Come ricevere un rimborso IVA su conto corrente bancario o postale

Nei confronti del Fisco il contribuente non sempre è a debito, anzi. Capita spesso, infatti, che sia proprio l’Agenzia delle Entrate in debito con i contribuenti, siano questi dei cittadini o delle imprese. Il che significa che anche per i titolari di partita IVA può maturare un credito per il quale altrettanto spesso è possibile chiedere ed ottenere il rimborso. Anziché compensarlo con debiti fiscali futuri. Proponiamoci allora di approfondire il caso relativamente a come ricevere un rimborso IVA sul conto corrente bancario oppure sul conto postale.

Ecco come ricevere un rimborso IVA su conto corrente bancario o su conto postale

Nel dettaglio, senza l’installazione di alcun software, su come ricevere un rimborso IVA su conto corrente bancario o conto postale la richiesta si può inoltrare online. Dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate tramite una semplice operazione di compilazione e di invio via web. Ma a patto di essere già registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dato che, per fruire dell’applicazione web, serve l’accesso tramite le credenziali a Fisconline oppure a Entratel.

Su come ricevere un rimborso IVA, indicando il codice IBAN, l’accredito in conto corrente non solo rappresenta un’operazione sicura, ma anche tale che la somme dovute ai contribuenti arrivino nel più breve tempo possibile e comunque senza ritardi. Nonché senza inconvenienti.

Ed il tutto fermo restando che per i crediti fiscali che sono oggetto di rimborso, inclusi quelli inerenti l’IVA, le persone fisiche e le persone giuridiche in qualsiasi momento, sempre con l’accesso al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con autenticazione, possono modificare oppure cancellare e reinserire le coordinate già comunicate in precedenza.

Come ricevere un rimborso IVA semplicemente compilando un modulo

In alternativa all’applicazione web, con accesso tramite le credenziali, i rimborsi fiscali, compresi quelli relativi all’IVA, possono essere richiesti pure compilando un apposito modulo. Che è scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, c’è il modulo per ‘la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche‘. Ed il modulo per la ‘richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche‘.

Per entrambi i moduli debitamente compilati, per ragioni di sicurezza, la trasmissione online può avvenire solo firmandoli digitalmente ed allegandolo con invio via PEC ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Anche se le Entrate, preferibilmente, raccomandano l’inoltro alla Direzione Provinciale dell’Agenzia di propria competenza.

Oppure il modulo di rimborso IVA debitamente compilato si può presentare presso un qualsiasi ufficio territoriale del Fisco. Senza dimenticare di allegare la copia di un documento di identità in corso di validità del contribuente, ed eventualmente pure il documento di identità valido del soggetto delegato in caso di delega. Nei due modelli, infatti, c’è l’apposita sezione relativa alla delega. Dove il contribuente dovrà indicare e sottoscrivere i dati del delegato. Ovverosia, il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita del delegato.

Rimborso Iva e rateazione cartelle, i chiarimenti delle Entrate

Per tutti i contribuenti che hanno avuto problemi con il rimborso Iva legato alle rateazioni delle cartelle di pagamento, arriva una buona notizia. Le Entrate sono infatti intervenute in materia di rimborso Iva con una circolare ad hoc.

Il documento chiarisce le modifiche relative al rimborso Iva, ritoccate di recente dai D. Lgs 156/2015 e 158/2015 che hanno rivisto il sistema sanzionatorio legato alle violazioni tributarie, tanto nell’ambito amministrativo quanto in quello penale.

Nello specifico, il documento dell’Agenzia delle Entrate sul rimborso Iva ha chiarito alcuni punti legati alla sospensione del rimborso che interviene in caso di pagamenti rateizzati delle cartelle di pagamento:

  • Il debitore decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive;
  • L’importo residuo iscritto a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
  • Il carico può essere di nuovo rateizzato qualora, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate: in queto caso, il piano di dilazione può essere articolato nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Per l’esecuzione del rimborso Iva, le rate di una cartella di pagamento non ancora versate non vengono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione parziale o totale del rimborso stesso. Una regola che però non vale qualora l’inadempimento del contribuente sia causa della decadenza dalla rateazione.

