Assegno maternità dei Comuni 2023: i nuovi importi

L’assegno di maternità erogato dai Comuni aumenta, a rendere nota la notizia è il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2023. Ecco i nuovi importi dell’assegno maternità Comuni.

Assegno maternità dei Comuni 2023: a chi viene riconosciuto?

L’assegno di maternità erogato dai Comuni è previsto dall’articolo 74 del decreto legislativo 151 del 2001. Come noto, il 2022 ha fatto registrare un elevato tasso di inflazione, cioè aumento dei prezzi. Le erogazioni provenienti dal settore pubblico hanno quindi visto un aggiornamento in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’Istituto di statistica, soggiace a tale regola anche l’assegno di maternità dei Comuni.

Ricordiamo che l’assegno di maternità Comuni 2023 spetta in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo.

Si eroga ai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno che però non abbiano un’altra copertura previdenziale, insomma se si percepisce l’assegno di maternità in “qualità” di donna lavoratrice, non si può percepire l’assegno maternità dei Comuni 2023. Sono però previsti dei limiti di reddito, infatti l’Isee deve avere un valore pari o inferiore, per il 2023, a 19.185,13 euro ( per il 2022 il limite era 17.747,58 euro ).

Deve essere ricordato anche che l’assegno è in realtà erogato dall’Inps, anche se la concessione formalmente proviene dal Comune di residenza.

Qual è il nuovo importo dell’assegno maternità dei Comuni 2023?

Fatta la premessa, ricordiamo che in base al Comunicato del Dipartimento Politiche della Famiglia, l’importo previsto per l’assegno maternità concesso dal Comune per il 2023 è di 383,46 euro per cinque mensilità (nel 2022 l’importo era pari a 354,73 euro). La rivalutazione adottata è stata dell’8,1%. La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza a cui spetta anche la valutazione dell’esistenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. Possono presentare domanda di integrazione coloro che percepiscono l’assegno di maternità, ma l’importo dello stesso sia inferiore al limite ora visto, in questo caso si dispone l’integrazione.

A fini fiscali e previdenziali l’assegno di maternità non costituisce reddito imponibile. Infine, si ricorda che lo stesso è compatibile con la percezione dell’Assegno Unico e Universale erogato dal 7° mese di gravidanza.

Leggi anche: Chi dovrà restituire l’Assegno Unico nei prossimi mesi?

Quali tasse si pagano sui fondi per il Trattamento di fine rapporto

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) ci sono in Italia delle tasse da pagare? La risposta è affermativa visto che l’ente pensionistico, o il datore di lavoro, è chiamato a versare un’imposta che è sostitutiva delle imposte sui redditi.

In particolare, a partire dall’1 gennaio del 2015, l’aliquota per questa imposta è pari al 17%, mentre in precedenza era pari all’11%. Su quali tasse si pagano sui fondi per il Trattamento di fine rapporto, quindi, andiamo ad approfondire il tutto. Includendo pure i casi come quelli legati, invece, alla scelta del lavoratore di destinare il proprio Tfr alla previdenza complementare.

Quando è come si paga l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni fondi per il Tfr

Il datore di lavoro o l’ente pensionistico è chiamato a versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto utilizzando il modello F24. Con il pagamento che avviene in due step. Precisamente, entro il 16 dicembre il versamento dell’imposta sostitutiva a titolo di acconto, e poi il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’acconto da versare ogni anno a dicembre, per l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr, può essere determinato utilizzando a scelta due metodi alternativi. Ovverosia, il calcolo con il metodo storico. Oppure il calcolo utilizzando il metodo previsionale. Mentre l’importo da versare per il saldo, a febbraio, sarà poi chiaramente calcolato al netto delle somme che sono state già corrisposte a titolo di acconto.

Niente imposta sostitutiva se il Tfr finisce nella previdenza complementare

Lo scenario cambia invece quanto il lavoratore ha destinato il proprio Tfr ad una forma pensionistica complementare. In tal caso, infatti, essendo i fondi per Trattamento di fine rapporto destinati ad una forma pensionistica complementare, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni non ha motivo di esistere e, quindi, in questo caso, non è dovuta.

Come avviene la rivalutazione dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Alla fine di ciascun anno, o nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il Tfr accantonato è soggetto a rivalutazione in base ad un apposito coefficiente. Precisamente, la rivalutazione si compone di un tasso calcolato in misura fissa, e di un tasso variabile. Che corrisponde al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato proprio dall’Istituto Nazionale di Statistica.

L’indicatore dei prezzi al consumo è sempre quello di dicembre anno anno su anno. Pur tuttavia, in caso di rivalutazione del Tfr per cessazione del rapporto di lavoro, l’indice dei prezzi al consumo per la rivalutazione sarà quello del mese in corrispondenza del quale l’interruzione del rapporto di lavoro si è verificata.

