Leasing auto: quanto può dedurre e detrarre un Agente di Commercio?

Sono un agente di commercio ho una macchina presa in leasing, posso scaricare tutto il suo costo per intero? manutenzioni, Iva ecc..? (Cristiano B.)

 La normativa tributaria stabilisce all’art. 102 c.7 TUIR che il canone di locazione finanziaria è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento in relazione al coefficiente stabilito con DM 31/12/1988, che per le autovetture è pari al 25% corrispondente ad un periodo di quattro anni.

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio sono contenute negli articoli 164 del nuovo TUIR e 19 bis1 del DPR 633/72.

La deducibilità è pari all’80% dell’ammontare dei canoni di leasing (fino al limite massimo del costo di euro 25.822,84) mentre l’Iva è detraibile al 100%. Chiaramente bisognerà proporzionare il calcolo della quota di canone deducibile ai giorni di utilizzo del bene durante l’anno.

Esempio di calcolo del costo leasing deducibile:

  • costo dell’autovettura € 32.500,00
  • anticipo € 3.500,00
  • numero canoni 30
  • importo canone € 1.050,00
  • totale corrispettivo di leasing: € 35.000,00 (anticipo e canoni)

 Quindi, avremo:

  • percentuale di corrispettivo fiscalmente rilevante: € 25.822,84/ € 32.500,00 x 100 = 79,45%
  • corrispettivo di leasing fiscalmente rilevante: € 35.000,00 x 79,45% = € 27.807,50
  • ammontare deducibile: € 27.807,50 x 80% = € 22.246,00

Rispetto all’ acquisto dell’autovettura con eventuale finanziamento, le quote di ammortamento annuo saranno pari ad euro 5.164,57 (pari all’80% del 25% su euro 25.822,84) con una indeducibilità totale di euro 11.841,72 (euro 32.500,00- euro 20.658,28), mentre l’indeducibilità totale nel caso di leasing sarà pari a euro 12.754,00 (euro 35.000,00-euro 22.246,00).

Le stesse percentuali di deducibilità del 100% di Iva e dell’80% per le imposte dirette valgono per le spese di manutenzione, carburanti, riparazioni, bollo e assicurazione sostenute per le autovetture sempre da parte degli Agenti di Commercio.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it

Si possono dedurre le spese per abbigliamento, come fossero spese di rappresentanza?

Gentile Redazione, sono un piccolo imprenditore nel settore dei servizi e mi occupo anche dell’aspetto commerciale della mia impresa. Sono spesso a contatto con i clienti. Per questo motivo curo molto la mia la mia immagine. In che modo posso dedurre le spese che sostengo per il vestiario? Posso inserirle come spese di rappresentanza? (Mario G. – Rimini)

Caro Lettore, grazie per l’interessantissima domanda che ci ha posto. Crediamo possa essere d’interesse per molti altri nostri lettori.

Purtroppo non puoi dedurre le spese sostenute per il tuo vestiario. Infatti, l’acquisto di abiti così come l’acquisto di accessori (occhiali da sole, orologio…)  e anche le spese sostenute per acconciature o trattamenti di bellezza, sono considerate di tipo prettamente personale e non sussiste pertanto un vero e proprio principio di inerenza con la propria attività svolta.

Anche considerare queste spese come spese di rappresentanza risulta essere un errore, in quanto si tratta di spese strettamente finalizzate a migliorare l’immagine personale dell’imprenditore e non dell’impresa.

Noi sentiamo di consigliarti di non portare in detrazione queste spese, in quanto una verifica da parte dell’amministrazione finanziaria non riterrebbe valide ai fini della deduzione fiscale tali spese e conseguentemente queste verrebbero sottoposte a tassazione.

Quali indennità spettano all’Agente in caso di scioglimento del contratto?

Quali sono le indennità dovute all’Agente dalla casa mandante in caso di scioglimento del contratto? (Nino G.)

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 653 del 18/12/1986,  l’art. 1751 del Codice Civile stabiliva che l’indennità di fine rapporto era proporzionale alle provvigioni liquidate all’agente  nella misura prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Secondo il nuovo articolo 1751 c.c. modificato dalla direttiva,  all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’Agente un’indennità qualora sostanzialmente l’Agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

In sintesi, gli AEC riconoscono l’indennità in modo proporzionale alle provvigioni percepite dall’Agente anche nei casi in cui non vi sia un aumento degli affari, il codice civile non prevede la spettanza di emolumenti in mancanza di aumento dei clienti o degli affari con quelli esistenti.

