Nei modelli Redditi e Irap vanno indicati i contributi Covid?

Come vanno indicati i contributi ricevuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l’emergenza Covid nei modelli dei Redditi e Irap? E’ importante rilevare che i contributi a fondo perduto vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la mancata indicazione nel quadro RS dell’importo delle indennità percepite dai contribuenti non comporta alcuna sanzione. La motivazione risiede nel fatto che la omessa indicazione non va a creare alcun pregiudizio al controllo dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, i contributi rivevuti non implicano cambiamenti nella determinazione della base imponibile e, quindi, dell’imposta.

Come indicare gli aiuti Covid nel modello Redditi 2021

Nel modello dei redditi 2021, le indennità e i contributi ricevuti devono essere iscritti nei diversi quadri. In particolare, i quadri RF, RG, LM e RE per quanto attiene ai redditi. Il quadro RU, invece, deve essere utilizzato per i crediti d’imposta. L’iscrizione degli importi delle indennità e dei contributi a fondo perduto nella dichiarazione dei redditi 2021 delle imprese e degli autonomi che ne hanno beneficiato, con l’indicazione dei relativi codici, permette di garantire la non tassazione degli aiuti stessi.

Operatori in contabilità ordinaria: il quadro RF

I soggetti economici che operano in regime di contabilità ordinaria sono tenuti a compilare il quadro RF. Nel quadro è necessario che le indennità ricevute, per non considerarle al pari dei ricavi, siano iscritte tra le varizioni in diminuzione. L’indicazione dei contributi a fondo perduto nel quadro RF non concorre, pertanto, alla formazione del reddito. E’ quanto prevedono gli articoli:

  • 25 del decreto legge numero 34 del 2020;
  • 59 del decreto legge numero 104 del 2020;
  • 1 del decreto legge numero 137 del 2020;
  • 2 del decreto legge numero 149 del 2020.

La variazione in diminuzione nel quadro RF degli aiuti ricevuti per l’emergenza sanitaria deve essere iscritta nel rigo RF 55 con il codice 83.

Contributi a fondo perduto per emergenza Covid: come indicarli nel modello RG?

Nel modello RG, che deve essere compilato dagli operatori commerciali che operano in contabilità semplificata, i contributi a fondo perduti devono essere indicati in due righi. Il primo è il rigo RG 10 mediante l’utilizzo del codice 27; il secondo è il rigo RG 22 e il codice da utilizzare è il 47.

Persone fisiche che svolgono attività autonoma e professionale: indicazione dei contributi a fondo perduto

Le persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, per i contributi ricevuti durante la fase di emergenza sanitaria, devono indicare gli importi nella colonna 1 del rigo RE 3. Tale indicazione non deve essere riportata nella colonna numero 2. In questo modo i contributi a fondo perduto, che non determinano la formazione del reddito, non vanno a intaccare gli altri proventi che risultano determinanti ai fini del reddito da lavoro autonomo e professionale.

Autonomi con partita Iva del regime forfettario: contributi Covid nella dichiarazione redditi 2021

I lavoratori autonomi ricadenti, invece, nel regime fiscale forfettario, insieme ai soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità, devono iscrivere i contributi ricevuti nei seguenti righi:

  • nel rigo LM 2 della colonna 1;
  • nel rigo LM 33 della colonna 2.

Gli aiuti, infine, non devono essere indicati nella colonna numero 2.

Il modello Irap e le istruzione per la compilazione

Le modalità di compilazione del modello Irap in riferimento ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi per l’emergenza sanitaria fanno capo all’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021. Nell’articolo, convertito dalla legge numero 106 del 2021, si abroga il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Quest’ultimo articolo costituiva il punto di riferimento per la corretta registrazione degli aiuti ricevuti. Infatti, l’articolo prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap delle indennità e dei contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid. L’abrogazione dell’articolo comporta la necessità che le indennità ricevute non siano più subordinate al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nella comunciazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Corretta iscrizione dei contributi Covid ricevuti ai fini Irap

Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, e i lavoratori autonomi che abbiano beneficiato di contributi e indennità non devono indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito di impresa;
  • nei quadri di determinazione del lavoro autonomo;
  • sui modelli dei redditi;
  • nei quadi per la determinazione del valore della produzione;
  • nel modello Irap.

