Contributi artigiani e commercianti: arrivano gli aumenti dell’INPS 2022

Brutte notizie dall’INPS per commercianti e artigiani: con l’aumento dell’inflazione e la nuova aliquota stabilizzazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, avranno un esborso di circa 200 euro in più. Ecco i dettagli sui contributi artigiani e commercianti.

Contributi artigiani e commercianti: aliquote

I chiarimenti arrivano con la circolare dell’INPS 22 del 2022 che ha adeguato i minimali e i massimali del reddito all’inflazione (che ha toccato l’1,9%) e ha aggiunto l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per la c.d rottamazione delle licenze, cioè il contributo per la cessazione definitiva dell’attività. L’aliquota aggiuntiva si applica solo ai commercianti. In passato l’aliquota per la rottamazione delle licenze era dello 0.09%. Oggi la nuova aliquota è divisa in due parti: 0,46% al fondo IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) e 0,02% alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali“.

Riassumendo le aliquote contributive:

  • aliquota contributiva artigiani 2022: 24%
  • aliquota contributiva commercianti 2022: 24,48%
  • giovani artigiani (coadiuvanti) fino a 21 anni aliquota contributiva 2022: 22,80%;
  • giovani collaborarori fino a 21 anni (coadiuvanti) aliquota contributiva 2022: 23,28%.

Previa domanda, coloro che hanno compiuto 65 anni e che sono già titolari della pensione a carico dell’istituto possono ottenere una riduzione del 50% dei contributi artigiani e commercianti.

Base imponibile e contributi minimi da versare

La base imponibile per i contributi artigiani e commercianti 2022 è il reddito dell’impresa dichiarato ai fini IRPEF nello stesso anno a cui si riferisce la contribuzione INPS.

Sono però previsti dei minimali e dei massimali.

Il minimale previsto per il 2022 è di 16.243 euro, mentre il massimale è di 80.465 euro per coloro che alla data del 31/ 12 /1995 avevano già versato contributi, mentre è di 105.014 euro per gli altri.

Ora vediamo quanto effettivamente dovranno versare artigiani e commercianti per i contributi INPS.

I contributi artigiani e commercianti ammontano nel minimo a :

  • 3.905,76 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore a 21 anni ;
  • 3.983,73 euro per i titolati commercianti e collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • per i collaboratori artigiani di età inferiore a 21 anni i contributi ammontano a 3.710,84 euro;
  • per i collaboratori commercianti di età inferiore a 21 anni, i contributi ammontano a 3.788,81 euro.

Tutte le somme viste comprendono euro 7,44 del contributo maternità.

Per coloro che hanno un reddito di impresa superiore a 48.279,00 euro, per gli importi eccedenti e fino ai massimali prima visti, si applicano aliquote superiori, in particolare:

  • Artigiani: 25%;
  • commercianti: 25,48%;
  • giovani collaboratori artigiani fino a 21 anni: 23,80%;
  • giovani collaboratori commercianti fino a 21 anni: 24,28 %.

Per i lavoratori autonomi che hanno aderito al regime forfetario è prevista la riduzione del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria INPS.

Quando devono essere pagati i contributi commercianti e artigiani 2022?

Per il pagamento dei contributi sul minimale sono previste 4 rate:

  • 16 maggio 2022;
  • 22 agosto 2022;
  • 16 novembre 2022;
  • 16 febbraio 2023.

I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale (pagamento eventuale) sono dovuti entro i termini di pagamento per le imposte sul reddito dell’anno di riferimento, quindi dichiarazione dei redditi 2023 su redditi 2022.

Gli aumenti sono nell’ordine di circa 133 euro per i commercianti (sul minimale) e 70 euro l’anno per gli artigiani (sempre sul minimale).

Ricordiamo che i mancati pagamenti dei contributi INPS porta all’applicazione di sanzioni, per saperne di più leggi l’articolo: Lavoratore autonomo non versa i contributi INPS: cosa succede?

Per informazioni su come pagare i contributi INPS c’è la guida: Contributi INPS e modello F24: come si possono pagare?

