Redditometro: giudice non può limitarsi a una motivazione sintetica

Il redditometro è uno strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di determinare la ricostruzione sintetica del reddito di una persona fisica attraverso la sua capacità di spesa. L’obiettivo è naturalmente scoprire redditi nascosti. Si tratta di uno strumento di determinazione del reddito considerato sintetico e naturalmente il contribuente ha la possibilità di presentare ricorso. In questo caso spetterà al giudice determinare chi tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente abbia ragione. In merito a questo punto è intervenuta l’Ordinanza della Corte di Cassazione 5504 del 21 febbraio 2022 che ha sottolineato numerosi punti in favore del contribuente.

Cos’è il redditometro?

Il redditometro è un metodo di ricostruzione sintetica del reddito partendo dalle spese effettuate dal contribuente persona fisica e comparando tali spese con le dichiarazioni dei redditi prodotte. Il redditometro tiene in considerazione l’incremento di patrimonio, le quote di risparmio e le spese riscontrabili. Per capire bene l’importanza dell’ordinanza in oggetto è bene sintetizzare le fasi attraverso cui si procede all’accertamento del reddito con il redditometro. La prima fase è quella di selezione del contribuente da sottoporre a controllo. Si parla in questo caso di controllo sulla famiglia fiscale partendo dal presupposto che anche altre persone appartenenti al nucleo possono concorrere a determinare il reddito e le spese (di solito si considerano coniuge e figli).

Segue la fase istruttoria in cui sono determinati i redditi. In questa si prendono in considerazione le spese certe, cioè tracciate, le spese per elementi certi, cioè che devono essere per forza sostenute in conseguenza di fatti certi, ad esempio spese per la gestione dell’auto o della moto, spese legate alla casa. Si tengono in considerazione gli incrementi patrimoniali, cioè investimenti in beni immobili (acquisto di un terreno) o investimenti in titoli. Infine, si tiene in considerazione la quota di risparmio formatasi nell’anno.

Nel caso in cui tra i rilievi della fase istruttoria e le dichiarazioni ci sia uno scostamento superiore al 20%, parte l’accertamento fiscale. Per i lavoratori autonomi e titolari di ditta individuale i cui redditi dichiarati risultano conformi agli studi di settore, la percentuale che fa scattare l’accertamento è fissata al 33%.

Il contraddittorio con il contribuente

Nella fase dell’accertamento si instaura un contraddittorio con il contribuente che è invitato tramite questionario a giustificare tali spese. In questa fase il contribuente potrà dimostrare che parte delle spese non è riconducibile al suo reddito.

Il contribuente viene quindi invitato presso l’Agenzia delle Entrate e in questa fase potrà esporre le sue ragioni. L’Amministrazione finanziaria potrà archiviare o procedere ulteriormente. Contro un eventuale avviso di accertamento il contribuente potrà chiedere una mediazione, proporre ricorso oppure aderire alle richieste dell’Agenzia.

Fatta questa premessa possiamo passare all’analisi della questione affrontata dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 5504 del 21 febbraio 2022.

Ordinanza 5504 della Corte di Cassazione: il giudice deve analizzare i documenti e motivare la sentenza

Nel caso concreto, in seguito ad un avviso di accertamento basato sul redditometro, il contribuente ha proposto ricorso, rigettato in primo grado. Il Giudice ha motivato il rigetto sul fatto che il contribuente non aveva dato prova della disponibilità di fondi che potessero giustificare le spese. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo che il Giudice non aveva sufficientemente analizzato la copiosa documentazione prodotta per giustificare le spese sostenute nell’anno sottoposto a controllo

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria deve essere sintetico e che spetta al contribuente in sede endoprocedimentale difendersi dalle contestazioni adducendo prove certe circa la capacità di spesa oppure sull’inesistenza delle spese dedotte dal “controllore”.

Qualora l’ufficio ritenga di non dover tenere in considerazione i rilievi del contribuente deve però darne un’adeguata motivazione. In caso contrario l’accertamento è nullo.