In quest’ultimo modello, invece, tutti i soggetti sopra indicati possono usare il codice variazione in diminuzione 99 al posto del codice 16. Tutti i soggetti non devono, infine, compilare il prospetto relativo agli “Aiuti di Stato”.

Aiuti Covid, reddito di ultima istanza fuori dalla base imponibile del professionista

Il reddito di ultima istanza, misura adottata per gli aiuti nell’emergenza Covid, non rientra nella formazione della base imponibile ai fini fiscali. Il caso più comune che può presentarsi è quello del libero professionista, con partita Iva a regime forfettario, che ha ricevuto l’indennità del mese di marzo del 2020 dalla propria Cassa previdenziale.

Il reddito di ultima istanza a favore dei professionisti del mese di marzo 2020

E’ importante rilevare che il reddito di ultima istanza, differentemente dalle indennità corrisposte dall’Inps, non comporta, da parte della Cassa previdenziele che l’ha corrisposto, l’obbligo di rilasciare la certificazione unica (Cu). Ciò implica l’insorgenza di due dubbi in sede di dichiarazione dei redditi 2021: il primo riguarda proprio la formazione del reddito ai fini fiscali. Il secondo è inerente a dove devono essere indicati gli aiuti ricevuti nel modello Reddti Pf 2021.

Indennità di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali

Innanzitutto, per capire come funziona il “Fondo per il reddito di ultima istanza” è necessario risalire al decreto legge numero 18 del 2020 che l’ha istituto. Secondo quanto prevede l’articolo 44 del provvedimento, l’indennità prevista una tantum dal decreto per il mese di marzo 2020 ammontava a 600 euro e andava a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali. I beneficiari, per rientrare nei requisiti previsti, dovevano essere iscritti alla Cassa di appartenenza alla data della richista o al 23 febbraio 2020, data a partire dalla quale i provvedimenti restrittivi per la pandemia da coronavirus sono stati attivati.

Requisiti delle partite Iva per il bonus 600 euro di ultima istanza

I requisiti richiesti ai professionisti per poter beneficiare dei 600 euro del reddito di ultima istanza erano:

  • aver maturato, nel 2018, un reddito complessivo non superiore ai 35mila euro. Era altresì necessario che l’attività fosse stata limitata dai provvedimenti restrittivi anti-coronavirus;
  • un reddito complessivo nel 2018 tra i 35mila e i 50mila euro. In tal caso era richiesa la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività autonoma o da libero professionista in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per Covid

Conseguentemente alle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria, per cessazione dell’attività il provvedimento intendeva la chiusura della partita Iva. Tale chiusura doveva essere avvenuta tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, invece, il decreto fissata nel 33% la percentuale di abbassamento del reddito. La perdita doveva essere comprovata dal raffronto tra il primo trimestre del 2020 con lo stesso periodo del 2019.

Indennità agli autonomi dell’emergenza Covid non concorrono alla base imponibile

I professionisti che hanno ricevuto l’indennità di 600 euro come reddito di ultima istanza devono considerare che il sussidio non concorre alla frmazione del reddito ai fini fiscali. In generale, i contributi di qualsiasi natura, ricevuti come indennizzo durante l’emergenza da coronavirus a chi svolge attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale. Dunque, indennità e bonus percepiti non concorrono a formare la base imponibile.

L’interpello dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione dei contributi Covid

L’Agenzia delle entrate ha recentemente confermato questo principio nell’interpello numero 84 del 2021. Le indennità, si legge nell’interpello, non formano il reddito imponibile ai fini Irpef. L’Agenzia, nel suo intervento, si rifà all’articolo 10-bis del decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto “decreto Ristori“.

Il decreto Ristori sulla detassazione dei contributi ricevuti per il coronavirus

L’articolo, ribricato in “Detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19”, prevede infatti che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura per la Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.