Fattura elettronica forfetari gratis: come avere il servizio

Anche se non è ancora disponibile una data certa, ma molto probabile sarà il 1° gennaio 2023, anche per i forfetari a breve sarà obbligatoria la fattura elettronica. Naturalmente la preoccupazione comune tra coloro che hanno aderito al regime forfetario sono i costi dei software di fatturazione elettronica, proprio per questo molti sono alla ricerca di sistemi per avere la fattura elettronica forfetari gratis. Ecco qualche spunto.

Fatturazione elettronica: adempimenti per i forfetari

L’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in formato XML anche per i soggetti che fino a ora erano esclusi e quindi i forfetari e coloro che comunque avevano aderito a un regime di favore.

Attualmente l’obbligo per i forfetari non c’è, ma senza dubbio i prossimi mesi saranno importanti e porteranno cambiamenti, proprio per questo è bene non farsi cogliere di sorpresa e iniziare a capire come adeguarsi alla nuova disciplina. Occorre ricordare che, sebbene non vi sia un obbligo, già da ora coloro che hanno aderito al regime forfetario possono scegliere la fatturazione elettronica.

La fatturazione elettronica prevede che lo scambio di fatture avvenga attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo è possibile attuare un contrasto all’evasione fiscale particolarmente efficiente. Per poter predisporre la fatturazione elettronica vi sono diverse soluzioni, tra cui quella di delegare il commercialista, molto più economico è invece l’uso di un software specifico per la fatturazione elettronica. In alternativa, c’è la possibilità di utilizzare il sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, questo consente di predisporre la fattura elettronica forfetari gratis.

Fattura elettronica forfetari gratis: cosa mette a disposizione l’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 3 strumenti per predisporre la fattura elettronica forfettari gratis.

Il primo è tramite il portale web https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ qui è possibile entrare con le proprie credenziali (credenziali Entratel-fisconline) oppure con il codice SPID, CIE o CNS e quindi accedere a una piattaforma che consente di predisporre la fattura elettronica. In questo caso per poterla predisporre è necessario avere attiva una connessione internet.

In alternativa è possibile scaricare un software per il computer, sempre predisposto dall’Agenzia delle Entrate, naturalmente anche questo è gratuito. Il vantaggio è che consente di predisporre la propria fattura elettronica anche senza avere a disposizione una connessione internet. Naturalmente per lo scambio tramite SdI è necessario attivare la connessione internet.

Infine, sempre gratuitamente è possibile scaricare da tablet o da smartphone l’App Fatturae. Questa può essere scaricata con sistema Android oppure da I-Phone e consente di compilare e inviare attraverso il sistema di interscambio le fatture elettroniche. Le stesse restano in archivio in modo da far fronte agli obblighi previsti da legge.

Oltre all’Agenzia delle Entrate per i forfetari ci sono anche dei privati che mettono a disposizione il servizio di fatturazione elettronica gratis.

Cosa cambia tra la fattura elettronica forfetari gratis e un software a pagamento?

Nella maggior parte dei casi i software a pagamento consentono un’elevata personalizzazione del modello di fattura elettronica e di conseguenza basta inserire pochi dati, quindi quelli del soggetto nei cui confronti viene predisposta la fatturazione e i corrispettivi e il gioco è fatto. Inoltre, soprattutto per coloro che hanno rapporti con pochi soggetti, è possibile anche l’inserimento automatico dei dati del soggetto nei cui confronti si emette fattura e quindi devono essere inseriti solo i corrispettivi.

Ricordiamo inoltre che nel caso in cui ci siano errori materiali nella predisposizione della fattura elettronica, il Sistema di Interscambio, invia nuovamente al mittente la fattura rilevando gli errori.

Approfondimenti sulla fatturazione elettronica per i forfetari

Per approfondimenti sulla fattura elettronica è possibile leggere:

Obbligo di fattura elettronica per forfettari: ultime notizie

Fattura elettronica: come la riceve una partita Iva a regime forfettario?

Fattura elettronica: come emetterla se si è partita Iva forfettaria?

Obbligo di fattura elettronica per forfetari, e l’imposta di bollo?

Regime forfetario: si rientra dopo essere transitati al regime ordinario?

Il regime forfetario consente a chi ha una partita IVA di avere una tassazione agevolata, ma devono essere rispettati dei limiti di fatturato. Vedremo ora che per chi perde i requisiti è comunque possibile rientrarvi dopo essere transitati al regime ordinario.