Entro il 31 ottobre va presentato il modello IVA TR

Sta per scadere il termine per presentare il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale relativo al terzo trimestre 2013.

La scadenza è stata fissata per il 31 ottobre, e, entro tale data, le istruzioni da utilizzare per l’invio sono quelle aggiornate con il Provvedimento del 19 settembre 2014, che ha recepito la novità inerente l’ampliamento della platea di contribuenti ammessi a richiedere il rimborso IVA in via prioritaria anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi.

Per quanto riguarda il modello da utilizzare, rimane sempre quello approvato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26/3/2014 e deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 e che rispettano i requisiti richiesti, possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando il modello IVA TR.

I contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria sono suddividi in cinque categorie:

  • subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge;
  • operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti “ferrosi”;
  • operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
  • soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati;
  • produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi.

Vera MORETTI

Semplificazione fiscale: la volta buona?

Uno dei cavalli di battaglia del Premier Matteo Renzi è stato fin dall’inizio quello della semplificazione. Secondo Renzi, uno stato elefantiaco e bizantino come quello italiano ha bisogno di semplificazione a tutti i livelli: semplificazione fiscale, amministrativa, burocratica, e non solo.

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha esaminato i due decreti sulla semplificazione e, in particolar modo sulla semplificazione fiscale le novità sono tante, sempre ammesso che poi si tradurranno in effettività e non rimangano solo una sterile propaganda. 730, catasto, rimborsi Iva sono sole le misure più roboanti. Vediamo le altre nel dettaglio.

Persone fisiche

Dichiarazione di successione. Sale la soglia oltre la quale bisogna presentare la dichiarazione, portata da 25.822 a 100mila euro, e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Cade l’obbligo di allegare documenti in originale, insieme a quello di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

Spese di vitto e alloggio per i professionisti. Non devono più essere fatturate e quindi dedotte dal professionista – e sostenute dal committente. Secondo il governo, “non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più ‘riaddebitare’ in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare.

Riqualificazione energetica. Meno adempimenti per la certificazione energetica degli edifici: “Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta”, mentre ora vanno segnalati ai fini della detrazione Irpef tutti i costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti.

Società tra professionisti. Si semplifica il regime fiscale: “Il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini Irap”.

Rimborsi

Iva. La soglia che azzera gli adempimenti sale da 5 a 15mila euro; secondo il Governo, “non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti ‘non a rischio’ per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato”. In questi casi è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso rechi il visto di conformità e che siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta. Si userà la sola delega di versamento F24 per eseguire tutte le operazioni di compensazione eseguite dai sostituti d’imposta.

Crediti d’imposta e interessi in conto fiscale. “La norma prevede l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati”, specifica l’Esecutivo.

Semplificazioni e coordinamenti normativi

Prima casa. “La disposizione allinea la nozione di ‘prima casa’ rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9”

Detrazione sponsorizzazioni. Arriva la percentuale unica di detrazione (50%) sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco. Ora esiste per gli spettacoli e lo sport dilettantistico, ma è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.

Spese di rappresentanza. Si può detrarre l’Iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Ad oggi, sono detraibili dalle imposte sui redditi, ma ai fini Iva lo sono solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.

Società

Esercizio di opzione. “Per usufruire di regimi opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnagetax, non sarà più necessaria l’apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o Irap”.

Fiscalità internazionale

Dichiarazioni di soggetti esteri. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia “non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari”.

Black List. Si allentano gli adempimenti di comunicazione delle operazioni intrattenute con Paesi nelle black list: saranno fornite solo con cadenza annualle, mentre il limite per l’esonero sale a 10mila euro. Ora chi vende o acquista beni o servizi deve comunicarli già dalla soglia di 500 euro.

Operazioni Ue. Il contribuente può effettuare le operazioni all’interno della comunità economica in concomitanza con la attribuzione della partita Iva. Fino ad oggi l’Agenzia delle entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Ora non bisognerà attendere questo via libera.

Assicurazioni. Ora, per pagare l’imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri  attivi in Italia devono presentare ogni mese all’Agenzia delle entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente. Col decreto, la denuncia diventerà annuale (il 31 maggio, come per le imprese italiane).