Dichiarazione dei redditi 2021, dove si devono indicare le indennità ricevute per il Covid?

In sede di dichiarazione dei redditi 2021, i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo devono trascrivere nella dichiarazione gli aiuti ricevuti. Tale trascrizione deve essere fatta nel quadro di pertinenza individuato in base al proprio regime di  fiscalità di appartenenza. Pertanto, si procede con:

  • il quadro RG per le imprese in regime di contabilità semplificata;
  • il quadro RF per le imprese in regime di contabilità ordinaria;
  • quadro LM per i contribuenti in regime forfettario;
  • quadro RE per i professionisti e per gli autonomi.

 

Partite Iva forfettarie: la verifica del limite dei 30mila euro coincide con la fine del periodo di preavviso

Per le partite Iva ricadenti nel regime forfettario, la cessazione del lavoro coincide con il momento in cui termina il periodo di preavviso e non con il momento effettivo delle dimissioni. L’importante specifica, contenuta nell’interpello numero 268 del 2021 dell’Agenzia delle entrate, è utile ai fini della verifica del tetto dei 30mila euro di reddito. Il superamento della soglia rappresenta, infatti, una causa ostativa proprio al regime forfettario.

Il limite dei 30mila euro di reddito per il regime forfettario

Il caso sul quale l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a esprimersi riguarda un lavoratore dipendente che, nel 2020, aveva presentato le proprie dimissioni. Le dimissioni rappresentano un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta l’accettazione da parte del datore di lavoro. Lo slittamento della cessazione del lavoro alla fine del periodo di preavviso e non al momento delle dimissioni impone di verificare, nel caso del lavoratore, i redditi del 2020.

Richiesta di apertura partita Iva con regime forfettario

Nel quesito posto all’Agenzia delle entrate si legge che il contribuente ha rassegnato le dimissioni volontarie in una data dell’anno 2020, e di aver proseguito il rapporto di lavoro sino a inizio del 2021 per il periodo di preavviso. Il lavoratore, nel periodo di imposta del 2020, ha ottenuto un reddito da lavoro alle dipendenze superiore ai 30mila euro. Lo stesso intende fare richiesta di attribuzione di partita Iva per esercitare l’attività di lavoratore autonomo a regime forfettario.

Limite di reddito per la partita Iva a regime forfettario

Considerando, dunque, il limite dei 30mila euro di reddito da lavoro dipendente ostativo ai sensi del comma 57, lettera d-ter, dell’articolo 1 della legge numero 190 del 2014, il lavoratore chiede se potrà avvalersi del regime forfettario. In particolare, il richiedete vorrebbe sapere se il superamento della soglia di reddito per l’anno 2020 rappresenti una condizione ostativa per l’apertura della partita Iva forfettaria nel 2021.

Partite Iva forfettarie, il limite del reddito si riferisce all’anno precedente

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, nell’interpello numero 368 del 2021, evidenziano che il limite dei 30mila euro di reddito non opera se il rapporto di lavoro alle dipendenze è cessato nel corso dell’anno precedente. La ragione di questo chiarimento consiste nel favorire il lavoratore, rimasto senza impiego, a iniziare una nuova attività.

Chiarimenti Agenzia delle entrate sul regime forfettario

Tuttavia, il richiedente ritiene di rientrare nel regime forfettario nel 2021. La sua convinzione risiede nel fatto che le dimissioni siano state presentate nel 2020, anno precedente a quello di apertura della partita Iva. La risposta dell’Agenzia delle entrate, in ogni modo, parte da quanto specificato dalla legge numero 190 del 2014. All’articolo 57, infatti, si precisa che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che “nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30mila euro”. Inoltre, “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”. Altrimenti è dovuta, essendo il rapporto di lavoro cessato nel 2021 e non nel 2020.

Cessazione del lavoro da dipendente e apertura partita Iva a regime forfettario

E, pertanto, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione rilevano “solo le cessazioni di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario”. Nel caso del lavoratore, il rapporto di lavoro si è protratto fino al 2021 per il rispetto del periodo di preavviso. Ed è solo a partire dalla data di effettiva cessazione del lavoro che vengono meno le retribuzioni e gli altri diritti connessi al rapporto di lavoro. Quindi il rapporto è in essere fino al termine del preavviso.

