Bonus investimenti, come funziona il credito di imposta beni Industria 4.0?

Si amplia il credito di imposta sul bonus investimento per i beni Industria 4.0 secondo quanto dispone la legge di Bilancio 2022. L’agevolazione durerà fino a tutto il 2025, ma occorre prestare attenzione al fatto che il bonus rientra anche nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr): potrebbero nascere incompatibilità con altre agevolazioni fiscali. I beni oggetto di credito di imposta sono quelli materiali e immateriali 4.0, ai quali vanno aggiunte le disposizioni relative ai beni ordinari. Ovvero fuori dalle tabelle A e B di applicazione del bonus investimenti.

Credito fiscale del bonus investimenti su beni Industria 4.0: le scadenze della misura

Le agevolazioni fiscali del bonus investimenti in beni Industria 4.0 sono state modificate dalla legge di Bilancio 2022 al comma 44. Infatti le imprese, nell’applicare le detrazioni del credito di imposta relative al bonus investimenti, dovranno verificare che le agevolazioni non contrastino con le misure previste dal Pnrr. Il bonus investimenti rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025. La proroga al 30 giugno 2026 avverrà con la prenotazione che deve essere confermata dal venditore di beni. Risulta necessario l’acconto di minimo il 20%. La regola del primo semestre dell’anno successivo vale per la maggior parte dei bonus.

Bonus investimenti su beni materiali 4.0: quali sono?

Le agevolazioni del bonus investimenti su beni materiali dell’Industria 4.0 risultano dalla tabella A allegata alla legge 232 del 2016. In particolare i beni che sono stati prenotati entro il 31 dicembre 2021 e che vengano consegnati entro il 30 giugno prossimo, prevedono il credito di imposta del:

  • 50% fino al valore di 2,5 milioni di euro;
  • 30% tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% tra 10 e 20 milioni di euro;
  • il massimale risulta fissato a 20 milioni di euro.

Credito di imposta su beni materiali 4.0 dal 2022 al 1° semestre 2026

Per i beni materiali 4.0 acquistati nel 2022 e per quelli prenotati entro il 1° semestre del 2023 le percentuali si riducono, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 10% con massimale di 20 milioni di euro. I beni acquistati nel 2023, 2024, 2025 e prenotati entro il 30 giugno 2026 hanno le percentuali di credito di imposta rispettivamente: del 20%, del 10% e del 5% con massimale di 20 milioni di euro.

Credito di imposta su acquisto software 4.0 rientranti nel bonus investimenti: quali sono le percentuali dal 2022 al 2026?

Per i beni immateriali e, in particolare, per l’acquisto di software è necessario consultare la tabella B della legge 232 del 2016. In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha stabilito le percentuali di credito di imposta sull’acquisto di questi beni nel per i beni acquistati entro il 31 dicembre 2023 e per quelli prenotati entro il primo semestre del 2024 del 20%. Il massimale di acquisto è fissato in un milione di euro. Per i beni acquistati nel 2024 e prenotati entro il 30 giugno 2025 il credito di imposta si riduce al 15%; per i beni acquistati nel 2025 e per quelli prenotati entro il 30 giugno 2026 il credito di imposta è del 10%. Il massimale di spesa rimane fissato a un milione di euro.

Credito di imposta su altri beni rientranti nel bonus investimenti ma non 4.0

Per quanto concerne il credito di imposta ordinario applicato per l’acquisto di beni materiali non rientranti nelle tabelle A e B – e dunque non rientranti nell’Industria 4.0 – con beneficio anche per i liberi professionisti, le percentuali (in riduzione) sono le seguenti:

  • il 6% del credito di imposta per i beni acquistati nel 2022 e prenotati nel 1° semestre del 2023. La percentuale fino al 31 dicembre 2021 (e valida per i beni consegnati o ultimati entro il 30 giugno 2022) è del 10%. Si applica il 15% per i dispositivi utili al lavoro agile;
  • per gli anni 2023, 2024 e 2025 non è previsto alcun credito di imposta su questi beni Industria 4.0;
  • i limiti di spesa sono fissati a 2 milioni di euro per gli acquisti sia del 2022 che del 2023.

Acquisto di beni immateriali ordinari non rientranti nell’Industria 4.0: quale credito di imposta dal bonus investimenti?

