Studi professionali: novità per l’iscrizione all’E.Bi.Pro.

 

Nuove regole per l’iscrizione all’ente bilaterale di settore E.Bi.Pro. per tutti i dipendenti degli studi professionali. A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli studi professionali, lo scorso 29 novembre, “il datore di lavoro che ometta di effettuare il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 22 euro a partire dal 1 ottobre 2011, e 23 euro a partire dal 1 settembre 2013, facendosi carico comunque delle prestazioni e dei servizi previsti dal sistema della bilateralità”. E’ quanto si legge nella circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7 stilata lo scorso 5 dicembre.

La circolare precisa poi che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro, che applicano il ccnl degli studi professionali, e formano parte integrante del sistema delle tutele economiche e normative concesse ai lavoratori.

I consulenti ci tengono a sottolineare però che il versamento all’E.Bi.Pro. assume correttamente un ruolo nella parte economico-normativa del contratto solo nel caso in cui l’Ente preveda effettive ‘tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro’ di sostegno al reddito. “Solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte” conclude la circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Finchè non verranno stabilite specifiche tutele di sostegno al reddito dei lavoratori, non sussiste cioè alcun obbligo di versamento e quindi la previsione è da ritenersi “ancora ancorata nella parte obbligatoria del ccnl”.

Dichiarazione dei redditi: arriva il redditometro

D’ora in poi sarà più difficile sfuggire ai controlli sulla dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha infatti presentato il nuovo redditometro, un nuovo strumento di controllo e di orientamento per i contribuenti
L’obiettivo è la verifica della ‘coerenza‘ fra quanto dichiarato e la capacità di spesa di ciascun contribuente. In caso di una profonda discrepanza rilevata dal redditometro, potranno scattare i controlli degli Enti preposti.

Il nuovo redditometro punta sul concetto di spesa effettiva. “E’ innanzitutto uno strumento di compliance a disposizione dei contribuenti che consente di rilevare la coerenza tra le loro spese e il reddito che hanno dichiarato”, ha sottolineato Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento di controllo sarà utilizzato per la verifica delle dichiarazioni dei redditi a partire dal 2009.

“Si tratta di un prodotto assolutamente attendibile, in quanto la stima è ancorata a dati di spesa certi, non ipotizzati, che si vanno a confrontare con l’elemento redditi dichiarati”, ha specificato il direttore dell’Accertamento, Luigi Magistro. Ma come funzionerà nella pratica il nuovo strumento dell’Agenzia delle Entrate?

Sono più di cento le voci che verranno prese in considerazione per la stima del reddito, e che dovranno indicare la capacità di spesa del contribuente. Queste le categorie:

  • abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, arredi, utenze)
  • mezzi di trasporto (auto, minicar, caravan, moto, barche)
  • contributi e assicurazioni (contributi previdenziali, responsabilità civile, incendio e furto, vita)
  • istruzione (asili nido, scuola per l’infanzia, primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, master)
  • attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri benessere)
  • altre spese significative (oggetti d’arte e antiquariato, gioielli, donazioni)
  • investimenti immobiliari e mobiliari netti

Il rapporto fra queste voci di spesa e il reddito dichiarato rileverà il “grado di coerenza” dei contribuenti. Le famiglie analizzate dal redditometro saranno differenziate a seconda dell’area geografica di provenienza e dal tipo di compagine sociale, quindi se single o in coppia, se con figli a carico o senza, etc. Per ciascuna tipologia verranno create delle famiglie ‘tipo’ per individuare il grado di coerenza. Se le spese effettive si riveleranno superiori al reddito, saremo di fronte a una situazione di “non coerenza” che, a seconda dello scostamento, può generare un rischio di evasione basso, medio o alto. Nel primo caso non ci sarà nessuna conseguenza, nel secondo caso il contribuente dovrà fornire adeguati chiarimenti, in assenza dei quali si procede all’accertamento sintetico basato sulle spese sostenute o su un diverso strumento presuntivo.

