime di contabilità ordinaria;
  • quadro LM per i contribuenti in regime forfettario;
  • quadro RE per i professionisti e per gli autonomi.

 

Contributi emergenza Covid: quadro RF per contabilità ordinaria e RG per contabilità semplificata

I contributi per la pandemia passano dai quadri RF e RG della dichiarazione dei redditi 2021. Anche se non imponibili, dunque, i contributi che le imprese e i lavoratori autonomi hanno ricevuto per l’emergenza sanitaria nell’anno 2020 vanno riportati nei due quadri della dichiarazione dei redditi. Le erogazioni legate all’emergenza Covid non generano, tuttavia, reddito imponibile anche quando la legge non le detassa in modo esplicito.

Riportare gli aiuti ricevuti nei quadri RF e RG per finalità informative

Nel caso del quadro RF legato agli aiuti alle imprese per l’emergenza Covid l’iscrizione serve a evitare proprio l’imposizione. Nel caso, invece, del quadro RG della dichiarazione dei redditi serve solo a titolo informativo o segnaletico. L’utilizzo dei due quadri deriva dalla risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze alla  commissione Finanze della Camera durante il question time del 23 giugno 2021.

Dichiarazione redditi 2021: il chiarimento del ministero dell’Economia

Nella risposta al question time, il ministero dell’Economia ha chiarito che l’indicazione dei contributi Covid ricevuti devono essere inseriti nei quadri per la necessità di evitare che gli aiuti possano essere assoggettati a tassazione. L’indicazione dei contributi ricevuti nei quadri RF e RG, in realtà, hanno diversa destinazione: solo il quadro RF potrebbe presentare il rischio della tassazione, mentre nei quadri RG, ma anche RE, LM, questo problema non sussiste.

Il quadro RF della dichiarazione dei redditi

Nel dettaglio del quadro RF relativo ai soggetti in contabilità ordinaria, il rigo RF 55 relativo alle variazioni in diminuzioni nel 2021 ha due nuovi codici:

  • codice 83 per gli aiuti a fondo perduto previsti dai decreti “Rilancio”, “Agosto” e “Ristori”;
  • codice 84 per l’ammontare delle varie indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito.

I contributi del codice 84 sono stati erogati eccezionalmente per l’emergenza coronavirus e sono diversi dagli aiuti esistenti prima, indipendentemente da chi li ha erogati e dalla modalità di utilizzo e contabilizzazione.

Aiuti Covid alle imprese, cosa dice l’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020 sulla detassazione

L’interpretazione della detassazione degli aiuti Covid deriva, altresì, proprio dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. L’articolo sulla detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura in conseguenza dell’emergenza coronavirus, specifica che:

  • i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione per l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
  • tale detassazione spetta ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi.

La specifica del Dl 137  si è resa necessaria mancando espressamente una normativa sulla detassazione degli aiuti eccezionali per via del Covid. Proprio in virtù del vuoto legislativo, gli aiuti si ritenevano soggette a imposte sui redditi ed Irap.

Come ottenere la detassazione degli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi 2021

Per ottenere la detassazione dei contributi ottenuti per l’emergenza Covid, le imprese dovranno apportare, in sede di dichiarazione dei redditi 2021, una corrispondente variazione in diminuzione. Per tale variazione, dovranno essere utilizzati i codici 83 e 84, ai quali seguirà l’indicazione a quadro RS.

Quadro RG per la contabilità semplificata sugli aiuti statali Covid

Il quadro RG relativo ai soggetti a contabilità semplificata presenta delle divergenze. Proprio il regime di contabilità semplificata fa in modo che i contribuenti non debbano riportare nei registri Iva l’incasso del contributo. Pertanto, i contributi a fondo perduto dovranno essere simultaneamente indicati nel seguente modo:

  • nel rigo RG 10, corrispondente ad “Altri componenti positivi” è da indicare il codice 27;
  • nel RG 22 riportante “Altri componenti negativi”, si riporta il codice 47.

Pertanto, le istruzioni prevedono l’indicazione delle somme, sia in aumento che in diminuzione, del reddito imponibile.

Quadro RG dichiarazione redditi degli autonomi: altri aiuti diversi dal fondo perduto

Per gli altri aiuti erogati a soggetti in contabilità semplificata diversi dai contributi a fondo perduto si applicano altri codici. In particolare i codici da utilizzare sono il 28 e il 48. Uno dei casi di aiuti non a fondo perduto riguarda, ad esempio, il credito d’imposta sulle locazioni.

Omessa indicazione degli aiuti ricevuti per Covid nella dichiarazione dei redditi

L’indicazione dei codici, in ogni modo, non va a incidere sull’imponibile e, pertanto, sull’imposta. Dunque, la non indicazione degli aiuti stessi nei quadri corrispondenti non dovrebbe portare a delle sanzioni, come spiegato dallo stesso ministero dell’Economia nel question time di fine giugno.