Polizza Rc capofamiglia, che cos’è e cosa controllare prima di sottoscriverla

La polizza Rc capofamiglia in generale è utile a tutti. Oltre a sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni o una polizza sulla vita, con la polizza Rc capofamiglia si può tutelare se stessi e i propri cari. Sono compresi nella polizza, dunque, i membri della propria famiglia, inclusi i lavoratori e gli animali domestici. La protezione nei riguardi di se stessi e degli altri assicurati copre gli eventuali danni provocati a terze persone.

Cosa succede se non si ha la polizza Rc capofamiglia e si provocano dei danni?

Infatti, in assenza della polizza Rc capofamiglia si rischia di dover sborsare delle cifre, anche piuttosto elevate, nel caso in cui si dovesse verificare un evento dannoso a terzi. Si pensi, a titolo di esempio, a qualche imprevisto che causi danni da parte di un minore o di un animale domestico. In specifici casi, la polizza copre anche i danni provocati da un collaboratore domestico.

Danni provocati da minori o da cani domestici

La polizza Rc capofamiglia trae la sua giustificazione del Codice civile. Secondo l’articolo 2048, infatti, “il padre e la madre o il tutore sono responsabili dei danni provocati dai figli minori che abitano con loro”. Il successivo articolo 2052 stabilisce, inoltre, che “il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia nel caso in cui si trovi sotto la sua custodia, sia nel caso in cui sia fuggito o smarrito”.

A chi è consigliata la polizza Rc capofamiglia?

Soprattutto se si hanno figli minori o animali domestici risulta indicata la sottoscrizione di una polizza Rc capofamiglia. In questi casi il rischio di danni è nettamente maggiore. Ma la stessa assicurazione può essere fatta da chiunque, dal momento che a ciascuno può capitare di subire un evento dannoso o di provocare dei danni. La polizza può coprire tutti i casi in cui può risultare probabile il verificarsi di un danno. Ad esempio, le situazioni di svolgimento di attività sportive. Oppure le forme alternative di mobilità come biciclette o monopattini.

Quanto può costare la polizza Rc capofamiglia?

Il costo della polizza Rc capofamiglia può essere molto variabile. Ciò dipende dalle tipologie e dal numero delle coperture richieste. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle soluzioni troppo economiche. Infatti, una polizza che possa sembrare molto conveniente, in realtà potrebbe avere delle esclusioni da ritenere importanti. Oppure a una polizza a basso costo potrebbero corrispondere dei massimali troppo bassi.

Cosa valutare nella scelta di una polizza Rc capofamiglia?

Per scegliere la polizza Rc capofamiglia giusta alle proprie esigenze è necessario fare un confronto di più preventivi messi a disposizione delle compagnie assicurative. Risulta altresì necessario stare attenti anche a includere le coperture giuste, ovvero quelle che permettono eventuali risparmi consistenti nel caso in cui si debba risarcire qualcuno per aver causato dei danni.

Cosa controllare nel momento in cui si stipula una polizza Rc capofamiglia?

Prima, dunque, di stipulare una polizza Rc capofamiglia è necessario controllare alla voce “danni a terzi” che tra questi non siano inclusi i familiari conviventi. Normalmente, la polizza Rc capofamiglia dovrebbe includere le attività sportive. Ma è importante controllare attentamente anche le esclusioni. Ad esempio, varie polizze potrebbero escludere dal risarcimento dei danni la circostanza di possedere dei cani definiti “pericolosi”.

Sottoscrizione polizza Rc capofamiglia, prima di firmarla controllare le esclusioni

Altre esclusioni potrebbero riguardare, ad esempio, la proprietà di alberi di alto fusto. Risulta pertanto fondamentale verificare che le coperture incluse nella polizza Rc capofamiglia rientrino in ciò che si possiede che potrebbe causare dei danni o nelle attività normalmente svolte.

Risarcimento danni, quando va in prescrizione?

Il risarcimento danni va preteso entro un termine che ne consegue la prescrizione. Ma quando scade la nostra possibilità di essere risarciti da un danno, quando va in prescrizione? Scopriamolo assieme.

Risarcimento danni, come funziona

Iniziamo col definire il risarcimento danni e la sua funzione.

La parte che danneggia un altro soggetto, provocandogli un danno contrattuale o extracontrattuale, è tenuto a risarcirlo del pregiudizio arrecato: il risarcimento non è altro, dunque, che la reintegrazione del patrimonio del danneggiato per riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata.

L’esercizio del diritto che necessita ad interrompere la prescrizione può consistere, come vedremo successivamente, non necessariamente nell’avvio di un’azione giudiziale; il creditore infatti può limitarsi ad inviare semplicemente una lettera di diffida con raccomandata a.r. o previa posta elettronica certificata. Anche il riconoscimento del debito da parte del responsabile va ad interrompere la prescrizione. 

