Segnalazione al CRIF senza preavviso del cattivo pagatore: si può fare?

Se ti sei accorto di essere stato segnalato al CRIF come cattivo pagatore anche senza aver ricevuto alcun preavviso, devi sapere che ci sono dei casi in cui questo è possibile. Ecco quando per la Corte di Cassazione è lecita la segnalazione al CRIF senza preavviso.

Cos’è il CRIF e quali segnalazioni raccoglie

Il CRIF è una società creditizia, la sigla è acronimo di Centrale Rischi Finanziari. Nel CRIF non sono iscritti esclusivamente coloro che risultano essere cattivi pagatori, ma anche i soggetti che hanno in corso dei pagamenti rateali, coloro che chiedono un prestito e un mutuo. In questa centrale sono inoltre registrati i pagamenti effettuati, gli eventuali ritardi e i mancati pagamenti e vuole essere un punto di riferimento per le banche e gli istituti di credito che prima di erogare prestiti, mutui, finanziamenti, possono valutare la solvibilità del richiedente.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di effettiva crisi, questa non vi è nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, si viene segnalati come cattivi pagatori sia al CRIF e sia alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Per conoscere i dettagli sul funzionamento della segnalazione al CRIF quindi quando può essere eseguita e i limiti segnalati dalla Corte di cassazione, ti consiglio di leggere gli articoli:

Segnalazione CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: differenze

e l’articolo Segnalazione Centrale Rischi: cos’è e come funziona

Segnalazione al CRIF senza preavviso del cattivo pagatore

Per capire quando è possibile che non vi sia preavviso della segnalazione è necessario avere in considerazione diverse norme. La prima è generale, si tratta dell’articolo 4 delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 , il quale prevede che in caso di ritardi nei pagamenti, la banca unitamente ai solleciti di pagamenti, può inviare un avviso inerente l’imminente registrazione dei dati sui sistemi di informazione creditizia. I dati possono essere resi noti agli altri partecipanti a tali sistemi (cioè le altre banche che possono accedere a questo grande database) non prima che siano trascorsi 15 giorni dall’invio del preavviso.

Questa norma può però essere considerata di rango inferiore rispetto all’art. 125, comma terzo, del Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010. Questo infatti prevede che il preavviso di segnalazione come cattivo pagatore al CRIF debba essere fornita dal finanziatore al consumatore. Tale norma è inserita nel TUB, all’interno del capo II del titolo VI, “Credito ai consumatori” , quindi non vi sono dubbi sul fatto che si tratti di una norma specifica per questo particolare segmento di credito e non una norma generale. Infatti dall’ambito di applicazione del capo sono esclusi in modo specifico dall’articolo 122 i finanziamenti destinati all’acquisto e alla conservazione di diritti di proprietà su beni immobili esistenti i progettati e acquisto di terreni.

Ordinanza 39769/2021 sulla segnalazione al CRIF senza preavviso

Dall’applicazione letterale di questa norma fatta da alcuni giudici è emerso che in realtà il preavviso risulta obbligatorio solo nel caso in cui il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento sia inerente un rapporto tra la banca e il debitore avente a oggetto un prestito che rientra nelle operazioni di credito al consumo e non negli altri rapporti. Ad esempio, secondo questa interpretazione restritttiva e letterale della norma, nel caso in cui il mancato pagamento sia inerente la rata di un mutuo per l’acquisto di casa, non trattandosi di credito al consumo è legittima la segnalazione al CRIF senza preavviso. Questa interpretazione ha trovato l’appoggio anche dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, la 39769/2021.

Tale legittimità, in limitati casi, della segnalazione al CRIF senza preavviso non fa però venire meno l’eventuale risarcimento del danno legato a una segnalazione illeggittima che cioè non doveva avvenire. Il risarcimento può essere richiesto anche per il danno all’immagine, ma deve essere provato. Naturalmente la banca che nota mancati pagamenti può inviare in ogni caso il preavviso anche quando non è obbligata limitando così il rischio di richieste di risarcimenti.

Prendere a prestito del denaro, quali diritti e come fare a sapere se si è cattivi pagatori?

Quali sono i diritti che spettano a chi prende in prestito del denaro? Dall’esperienza passata e dalle criticità emerse, ad oggi sono vari i diritti che spettano a chi si indebita. Innanzitutto, l’entità e le condizioni del prestito devono essere riassunte prima dell’avvenuta ricezione del denaro. E, pertanto, prima che il debitore concluda il contratto di prestito, deve ricevere una informativa dettagliata sul prestito. Questo documento di sintesi si chiama Secci.