Per l’Agenzia delle entrate il richiedente potrà avvalersi del forfettario solo nel 2022

Pertanto, l’anno effettivo di cessazione del lavoro, il 2021, coincide con l’anno di apertura della partita Iva beneficiando del regime forfettario. Il richiedente potrà dunque aprire la partita Iva nel 2021 con la quale avviare la propria attività. Ma solo a partire dal 2022 potrà beneficiare del regime forfettario avendo superato nel 2020 il tetto dei 30mila euro. E la verifica, essendo il rapporto terminato a inizio anno, è dovuta per i redditi del 2020, essendo nel 2021 ancora in essere il rapporto di lavoro.

Aiuti Covid: come si dichiarano per partite Iva forfettarie, semplificate e dei minimi

Gli aiuti a fondo perduto ricevuti dallo Stato per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica dovranno essere dichiarati anche dalle partite Iva in regime forfettario, semplificato e dei minimi. Tuttavia, se è certo che bisogna indicare i contributi a fondo perduto, più dubbia è la segnalazione dei bonus, ad esempio quello di 600 euro.

Dove si indicano gli aiuti Covid nella dichiarazione dei redditi?

I lavoratori autonomi e i professionisti che hanno ricevuto i sostegni a fondo perduto per il Covid nel 2020 dovranno darne indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi nel quadro RE. Per le partite Iva a regime forfettario o dei minimi, in sede di dichiarazione, il quadro di riferimento è quello LM.

Dichiarazione redditi 2021: quali sono gli aiuti che vanno indicati

Se gli aiuti a fondo perduto vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, diverso è il caso delle indennità a importo fisso. Le istruzioni riguardanti l’indicazione degli aiuti Covid ai professionisti fanno riferimento, in particolare, al decreto legge numero 18 del 2020 e al successivo Dl numero 34 del 2020. Il primo provvedimento aveva previsto, per i contribuenti, l’indennità di 600 euro riferita al mese di marzo 2020 e destinata, tra le altre categorie, ai liberi professionisti che avevano la partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata dell’Inps.

L’indennità 600 euro del 2020

Il decreto 34 del 2020 aveva previsto, a favore degli stessi provvedimenti, un’altra indennità di 600 euro relativa al mese di aprile e una ulteriore, di mille euro, riferita a maggio. Tuttavia, per quest’ultima indennità, i professionisti, oltre all’iscrizione alla gestione separata Inps, dovevano dimostrare di aver subito una diminuzione del reddito di almeno il 33% del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019.

Professionisti iscritti alle Casse

Anche ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali hanno percepito un aiuto Covid. I provvedimenti di riferimento sono l’articolo 44 del decreto legge numero 18 del 2020 e il decreto ministeriale del 28 marzo 2020. L’indennità, tuttavia, è stata riconosciuta nel rispetto di precisi tetti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva.

Dichiarazione redditi: il quadro RE degli aiuti ai professionisti

Dalle istruzioni ministeriali non sembrerebbe sussitere l’obbligo di dichiarazione delle indennità per i professionisti nella compilazione del quadro RE. Gli aiuti, tra l’altro, non potrebbero essere inseriti nella colonna 1 del rigo RE 3, quello destinato alle somme a fondo perduto. E nemmeno nella colonna 2 destinata ad altri proventi che non concorrono alla determinazione del reddito e, pertanto, non tassabili.

Il quadro LM della dichiarazione dei redditi: forfettari e minimi

Varia, invece, il il tipo di dichiarazione per gli autonomi che devono compilare il quadro LM. Questo quadro è riservato:

  • ai conribuenti cosiddetti minimi del regime di vantaggio ex articolo 27 del decreto legge 98 del 2011;
  • le persone fisiche rientranti nel forfettario della legge 190 del 2014.