Per l’acquisto di beni immateriali ordinari, non rientranti tra quelli Industria 4.0, l’applicazione del bonus investimenti permette i seguenti crediti di imposta:

  • per i beni immateriali ordinari del 2021 e prenotati entro il 30 giugno 2022, il credito di imposta è del 10% con un massimale di un milione di euro;
  • l’acquisto dei beni nel 2022 e fino e prenotati entro il 30 giugno 2023 la percentuale si riduce al 6% con massimale di spesa di un milione;
  • per gli acquisti degli anni 2023, 2024 e 2025 non è previsto alcun credito di imposta per l’acquisto di questi beni.

Cumulabilità bonus investimenti dei beni Industria 4.0 con altri benefici fiscali

Sulla cumulabilità dell’acquisto dei beni rientranti nel bonus investimenti dell’Industria 4.0 con altri benefici fiscali vale la regola generale fissata dalla legge di Bilancio 2021 (ultimo comma dell’articolo 1059). Nel dettaglio, il beneficio del credito di imposta del bonus investimenti risulta cumulabile con altri benefici fiscali sugli stati costi purché tale cumulo rientri all’interno del limite del costo sostenuto.

Cumulabilità bonus investimenti dei beni Industria 4.0 con le misure del Pnrr

Per quanto concerne la cumulabilità del credito di imposta del bonus investimenti dei beni Industria 4.0 con le misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) è necessario rifarsi alla circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze numero 21 del 2021 che recepisce il Regolamento Ue numero 241 del 2021. In particolare, l’articolo 9 del Regolamento comunitario prevede il divieto di cumulo delle misure del Pnrr con le risorse ordinario del bilancio statale.

Cumulabilità credito di imposta beni 4.0 con le disposizioni del Pnrr: i codici tributo da utilizzare

Nel dettaglio, la cumulabilità del credito di imposta del bonus investimenti deve integrarsi con le disposizioni contenute nella misura “Investimento 1, Transizione 4.0 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (M1 C1-1). Tale misura prevede il credito di imposta per l’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0 e di quelli standard da non cumulare con il credito di imposta del bonus investimenti. Nella compilazione del quadro RU, in particolare, è necessario prestare attenzione agli errori o alle omissioni di difficile risoluzione. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione numero 68/E del 2021.

Cumulabilità beni materiali e immateriali bonus ordinario con beni immateriali Pnrr

Sulla cumulabilità del bonus ordinario sul credito di imposta per l’acquisto di beni materiali e immateriali previsti dal codice tributo 6935 (ovvero i beni non rientranti nelle tabelle A e B, perciò ordinari), la quota finanziata dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è unicamente quella relativa ai beni immateriali ordinari. Tuttavia, quanto descritto deve integrarsi con la circolare del ministero dell’Economia e delle finanze numero 33 di fine 2021. Tale comunicazione ha chiarito che le diverse misure, quella comunitaria e quella nazionale, possono finanziare l’acquisto di uno stesso bene purché i due incentivi non si sovrappongano e riguardino quote diverse di costi senza superare il 100% del costo relativo all’acquisto stesso.

Tasse, ingorgo scadenze 30 novembre 2021: Irpef, Ires, Irap, pace fiscale e dichiarazioni

Si avvicina la data del 30 novembre 2021, giornata segnata dall’ingorgo delle scadenze di varie tasse e contributi. Nella stessa giornata i contribuenti sono chiamati a versare il secondo acconto delle imposte dirette. In pagamento l’Irpef, l’Ires, l’Irap, le imposte sostitutive ovvero la cedolare secca e i versamenti delle partite Iva a regime forfettario.

Versamento entro il 30 novembre 2021 delle rate non pagate della rottamazione ter e saldo e stralcio

In più quest’anno c’è la scadenza della pace fiscale: dovranno essere pagate tutte le rate sospese a causa dell’emergenza sanitaria ed economica nel corso del 2020 e del 2021. Le rate fanno riferimento alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. Per questi pagamenti c’è una tolleranza di alcuni giorni: il termine ultimo per pagare è fissato al 6 dicembre 2021.

Invio al 30 novembre dichiarazioni fiscali 2021

Sempre al 30 novembre è fissata la data di scadenza per l’invio, da parte degli intermediari, delle dichiarazioni fiscali 2021 inerenti l’anno di imposta 2020. Si tratta della scadenza del più importante adempimento fiscale dell’anno. Nel 2021 l’invio sarà condizionato dalla complessità di redazione del quadro Rs. Il quadro, infatti, dovrà riportare i vari aiuti di Stato che sono stati elargiti dal governo nel corso dell’emergenza sanitaria ed economica causata dalla Covid. Ulteriore quadro da compilare è quello Ru, inerente all’iscrizione dei crediti fiscali accumulati a partire da marzo 2020.