Ma quale è la prescrizione del risarcimento danni? Vediamo di seguito

Risarcimento danni, quando va in prescrizione

Qualora il danno derivasse da un inadempimento contrattuale, il termine di prescrizione del relativo diritto al risarcimento ha un tempo di dieci anni. Risulta, invece, del tutto indifferente il fatto che il contratto sia stato stipulato per iscritto o in forma verbale. Ad esempio, il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale si estingue per decorso del periodo di prescrizione ordinaria decennale.

Qualora invece il danno derivasse da un altro comportamento illecito che non ha la sua fonte in un contratto, il termine di prescrizione è di un tempo di cinque anni (così dispone l’articolo 2947 del Codice civile). Basti pensare al caso di chi, avendo subito infiltrazioni d’acqua dalle tubature dell’appartamento superiore, intende agire contro il relativo proprietario per farsi rimborsare i soldi per la verniciatura del soffitto.

In ultimo, ma non ultimo, il tempo di prescrizione per sinistri stradali, è invece inferiore, di soli due anni di tempo. Ma, in tal caso bisognerà vedere se sussiste possibilità di reato e quindi con una possibilità di prescrizione più lunga.

Decorrenza del termine di prescrizione

Il termine di prescrizione inizia la sua decorrenza da quando il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. Con questo si va a dire che avviene dal momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza del comportamento illecito, indipendentemente da quando è stato posto in essere. Ciò significa che il termine di prescrizione potrebbe non avere inizio mai la decorrenza se il danno viene tenuto nascosto.

Ma come impedire la prescrizione del risarcimento danni?

Il solo ed unico modo per poter impedire la prescrizione è quello di esercitare il proprio diritto. Come detto anticipatamente in apertura, ciò non richiede per forza di cose l’avvio di un’azione giudiziale nei confronti del responsabile. Sarà sufficiente diffidarlo con una semplice lettera di contestazione (una comune diffida) purché se ne potrà dimostrare il ricevimento.

Sarà preferibile in tal caso la raccomandata a.r., la pec o il telegramma. In questi casi, il termine di prescrizione si interrompe ed inizia a decorrere nuovamente da capo, partiendo dal giorno successivo al ricevimento dell’atto: conta quindi la data di consegna al destinatario e non quella di spedizione. Con la conseguenza che eventuali ritardi o disguidi postali ricadono sul mittente.

La lettera dovrà descrivere in modo abbastanza specifico il fatto che ha determinato il danno in modo da non lasciare spazio ad equivoci.

Inoltre, la prescrizione può essere anche interrotta da un riconoscimento di responsabilità da parte del debitore, cosa che può avvenire in modo espresso o tacito, purché sempre necessariamente per iscritto.

Possiamo, dunque dire che certamente, la notifica di un atto giudiziario (ovvero una citazione o un ricorso al giudice) interrompe la prescrizione. In tale caso, però, il termine non inizia a decorrere nuovamente da capo bensì resta sospeso durante la durata intera della causa. Pertanto, se il processo dovesse durare molti anni, non si può comunque mai ottenere la prescrizione. 

Questo, dunque, è quanto di più utile e necessario vi sia da sapere in merito alla possibilità di prescrizione per un risarcimento danni e alle variabili per impedirne la possibilità della stessa.

Diritto & Tutela, il franchising del risarcimento danni

Le agenzie che offrono servizi alla clientela, a cominciare da risarcimento danni ed infortunistica, sono sempre più presenti su territorio nazionale, e spesso fanno parte di una rete di franchising.

Un esempio è quello di Diritto & Tutela che, dopo aver aperto otto negozi in tutta Italia, ha deciso di avviare anche un network che possa diventare un vero e proprio punto di riferimento per le agenzie di infortunistica che vogliono assicurarsi una indipendenza nella gestione delle pratiche, contenendo i costi e facendo della formazione e del confronto tra professionisti il proprio punto di forza.

Non si tratta, dunque, di un franchising che si rivolge a privati ma solo ed esclusivamente ad agenzie già avviate, le quali riceveranno l’adeguata formazione e consulenza per poter offrire tutti i servizi che un’agenzia di Dirotto & Tutela deve poter garantire ai suoi utenti.

Il capitale necessario per entrare a far parte del team è di 15.000 euro, senza diritti di entrata né royalty.

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile collegarsi al sito Diritto & Tutela.

2M, franchising del risarcimento danni

Come già sappiamo, il franchising non riguarda solo negozi ma anche studi professionali ed agenzie.

Il caso di oggi, ad esempio, riguarda lo Studio Professionale 2M, nato come Agenzia di Infortunistica Stradale ma oggi operativo in tutto il comparto del risarcimento danni.

Nel dettaglio, le aree di sviluppo sono quattro:

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I vantaggi a diventare un franchisee 2M sono molteplici:

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