Caratteristiche regime forfetario

Chi decide di aprire una partita IVA ha due possibilità: il regime ordinario e il regime forfettario, o forfetario. Il regime forfettario come tutti sanno è un regime agevolato riservato a coloro che hanno un fatturato non superiore a 65.000 euro e hanno spese, tra cui quelle per il personale (contratto a tempo determinato, indeterminato, a progetto, collaborazione) non superiori a 20.000 euro l’anno. Nel momento in cui vengono meno tali condizioni si passa al regime ordinario, ma dall’anno successivo rispetto a quello in cui sono stati superati i limiti. Ciò che molti si chiedono è: ma se dopo essere passato al regime ordinario maturo nuovamente i requisiti per il forfettario, posso ritornare? Cercheremo di chiarire ora tale dubbio.

Rientrare al regime forfetario dopo essere transitati al regime ordinario: si può

In questo caso trova applicazione il comma 54 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 che regola il regime forfettario. Il comma sottolinea che i contribuenti possono ritornare al regime forfetario nel caso in cui l’anno precedente rispetto a quello in cui si chiede il rientro abbiano maturato un fatturato che rientra nei limiti previsti da esso e non abbiano superato i limiti di spesa. Di conseguenza, un contribuente che nel 2022 vuole ritornare al regime forfettario può farlo se nel corso del 2021 ha fatturato meno di 65.000 e sostenuto spese per il personale e lavoro accessorio inferiori a 20.000 euro, cioè ha maturato i requisiti per tale regime agevolato.

Naturalmente il consiglio è provare a non uscire dal regime forfetario in modo da non perdere i benefici della tassazione agevolata, la stessa infatti è al 5% per i primi 5 anni di attività e passa successivamente al 15%. Attualmente per il regime forfetario ancora non è prevista l’obbligatorietà della fatturazione elettronica, l’obbligo potrebbe però arrivare nei prossimi mesi, molto probabilmente dal terzo trimestre dell’anno 2022 oppure direttamente dal 2023.

Per gli approfondimenti è possibile leggere:

Regime Forfetario: quali sono le attività escluse? Ecco l’elenco

Obbligo di fattura elettronica per i forfettari: Ultime notizie

Costi della fatturazione elettronica per i forfettari obbligatoria e tempistica

 

Partite Iva a regime forfettario: da quando scatta l’obbligo della fattura elettronica?

L’obbligo della fattura elettronica per le partite Iva a regime forfettario è a un passo dall’adozione definitiva, ma non è ancora scattato. Il Consiglio Ue ha approvato la proposta dell’Italia di estendere l’adozione della fattura elettronica anche ai contribuenti del forfettario e, con tutta probabilità, nel corso del 2022 l’obbligo diventerà operativo. Ma ancora non lo è. È necessario che lo Stato emani innanzitutto una norma che introduca l’obbligo della fatturazione elettronica alle partite Iva forfettarie e ai minimi.

Cosa significa che il Consiglio Ue ha accolta la proposta di adozione della fattura elettronica anche ai forfettari?

La richiesta al Consiglio Ue dell’Italia di estendere l’adozione della fattura elettronica alle partite Iva del regime forfettario è stata approvata dall’organo istituzionale europeo. La relativa decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (Guce) numero 454 del 17 dicembre 2021. Tale richiesta è stata accolta precedentemente dalla Commissione europea che ha accettato il documento di proposta Com/681 del 2021. Nel documento di proposta sono elencati i vantaggi conseguiti dall’Italia nell’adozione della fattura elettronica per tutti gli altri soggetti obbligati: tale obbligo rimarrà in vigore fino a tutto il 2024.

Quali vantaggi si sono avuti finora dall’adozione della fatturazione elettronica alle partite Iva?

Per l’Italia, l’adozione dell’obbligo della fattura elettronica a tutte le partite Iva, a esclusione dei forfettari, finora ha comportato:

  • il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e alle frodi inerenti l’Iva con contestuale riduzione dei tempi per l’individuazione dei comportamenti scorretti;
  • la possibilità, per le partite Iva, di poter utilizzare dei servizi supplementari, come i registri di acquisto e di vendita precompilati, le dichiarazioni annuali Iva precompilate, il prospetto della liquidazione periodica Iva e i moduli di pagamento;
  • la semplificazione degli obblighi delle partite Iva mediante la soppressione della comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali e le dichiarazioni Intrastat sugli acquisti.