Rivalutazione rendite INAIL per il 2021: nuovi importi

Quando viene stipulato un contratto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a versare contributi a fini pensionistici e un’assicurazione a copertura di eventuali sinistri avvenuti sul luogo di lavoro. Si tratta dei contributi INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro). Il premio da pagare viene calcolato avendo come riferimento la contribuzione prevista per le varie categorie di lavoratori e in caso di infortunio che porta alla inabilità, temporanea o permanente, lavorativa è previsto il pagamento di una rendita INAIL. Gli importi delle rendite INAIL sono quindi rivalutati con applicazione della circolare.

Rivalutazione del minimale e del massimale dei premi INAIL

Con la circolare 32 del 23 novembre 2021 l’INAIL ha provveduto alla “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”. Si tratta quindi di un porvvedimento retroattivo.

I nuovi importi andranno in vigore dal 1° gennaio 2022. La rivalutazione applicata è del 4,9% e dovrebbe corrispondere alle rivalutazioni delle retribuzioni medie. Le rivalutazioni dipendono naturalmente dalle categorie, la prima categoria interessata riguarda:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • personale impegnato in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Per loro il premio giornaliero corrisponde a una retribuzione giornaliera di 58,16 euro. La retribuzione giornaliera è leggermente più elevata per i partecipanti all’impresa familiare, in questo caso l’ammontare è 58,40 euro.

Altre categorie di lavoratori

Per i lavoratori di gruppi e compagnie portuali gli importi della rivalutazione delle rendite INAIL ( e quindi dei premi) sono calcolati su una base mensile di 12 giorni e corrisponde a 108,41 euro.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale l’importo previsto è 108,02 di retribuzione giornaliera se hanno contratto full time, mentre è di euro 13,50 orari per il contratto part time.

Diverso è il calcolo per i lavoratori parasubordinati, in questo caso si fa riferimento all’effettiva paga mensile con un importo minimo mensile previsto di minimo mensile 1454,08 euro e un massimo mensile di 2700,43 euro.

Le rivalutazioni interessano inoltre anche alunni e studenti di istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali e che effettuano esperienze ed esercitazioni di lavoro. Per questa categoria l’importo del premio annuale è di 2,79 euro.

Per gli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale (Allievi IeFP) il premio è calcolato su una retribuzione minima giornaliera di 58,16 euro e premio speciale annuale di 62,82 euro.

 Occorre ricordare che predisporre tutte le misure per la sicurezza sul lavoro è compito del datore di lavoro. Per saperne di più, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda

 

 

 

 

Rivalutazione TFR, la scadenza di dicembre

In questa fine anno si affollano le scadenze fiscali un po’ per tutte le categorie professionali, per i dipendenti e gli imprenditori.

Entro il 17 dicembre, per esempio, i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del TFR che hanno accantonato per i propri dipendenti al 31 dicembre 2012. Rispetto alla scadenza ordinaria del 16 dicembre, quest’anno lo slittamento al 17 è dovuto al fatto che il 16 è domenica.

L’adempimento riguarda tutti i sostituti d’imposta, ad eccezione di quelli entrati in vigore nel 2012, che non devono versare l’imposta sostitutiva dal momento che non hanno ancora effettuato alcuna rivalutazione da tassare. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2013, termine che subirà un nuovo slittamento dal momento che il 16 sarà un sabato e quindi slitterà a lunedì 18.

Rivalutazione partecipazioni e terreni

Viene riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima; entro il 2.11.2010 occorre provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo, le ultime due maggiorate del 3% annuo di interesse.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 4% per rivalutare terreni e partecipazioni qualificate ed al 2% per rivalutare partecipazioni non qualificate, da calcolarsi come di consueto non sull’importo della rivalutazione ma sull’intero nuovo valore del bene.
Nel particolare caso delle aree, la perizia di stima dovrà essere redatta prima della vendita; diversamente, nel caso di partecipazioni con plusvalenze in regime di dichiarazione, la stessa perizia potrà essere giurata entro il 31.10 prossimo, anche se la partecipazione è già stata ceduta.
Per quanto riguarda le aree, la convenienza della rivalutazione è influenzata dalla tipologia di plusvalenza prodotta; pertanto, prima di procedere è consigliabile verificare se si stia cedendo un’area semplicemente edificabile oppure lottizzata. il perfezionamento della procedura si ottiene con il pagamento della prima rata nei termini di legge, eventuali ritardi sul versamento delle rate successive non pregiudicano l’efficacia della procedura.
La rivalutazione è possibile anche per chi avesse già aderito alle precedenti rivalutazioni, fatto salvo l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero valore e richiedere il rimborso delle rate già versate (quelle non scadute possono essere sospese), se non sono trascorsi più di 48 mesi dal momento del pagamento