Recesso del prestito entro 14 giorni dalla sottoscrizione

Chi ha sottoscritto un contratto di prestito ha 14 giorni di tempo per poter recedere. Il recesso avviene senza costi, a parte quelli che sono già maturati. Si tratta degli interessi già maturati per il periodo e delle tasse. Per poter recedere è necessario inoltrare una comunicazione al creditore o finanziatore. In questo caso vanno seguite le indicazioni contenute nel contratto.

Come recedere da un prestito: la somma ricevuta va restituita?

Per poter recedere non serve alcuna motivazione. Inoltre, se al momento del recesso il debitore ha ricevuto il finanziamento, anche in parte, deve restituirlo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del recesso. Il debitore deve corrispondere gli interessi già maturati fino al giorno della restituzione.

Cosa avviene con il credito finalizzato?

Può avvenire che il debitore abbia contratto il prestito per acquistare beni o per ricevere dei servizi. È il caso del credito finalizzato nel quale se il venditore non presta il servizio o non consegna il bene acquistati, il consumatore può sciogliere il contratto che ha fatto con il finanziatore per richiedere il prestito. In alcuni casi è previsto che il debitore possa sciogliere il contratto di finanziamento anche nel caso in cui riceva delle merci difettose. In questo caso, è necessario richiedere per iscritto al venditore la consegna di quanto dovuto.

Richiedere un prestito ed essere buoni o cattivi pagatori

Nel momento in cui ci si rivolge a una società finanziaria per richiedere un prestito, l’operazione può andare a buon fine o meno a seconda del trascorso del richiedente in merito ai prestiti stessi. Vige, cioè, il merito creditizio, ovvero il comportamento del debitori per precedenti prestiti ottenuti. In buona sostanza, dunque, la valutazione del debitore fatta dalla società finanziaria tiene conto:

  • dell’essere stato o meno protestato in passato;
  • essere stato puntuale nel pagamento delle rate dei precedenti prestiti;
  • la mancata restituzione del precedente prestito.

Cosa succede se il debitore non paga le rate del prestito ricevuto?

Se il debitore non paga le rate del finanziamento, il creditore può ricorrere alle varie azioni previste dalla legge per ottenere quanto gli spetti. In questo caso, il creditore può procedere con l’invio dei solleciti formali. In ultima analisi, la società finanziatrice può ricorrere al giudice. Inoltre, il mancato pagamento anche di una delle rate previste dal finanziamento può implicare dei costi maggiori a debito di chi ha richiesto il prestito. In tal caso, il debitore deve corrispondere anche gli interessi di mora che non sono compresi nel Taeg.

Come fare per sapere se si è finiti nella lista dei cattivi pagatori?

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il debitore finisce inevitabilmente tra i cattivi pagatori. E pertanto si finisce con la segnalazione negativa alla centrale che riporta tutte le situazioni di debiti non rispettati. Come si può fare per sapere se si è finiti nella lista di cattivi pagatori? Innanzitutto si può fare una richiesta all’intermediario finanziario. In alternativa, si può inoltrare la domanda alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. In ultima analisi si può fare richiesta alle centrali rischi private. Si tratta di quelle che vengono chiamate Sistemi di informazioni creditizie (Sic).

Come rivolgersi alle Centrali dei Rischi private?

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è una base che raccoglie i dati di tutti i cattivi pagatori provenienti da inadempienze verso banche e società finanziaria. I dati, pertanto, riguardano tutti i crediti e le garanzie concessi. Accanto alla Cr della Banca d’Italia, vi sono i Sistemi di informazioni creditizie (Sic) privati. Si tratta di società private come Cerved, Experian, Crif, Assilea, Eurisc, Ctc che gestiscono e archiviano dati sui crediti. Per poter conoscere tali dati ed eventualmente richiederne una rettifica, è necessario presentare domanda diretta al Sistema di informazioni creditizie.

 

Come essere cancellati dal CRIF e dalla banca dati dei cattivi pagatori

Oggi andiamo a vedere cosa vuol dire il termine CRIF e come si può essere rimossi da una situazione di cattivi pagatori che mette piuttosto a disagio ai fini bancari. Lo scopriremo nella rapida, ma esaustiva guida di seguito.