Attualmente, quanto previsto dalla contrattazione collettiva costituisce il trattamento minimo garantito che può essere integrato dal giudice qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 1751 del  Codice Civile.

Il quadro definitivo degli emolumenti spettanti all’Agente comprende tre elementi:

  • Il FIRR, versato dalle aziende mandanti all’Enasarco per anno solare e inviato direttamente all’agente dall’ente dopo la cessazione;
  • l’indennità suppletiva di clientela, a carattere risarcitorio; 

entrambe sono calcolate in percentuale sugli importi delle provvigioni percepite dall’agente, a prescindere dallo sviluppo del volume di affari con la clientela.

L’indennità di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per colpa dell’Agente.

  • L’indennità meritocratica invece è collegata all’incremento di clientela ed è determinata in base al raffronto fra il valore delle provvigioni percepite dall’agente nel periodo iniziale e finale del rapporto, con una percentuale variabile fra l’1% e il 3% della differenza così calcolata.

Eventualmente si dovrebbe aggiungere il FIRR di competenza dell’anno in corso da versarsi  direttamente dalla mandante e l’indennità sostitutiva di preavviso.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI

DURC e INPS, come deve comportarsi una società in accomandita semplice?

Buongiorno volevo sapere se per una S.A.S. l’emissione del DURC può essere negato, se i problemi con l’INPS sono dei soci accomandanti o accomandatari e non sono in alcun modo collegati con la S.A.S. in questione. (Giuseppe F. – Sud)

Gentile lettore, non essendo specificate nel quesito notizie  riguardanti la presenza o meno di dipendenti nella società è opportuno  innanzitutto effettuare un distinguo fra:

  1.  Aziende senza dipendenti e senza obbligo (anche per tipologia di attività svolta) di iscrizione all’Inail, caso in cui il Durc non può essere richiesto, ma è sostituito dal certificato di regolarità contributiva.
  2. Aziende senza dipendenti,  con obbligo di iscrizione all’Inail ed eventuali figure inquadrate alla gestione separata Inps per le quali è possibile l’accesso al Durc.
  3. Aziende con dipendenti e conseguente obbligo di iscrizione all’Inail per le quali è prevista la procedura Durc.

Negli ultimi due casi, pur tenendo presente le svariate interpretazioni di cui è suscettibile  la disciplina Durc, possiamo ritenere che vertendo l’istruttoria sulla regolarità  societaria, essa non debba tenere conto di eventuali situazioni debitorie in capo alla posizione  personale dei soci, in ragione della distinzione fra soggetto giuridico e persona fisica.

Ciò nonostante, facciamo però presente che alcune sedi Inps in fase di istruttoria hanno proceduto alla richiesta di sistemazione contributiva dei soci pur esprimendosi sulla regolarità delle posizioni relative alle società.

Studio Ciraolo

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)

Ditta individuale, la Comunicazione Unica è obbligatoria?

Dovrei aprire una partita Iva come ditta individuale. Mi spiegate a cosa serve la Comunicazione Unica?   (Mauro S. – Centro)

Gentile lettore, i soggetti che iniziano un’attività come ditta individuale dovranno effettuare tutti gli adempimenti necessari attraverso la Comunicazione Unica presentata al Registro delle imprese

Con la Comunicazione Unica le imprese avranno una gestione degli adempimenti più facile e tempi di attesa degli esiti delle pratiche più brevi. La Comunicazione Unica nel caso di inizio attività come ditta individuale, le servirà per i seguenti adempimenti: dichiarazione inizio attività e ottenimento del codice fiscale e/o della partita iva; domanda d’iscrizione di nuove imprese, nel Registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio; domanda d’iscrizione ai fini INAIL; domanda d’iscrizione, al registro imprese per l’INPS, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003; domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS; domanda di iscrizione, di impresa artigiane nell’albo delle imprese artigiane.

Lavoro occasionale, due domande dei nostri lettori.

Buongiorno, sono una studentessa universitaria, di tanto in tanto svolgo dei lavori di grafica per conto di una società. Ricevo compensi come prestazione occasionale. Vorrei sapere qual è il reddito massimo che si può raggiungere con prestazioni di lavoro occasionale. (Giulia – Nord-Ovest)

Cara Giulia,  il limite di reddito per svolgere lavoro occasionale è di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare. Nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale fosse percettore di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, il limite economico scenderebbe a 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

Gentile Redazione, sono un libero professionista e a volte ricorro all’ausilio di collaboratori occasionali per dei lavoretti di data-entry. Mi potete chiarire qual è la percentuale da accantonare per la ritenuta d’acconto? (Pasquale – Sud)

Caro Lettore, la ritenuta di acconto dipende dalla natura del reddito (del collaboratore occasionale). Infatti se il reddito deriva da lavoro autonomo la ritenuta d’acconto è del  20%. Qualora invece il reddito fosse costituito da una provvigione o da una commissione, la ritenuta di acconto sarà del 23% sul 50% del reddito.