Scadenza del 30 novembre 2021: non si può rateizzare il pagamento del saldo

Non è possibile rateizzare il secondo acconto delle dichiarazioni fiscali 2021. Infatti, come dispone il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo numero 241 del 1997, il pagamento delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari delle posizioni assicurative gestite dall’Inps, deve essere completato entro il mese di novembre del medesimo anno in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia dei redditi. Pertanto, mentre si può dilazionare il saldo e il primo acconto delle imposte, ciò non è possibile per il saldo.

Nei modelli Redditi e Irap vanno indicati i contributi Covid?

Come vanno indicati i contributi ricevuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l’emergenza Covid nei modelli dei Redditi e Irap? E’ importante rilevare che i contributi a fondo perduto vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la mancata indicazione nel quadro RS dell’importo delle indennità percepite dai contribuenti non comporta alcuna sanzione. La motivazione risiede nel fatto che la omessa indicazione non va a creare alcun pregiudizio al controllo dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, i contributi rivevuti non implicano cambiamenti nella determinazione della base imponibile e, quindi, dell’imposta.

Come indicare gli aiuti Covid nel modello Redditi 2021

Nel modello dei redditi 2021, le indennità e i contributi ricevuti devono essere iscritti nei diversi quadri. In particolare, i quadri RF, RG, LM e RE per quanto attiene ai redditi. Il quadro RU, invece, deve essere utilizzato per i crediti d’imposta. L’iscrizione degli importi delle indennità e dei contributi a fondo perduto nella dichiarazione dei redditi 2021 delle imprese e degli autonomi che ne hanno beneficiato, con l’indicazione dei relativi codici, permette di garantire la non tassazione degli aiuti stessi.

Operatori in contabilità ordinaria: il quadro RF

I soggetti economici che operano in regime di contabilità ordinaria sono tenuti a compilare il quadro RF. Nel quadro è necessario che le indennità ricevute, per non considerarle al pari dei ricavi, siano iscritte tra le varizioni in diminuzione. L’indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RF non concorre, pertanto, alla formazione del reddito. E’ quanto prevedono gli articoli:

  • 25 del decreto legge numero 34 del 2020;
  • 59 del decreto legge numero 104 del 2020;
  • 1 del decreto legge numero 137 del 2020;
  • 2 del decreto legge numero 149 del 2020.

La variazione in diminuzione nel quadro RF degli aiuti ricevuti per l’emergenza sanitaria deve essere iscritta nel rigo RF 55 con il codice 83.

Contributi a fondo perduto per emergenza Covid: come indicarli nel modello RG?

Nel modello RG, che deve essere compilato dagli operatori commerciali che operano in contabilità semplificata, i contributi a fondo perduti devono essere indicati in due righi. Il primo è il rigo RG 10 mediante l’utilizzo del codice 27; il secondo è il rigo RG 22 e il codice da utilizzare è il 47.

Persone fisiche che svolgono attività autonoma e professionale: indicazione dei contributi a fondo perduto

Le persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, per i contributi ricevuti durante la fase di emergenza sanitaria, devono indicare gli importi nella colonna 1 del rigo RE 3. Tale indicazione non deve essere riportata nella colonna numero 2. In questo modo i contributi a fondo perduto, che non determinano la formazione del reddito, non vanno a intaccare gli altri proventi che risultano determinanti ai fini del reddito da lavoro autonomo e professionale.

Autonomi con partita Iva del regime forfettario: contributi Covid nella dichiarazione redditi 2021

I lavoratori autonomi ricadenti, invece, nel regime fiscale forfettario, insieme ai soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità, devono iscrivere i contributi ricevuti nei seguenti righi:

  • nel rigo LM 2 della colonna 1;
  • nel rigo LM 33 della colonna 2.

Gli aiuti, infine, non devono essere indicati nella colonna numero 2.

Il modello Irap e le istruzione per la compilazione

Le modalità di compilazione del modello Irap in riferimento ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi per l’emergenza sanitaria fanno capo all’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Nell’articolo, convertito dalla legge numero 106 del 2021, si abroga il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Quest’ultimo articolo costituiva il punto di riferimento per la corretta registrazione degli aiuti ricevuti. Infatti, l’articolo prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap delle indennità e dei contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid. L’abrogazione dell’articolo comporta la necessità che le indennità ricevute non siano più subordinate al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nella comunciazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Corretta iscrizione dei contributi Covid ricevuti ai fini Irap

Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, e i lavoratori autonomi che abbiano beneficiato di contributi e indennità non devono indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito di impresa;
  • nei quadri di determinazione del lavoro autonomo;
  • sui modelli dei redditi;
  • nei quadi per la determinazione del valore della produzione;
  • nel modello Irap.