La fase di test e sperimentazione del nuovo redditometro inizierà a novembre e terminerà a fine febbraio 2012. Attraverso un software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, saranno acquisiti alcuni casi per testare il nuovo strumento. Ai contribuenti che faranno parte del test valutativo è garantito l’anonimato.

Alessia Casiraghi

Cala il potere d’acquisto delle famiglie italiane

Nel primo trimestre del 2011 la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari all’11,5 per cento in diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente mentre il reddito rimane invariato con un aumento del 3,3% rispetto al primo trimestre del 2010.

La spesa delle famiglie è aumentata dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 3,1% rispetto al primo trimestre del 2010. Il potere di acquisto delle famiglie e’ diminuito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, ma risulta in crescita dell’1,1% rispetto al primo trimestre del 2010.

Il mondo delle aziende non se la passa molto meglio: la quota di profitto delle società non finanziarie e’ stata pari al 41,3% nel primo trimestre del 2011, in diminuzione di 0,9 punti percentuali nei confronti del trimestre precedente. Rispetto al corrispondente trimestre del 2010 la quota dei profitti aumenta di 0,6 punti percentuali. Il tasso di investimento delle società non finanziarie e’ stato pari al 24%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,7 punti percentuali nei confronti del primo trimestre del 2010.

 

Agevolazione tremonti ter: Calcoli di Convenienza fiscale

Nel seguito si propongono alcuni calcoli di convenienza fiscale ai fini Ires.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 90.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (90.000 x 27,50%) = 24.750
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 30.000
Imposta IRES corrispondente: Euro (30.000 x 27,50%) = 8.250
Risparmio di imposta: IRES
Euro (24.750 – 8.250) = 16.500
Si sottolinea che l’agevolazione non vale ai fini IRAP.
Società a responsabilità limitata che acquista un macchinario agevolato in data 9.11.2009. In questo caso l’agevolazione conduce ad una perdita fiscale.
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 120.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 60.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 45. 000
Imposta IRES corrispondente: Euro (45.000 x 27,50%) = 12.375
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro (15.000) perdita
Imposta IRES corrispondente: zero
Risparmio di imposta: IRES
Euro 12.375
Società in nome collettivo che acquista un bene strumentale agevolabile di Euro 50.000 in data 26.11.2009
Investimento agevolato in macchinari
Costo storico di Euro 50.000
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato)
Euro 25.000
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione
Euro 80.000
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione
Euro 55.000
Se supponiamo che la compagine sociale sia formata da due soci (A al 40% e B al 60%) a ciascuno di essi verrà imputato, per trasparenza, un minor reddito per effetto dell’agevolazione:
Socio A: Euro (25.000 x 40%) = 10.000 minor reddito imputato
Socio B: Euro (25.000 x 60%) = 15.000 minor reddito imputato
Si suppone che abbiano un’aliquota irpef del 41% (per la presenza di redditi di altra natura), una addizionale regionale con aliquota fissa dello 0,9% e siano entrambi iscritti alla Gestione IVS Commercianti con aliquota 2009 del 20,09% (il reddito di impresa conseguito è inferiore alla soglia dei 42.069 Euro rilevante ai fini IVS) il risparmio sarà:
Minori versamenti fiscali
Socio A: 10.000 x 41,90% = 4.190
Socio B: 15.000 x 41,90% = 6.285
Minori versamenti previdenziali:
Socio A: 10.000 x 20,09% = 2.009
Socio B: 15.000 x 20,09% = 3.014.

Agevolazione tremonti ter: Esclusione dal reddito del 50%

L’agevolazione Tremonti-ter si sostanzia nella esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi. L’agevolazione è prevista nel decreto legge 78/2009 convertito poi nella legge n. 102 del 3 agosto scorso.
La norma di riferimento è l’articolo 5 (detassazione degli investimenti in macchinari) che agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
I soggetti che possono beneficiarne sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
La deduzione consiste in una variazione in diminuzione da rilevare nella dichiarazione dei redditi (Unico 2010 per gli investimenti effettuati dal 01.07.2009 al 31.12.2009; nel modello Unico 2011 per gli investimenti dal 01.01.2010 al 30.06.2010)