I primi dovranno compilare la sezione I del quadro LM, nello specifico la colonna 2 del rigo LM 2. I forfettari, invece, dovranno comilare la sezione II del modello LM, precisamente la colonna 2 del rigo LM 33. Questo rigo indica le indennità e i conributi percepiti di qualsiasi natura in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Nello stesso rigo non possono essere indicati i sostegni esistenti già prima della fase di emergenza da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione e di fruizione.

Indennità 600 e 1000 euro del 2020

Peraltro, le indennità di 600 e 1000 euro dovrebbero rientrare in quest’ultimo rigo. Tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti ministeriali in merito all’inesistenza, nel quadro RE, di un rigo riservato a queste indennità. In entrambi i quadri, inoltre, non devono esssere indicati i crediti d’imposta accordati per le sanificazioni e l’adeguamento degli ambienti. Sul punto, gli autonomi non devono indicare neanche il bonus affitti. Tutti questi benefici vanno indicati nel quadro RU. Tuttavia il bonus sugli affitti e il credito per l’adeguamento degli ambienti vanno inseriti anche nle quadro RS.

Regime forfettario con più attività, come si calcola il reddito imponibile con diversi codici Ateco?

Uno dei quesiti più ricorrenti per chi voglia aprire un nuovo business riguarda la possibilità di svolgere più attività con la stessa partita Iva. In altre parole, è possibile che nella stessa partita Iva siano iscritti due differenti codici Ateco. L’informazione è particolarmente importante per il  calcolo del reddito imponibile ai fini del limite di fatturato necessario per chi rientri nel regime forfettario. Ma anche per l’applicazione della tassazione unica del 15%.

Apertura di partita Iva con più attività

In generale, già all’atto dell’apertura della partita Iva, il titolare può scegliere, nella compilazione del modello AA9\12, più codici Ateco corrispondenti a diverse attività. Per ogni codice alfanumerico verrà identificata la relativa attività che il titolare della partita Iva svolgerà. Le attività possono essere classificate come principali e accessorie. Uno degli esempi più ricorrenti è quello di un professionista che lavori a più attività professionali.

Più codici Ateco con la stessa partita Iva: il caso del forfettario

Anche i titolari di partita Iva rientranti nel regime forfettario hanno la possibilità di svolgere più attività, con diversi codici Ateco, ma devono prestare attenzione alle regole connesse alla corretta applicazione del limite di fatturato e al calcolo della base imponibile sulla quale verrà applicata l’imposta fissa sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività per un limite massimo di cinque anni).

Limite di fatturato unico per le partite Iva del forfettario

Il limite del fatturato è una delle condizioni necessarie per mantenere il regime forfettario della partita Iva. Per la stessa partita Iva con più codici Ateco (e dunque per più attività), dal 1° gennaio 2019 è necessario che il limite di fatturato all’anno sia unico per tutte le attività della partita Iva, indipendentemente dai codici Ateco riportati. Pertanto, i compensi o i ricavi ottenuti dalle varie attività devono avere il limite complessivo di 65.000 euro all’anno, il tetto previsto per le partite Iva aderenti al regime forfettario.

Limite di 65.000 euro per la somma delle attività di una stessa partita Iva

Ciò significa che è necessario calcolare i due o più fatturati derivanti dalle fatture emesse corrispondenti alle diverse attività e moltiplicarne, per ciascuno, il totale per il coefficiente di redditività previsto per ogni codice Ateco. Nel quadro Lm del modello Unico, il contribuente dovrà iscrivere tutte le attività esercitate con i rispettivi codici Ateco e i fatturati conseguiti. La somma dei fatturati, che determina il guadagno totale, non dovrà essere superiore ai 65.000 euro.

Quadro LM modello Unico, quando le attività della partita Iva vanno inserite nello stesso rigo

Nel caso di più codici Ateco corrispondenti a un’unica partita Iva, si dovranno fare alcune distinzioni. In primis, per più attività dello stesso settore, è richiesta l’iscrizione di un unico rigo con il codice Ateco dell’attività stessa. Il totale dei compensi o guadagni conseguiti dovrà andare nello stesso rigo, in quanto anche se trattasi di differenti codici Ateco, le varie attività avranno lo stesso coefficiente di redditività e dunque non si creerebbe la possibilità di confusione. Ad esempio, il commerciante all’ingrosso che è anche commerciante ambulante di prodotti alimentari e di bevande ha, per le due attività, lo stesso coefficiente di redditività pari al 40%.