Nell’Ordinanza 5504 la Cassazione va oltre e ribadisce che anche in caso di ricorso giurisdizionale vi deve essere la stessa attenzione, cioè il giudice deve analizzare in modo analitico la documentazione prodotta dal contribuente non potendosi limitare a giudizi sommari privi di riferimenti alla massa documentale prodotta dal contribuente. Nel caso in oggetto quindi la sentenza viene considerata nulla perché non è possibile ripercorrere il percorso logico giuridico che ha portato l’organo giudicante a ritenere non sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente. Una motivazione siffatta, cioè che non analizza in modo analitico la documentazione prodotta dal contribuente, ma semplicemente sottolinea che la stessa è insufficiente a dimostrare le ragioni del soggetto, viene considerata dalla Corte di Cassazione apparente e quindi non valida.

Redditometro: donazioni tra parenti, come dimostrarle

Il redditometro è uno strumento che il fisco utilizza per controllare i contribuenti. In generale il meccanismo è piuttosto semplice. Qualora un contribuente ha redditi dichiarati in misura superiore al suo tenore di vita, è a carico dello stesso contribuente andare a dimostrare la provenienza di determinati soldi che hanno dato luogo a spese discordanti rispetto ai redditi stessi.
Oggi parliamo di donazioni tra parenti, una delle giustificazioni principali addotte dai contribuenti che finiscono tra le grinfie del Fisco nostrano.
Le Entrate chiedono giustifica ai contribuenti, spesso tra ite l’invio di un questionario al contribuente. Ma non sempre ciò accade.

Atto di accertamento con redditometro, perché è valido senza contraddittorio

A seguito di accertamento con redditometro, l’atto è comunque valido anche se manca il contraddittorio. Pur se spesso inviato ai contribuenti, il questionario utile a giustificare le anomalie riscontrate dal Fisco è facoltà di Agenzia delle Entrate non obbligo.
Questo l’orientamento degli organi accertatori e dei giudici chiamati a dirimere contenziosi.
La mancata instaurazione del contraddittorio non rende nullo l’atto.
Lo si evince da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

Cosa hanno sancito gli ermellini della Corte di Cassazione sui controlli con redditometro

L’accertamento con redditometro è valido anche se il contribuente non ha ricevuto il questionario, è quanto si evince dalla ordinanza n° 38060 emanata dalla Cassazione il 2 dicembre scorso.
Tutto nasce da un controllo che il Fisco ha effettuato su un contribuente, per il tramite del cosiddetto redditometro. L’oggetto delle osservazioni mosse dal Fisco era il possesso di due auto “particolari” per il contribuente.
L’atto di accertamento (o meglio gli atti, perché nel caso specifico erano due) ha prodotto ricorsi e contro ricorsi. L’oggetto della contesa manco a dirlo, il questionario.
Il questionario essendo facoltà del Fisco, non va mai ad incidere sulla validità dell’atto. Sia che manchi il questionario e sia che lo stesso contribuente tardi ad inviarlo come risposta all’atto di accertamento del Fisco. In quest’ultimo caso anche le sanzioni e tutto ciò che ne deriva sono perfettamente lecite.
Deve essere sempre il contribuente a giustificare spese e redditi anche se derivati da elargizioni e donazioni tra coniugi o tra qualsiasi altro parente.

Redditometro: cos’è e come funziona. Quando scatta l’accertamento del fisco

Il fisco utilizza il “redditometro” come strumento per determinare il presunto reddito del contribuente. Ma in base a cosa? Alle spese effettuate nell’anno di imposta, la cui entità deve essere compatibile con il reddito conseguito dal contribuente. Nel caso in cui il fisco riscontri che la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato superi il 20%, fa scattare l’accertamento.

Il redditometro: cos’è

Originariamente, il redditometro prevedeva l’applicazione di un metodo induttivo che consentiva di individuare un centinaio di voci di spesa utili, al fine di definire il reddito del contribuente soggetto ad imposta. Attualmente, invece, si attua una procedura che punta ad una ricostruzione sintetica del reddito tenendo conto, per ogni anno di imposta, l’aumento del patrimonio, il risparmio e le spese oggettive.