Catasto e commissioni censuarie

Sul catasto il primo passo della complessa riforma riguarda il rinnovamento delle commissioni censuarie, gli organismi secolari ai quali verrà affidato il compito di studiare gli algoritmi e le tecnicalità per mantenere aggiornato il valore degli immobili. Come anticipato, le commissioni censuarie in commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale con sede a Roma. Le prime dovrebbero essere composte di 6 membri più il presidente, quella centrale, specifica anche il governo, di 25 più il presidente.

Le sezioni di riferimento individuate dal decreto sono: terreni, catasto urbano, catasto dei fabbricati. Le commissioni provinciali saranno formate da due membri dell’agenzia del territorio, uno dell’Anci e tre – a scelta del Prefetto – selezionati tra Ordini, Collegi e associazioni di categoria “operanti nel settore immobiliare”. L’incarico avrà durata di 5 anni. L’idea guida è quella di realizzare un “catasto partecipativo”, che si aggiorni ogni cinque anni su algoritmi e funzioni statistiche rinnovate annualmente, per garantire l’adesione continua al contesto di mercato.

Il 1 ottobre scade la richiesta di rimborso Iva

Per chiedere il rimborso dell’Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del 2011 in un altro Stato Ue c’è tempo fino al 1 ottobre.

La richiesta può essere fatta se si tratta di un periodo non superiore a 1 anno né inferiore a 3 mesi.
Andando nello specifico, se la domanda è relativa ad un trimestre, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro.
Se, invece, la somma da recuperare si riferisce ad acquisti realizzati nel corso dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.

Per ciascun periodo di riferimento occorre presentare telematicamente l’istanza all’Agenzia delle Entrate, la quale provvede ad inoltrarla allo Stato Ue cui si riferisce il rimborso.

Vera MORETTI

Versione definitiva di “Iva Tr”

Approvata, con provvedimento direttoriale del 20 marzo, la versione definitiva di “Iva Tr”, da presentare per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia e del Mef.

E’ prelevabile anche da altri siti internet, a patto che abbia le stesse caratteristiche tecniche di stampa e siano indicati il sito stesso e gli estremi del provvedimento.

La nuova versione del modello sostituisce quella approvata il 19 marzo 2009.

Le istanze di rimborso Iva, o di utilizzo in compensazione, vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (articolo 8, Dpr 542/1999). La scadenza del primo appuntamento per il nuovo modello, dunque, è il 30 aprile (per le richieste relative al primo trimestre del 2012).

La trasmissione deve avvenire per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Questi ultimi devono rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, redatta su modelli conformi, per struttura e sequenza, a quelli approvati con il provvedimento.

Nel rigo “Ufficio competente” del frontespizio va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito nel menu “contatti”. I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia, devono riportare il codice ufficio 250, relativo al Centro operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005).

Fonte: fiscooggi.it

Il rimborso IVA pagata all’estero si chiede online

L’IVA pagata in altri Paesi dell’UE è soggetta a rimborso da richiedere direttamente via Internet al sito Web dell’Agenzia delle Entrate.

Questa modalità telematica è stata attivata grazie ai canali Entratel e Fisconline, a cui si accede proprio dal sito del Fisco: sarà allora sufficiente compilare il modulo online e in tempi rapidi verrà inviata la richiesta.

Una volta ricevuta l’istanza telematica e verificati i dati del caso, l’Agenzia delle Entrate provvede a inoltrare la domanda di rimborso al Paese estero in cui è stato effettuato l’acquisto che provvederà all’erogazione del rimborso entro otto mesi dalla ricezione dell’istanza.

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.

In tutto questo iter, è possibile incorrere in alcuni ostacoli (formalmente definiti “cause ostative”).

Diventa allora dovere del Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate emettere un provvedimento cosiddetto di rigetto entro 15 giorni da notificare al contribuente richiedente, il quale, a sua volta, ha l’opportunità di impugnare la richiesta.

Se non sussistono cause ostative, l’istanza invece verrà indicata come nell’allegato B al provvedimento del 1°aprile 2010 e precisato nella Fonte.

Paola Perfetti

IVA: Sentenza sul rimborso degli operatori esteri

La Cassazione ha emesso una sentenza in data 12 aprile 2010, n. 8690, sui termini di rimborso IVA per gli operatori esteri in Italia.