Stessa partita Iva con due o più attività rientranti in settori diversi: cosa fare

Diverso è il caso di una partita Iva nella quale siano iscritti più codici Ateco con attività appartenenti a diversi settori. È il caso, ad esempio, del commerciante che è anche professionista. Per queste situazioni, è necessario compilare un rigo per ogni gruppo di settore di attività. Pertanto, il commerciante che è anche professionista dovrà compilare due righe nel quadro LM del modello Unico, corrispondenti alle due attività rientranti nei diversi settori.

Calcolo reddito imponibile per più attività di diversi settori: un caso concreto

Il reddito imponibile da calcolare da diversi codici Ateco rientranti in diversi settori della stessa partita Iva, dovrà dunque essere quantificato in maniera esatta considerando i diversi coefficienti di redditività. Ad esempio, un contribuente con partita Iva aderente al regime forfettario con due codici Ateco corrispondenti a diverse attività, una del commercio e l’altra di consulenza, dovrà calcolare due basi imponibili sulle quali applicare un diverso coefficiente.

Imponibile partita Iva con più codici Ateco

Ammettiamo che dall’attività di commercio, il contribuente abbia ricavato 40.000 euro nell’anno di riferimento, e dall’attività di consulenza 20.000 euro. La somma di quanto guadagnato nell’anno (60.000 euro) permette al contribuente di mantenere la partita Iva con regime forfettario. Ciò avviene perché non è stato superato il limite del 65.000 euro previsto per tutte le attività. Tuttavia, il calcolo della base imponibile dovrà essere diversificato in quanto per le due attività sono previsti due coefficienti di redditività diversi. Per la prima attività è del 40% di coefficiente di redditività, mentre per quella di consulenza è del 78%. Pertanto la base imponibile dell’attività di commercio sarà 40.000 x 40% = 16.000, quella per l’attività di consulenza sarà di 20.000 x 78% = 15.600 euro.

Determinazione del reddito netto tra più attività

Al netto delle specifiche regole delle due diverse casse di previdenza, quella dei commercianti e quella dei professionisti, si dovrà procedere con la determinazione del reddito netto. Pertanto, dalla somma delle due basi imponibili andranno dedotti i contributi previdenziali obbligatori. Al reddito imponibile ottenuto, dovrà essere applicata la percentuale unica del 15% (o del 5% per le nuove attività) che costituisce l’ammontare di tasse da pagare per la partita Iva.

Partita Iva, come si calcola il reddito netto nel regime forfettario?

1Il regime forfettario delle partite Iva è un regime fiscale agevolato, applicato alle persone fisiche esercenti delle attività di impresa, arti o professioni. Introdotto dalla legge di Stabilità 2015, il regime forfettario è stato modificato negli anni successivi per rivedere le semplificazioni ai fini Iva e contabili. Tuttavia, la novità più importante è la determinazione forfettaria del reddito sul quale calcolare un’unica imposta in sostituzione di quelle previste nel regime ordinario. Con la legge di Bilancio 2020, infatti, si è arrivati a una disciplina che ha introdotto nuovi requisiti di accesso e cause di esclusione, oltre a un sistema premiale per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Regime forfettario, i requisiti di accesso secondo le regole 2020

Possono accedere al regime forfettario le partite Iva che nel precedente anno abbiano conseguito:

  • sia un volume di ricavi o percepito compensi che non superino i 65.000 euro (nel caso in cui si esercitino più attività ricadenti in differenti codici Ateco è necessario considerare la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività);
  • che un volume di spese non eccedenti l’importo di 20.000 euro lordi. Nelle spese vanno ricomprese quelle del lavoro accessorio, dipendente o collaborativo anche a progetto, gli utili da partecipazione agli associati che apportino il solo lavoro e le somme erogate per prestazioni rese dall’imprenditore o dai suoi famigliari.

