Imprese: datore di lavoro deve convocare la Riunione sulla Sicurezza

Conoscere i rischi specifici del proprio luogo di lavoro è essenziale per prevenire infortuni e patologie. Proprio la consapevolezza di tutti gli “attori aziendali” è spesso un punto nevralgico per le imprese e di conseguenza è prevista la Riunione sulla Sicurezza obbligatoria con cadenza annuale.

Aziende in cui deve svolgersi la Riunione sulla Sicurezza obbligatoria

Il decreto legislativo 81 del 2008 all’articolo 35 pone l’obbligo per il datore di lavoro di convocare almeno una volta l’anno la Riunione sulla Sicurezza. Tale obbligo vige solo nelle aziende con più di 15 dipendenti. Le unità produttive con meno di 15 dipendenti potranno comunque tenere la Riunione sulla Sicurezza, sebbene la stessa non sia obbligatoria. In questi casi solitamente la stessa viene richiesta al datore di lavoro da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La riunione deve inoltre essere convocata ogni volta in cui in azienda ci siano delle innovazioni che possano portare a una modifica delle condizioni di salute e sicurezza. Ad esempio nel caso in cui siano introdotti nuovi macchinari, nuove tecnologie, nuovi protocolli, cioè tutti quegli elementi che richiedono l’adozione di specifiche misure di prevenzione.

Chi partecipa alla Riunione sulla Sicurezza

In base all’articolo 35, la riunione sulla sicurezza obbligatoria deve essere convocata dal datore di lavoro, ma devono partecipare anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il medico competente nei casi in cui lo stesso deve essere nominato, cioè quando è necessario attivare il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Oggetto della Riunione sulla Sicurezza

Durante la riunione il datore deve sottoporre ai lavoratori il Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre deve essere analizzato l’andamento degli infortuni sul luogo di lavoro, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. E’ buona norma che il Documento sia consegnato ai partecipanti in anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, in modo che possano adeguatamente essere informati sul contenuto. Si tratta quindi di fare un punto della situazione in modo da poter poi successivamente individuare delle soluzioni opportune per poter migliorare la condizione lavorativa.

Durante la riunione il medico competente dovrebbe rendere noti anche i dati sugli infortuni, naturalmente in forma aggregata e anonima.

La riunione deve trattare ulteriori argomenti e in particolare è necessario affrontare i criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. A questo punto ricollegandosi alla prima parte, cioè alla valutazione degli infortuni e delle malattie professionali verificatesi, è necessario determinare se le misure adottate sono sufficienti oppure è necessario implementarle con l’uso di ulteriori dispositivi. Infine, occorre sottoporre all’attenzione di tutti gli addetti i programmi inerenti corsi di formazione e informazione per le varie parti coinvolte.

Naturalmente nel corso della riunione si può anche discutere di norme di comportamento da adottare per migliorare la sicurezza e di ulteriori misure che si vogliono intraprendere. Insomma la stessa ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e può avere carattere propositivo.

Il verbale della Riunione sulla Sicurezza

Della Riunione sulla Sicurezza obbligatoria deve essere redatto un verbale scritto, lo stesso deve essere reso disponibile a tutti i partecipanti. Il verbale deve essere sottoscritto dal datore di lavoro RSPP, RLS e medico competente.

In caso di inadempimento, cioè se il datore di lavoro non dovesse convocare la riunione obbligatoria, sarà sottoposto a sanzioni amministrative di ammontare massimo 7.233,60 €. La sanzione si applica anche nel caso in cui la riunione si svolga, ma di essa non sia redatto il verbale.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): chi è e cosa fa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una persona, o più persone, eletta dai lavoratori tra dipendenti, o tra le rappresentanze sindacali, che ha il compito di rappresentare e tutelare i lavoratori in materia di sicurezza e salute.

Chi è il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS)

La sicurezza sul luogo di lavoro è da sempre un argomento che richiama l’attenzione delle parti sociali e del legislatore. La principale disciplina in materia oggi in vigore è il decreto legislativo 81 del 2008 di cui ci siano già occupati molto. Si è visto che questa norma riordina la materia, ma soprattutto prevede diverse figure professionali coinvolte sul tema sicurezza, le stesse però sono strettamente collegate al datore di lavoro e di conseguenza, al fine di rappresentare in modo congruo anche le istanze dei lavoratori e in un certo senso dare un contrappeso, è stata prevista la figura del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, si tratta dell’unica figura nominata dai lavoratori. La disciplina della nomina e delle funzioni di tale rappresentante è prevista negli articoli 37, 47 e 50.