Partita Iva regime forfettario, ci sono dei costi da sostenere per la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura elettronica non dovrebbe comportare costi e oneri amministrativi alle partite Iva a regime forfettario. In primo luogo perché oltre il 10% dei forfettari, pur non avendone l’obbligo, utilizza già la fatturazione elettronica. In secondo luogo, l’Agenzia delle entrate ha già messo a punto una piattaforma (on line e tramite applicazione mobile) che consente ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica di poterle trasferire, conservare e consultare.

Fatturazione elettronica alle partite Iva a regime forfettario: cosa avviene ora?

Con il via libera della Commissione europea e del Consiglio Ue, adesso spetta all’Italia decidere se annullare l’esonero per le partite Iva a regime forfettario e dei minimi introducendo, dunque, l’obbligo di adozione della fattura elettronica. Per arrivare a tale obbligo è necessaria l’adozione di una norma nazionale da inserire nell’ordinamento italiano. In attesa dell’estensione dell’obbligo, ad oggi le partite Iva forfettarie sono tenute a emettere le fatture elettroniche nei rapporti con la Pubblica amministrazione. Non sono obbligate, invece, nei rapporti con le imprese e con i consumatori privati.

Le partite Iva a regime forfettarie sono obbligate a ricevere la fattura in formato elettronico?

Secondo la normativa attuale, le partite Iva a regime forfettarie non sono obbligate a ricevere le fatture elettroniche. Possono ricevere dal fornitore la copia analogica della fattura nel formato cartaceo o in pdf, via email o a mano. A scelta, e in alternativa, i forfettari possono comunicare ai fornitori un indirizzo di posta elettronica certificato (Pec) o il codice destinatario per ricevere le fatture in formato elettronico. La ricezione avviene alla propria casella Pec o attraverso il canale telematico accreditato. Ad oggi, in ogni modo, la partita Iva a regime forfettario non è obbligata a conservare le fatture in formato elettronico usando la conservazione sostitutiva. Tuttavia persiste l’obbligo di conservare le fatture di acquisto nel formato cartaceo anche se il soggetto ha ricevuto la fattura tramite la posta elettronica certificata (Pec) oppure attraverso il codice destinatario.

Fattura elettronica: arriva l’ok dell’Europa per la proroga e l’ampliamento ai forfettari

Il Consiglio dell’Unione europea ha dato l’ok all’Italia per il prolungamento della fattura elettronica fino a tutto il 2024. Con il prolungamento, arriva anche il semaforo verde per l’estensione dell’obbligo alle partite Iva a regime forfettario. Verrà a cadere pertanto la dispensa particolare per le partite Iva forfettarie che dovranno utilizzare il servizio di interscambio dell’Agenzia delle entrate (Sdi) per emettere e conservare le fatture elettroniche.

Arriva l’ok del Consiglio dell’Unione europea alla fatturazione elettronica ai forfettari

L’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea è arrivato nella giornata del 14 dicembre 2021 per estendere l’obbligo della fattura elettronica ai soggetti che già la utilizzano fino al 31 dicembre 2024. L’organo istituzionale si è espresso anche sulla proposta dell’Italia di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica alle partite Iva del regime forfettario. Proposta che era già stata accolta dalla Commissione europea negli scorsi giorni.

Chi potrebbe essere obbligato all’obbligo di emettere la fattura elettronica?

Le partite Iva del regime forfettario dovranno emettere le fatture elettroniche esclusivamente utilizzando il servizio di interscambio dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo vigerà per i soggetti economici che siano stabili in Italia. Rimarranno esclusi dall’obbligo, ma con la facoltà di utilizzare la fatturazione elettronica, i residenti all’estero. Si tratta dei soggetti identificati ai fini dell’Iva in Italia attraverso il rappresentante fiscale secondo quanto prevede il secondo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. L’identificazione può avvenire anche in maniera diretta secondo quanto prevede l’articolo 35 ter dello stesso decreto.

Quali operazioni saranno soggette all’obbligo di fattura elettronica?