Contratto a progetto: le domande dei nostri lettori.

Gentile Redazione, sto per assumere Giovanni e Valerio, due programmatori che dovranno svolgere un lavoro per la mia azienda per i prossimi sei mesi. Stipulerò con loro un contratto a progetto. Vorrei sapere se contemporaneamente i due programmatori potranno lavorare anche per altre aziende? (Giuseppe F. – Roma)

 Caro Giuseppe, il collaboratore a progetto può lavorare per più committenti. Tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà.  Ovviamente il collaboratore a progetto è tenuto ad un comportamento professionale per il quale non potrà svolgere attività in concorrenza con i committenti, non potrà mai diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione interna dei committenti, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti.

 Buongiorno, al termine di un contratto a progetto è possibile rinnovare il contratto allo stesso collaboratore? (Salvatore R.- Bari)

 Caro Salvatore, il contratto contenente un progetto o programma di lavoro può certamente essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Oltre ad un rinnovo avente lo stesso oggetto del precedente contratto, è comunque possibile stipulare nuovi contratti per nuovi progetti con lo stesso collaboratore. Ad ogni modo, i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono servire come espedienti per eludere l’attuale disciplina.

 Gentile Redazione, non sono un professionista a partita iva ma provo comunque a sottoporvi una domanda. Spero possiate rispondermi lo stesso. Al termine di uno stage svolto per un’agenzia di comunicazione mi hanno offerto un contratto a progetto per seguire un cliente dell’agenzia. Come faccio a sapere se quanto mi è stato offerto è un giusto compenso? Esiste un tariffario per i contratti a progetto? (Daniele P.- Firenze)

 Caro Daniele, grazie per la tua domanda. Per quanto ci è possibile cerchiamo sempre di rispondere a tutte le domande interessanti che ci giungono in redazione. Anche se chi ce la sottopone non è un lavoratore a partita iva :-)!

In realtà non esiste alcun tariffario per i collaboratori a progetto, anche perché si può sottoscrivere un contratto a progetto avente come oggetto qualunque tipo di attività. Per capire quanto sia giusto ricevere come compenso, occorre fare una piccola analisi relativa ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi (quindi con partita iva) della tua zona che effettuano lo stesso tipo di lavoro che ti è stato proposto. Infatti il compenso deve essere sempre proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Se anche tu hai una domanda da sottoporci, scrivi alla nostra redazione. Se la tua domanda sarà particolarmente interessante riceverà risposta il martedì nella rubrica Question Time.

Tre domande dei nostri lettori per chiarire il tema “buoni pasto”

  • Sono un imprenditore […] ho iniziato la mia attività da poco e sto imparando giorno dopo giorno come si gestisce un’impresa e i suoi dipendenti […] ho letto il vostro articolo sui buoni pasto e vorrei sapere se sono tenuto a darli obbligatoriamente ai miei 3 dipendenti. Potete rispondermi?

Non c’è nessuna legge che obbliga il datore di lavoro a concedere i buoni pasto. La loro erogazione come benefit può essere frutto solo di uno specifico accordo, in fase di contrattazione.

  • Sono un agente di commercio e pranzo sempre fuori. Spesso pranzo al bar e non posso chiedere al barista di emettere una fattura per una cifra così bassa. Posso utilizzare anche io i buoni pasto?

Sì, anche gli agenti di commercio possono utilizzare i buoni pasto. Per questo tipo di lavoro autonomo si è soggetti alla stessa disciplina delle imprese e non a quella dei liberi professionisti, in quanto l’agente di commercio è una ditta. Per questo motivo la deducibilità del costo dei buoni pasto è relativa al reddito d’impresa, mentre l’iva non è comunque mai deducibile.

  • Sono un consulente e già da qualche tempo utilizzo i buoni pasto. A volte mi capita che il ristorante non li voglia accettare. I ristoratori non sono tenuti ad accettarli per legge?

No, nessun esercizio è obbligato ad accettare i buoni pasto, è una libera scelta degli esercenti. Sui siti dei principali distributori puoi trovare gli elenchi degli esercizi commerciali con i quali sono convenzionati.