Il numero degli RLS

La prima cosa da considerare è il numero di RLS che è necessario nominare. La normativa prevede l’obbligo di avere almeno un RLS che deve essere eletto tra i dipendenti nelle aziende fino a 15 dipendenti, mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali e se queste mancano tra i lavoratori stessi. Per quanto riguarda il numero, l’articolo 47 del decreto legislativo 81 stabilisce che:

  1. nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti deve essere eletto un solo RLS;
  2. in aziende o unità produttive con più di 200 dipendenti e fino a 1000 dipendenti devono essere nominati 3 RLS;
  3. infine, nelle aziende con più di 1000 dipendenti devono essere eletti 6 RLS.

Gli accordi sindacali possono prevedere un numero maggiore di RLS.

Cosa fa il Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza

I compiti principali del RLS sono inerenti la sorveglianza sulla qualità dell’ambiente sul luogo di lavoro, quindi:

  1. valuta se il luogo stesso è una potenziale fonte di pericolo, ad esempio a causa di pavimenti scivolosi;
  2. partecipa alle varie fasi di valutazione dei rischi e prevenzione degli stessi, ad esempio gli deve essere consegnato per conoscenza il DVR;
  3. è un punto di riferimento nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori.

I compiti assegnati al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono delineati dall’articolo 50 del D.Lgs 81 del 2008. Il RLS:

  • può accedere liberamente ai luoghi di lavoro;
  • effettua i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nel caso in cui vi siano delle variazioni chiede al datore di lavoro di convocare una riunione;
  • deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi, programmazione , realizzazione e verifica di piani di prevenzione dei rischi;
  • può promuovere misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro;
  • riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la sicurezza sul luogo di lavoro;
  • riceve informazioni dal servizio di vigilanza;
  • formula osservazioni e proposte;
  • partecipa alla riunione periodica da fissare almeno una volta l’anno e che ha ad oggetto la discussione di problemi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro (articolo 35 dlgs 81 del 2008);
  • nel caso in cui nel corso del suo lavoro rilevi la presenza di determinati rischi deve avvertire il responsabile dell’azienda;
  • nel caso in cui ritenga che le misure adottate per la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute sul luogo di lavoro siano insufficienti, può fare ricorso all’autorità competenti.

L’articolo 50, oltre a delineare i doveri e i compiti del RLS, si occupa anche dei suoi diritti, infatti deve avere l’opportunità di svolgere il suo ruolo senza perdita di retribuzione e deve disporre del tempo necessario per poterlo svolgere in modo adeguato.

Compiti del datore di lavoro nei confronti del RLS

La disciplina prevede che ci sia una piena collaborazione tra il datore di lavoro e il RLS e che quindi il primo non ostacoli il secondo nello svolgimento delle sue delicate mansioni, anzi che offra tutto l’aiuto necessario. Il datore di lavoro deve provvedere a consultare il Rappresentante per la Sicurezza sul Lavoro in diverse occasioni e in particolare in occasione della valutazione dei rischi, nella realizzazione di piani di evacuazione, piani antincendio, nella redazione del DVR, in occasione della designazione del RSPP, nell’attività di programmazione di Pronto Soccorso.

E’ previsto che il RLS sia in grado di gestire autonomamente le sue funzioni utilizzando il monte ore totale di 40 ore senza pregiudicare la sua attività lavorativa ed è consigliato fornirgli la strumentazione adeguata allo svolgimento di tali mansioni, in particolare è raccomandato che gli sia fornito un PC. In seguito all’elezione come RLS è previsto che lo stesso segua un corso di formazione della durata di 32 ore inerenti le materie di cui dovrà occuparsi, quindi la sicurezza sul luogo di lavoro.

Come viene eletto il RLS?

Per l’elezione sono previste due modalità, la prima si applica quando in azienda non vi sono rappresentanze sindacali. In questo caso sono i lavoratori a doversi organizzare e quindi devono nominare una commissione elettorale formata da almeno due persone, di cui uno scrutatore e un segretario, i cui nominativi devono essere consegnati al datore di lavoro. Si provvederà quindi a scegliere una data per le elezioni e a darne notizia, devono inoltre essere predisposti i seggi in azienda.  Possono votare tutti i lavoratori, tra cui quelli con contratto a tempo indeterminato, determinato, in prova. Votano a scrutinio segreto, possono candidarsi tutti i lavoratori, tranne quelli in prova e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. La carica dura 3 anni.

Nel caso in cui in azienda sia presente almeno una organizzazione sindacale si procede alla elezione seguendo gli accordi interconfederali di riferimento.

Una volta nominato il RLS il suo nominativo deve essere comunicato all’INAIL.

Per saperne di più su tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro puoi leggere:

Sicurezza sul lavoro: obblighi del lavoratore all’uso dei DPI 

Aziende: come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi

La sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro   

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente