Trasferte fisse e occasionali: quando sono dovuti i contributi?

Quando si lavora in azienda è possibile che il datore di lavoro disponga per il lavoratore delle trasferte fisse e occasionali, queste però sono sottoposte a un particolare regime fiscale, sebbene occorra fare delle precisazioni. Si cercherà in questa guida di dare un quadro esaustivo tenendo in considerazione anche le sentenze emesse su tale materia che spesso è oggetto di controversie interpretative.

Trasferte fisse e occasionali: differenze

La prima cosa da fare è definire la trasferta: si tratta di un trasferimento temporaneo del lavoratore presso una sede che non è la sua abituale, quindi temporaneamente la prestazione lavorativa viene eseguita in una sede diversa.

Solitamente la scelta della trasferta è dovuta a motivi logistici, ad esempio deve essere avviata una nuova sede e quindi un dipendente della sede principale viene temporaneamente spostato in modo da fare da tutor ai nuovi membri dell’azienda. Può inoltre capitare che in una sede un dipendente fondamentale sia in vacanza e debba essere necessariamente coperto, in questi casi si può parlare di trasferta. Gli elementi caratteristici della trasferta sono: eccezionalità, occasionalità e precarietà della permanenza nella nuova sede. In presenza di questi tratti caratteristici si può applicare l’articolo 51 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito) il quale stabilisce delle particolari agevolazioni fiscali.

Il comma 5 dell’articolo 51 si occupa delle trasferte occasionali e stabilisce che le indennità percepite per esse non concorrono alla formazione del reddito se non nella parte eccedente i 46,48 euro giornalieri se la trasferta è in Italia e 77,47 euro se la trasferta è all’estero. Tali importi sono al netto delle spese di vitto e alloggio che possono essere rimborsate applicando il principio analitico, quindi il lavoratore fornisce scontrini, in modo forfettario o misto.

Il comma 6 dello stesso articolo si occupa delle trasferte fisse o abituali e stabilisce invece che “le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuto per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità[…]concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare”.

Contributi per trasferte fisse e occasionali

Un discorso a parte deve essere fatto per i contributi, infatti il datore di lavoro non sempre deve pagare i contributi previdenziali per la trasferta. Il datore di lavoro, nel caso in cui sia disposta una trasferta occasionale non è tenuto al pagamento dei contributi INPS e INAIL sulle somme versate.

Devono però essere fatte delle differenze, infatti le agevolazioni ora viste non si applicano nel caso in cui il dipendente possa essere qualificato come “trasfertista”. Il trasfertista è colui che abitualmente deve spostarsi verso diverse sedi di lavoro. In questo caso non si può parlare di un’indennità di trasferta vera e propria piuttosto di un elemento costante della busta paga e di conseguenza al lavoratore gli importi sono tassati, mentre il datore di lavoro su tali somme deve erogare i contributi previdenziali e assistenziali.

Sentenze della Corte di Cassazione

Il trasfertista può essere inquadrato nella disciplina del comma 6 dell’articolo 51, di conseguenza gli emolumenti devono essere tassati tenendo in considerazione proprio tale disposizione. Chiarezza sul punto viene fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza  del 15 novembre 2017 n°27093.

La sentenza ha ad oggetto il caso di  un’impresa che si occupa della realizzazione di impianti, la stessa abitualmente ha lavoratori in trasferta e corrisponde la relativa indennità con rimborsi spese. D’altronde, nel caso in cui gli operai lavorano nell’arco di 20 km dalla sede della ditta, la ditta non versa tale indennità. Questo trattamento fa pensare appunto a trasferte occasionali e in virtù di questo si applica il comma 5 dell’articolo 51 del TUIR e di conseguenza gli emolumenti non si considerano come redditi e di conseguenza il datore di lavoro su tali somme non versa i contributi previdenziali e assistenziali e le somme non sono considerate ai fini del calcolo del TFR .

Trattamento contributivo delle trasferte abituali

La Corte di Cassazione però ha applicato una interpretazione diversa stabilendo invece che nel caso concreto doveva essere applicato il comma 6. Ciò perché nel caso concreto si è di fronte all’ipotesi di “lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale”, di conseguenza non si può parlare di trasferta in senso proprio e vi è una base contrattuale differente.

Nel caso della trasferta occasionale infatti vi è una decisione unilaterale del datore di lavoro che, per esigenze organizzative “eccezionali” , trasferisce il dipendente per un periodo che può essere anche “lungo”, mentre nel caso del trasfertista abituale, già il contratto prevede questa “mobilità”. Da ciò discende che gli emolumenti devono essere considerati retribuzione e devono essere ricompresi anche nella base del TFR. La stessa sentenza stabilisce quindi che per la parte del compenso considerata retribuzione devono essere calcolati anche gli oneri contributivi.