Il rimborso può essere inoltrato anche oltre i termini stabiliti dagli articoli art. 38-ter, D.P.R. n. 633/72, dato che la Corte ha deciso di npon considerarli come perentori.

Il rimborso può dunque essere richiesto con il termine di decadenza biennale, come all’art. 21, D.Lgs. n. 546/92.

Paola Perfetti

Le “pillole fiscali” della settimana [22 – 26 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (22 – 26 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modello trimestrale di rimborso Iva TR. Le istruzioni per la compilazione del modello tengono conto delle novità introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legge numero 78 del 2009 (le nuove disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva) e raccomandano l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale solo dopo aver presentato l’istanza di rimborso da cui esso emerge. Nel nuovo modello non è stato introdotto alcun rigo per il visto di conformità, nell’ipotesi in cui il credito trimestrale da compensare sia di importo superiore ad Euro 15mila, in quanto l’attestazione non è richiesta.
  • I ricavi, gli incrementi di rimanenze ed i proventi ordinari, indicati nel bilancio 2009, vengono utilizzati per effettuare il test di operatività previsto per l’applicazione della disciplina delle società di comodo; tale disciplina viene applicata nel caso in cui l’importo totale dei componenti positivi è inferiore a quello dei “ricavi presunti”, calcolati mediante l’utilizzo di prestabiliti coefficienti a determinati asset. Per effettuare il test di operatività, non devono essere presi in considerazione i proventi straordinari, ma solamente quelli derivanti dalla gestione caratteristica.
  • Secondo una sperimentazione fatta su 94mila casi sembrerebbe che il ricorso alla comunicazione unica per il progetto “Impresa in un giorno” funzioni davvero. Infatti pare che i tempi d’attesa per in nuovi imprenditori si ridurrebbe di circa il 38 – 45%. Ruolo fondamentale del progetto è giocato dalle Camere di Commercio che dal 1° aprile diventeranno l’unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva (Agenzia delle Entrate) e per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
  • Il 25 marzo 2010 è scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo [ENPALS] relativa al mese precedente.
  • Nella determinazione dell’agevolazione Tremonti ter, sono detassabili i nuovi macchinari e le nuove attrezzature incluse nella divisione numero 28 della Tabella Ateco 2007, acquisti in qualsiasi maniera, escluso il leasing operativo; per quanto attiene alla competenza, l’agevolazione matura nel periodo di consegna o spedizione del bene. Una volta controllato il soddisfacimento dei requisiti per poter beneficiare della Tremonti ter, occorre compilare il quadro RS del modello Unico 2010. La detassazione degli investimenti si traduce in una variazione fiscale in diminuzione e quindi sul bilancio verrà evidenziata una minore imposta Ires netta.

d.S.

Sentenze della Cassazione Civile: sull’accertamento fiscale e il rimborso IVA

La Cassazione Civile ha recentemente emesso due sentenze molto interessanti sotto il profilo degli accertamenti fiscali.

Innazitutto, il 26 febbraio 2010, la Sentenza n. 4741 ha ritenuto valido l‘accertamento fondato sulle indagini eseguite sui conti bancari anche se coperto dal segreto istruttorio.

Ovvero,in virtù dell’interesse pubblico ad un corretto accertamento tributario, è stato considerata la possibiltà della trasmissione di informazioni acquisite nell’ambito di un procedimento penale anche nel caso in cui i dati in oggetto siano i conti bancari sottoposti a procedimento penale e quindi alla necessità di segretezza.

In una seconda Sentenza, la n. 3827/2010, la Corte di Cassazione ha giudicato in positivo il ricorso contro l’avviso di rettifica IVA “parziale”: essa non interrompe la prescrizione del diritto al rimborso sulla parte del credito IVA non oggetto di contestazione.

In questo modo, per i giudici il ricorso in oggetto comporta l’interruzione dei termini prescrizionali (ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile) esclusivamente in relazione al credito rivendicato dal contribuente sulle “poste contabili” relative al contenzioso; altrimenti, la rimanente quota di credito chiesto a rimborso non beneficia dell’estensione del termine ordinario decennale di prescrizione.

Paola Perfetti