Terreni agricoli esenti Imu, ci siamo

Forse siamo alla parola fine in fondo alla telenovela sui terreni agricoli esenti Imu. Secondo quanto riportato nel decreto pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia, sono terreni agricoli esenti Imu quelli dei comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri, individuati sulla base dell’Elenco comuni italiani pubblicato sul sito dell’Istat, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”.

Secondo il decreto, sono terreni agricoli esenti Imu anche quelli dei comuni ubicati a un’altezza compresa tra 281 e 600 metri (individuati sulla base dello stesso elenco Istat) in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nella previdenza agricola, e quelli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sempre iscritti nella previdenza agricola.

Il decreto sui terreni agricoli esenti Imu esclude quelli dei comuni della provincia autonoma di Bolzano la quale, al posto dell’Imu, ha introdotto l’imposta municipale immobiliare (la cosiddetta Imi) che ha regole autonome rispetto a quelle dell’Imu.

I terreni che si trovano in comuni diversi hanno l’obbligo di pagamento dell’Imu a partire dal 1° gennaio 2014. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Imu salata per i napoletani

L’importo del saldo Imu, si sa, varia a seconda del Comune di residenza e, quindi, abitare in una città, piuttosto che in un’altra, potrebbe rivelarsi una vera e propria (s)fortuna.

Tra i cittadini meno favoriti ci sono sicuramente i napoletani, che potrebbero vedere la tassa sugli immobili gonfiarsi a causa del Decreto Salva Comuni: beneficiando delle risorse fino a 300 milioni di euro destinate al Comune, infatti, l’amministrazione deve impegnarsi a incrementare le aliquote portandole fino al massimo consentito.

Ciò significherebbe, tradotto in cifre, un aumento dell’Imu di 50 euro rispetto a quanto previsto finora.

I fondo stanziati dalla legge consentiranno al Comune di liquidare i creditori riaprendo i cantieri bloccati a causa del ritardo nei pagamenti, ma potrebbero anche verificarsi aumenti sul fronte TARSU e sul fronte IRPEF.

Il decreto, infatti, prevede che la TARSU debba coprire al 100% il costo del servizio, mentre per quanto riguarda la seconda imposta l’amministrazione potrebbe decidere di portare la soglia di esenzione a 15mila euro.

Vera MORETTI

Dichiarazione Imu prorogata al 4 febbraio

A grande richiesta, la data del 30 novembre, come data ultima per presentare la dichiarazione Imu, è stata prorogata: ora c’è tempo fino al 4 febbraio per mettersi in regola con la tassa.
La decisione, comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata dettata soprattutto dalle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

La norma, infatti, ora prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.

Questo rinvio si riferisce agli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, ma i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta.

Questa proroga, comunque, non ha nulla a che vedere con il saldo Imu, la cui scadenza è fissata per il 17 dicembre.

Vera MORETTI

Come compilare il bollettino postale per il pagamento dell’Imu

Contrariamente a quanto accaduto per l’acconto di giugno, questa volta, in occasione del saldo, l’Imu può essere pagata anche con bollettino postale.

Questa possibilità sarà effettiva dall’1 dicembre, quando si potranno ritirare i bollettini presso gli uffici postali, fino alla scadenza, prevista per il 17 dello stesso mese.
Ovviamente, è possibile effettuare il pagamento anche per via telematica tramite l’apposito servizio di Poste Italiane.
In questo caso, il contribuente, a pagamento avvenuto, riceve la conferma dell’operazione e, contemporaneamente, anche l’immagine virtuale del bollettino conforme al modello approvato per il versamento Imu, o una comunicazione in formato testo contenente i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione, che attestino dunque il pagamento.

L’importo, che potrebbe essere indicato dal Comune mediante la creazione di bollettini prestampati, previo accordo con Poste italiane, per ora è previsto che sia lo stesso contribuente a calcolarlo e a scriverlo a mano.
Ciò che, invece, non deve essere specificato, perché già presente, è la dicitura “pagamento Imu” nello spazio di intestazione del conto corrente postale. Il numero di conto corrente riportato sul bollettino è: 1008857615, valido per tutti i Comuni d’Italia.

Il contribuente provvede poi a compilare i campi che riguardano le proprie generalità (nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, comune di nascita) e le parti relative agli immobili, a seconda che si tratti di prima casa, fabbricati rurali, o altre tipologie.

Anche in caso di utilizzo di bollettino postale, occorre effettuare un versamento diverso per ogni Comune di ubicazione degli immobili, mentre il pagamento può essere onnicomprensivo se le abitazioni si trovano tutte nello stesso Comune.
Gli importi di ogni singolo rigo vanno arrotondati all’euro per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 0,5).