In quest’ultimo modello, invece, tutti i soggetti sopra indicati possono usare il codice variazione in diminuzione 99 al posto del codice 16. Tutti i soggetti non devono, infine, compilare il prospetto relativo agli “Aiuti di Stato”.

Bonus affitti, il quadro RU per indicare gli aiuti ricevuti nel 2020

Con l’emergenza sanitaria, il legislatore ha previsto delle agevolazioni per sostenere autonomi e imprese dai danni causati dalla crisi. Una delle varie misure è stata il credito di imposta per i canoni di locazione pagati nell’esercizio dell’attività. Anche per il bonus affitti, dunque, è necessario indicare gli aiuti ricevuti nel quadro RU del modello.

Affitti, il primo bonus del 2020 da dichiarare nel quadro RU: il credito d’imposta per botteghe e negozi

Un primo aiuto sugli affitti, all’inizio della pandemia, è stato previsto dall’articolo 65 del decreto legge numero 18 del 2020. Il credito d’imposta per i canoni di locazione delle botteghe e dei negozi, è stato utilizzato dalle attività a partire dal 25 marzo 2020. Ai beneficiari è stato garantito un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al solo mese di marzo 2020. Da segnalare che il credito d’imposta era ammesso limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Attività che hanno beneficiato del credito di imposta sugli affitti a marzo 2020

Più nel dettaglio, il credito d’imposta è stato riconosciuto alle imprese che hanno dovuto chiudere l’attività per l’aggravarsi della situazione sanitaria in Italia. Il bonus, dunque, collegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, aveva sospeso le attività:

  • commerciali al dettaglio, a eccezione di quelle di generi alimentari;
  • ristorative;
  • dei servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri, estetisti.

Il collegamento con il D.P.C.M. spiega anche l’esclusione di immobili di categoria catastale diversa dalla C/1, e dunque delle relative attività, al credito d’imposta sugli affitti.

Come si indica nel quadro RU il credito imposta affitti di marzo 2020

Chi ha percepito il credito d’imposta sugli affitti del mese di marzo 2020 adesso dovrà indicarlo nel quadro RU con il codice 11. L’importo da indicare nel rigo RU 5, alla colonna numero 3, è quello inerente alle spese sostenute nel corso del 2020. La compensazione si deve indicare nel rigo RU 6. Se è sopraggiunta la cessione del credito, va indicata nel rigo RU 9: in tal caso il cessionario non ha l’obbligo di compilare il quadro RU.

Bonus affitti 2020, il credito d’imposta istituito con il Dl 34 del 2020

I beneficiari del credito d’imposta istituito con il decreto legge numero 34 del 2020 sono stati sicuramente in numero più elevato. Il comma 1 dell’articolo 28 del provvedimento specifica che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza da Covid, ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con volume di ricavi o di compensi non oltre i 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo. L’immobile deve essere destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche oppure all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Bonus affitti Dl 34, i periodi da considerare sono marzo, aprile e maggio 2020

Il credito d’imposta dell’articolo 28 del Dl 34/2020 spetta, altresì, alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente. Ulteriori beneficiari del credito di imposta sono gli enti non commerciali e del terzo settore. Inoltre, rientrano anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il periodo di imposta previsto dal Dl 34 del 2020 deve essere considerato in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Le strutture turistiche ricettive con attività stagionali devono far riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Come si registra il bonus affitti 2020 nel quadro RU

Attività e autonomi che hanno beneficiato del bonus affitti di marzo, aprile e maggio 2020 devono indicarlo nel quadro Ru. Il rigo di riferimento è Ru 5 alla colonna 3: qui si deve indicare l’ammontare del credito d’imposta spettante in riferimento ai canoni di locazione o di affitto relativi al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. In caso di cessione del credito d’imposta si deve indicare, invece, il rigo RU 9. In tale ipotesi, deve essere riportato nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate tramite la procedura prevista. Non si deve compilare, in caso di cessione del credito d’imposta, la sezione VI B.

Credito di imposta nel rigo RU 5 per bonus affitti 2020: prospetto Aiuti di Stato

A differenza del primo bonus relativo a “botteghe e negozi”, il credito d’imposta previsto dal decreto legge 34 deve rispettare i limiti e le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid”. Quindi, l’ammontare del credito indicato nel rigo RU 5 deve essere anche inserito nel prospetto “Aiuti di Stato” che si trova nel quadro RS. In questo caso, è necessario andare al rigo RS 401 e utilizzare il codice 60.