Tuttavia, il contribuente conserva la possibilità di entrare in un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, per dimostrare l’assenza o la diversa qualificazione degli elementi presi in considerazione dal fisco.

Come funziona il redditometro

L’attività di controllo preliminare all’accertamento da redditometro da parte del fisco è composta da due fasi:

  • la selezione del contribuente, nella quale è identificata la sua famiglia fiscale (contribuente, coniuge e familiari a carico) di appartenenza, supponendo che, solitamente è il reddito dell’intera famiglia a concorrere al sostenimento delle spese;
  • l’attività istruttoria, dove gli elementi utili alla ricostruzione del reddito sono analizzati.

Le spese utili alla ricostruzione del reddito sono suddivise in quattro categorie:

  • spese certe: ovvero già conosciute dal fisco, come i mutui, locazioni, polizze:
  • spese per elementi certi: non riscontrate ma che inevitabilmente il contribuente ha sostenuto, ovvero quelle derivanti dal possesso dell’abitazione e dell’automobile;
  • incrementi patrimoniali: gli investimenti al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno, come immobili al netto di un eventuale mutuo, obbligazioni, azioni e similari, oggetti d’arte, manutenzione straordinarie sulle abitazioni di proprietà, ecc.;
  • risparmio annuale: tenendo in considerazione i movimenti e i saldi bancari.

Da sottolineare che, attualmente non sono prese in considerazione per l’attività di controllo, per la selezione del contribuente, per l’istruzione dell’accertamento, le spese medie ISTAT (consumi, abbigliamento, alimentari, ecc.).

A chi si rivolge il redditometro

Il redditometro punta a ricostruire il reddito della persona fisica, tenendo conto della spesa media sostenuta dal nucleo familiare cui il contribuente appartiene (escluse le spese sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa o nel’esercizio di arti e professioni). Il contribuente accertato ha la possibilità di dimostrare che le spese o una parte di esse, sono state sostenute da un familiare che ha un proprio reddito. In ogni caso, toccherà ai giudici decidere se il redditometro è stato utilizzato alla stregua di presunzione semplice o di presunzione legale.

Quando scatta l’accertamento e l’eventuale contraddittorio

Come già accennato poc’anzi, l’accertamento da parte del fisco scatta quando la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertato è superiore al 20%. Premesso che, l’accertamento scatta dopo l’invio di un questionario al quale il contribuente deve rispondere), la percentuale di tolleranza è stata aumentata al 33%, a favore dei lavoratori autonomi o titolari di ditte individuali che risultino coerenti e congrui agli studi di settore.

L’accertamento da redditometro prevede un doppio contraddittorio. Convocato dall’Agenzia delle Entrate per un confronto, il contribuente potrà illustrare quali elementi di spesa ritiene utili per una precisa ricostruzione del proprio reddito. Il primo contraddittorio redatto da un verbale sottoscritto da ambo le parti verrà valutato dall’Ufficio per un eventuale archiviazione del procedimento o per l’emissione dell’avviso di accertamento, contro il quale è prevista una procedura di difesa, attraverso l’acquiescenza, l’adesione, la mediazione o il ricorso.

Gli effetti del redditometro

L’avvio dell’attività di controllo prevede due fasi:

  • Il fisco invia un questionario al contribuente, invitandolo a giustificare le incongruenze rilevate sulle varie spese, invitandolo a giustificarle. La risposta deve giungere entro 15 giorni dall’avvenuta notifica (salvo richiesta di proroga all’Ufficio per la raccolta di documenti e consegna dei dati). Scaduto il termine, al contribuente può essere comminata una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro. Inoltre, egli perderà la possibile di esibire davanti al giudice o al fisco, le informazioni non portate a suo sostegno in risposta alla richiesta ricevuta.
  • L’accertamento scatta quando le giustificazioni del contribuente non sono ritenute sufficienti dal fisco.