La giurisprudenza sulla natura degli emolumento per il trasfertista

Deve essere sottolineato che non sempre la giurisprudenza in passato era allineata sulla posizione poc’anzi citata, ma ora l’orientamento sembra essere consolidato, infatti l’ordinanza 14047 del 2020 emessa dalla Corte di Cassazione è dello stesso tenore.  Questa ribadisce che nel caso in cui la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro, l’indennità di trasferta non può essere assoggettata alla disciplina del comma 5 del TUIR.

La sentenza definisce la natura delle indennità e afferma: “normalmente essa comporta un maggior disagio, che deve essere appositamente compensato, sicché la relativa indennità generalmente ha una duplice funzione, risarcitoria o meglio restitutoria delle maggiori spese sopportate nell’interesse del datore di lavoro, e retributiva del maggior disagio”. Proprio da tale natura deriva il duplice inquadramento anche dal punto di vista fiscale e contributivo.  La stessa ordinanza precisa che questa disposizione deve essere applicata anche ai lavoratori cantieristi che per la natura stessa del lavoro sono destinati a spostarsi in modo abituale.

Online il modulo per la dichiarazione dei redditi 2017

Sono da ora disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate bozza e istruzioni della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2017, ovviamente da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.

A comunicarlo, la stessa Agenzia delle Entrate, che ricorda inoltre le novità inserite quest’anno, come l‘agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione, ovvero lo School bonus.

Da quest’anno il nome del modello è stato modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Vera MORETTI

Agevolazione tremonti ter: Calcoli di Convenienza fiscale

Nel seguito si propongono alcuni calcoli di convenienza fiscale ai fini Ires.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 90.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (90.000 x 27,50%) = 24.750
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 30.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (30.000 x 27,50%) = 8.250
Risparmio di imposta: IRES
Euro (24.750 – 8.250) = 16.500
Si sottolinea che l’agevolazione non vale ai fini IRAP.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009. In questo caso l’agevolazione conduce ad una perdita fiscale.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 45. 000
Imposta IRES corrispondente: Euro (45.000 x 27,50%) = 12.375
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro (15.000) perdita
Imposta IRES corrispondente: zero
Risparmio di imposta: IRES
Euro 12.375
Società in nome collettivo che acquista un bene strumentale agevolabile di Euro 50.000 in data 26.11.2009
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 50.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 25.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 80.000
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 55.000
Se supponiamo che la compagine sociale sia formata da due soci (A al 40% e B al 60%) a ciascuno di essi verrà imputato, per trasparenza, un minor reddito per effetto dell’agevolazione:
Socio A: Euro (25.000 x 40%) = 10.000 minor reddito imputato
Socio B: Euro (25.000 x 60%) = 15.000 minor reddito imputato
Si suppone che abbiano un’aliquota irpef del 41% (per la presenza di redditi di altra natura), una addizionale regionale con aliquota fissa dello 0,9% e siano entrambi iscritti alla Gestione IVS Commercianti con aliquota 2009 del 20,09% (il reddito di impresa conseguito è inferiore alla soglia dei 42.069 Euro rilevante ai fini IVS) il risparmio sarà:
Minori versamenti fiscali
Socio A: 10.000 x 41,90% = 4.190
Socio B: 15.000 x 41,90% = 6.285
Minori versamenti previdenziali:
Socio A: 10.000 x 20,09% = 2.009
Socio B: 15.000 x 20,09% = 3.014.

Agevolazione tremonti ter: Esclusione dal reddito del 50%

L’agevolazione Tremonti-ter si sostanzia nella esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi. L’agevolazione è prevista nel decreto legge 78/2009 convertito poi nella legge n. 102 del 3 agosto scorso.
La norma di riferimento è l’articolo 5 (detassazione degli investimenti in macchinari) che agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
I soggetti che possono beneficiarne sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
La deduzione consiste in una variazione in diminuzione da rilevare nella dichiarazione dei redditi (Unico 2010 per gli investimenti effettuati dal 01.07.2009 al 31.12.2009; nel modello Unico 2011 per gli investimenti dal 01.01.2010 al 30.06.2010)

Una società su due è in perdita.

La quota di società con imposta netta positiva – è scritto nel comunicato diffuso dal dipartimento – ha raggiunto il 52,6% del totale (circa 526.000), quota sostanzialmente identica a quella del 2006 (+0,2%)’. Le Società con reddito positivo – spiega il dipartimento delle Finanze – sono localizzate principalmente nelle regioni del Nord. La distribuzione dell’imposta complessiva è concentrata nelle imprese di dimensioni maggiori: lo 0,8% delle società dichiara il 58% dell’imposta ed il 53% delle società minori (fino a 500.000 Euro di componenti positivi Irap) dichiara solo il 5,3% dell’imposta.

fonti: ansa.it | finanze.it