CRIF di cosa si tratta

Con il termine CRIF si rivela l’acronimo di Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, ed è una società privata che gestisce un sistema di informazioni creditizie, in particolare quelle riguardanti eventuali posizioni debitorie dei soggetti censiti.
In pratica, è un sistema che raccoglie le generalità di chiunque abbia fatto ricorso a forme di finanziamento e a ognuno assegna un punteggio di affidabilità
Ma come si fa per vedere se si è finiti nel CRIF?
Occorre ovviamente, innanzitutto, accedere ad internet, e recarsi all’indirizzo: www.modulorichiesta.crif.com
In questa pagina, occorrerà cliccare sul pulsante “Persona”, il quale lo si può trovare nella parte in basso. Quindi, per sapere se si è segnalati al Crif, nella pagina successiva scegliere le caselle A e D, e quindi cliccare su “Continua”.
Qui, sapremo dunque tutta la verità sulla nostra eventuale posizione.

Banca dati dei cattivi pagatori, cosa vuol dire

Cosa si intende con il finire nella banca dati dei cattivi pagatori? Questa è una domanda centrale per la questione.

cattivi pagatori per dirla in breve sono coloro che in passato non sono riusciti a far fronte al rimborso di una o più rate di un finanziamento così come stabilito nei termini del contratto, per negligenza o per difficoltà nell’assolvere al debito contratto.

Possiamo dire che la principale conseguenza dell’essere annoverato tra i cattivi pagatori è quella di perdere la fiducia delle banche, le quali ovviamente non avranno di che fidarsi per concedere prestiti a chi è risultato moroso in passato.

Una brutta posizione certo, soprattutto se si vuole avviare un mutuo o aprire una nuova attività o fare un leasing.

Come si cancella il debito dei cattivi pagatori

Ovviamente, il nodo della questione sarà capire come estinguere tale posizione da cattivo pagatore e quindi cancellare il debito.

Possiamo dire che la migliore soluzione è quella di rivolgersi direttamente alla banca o all’istituto di credito, per estinguere il proprio debito da cattivi pagatori. Il Crif, infatti, prima di cancellare un nome dall’elenco dei cattivi pagatori, controlla con l’istituto di credito che tutte le posizioni creditizie siano chiuse e in regola.

Un’ altra domanda che ci si pone in merito alla questione del debito da cattivi pagatori è quanto possa durare questa condizione bancaria.

La risposta, in tal senso è presto data. Il tempo massimo è di 36 mesi in caso di prestiti non rimborsati o con morosità gravi. Le tempistiche si intendono a partire dalla comunicazione di avvenuta messa in regola con i pagamenti. Nei casi più gravi di definitivo mancato pagamento, comunque entro 36 mesi il dato viene cancellato.

Quale è il costo per la cancellazione dal CRIF?

Per ottenere la cancellazione su richiesta dal CRIF è previsto un piccolo pagamento di 4 euro con IVA inclusa, qualora la verifica non offrisse alcun esito e non ci sono informazioni sul proprio conto, mentre per la cancellazione vera e propria sono in tutto 10 euro IVA inclusa per cancellare i dati.

Questo, dunque, era quanto di più necessario ed essenziale vi fosse da sapere in merito alla questione della cancellazione del debito, una volta finiti nella banca dati dei cattivi pagatori e nell’occhio del ciclone del CRIF.

Segnalazione CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: differenze

Abbiamo visto nei precedenti articoli che coloro che hanno in corso dei finanziamenti possono essere segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e abbiamo visto le condizioni in cui ciò si verifica e le conseguenza, ora vediamo la segnalazione al CRIF.

Cos’è il CRIF e differenze con la Centrale Rischi

CRIF è acronimo di Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria è una società che gestisce il SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) e svolge un ruolo del tutto simile a quello della Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma ha una gestione di tipo privato. Le informazioni contenute in CRIF sono fornite direttamente dalle banche ma su base volontaria e sono sempre le banche e gli altri soggetti di intermediazione a poter consultare il dati al fine di valutare la solvibilità di un potenziale cliente. La prima differenza quindi è data dal fatto che non vi è per le banche l’obbligo di trasmettere i dati, cosa che invece succede con  la Centrale Rischi, questo però non vuol dire che questo sistema sia meno affidabile perché ad oggi la CRIF riceve molto credito da parte delle banche e hanno aderito a questo sistema praticamente tutte.

La segnalazione al CRIF

Essere segnalati al CRIF non vuol dire essere cattivi pagatori, infatti vengono inseriti i dati anche relativi alle richieste in corso e alle erogazioni, in questo caso si potrà valutare la serietà del debitore tenendo in considerazione il suo comportamento durante il periodo del piano di ammortamento. Un’altra differenza riguarda le segnalazioni, anche in questo caso sono inserite le informazioni inerenti prestiti e mutui, fidi, carte di credito e leasing erogati a persone fisiche e giuridiche.