Partita Iva, reddito e tassazione dei forfettari

Le partite Iva che rientrino nel regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando, al totale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti, il coefficiente di redditività previsto per la propria attività. Nel dettaglio, i coefficienti di redditività previsti sono i seguenti:

  • industrie alimentari e delle bevande, 40%;
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio, commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, 40%;
  • commercio ambulante di altri prodotti, 54%;
  • costruzioni e attività immobiliari, 86%;
  • intermediari del commercio, 62%;
  • attività di servizi di alloggio e di ristorazione, 40%;
  • attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi, 78%;
  • altre attività economiche, 67%.

Regime forfettario, come si determina il reddito imponibile

Dal reddito che si è determinato forfettariamente applicando il coefficiente di redditività al totale dei ricavi, si deducono i contributi previdenziali obbligatori, inclusi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa famigliare. Al reddito imponibile ottenuto si applica l’imposta fissa del 15% che va a sostituire quelle ordinariamente previste, ovvero le imposte sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l’Irap.

Calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario partite Iva: un esempio

Per sapere quante tasse dovrà pagare una partita Iva del regime forfettario, il primo passo da fare è quello di determinare il reddito imponibile, sul quale si applicherà il 15% dell’imposta unica. A tal fine è necessario conoscere il codice Ateco della propria partita Iva, al quale corrisponde un coefficiente di redditività, ovvero una percentuale che si dovrà andare a moltiplicare al totale dei compensi ottenuti nell’anno di riferimento.

Partita Iva, calcolo imposta da pagare con regime forfettario

Pertanto, se il codice Ateco della partita Iva è del 78% e il guadagno lordo annuo derivante dall’attività è pari a 30.000 euro, il reddito imponibile è pari al prodotto tra 30.000 e 78%. Il risultato, 23.400 euro, costituisce il reddito imponibile. A quest’ultimo dovranno essere sottratti i contributi versati: ipotizzando che siano pari a 8.000 euro, occorrerà sottrarre 23.400 – 8.000 = 15.400 euro. Le tasse che si dovranno pagare per un guadagno annuo di 30.000 euro di una partita Iva a regime forfettario saranno pari a 2.310 euro, valore dato dal rapporto tra 15.400 euro e il 15%.

I ricavi nel reddito imponibile dei forfettari

Il totale dei ricavi e dei compensi devono  far riferimento al principio di cassa e non a quello di competenza. Ciò vuol dire che devono essere considerati solo i ricavi effettivamente incassati nell’arco dell’anno oggetto di imposta. Pertanto, chi richiede un pagamento alla fine dell’anno ma lo incassi sul conto corrente solo all’inizio dell’anno dopo, dovrà conteggiarlo tra i ricavi dell’anno successivo.

Impossibilità di scaricare le spese deducibili nel regime forfettario

L’applicazione del coefficiente di redditività, derivante da percentuali introdotte nel 2015 in occasione del nuovo regime forfettario, non consente di considerare deducibili le spese che normalmente “si scaricano”. Pertanto, la scelta del regime forfettario ha molta convenienza nel caso in cui non si spendano cifre molto alte per la gestione dell’attività stessa. In caso contrario potrebbe essere più conveniente optare per il regime di partita Iva semplificato o per quello ordinario.

Imposta ridotta al 5% per chi avvia una nuova attività

L’imposta ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività è riservata a coloro che avviano una nuova attività in presenza dei seguenti requisiti:

  • è necessario che il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività professionale o d’impresa o artistica, anche in forma famigliare o associata;
  • l’attività avviata non deve costituire, in alcun modo, una mera prosecuzione di un’attività precedentemente. Quest’ultima si intende svolta da lavoratore dipendente o autonomo, ad esclusione della pratica obbligatoria necessaria per intraprendere arti o professioni;
  • nel caso in cui venga proseguita un’attività svolta precedentemente da un altro soggetto è necessario il ricalcolo dell’ammontare dei compensi. Infatti, i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui viene riconosciuto il beneficio dell’imposta ridotta non dovranno essere superiori al limite che consente l’accesso al regime forfettario.