Le partite Iva a regime forfettario dovranno utilizzare esclusivamente il sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate. La fatturazione regolerà i rapporti con i fornitori, salvo il caso in cui questi ultimi siano residenti all’estero. Pertanto, l’obbligo vige per le operazioni che intercorrono tra soggetti economici stabili o residenti nel territorio italiano.

Fatturazione elettronica e lotta all’evasione fiscale

Tra i soggetti economici che saranno obbligati all’utilizzo della fattura elettronica rientrano le partite Iva a regime forfettario o di vantaggio esclusi finora dalla normativa nazionale. Peraltro, dai dati forniti dall’Italia, il 10% delle partite Iva forfettarie già utilizza, in maniera facoltativa, la fatturazione elettronica. L’estensione dell’obbligo va nella direzione della lotta all’evasione fiscale e al controllo dei volumi di ricavi che, per gli autonomi del forfettario, non deve superare i 65 mila euro all’anno.

 

Regime Forfetario: quali sono le attività escluse? Ecco l’elenco

Il regime forfetario è un particolare regime di favore che consente di esercitare attività di impresa e avere un’imposizione fiscale di tipo forfetario e onnicomprensiva. Questo regime di favore non può però essere utilizzato indistintamente da tutti, ma vi sono dei limiti: ecco quali sono le attività escluse.

Requisiti per applicare il regime forfetario

Per poter rientrare in tale regime è previsto che non siano superati limiti di reddito, cioè l’ammontare dei compensi e dei ricavi non deve superare i 65.000 euro e le spese annue non devono superare 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Questi sono i limiti generali, ma vi sono anche ulteriori limiti, cioè una serie di attività escluse, cioè che non si possono esercitare in regime forfetario.

Attività escluse dal regime forfetario: limiti soggettivi

Dal punto di vista soggettivo sono esclusi dalla possibilità di accedere al regime forfetario coloro che nell’anno precedente rispetto a quello in cui hanno deciso di iniziare l’attività hanno dichiarato un reddito eccedente i 30.000 euro. La verifica del superamento della soglia non deve essere effettuato nel caso in cui il rapporto di lavoro sia comunque cessato.

Non possono inoltre accedere coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure sono soci in SRL con una partecipazione che ne determina il controllo e con attività che sono riconducibili a quelle che si vogliono condurre con la nuova attività imprenditoriale con regime forfetario. Sono altresì escluse le persone fisiche che esercitano l’attività di impresa prevalentemente nei confronti dei soggetti con cui precedentemente svolgevano attività di lavoro dipendente.

Naturalmente per poter aderire al regime forfetario è necessario avere la residenza in Italia, possono però accedere coloro che hanno la cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea e il 75% delle entrate della loro attività sia fatturato in Italia.

Attività escluse dal regime forfetario: limiti oggettivi

Le esclusioni non finiscono qui, infatti sono previsti dei limiti anche per quanto riguarda le tipologie di attività che si possono svolgere con il regime forfetario. Sono escluse quelle presenti nel seguente elenco:

  • agricoltura e attività connesse e pesca: in questo caso ci sono altri regimi agevolati a cui aderire, ad esempio la società agricola o l’impresa agricola, per maggiori informazioni sulla tassazione in agricolatura leggi QUI;
  • esercizio di attività sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • aziende operanti nel settore dell’editoria (case editrici, testate giornalistiche);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972;
  • agenzie di viaggi e turismo
  • agriturismo (si applica la disciplina dell’attività agricola);
  • vendite a domicilio o porta a porta;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;
  • cessione esclusiva di terreni, fabbricati, mezzi di trasporto nuovi.

Regime forfetario: escluso l’obbligo di fatturazione elettronica

Ricordiamo che coloro che aderiscono al regime forfetario non hanno l’obbligo di aderire alle fatturazione elettronica. Tale obbligo doveva decadere il 1° gennaio 2021, ma in realtà è molto probabile che lo stesso termine sarà derogato. Resta l’obbligo di emettere la fattura cartacea, la stessa deve avere una numerazione progressiva. L’obbligo di fatturazione elettronica si applica nel caso di prestazione di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per saperne di più leggi l’articolo: Fatturazione elettronica e regime forfetario: nessun obbligo dal 2021