Il contribuente è tenuto a presentarsi di persona o tramite il rappresentato abilitato. Nel contraddittorio il contribuente collabora all’analisi delle spese sostenute, fornendo le indicazioni utili a dimostrare la coerenza e la legittimità del proprio comportamento. Nel caso in cui le dimostrazioni non sono ritenute soddisfacenti, pertanto rimane lo scostamento percentuale oltre la soglia consentita riscontrato dal fisco, oltre le franchigie sopra indicate, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento. A quel punto, il contribuente può utilizzare gli strumenti a sua difesa in ambito tributario (autotutela, accertamento con adesione, mediazione, ricorso).

Il redditest

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile (salvo aggiornamenti in corso) il redditest. Si tratta di un software che il contribuente può utilizzare per valutare la coerenza tra il reddito dichiarato e le spese sostenute per la ricostruzione del reddito individuale. Tuttavia, il risultato del redditest è puramente indicativo, in quanto potrebbe non corrispondere all’esito dell’accertamento da redditometro. Tanto meno, questo strumento può essere utilizzato dal contribuente come prova a favore, in ambito di contraddittorio dovuto in seguito all’accertamento.

L’Agenzia delle Entrate presenta il nuovo redditometro

A seguito delle osservazioni sollevate dal Garante per la privacy, l’Agenzia delle Entrate ha infine pubblicato la circolare 6/E che ha ufficializzato lo sblocco del redditometro.

A differenza di quelli precedenti, il redditometro di quest’anno, a quanto riportato dal Fisco, non andrà ad interferire con la privacy dei cittadini.
Una prima garanzia di ciò è che non verranno usate le medie dell’Istat per il calcolo delle spese e, per quelle a carattere strettamente famigliare, faranno testo i dati del comune.

Esce, inoltre, dalla fase di selezione, il fitto figurativo, attribuito fino ad ora quando non si conosceva la disponibilità di un’abitazione nel comune di residenza.
Sarà confrontata con i dati comunali, poi, anche la cosiddetta lifestage, ovvero la tipologia di famiglia fiscale, costituita dalle dichiarazioni reddituali del contribuente, dei coniugi e dei figli a carico.

Fuori dal contraddittorio anche “le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza”.
Tra tali spese, figurano le voci: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri.
 
L’Agenzia precisa che “gli importi corrisposti per le suddette spese, qualora individuati puntualmente dall’ufficio, saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito”.
 
Vera MORETTI

Redditometro: nuovi paletti dal Garante della Privacy

Il Garante della Privacy ha avanzato nuove richieste per quanto riguarda il via libera al nuovo Redditometro.
In particolare, l’Authority ha chiesto al Fisco di non ricorrere mai alle spese presunte da medie Istat in sede di accertamento sintetico, né al fitto figurativo.
Le criticità che avevano richiesto un nuovo esame del Garante erano emerse in fase di invio delle lettere ai contribuenti a rischio evasione.

I paletti che il Garante ha messo, rispetto al 2013, riguardano dunque:

  • Medie Istat: il reddito del contribuente può essere calcolato solo in base a spese o elementi certi; non si possono mai presumere spese su base statistica, il cui ricorso era già stato ridimensionato nel provvedimento attuativo del Redditometro.
  • Fitto figurativo: in assenza di informazioni certe sull’abitazione (possesso, affitto, uso gratuito), non potrà essere utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento. Sarà possibile attribuirlo solo in seguito al contraddittorio.
  • Esattezza dei dati: per garantirla, l’Agenzia delle Entrate deve porre rimedio ai notevoli disallineamenti emersi fra composizione della famiglia anagrafica e fiscale.
  • Informativa ai contribuenti: il contribuente deve essere informato del fatto che i suoi dati verranno trattati anche ai fini del Redditometro attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi che va pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Contradditorio: l’invito al contraddittorio deve specificare la natura obbligatoria o facoltativa dei documenti o informazioni richieste. La comunicazione deve anche speficare le possibili conseguenze di un eventuale rifiuto, anche parziale, a rispondere. Infine, sono vietati i dati presunti di spesa, a tutela della riservatezza e protezione dei dati, sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Vera MORETTI

Giovani Imprenditori e Confcommercio Reggio Emilia sul Redditometro

Per chiarire i dubbi che riguardano il Redditometro, il Gruppo Giovani Imprenditori e Confcommercio Reggio Emilia hanno deciso di organizzare un convegno sul tema Redditometro: istruzioni per l’uso, al quale sono intervenuti il capo Ufficio Accertamento della Direzione regionale Agenzia delle Entrate – Emilia Romagna, Antonio Cologno, che ha avuto il compito di presentare lo strumento del Redditometro, e il responsabile nazionale politiche fiscali di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Antonio Vento, che ha dato indicazioni pratiche ai contribuenti.

Luigi Rocca, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Reggio Emilia, ha dichiarato: “Come per il precedente e fortunato incontro con Equitalia ancora una volta cerchiamo di promuovere e agevolare una maggiore conoscenza tra le parti, in modo da superare quei luoghi comuni e pregiudizi che sovente scavano un solco profondo tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Un maggiore scambio di informazioni può portare per entrambe le parti benefici, volti anche a combattere più efficacemente l’evasione e l’elusione di una certa importanza“.

Raffaele Chiappa, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio dell’Emilia Romagna, ha aggiunto: “La pressione fiscale e il peso burocratico che gravano sulle piccole e medie imprese sono sentiti in maniera ancora più forte dai giovani imprenditori, spesso disorientati di fronte alle tante e nuove normative previste. Per questo è indispensabile mettere a disposizione gli strumenti formativi, informativi e di servizio, necessari per orientarsi nel panorama degli adempimenti e degli obblighi richiesti alle aziende, diffondendo al tempo stesso i valori della legalità, del rispetto delle regole e della trasparenza, che devono essere alla base di qualsiasi attività di impresa“.

Vera MORETTI

Alemanno: “Il Redditometro? Sarà indispensabile il buon senso…”

L’ora ormai è giunta. Terminato il lungo periodo di rodaggio, nei prossimi giorni il tanto temuto Redditometro entrerà in vigore a pieno regime. Come da accordi, gli accertamenti con il nuovo strumento non saranno per nulla di massa: solo i conti di 35mila contribuenti saranno passati sotto la lente d’ingrandimento. Per chiarire la situazione in merito, abbiamo ascoltato l’opinione del Presidente dell‘Istituto nazionale tributaristi, Riccardo Alemanno.

Dott. Alemanno quali sono le sue impressioni riguardo lo strumento di accertamento sintetico del reddito, meglio conosciuto come Redditometro?

In linea di massima il controllo sulla capacità reddituale, la capacità di spesa collegata al reddito, è un controllo che segue una certa logica di buon senso, l’importante è che questo buon senso venga utilizzato nella fase di contraddittorio tra contribuente e amministrazione finanziaria, quindi Agenzia delle Entrate. Solo dopo i primi mesi di contraddittori potremmo trarre delle conclusioni più o meno definitive sullo strumento.

Non creerà disguidi ai contribuenti la decorrenza a partire dall’anno fiscale 2009?

Sicuramente ci saranno delle difficoltà per la decorrenza dall’anno d’imposta 2009, soprattutto si potrebbero creare problemi nel reperire giustificativi di spesa laddove l’amministrazione finanziaria ne chiedesse conto. Ciò che mi rassicura per quanto riguarda il Redditometro sono le due fasi di controllo: una prima collegata a quelle spese e a quegli investimenti già noti al fisco attraverso la dichiarazione dei redditi, che rappresenterebbe una prima scrematura di soggetti, e una seconda successivamente con un’analisi più attenta delle voci di spesa solo se ci fossero state delle irregolarità tra capacità economica e capacità di spesa nella prima fase.

In una recente intervista dichiara che “se il Redditometro serve a colpire chi possiede beni di lusso ed ha un alto tenore di vita ma dichiara redditi bassi, senza fornirne giustificazione, ben venga; se invece si tramuterà in una sorta di controllo della vita delle persone e delle famiglie, allora vorrebbe dire che se ne è sbagliato l’uso”. Secondo lei verso quale soluzione si sta viaggiando?

Se il primo passo è quello di controllare le informazioni incrociate che derivano dalle dichiarazioni dei redditi e dalle comunicazioni dei gestori degli istituti di credito senza burocratizzare troppo la vita delle famiglie, credo si stia andando nella direzione giusta. Ogni strumento che possa fare emergere imponibile sottratto a tassazione è da accogliere positivamente, quindi anche la nuova versione del cosiddetto Redditometro può essere estremamente utile nella lotta all’evasione fiscale. Ma ne riparleremo tra qualche mese…

 

Jacopo MARCHESANO 

 

Giordano: “Il Redditometro non è la soluzione”

Terminato il periodo di prova e rodaggio, in questi giorni entra a pieno regime il famigerato Redditometro. Il nuovo strumento messo a punto dall’Agenzia delle Entrate è così già in grado di sfornare la prima lista di potenziali evasori fiscali che potrebbero ricevere l’invito a presentarsi negli uffici dell’ente di riscossione per spiegare le ultime spese, nel caso dovessero sorgere discrepanze con quanto dichiarato precedentemente al Fisco nei mesi scorsi. Il sistema sarà in grado di ricostruire per ciascun contribuente le spese effettuate di cui l’amministrazione fiscale ha certezza e di metterle a confronto con il reddito dichiarato. In materia di Redditometro abbia ascoltato l’interessante parere del Presidente nazione di ADICONSUM Pietro Giordano.

Presidente Giordano, nei mesi scorsi l’ADICONSUM ha diffuso un comunicato stampa spiegando come la lotta all’evasione fosse una battaglia di civiltà e di equità. Non crede che il Redditometro sia lo strumento giusto per arginare questa terribile piaga del nostro Paese?

Non sarà lo strumento giusto per sconfiggere la vera evasione, quella dei grandi patrimoni, quella che incide in modo più gravoso sulle casse dello Stato, sarà impossibile con questo strumento scovare tutti i fondi neri presenti all’estero nei paradisi fiscali. Il vero problema non è tanto la piccola evasione quotidiana dei piccoli commercianti, quanto l’evasione continua e sistematica di alcune grandi categorie di professionisti.

Il principio su cui si basa il Redditometro è che “tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con i redditi del medesimo periodo”.

Il rischio in questo caso è che siano sempre gli stessi ad essere penalizzati, in questo caso i lavoratori dipendenti, non i grandi professionisti. Oggi sarebbero possibili tutti i controlli per colpire duramente i veri evasori fiscali e non accanirsi su chi, magari dopo 30 anni di sacrifici e risparmi, si è potuto permettere una vacanza di 3.000 euro.

Quali sarebbero per lei le misure da adottare alternative, o congiunte, al Redditometro?

Soprattutto accordi bilateri con gli Stati, sul modello tedesco, che assicurano più riservatezza ai grandi patrimoni, con un occhio sempre rivolto a scovare le varie società di comodo sparse per il mondo. Il Redditometro quindi è una delle soluzioni, non quella definitiva e risolutiva.

 

Jacopo MARCHESANO

Ci siamo: in arrivo il redditometro

Il nuovo redditometro sta arrivando e già c’è chi lo aspetta con timore.
In questi giorni, infatti, cominciano i controlli previsti dall’Agenzia delle Entrate e, nel frattempo, sono state preparate le “liste selettive” in cui inserire i nomi dei contribuenti che oltrepassano la soglia di tolleranza del 20% tra reddito dichiarato e spese effettuate, relativamente all’anno fiscale 2009.

Tra i criteri presi in considerazione dagli esaminatori, niente medie Istat, ma “situazioni e fatti certi”, “la concreta disponibilità di beni di cui l’amministrazione possiede informazioni” e il “reddito complessivo dichiarato dalla famiglia”.