Si è visto in precedenza che la segnalazione alla Centrale Rischi avviene al superamento della soglia di censimento di 30.000 euro, in questo caso non vi è soglia,  ma occorre sottolineare un ulteriore aspetto. La segnalazione dei prestiti/mutui avviene esclusivamente con il consenso informato del contraente/debitore, consenso che invece non è necessario per la Banca d’Italia. Il consenso non è necessario nel caso in cui la segnalazione al CRIF non riguardi l’esistenza del prestito, ma la segnalazione per ritardi.

Quali ritardi sono oggetto di segnalazione CRIF

Abbiamo visto che per la Centrale Rischi della banca d’Italia non sono ben determinati i criteri per la segnalazione dei ritardi e quindi come “cattivi pagatori”, questo non succede con la segnalazione CRIF, infatti qui tutto è ben determinato, in particolare:

  • Primo ritardo nel pagamento relativo a un rapporto di credito: viene segnalato quando vi è il mancato pagamento per due mesi consecutivi. Viene inviato al debitore un preavviso di 15 giorni in modo che possa sanare la sua posizione ed evitare la segnalazione CRIF;
  • Ritardi successivi al primo: sono segnalati nella comunicazione mensile, quindi in questo caso non occorre che ci sia il mancato pagamento di due successive rate, la segnalazione è immediata.

Tempi di conservazione dei dati

I tempi di conservazione dei dati cambiano rispetto alla segnalazione Centrale Rischi e sono stabiliti dal Codice di Condotta, la prima cosa da dire è che le segnalazioni al CRIF riguardano tutti gli atti anche propedeutici alla concessione del credito. I termini di conservazione dei dati sono:

  • per le richieste di credito, le informazioni sono detenute per 180 giorni dalla data della richiesta.
  • Nel caso di un prestito non concesso o rinuncia, le informazioni restano archiviate e disponibili per 90 giorni dalla rinuncia/rifiuto;
  • Finanziamenti estinti regolarmente senza ritardi, i dati sono conservati per 60 mesi (5 anni) dal pagamento dell’ultima rata;
  • 1 o 2 rate non pagate regolarmente, questa informazione si conserva per 12 mesi decorrenti dalla regolarizzazione del rapporto, però in questi 12 mesi non devono esservi altri ritardi;
  • Ritardi nel pagamento di 3 o più rate, in questo caso le informazioni sono conservate per 24 mesi successivi rispetto alla regolarizzazione del rapporto. Per ottenere la cancellazione di questa particolare informazione è necessario che nei 24 mesi non sia maturato alcun ritardo;
  • Finanziamenti non rimborsati,  i dati sono conservati per 36 mesi dalla scadenza contrattuale.

Occorre fare una precisazione, infatti i dati ora forniti si riferiscono al periodo in cui il CRIF può rendere disponibili i dati ai soggetti interessati, ad esempio banche a cui a cui il soggetto a cui i dati si riferiscono ha chiesto credito, ma il CRIF può detenere tali dati, senza fornirli a terzi, per 10 anni, ciò in base al Codice di Condotta.

Note finali

Si è detto in precedenza che il soggetto che chiede un prestito può negare il consenso alla trasmissione dei dati inerenti la sua linea di credito al CRIF, ma la banca è altrettanto libera di non concedere il prestito/mutuo, finanziamento, ciò avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 141 del 2010 che richiede agli istituti di credito di verificare il merito creditizio prima di concedere liquidità.

Da questa disamina si può notare che banche e istituti di credito prima di erogare prestiti, finanziamenti, mutui, carte di credito, per verificare la solidità del richiedente e la sua capacità di rimborso, e quindi se è un potenziale cattivo pagatore, possono chiedere informazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, e se aderiscono al CRIF, possono accedere anche alle segnalazioni CRIF. Non è detto che se un soggetto non risulti segnalato alla Centrale Rischi, non risulti invece in quella del CRIF, anzi. Le banche possono inoltre trovare più informazioni attraverso il SIC perché, come visto, questa banca dati è più completa e permette di tracciare un profilo preciso del merito creditizio.

Si è visto che nel caso di errori nelle segnalazioni o mancata cancellazione (la cancellazione solitamente è automatica, non c’è bisogno di richieste) dalla banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia, è necessario rivolgersi alla propria banca. Nel caso di segnalazione CRIF, invece è possibile procedere alla richiesta sia presso il CRIF, sia presso la banca che ha comunicato i dati. Il CRIF inizia una procedura per la verifica, che può anche essere lunga, ma fin da subito annota che in realtà quel determinato dato è oggetto di contestazione e questo può essere utile nella valutazione del merito creditizio.