E’ importante ricordare che l’importo Imu per l’abitazione principale deve essere scritto al netto della detrazione, che però va riportata nello spazio apposito ma questa volta senza arrotondamento, quindi con i decimali esatti.
Nello spazio relativo al codice catastale, va indicato il codice del Comune in cui si trova o si trovano gli immobili: i quattro caratteri già utilizzati per l’acconto di giugno.

Visto che a dicembre si paga il saldo, barrare la relativa casella “saldo“: nel caso in cui si paghino saldo e acconto in un’unica soluzione, bisogna barrare anche la casella “acc”.Nel caso in cui il pagamento si riferisca a un ravvedimento barrare invece la casella “ravv”.
Lo spazio immobili variati va compilato solo se sono intervenute variazioni, per uno o più immobili, tali da richiedere la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nello spazio numero immobili, indicare il numero degli immobili.
Nello spazio “anno di riferimento” va indicato l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento (se si tratta di un ravvedimento, ed è stata quindi barrata la casella “ravv”, indicare invece l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).
C’è un apposito campo per l’importo della detrazione per l’abitazione principale.
Infine, bisogna separare la quota che va al Comune da quella che va allo Stato.

Vera MORETTI

Ecco come effettuare il saldo Imu

Il saldo Imu è alle porte, ormai, e, per calcolarlo nel modo giusto, occorre conoscere le delibere del Comune di appartenenza, poiché le modifiche apportate sono fondamentali, in particolare se si tratta di seconde case.

Come primo passo, bisogna avere sottomano la rendita catastale, che può essere reperita attraverso l’atto notarile o il sito del Territorio, e poi rivalutarla del 5%.
Di conseguenza va calcolato il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata, moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, ovvero:

  • 160 per case e pertinenze, gruppo catastale A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per uffici, banche e assicurazioni, gruppo catastale A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (tranne D/5);
  • 55 per i negozi, gruppo catastale C/1.

Dopo questa operazione, entra in gioco l’aliquota decisa dal Comune per la prima o la seconda casa e tenere conto di eventuali detrazioni.
A questo punto al valore catastale prima calcolato bisogna applicare le aliquote e le detrazioni previste dal Comune, e decurtare le somme versate a titolo di acconto.

Per le abitazioni diverse da quella principale bisogna ricordarsi di suddividere la quota comunale da quella erariale, ricordando che mentre la prima è suscettibile di modifiche da parte di ciascun comune, la seconda è invece fissa (0,38% su base annua).
Le modifiche alle aliquote e alle detrazioni stabilite da ciascun Comune riguardano la quota comunale dell’Imu, non quella erariale.

Oltre all’abitazione principale, alle relative detrazioni, e alle seconde case vi sono altre casistiche in cui i Comuni possono aver introdotto modifiche rilevanti:

  • l’aliquota dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti: la disciplina Imu non prevede più, come invece avveniva con l’Ici, la possibilità di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito all’abitazione principale. In generale, quindi, tale abitazione sconterà l’aliquota ordinaria tuttavia sono diversi i Comuni che hanno previsto comunque, per questa fattispecie, un’aliquota agevolata.
  • c.d. assimilazioni: casi in cui la disciplina dell’Imu prevista per le abitazioni principali si estende ad alcune fattispecie stabilite dai singoli Comuni, che sono le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti e le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.

Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale.
Chiamato ora a saldare il pagamento, il contribuente dovrà considerare l’immobile come abitazione principale, e nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, potrà chiederlo direttamente al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale.

Occorre però considerare anche eventuali agevolazioni che scaturiscono da:

  • fabbricati locati, per i quali era possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%. Se la quadratura del bilancio comunale ha consentito qualche margine di manovra, i sindaci hanno generalmente scelto di ridurre la tassazione sugli affitti concordati;
  • immobili non produttivi di reddito fondiario;
  • immobili posseduti dai soggetti Ires;
  • immobili merce.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale.
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:

  • per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
  • per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
  • per ciascun rigo del Modello F24.

Per il versamento sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 3912 “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE”
  • 3913 “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
  • 3914 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
  • 3915 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”
  • 3916 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
  • 3917 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
  • 3918 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
  • 3919 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
  • 3923 “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
  • 3924 “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.

Vera MORETTI

Presentato il modello di dichiarazione Imu

Dopo le molteplici richieste da parte dei Caf e dei contribuenti, è stato finalmente firmato il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni.

Dopo la compilazione, il modello può essere consegnato al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, oppure a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente, o in via telematica con posta certificata.

I termini di presentazione prevedono che i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
Se l’obbligo, ad esempio, risale al 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013.

Vera MORETTI