Dall’Agenzia delle Entrate si stimano circa 35mila accertamenti fiscali entro la fine dell’anno, per un invio in media di 40mila questionari.
Il principio su cui si fonda il nuovo redditometro è che “tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi”.

Si comincia da una prima fase nella quale il contribuente fornisce informazioni sulle incongruenze riscontrate dopodiché, entro 15 giorni di tempo a partire dalla notifica, occorre dare risposta al Fisco. Il contribuente può anche chiedere il differimento con formale e motivata richiesta.
E’ inoltre sempre meglio rispondere alla comunicazione perché in caso contrario può scattare una sanzione da 258 a 2.065 euro, oltre all’impossibilità di utilizzare poi, in fase difensiva, i dati che giustificano la corretta provenienza delle somme spese.

All’interno del questionario ci saranno riferimenti precisi a diverse tipologie di spese e richiederà chiarimenti puntuali sui redditi disponibili.

Le aree di interesse, su cui si baserà la contestazione, sono quattro:

  • le”spese certe” attribuite al contribuente (ad esempio case, automobili), ricostruite mediante l’incrocio dei dati presenti all’interno dell’anagrafe tributaria;
  • le”spese per elementi certi”, ossia i beni che senza nessun dubbio fanno parte della concreta disponibilità del contribuente (ad esempio quelle di mantenimento, come il carburante o i pezzi di ricambio di un’auto);
  • gli “investimenti sostenuti nell’anno”
  • “il risparmio”.

Per quanto riguarda quest’ultimo, il contribuente sarà tenuto a dare spiegazioni sulla natura della somma accumulata nell’anno di riferimento. Successivamente, a partire dal 2011, l’Agenzia riceverà i dati comunicati all’anagrafe dei conti da banche, fiduciarie, Sim e Sgr su conti correnti, saldi, movimenti.

Se, dopo la prima fase, non viene fatta chiarezza sulla situazione, si passa alla fase successiva che prevede un accertamento più approfondito e una nuova convocazione per il contradditorio.

Vera MORETTI

Toh il redditometro! Ma ce n’era davvero bisogno?

E alla fine il tanto temuto redditometro arrivò, puntuale come tutto ciò che riguarda il fisco, che quando si tratta di riscuotere non sgarra di un minuto, mentre quando è lui a dover restituire somme si prende tutto il tempo di questo mondo e anche di più, alla faccia di noi poveri cittadini sudditi.

Ebbene, da questa settimana partono le prime lettere di accertamento inviate nei confronti di quei contribuenti che, sulla base delle logiche cervellotiche che governano l’insipiente fisco italiano, presentano degli scostamenti sospetti tra le spese e le disponibilità economiche. Entro la fine dell’anno saranno 35mila i soggetti interessati da questi controlli.

La domanda vera però è: ce n’era davvero bisogno? Visto che questi controlli saranno a campione e interesseranno un numero limitato di contribuenti, a detta della stessa Agenzia delle Entrate, era necessario tanto can can mediatico? Con tutta probabilità i grandi evasori non si nascondono tra questi 35mila e oltre soggetti e, pensiamo, il possibile gettito recuperato con questo strumento sarà tutto sommato risibile.

Intanto, chi froda somme ingenti al fisco si guarda bene dall’avere dei conti correnti intestati: considerando che proprio su questi si basa la prima forza del redditometro, la valutazione è presto fatta. Poi, da più parti fin dal battesimo del redditometro qualche mese fa si è subito invitato a farne un uso accorto e non vessatorio, cercando di limitarlo ai soli casi davvero eclatanti. Fermo restando che non ci ricordiamo atteggiamenti non vessatori da parte del fisco, di fronte ad affermazioni del genere si rafforza l’impressione di essere di fronte a uno strumento che parte zoppo fin dalla sua nascita. E allora torniamo a chiederci: ce n’era davvero bisogno? A questa domanda, Infoiva cercherà di rispondere durante l’arco di questa settimana. Sempre che una risposta si trovi…