Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Casa rasa al suolo? Lo Stato non paga

di Davide PASSONI

In un certo senso, le popolazioni emiliane colpite dal terremoto di domenica scorsa, possono ritenersi fortunate. Un paradosso? Nemmeno per sogno, basta guardare la cosa dalla giusta angolazione. Tra le norme presenti nel decreto n° 59 sulla riforma della Protezione Civile, pubblicato il 17 maggio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale, se ne nasconde una la quale prevede che non sarà più lo Stato a ripagare i danni strutturali conseguenti a calamità naturali, dai terremoti alle alluvioni: potrebbe essere infatti introdotto l’obbligo, per tutti i proprietari di immobili, di pagare un’assicurazione privata per coprirsi dai rischi derivanti da catastrofi naturali.

Per cui… cucù: lo Stato si toglie d’impaccio, non deve essere più obbligato a risarcire le vittime delle calamità ma scarica l’onere in capo a dei privati ossia le compagnie assicurative. Insomma, lo stato ci lascia in braghe di tela se la casa ci crolla in testa (sta a noi tutelarci prima), ma intanto che la casa è salva e salda ce la stratassa con la simpaticissima Imu. Tutto molto bello. Ma poi, questa assicurazione? Funzionerà come per l’Rc auto, ovvero che chi abita in zone sismiche o a rischio alluvione pagherà premi più alti di chi abita in zone sicure? Se abito a L’Aquila pago una sassata (come per l’Rc auto a Napoli) e se abito a Padova pago meno?

Chi ancora pensa che lo stato debba essere garantista per sua natura, è servito. Che cosa ce ne facciamo allora della “vicinanza alle popolazioni delle zone colpite” espressa dal presidente del Consiglio Monti?

Tecnicamente, se il Parlamento convertirà il decreto in legge, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale il governo, sentiti i ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, la Conferenza Stato-Regioni e l’Isvap, dovrà emanare un regolamento sulla base di alcuni criteri: agevolazioni fiscali per chi si assicura ed “esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati“. Ma se, come pare preveda il decreto, lo stato d’emergenza in caso di calamità durerà 60 giorni con un’unica proroga di 40 giorni, in questo caso sarebbe lo Stato a pagare la ricostruzione. Insomma, una corsa contro il tempo per evitare che pure agli emiliani tocchi ricostruirsi la casa a spese proprie.

Non passa giorno che all’amarezza non si aggiunga amarezza. Un governo che era partito a tambur battente mettendo mano alle pensioni, guadagnando consensi e ridicolizzando tutti i suoi predecessori, ora infila una topica dietro l’altra, perde consenso e sembra più sulla Luna dei partiti che, sempre meno convintamente, gli danno l’appoggio. La famosa fase 2 del governo, quella della crescita, per ora è un gran fiasco. Certo, a Monti è toccata anche la sfiga di un terremoto, ma in questo senso a Berlusconi con L’Aquila era andata molto peggio. Che il presidente del Consiglio cominci a fare gli scongiuri? Imprese e cittadini, intanto, si beccano quest’altro regalino. Sentitamente ringraziano.

Terremoto, gli architetti e i rischi sismici

Mentre l’Italia trema, gli architetti puntano l’attenzione sullo stato degli edifici del Paese. In una nota, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori si è espresso sulla normativa introdotta dal governo in tema di Protezione civile: “Mentre esprimiamo la nostra massima solidarietà alle popolazioni dell’Emilia colpite dal sisma lanciamo, ancora una volta, l’allarme sulla necessità di tenere sempre alta la vigilanza e l’attività di prevenzione sul patrimonio edilizio delle nostre città: entro i prossimi 10 anni l’85% dell’edificato urbano avrà più di 40 anni e oltre 6 milioni di edifici sono esposti a gravi rischi sismici, 1 milione e trecento a quelli idrogeologici. Non più tardi di venerdì scorso abbiamo denunciando il fatto che il secondo il nuovo decreto legge sulla Protezione civile non sarà più lo Stato a pagare i danni causati agli edifici privati dalle calamità naturali quali, per l’appunto, i terremoti“.

E ammonisce il governo: “Il governo conferma, sbagliando, la scelta di una politica dell’emergenza rispetto a quella della prevenzione e della manutenzione del nostro patrimonio edilizio anche prevedendo che l’estensione ai rischi derivanti da calamità naturali di tutte le polizze assicurative, che sono su base volontaria, a qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati, creando di fatto, condizioni di disparità tra cittadini. Non basta solo appellarsi – nei momenti di emergenza – all’istituzione del fascicolo del fabbricato, strumento la cui realizzazione è ormai assolutamente indifferibile: prima ancora serve un impegno di tutti per costruire una coscienza della prevenzione e della sicurezza“.