Si va verso l’abolizione dell’Irap, tutte le novità

Si va verso l’abolizione dell’Irap, questa l’importante novità annunciata nel corso di Telefisco, appuntamento organizzato da Il Sole 24Ore.

Annunciata nel corso di Telefisco l’abolizione dell’Irap

L’Irap è l’imposta Regionale sulle Attività Produttive, si tratta di una delle imposte dovute dalle imprese e maggiormente odiata dai contribuenti. Le entrate che derivano da questa imposta sono prevalentemente utilizzate per il sostegno economico del Servizio Sanitario Nazionale e proprio questo è il maggiore ostacolo alla eliminazione dell’Irap.

Già con la Legge di Bilancio 2022 ( Legge 234 del 2021) si è provveduto a una riduzione importante dei soggetti passivi dell’imposta, con l’obiettivo dichiarato di arrivare all’eliminazione dell’imposta.

Leggi anche: Dal 2022 addio all’IRAP per 835.000 contribuenti. Chi sono?

Ora sembra essere arrivato il momento giusto, infatti, il Governo sta lavorando alla legge di delega della riforma fiscale, ha già annunciato nei giorni scorsi il desiderio di semplificare il sistema fiscale e ora nell’ambito dell’incontro Telefisco ha ulteriormente precisato l’ambito in cui si intende intervenire. Tra le misure previste vi è proprio l’abolizione dell’Irap a cui segue una revisione dell’Ires. Entrambe sono imposte che riguardano le imprese e che potrebbero dare impulso al settore andando anche a semplificare le incombenze con il relativo risparmio di spesa.

Non solo abolizione Irap: misure fiscali annunciate dal Governo Meloni

Nelle misure annunciate dal ministro dell’Economia e dal sottosegretario Maurizio Leo non vi è solo l’abolizione dell’Irap ma anche vi sono anche altre novità. Tra queste:

  • l’eliminazione delle scadenze di versamento previste per il mese di agosto con slittamento a settembre;
  • la previsione di scadenze trimestrali per i contribuenti minori;
  • l’eliminazione di tributi minori.

Iva al 10% estesa: ecco le novità del decreto legge ‘Semplificazioni fiscali’

Arriva l’ok al nuovo decreto legge “Semplificazioni fiscali” e alle novità in esso contenute con l’approvazione avvenuta la scorsa settimana in Consiglio dei ministri. L’Iva agevolata al 10% viene estesa ai settori sanitari e sulle prestazioni mediche e di ricovero. Il provvedimento, tuttavia, contiene altre misure relative all’esterometro, ai modelli Intrastat e alle fatture elettroniche.

Decreto ‘Semplificazioni fiscali’, quali sono le misure previste?

All’interno del decreto “Semplificazioni fiscali” sono contenute varie misure fiscali. Eccole nel dettaglio:

  • estensione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni aventi a oggetto il ricovero e le cure offerte dai soggetti convenzionati e non convenzionati;
  • esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie offerte dalle case di cura non convenzionate che vengono addebitate ai pazienti;
  • per l’esterometro, l’esclusione degli acquisti extraterritoriali fino a 5 mila euro;
  • passa dal 16 al 30 settembre la scadenza per presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • si incrementa da 250 euro a 5 mila euro il tetto entro il quale si può differire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai tre mesi successivi (solo a partire dal 2023);
  • proroga a tutto il 2026 dell’inversione contabile su personal computer, tablet, telefoni, gas, energia, microprocessori e certificati verdi.

Iva, con il decreto ‘Semplificazione’ arriva l’estensione dell’esenzione: ecco per chi

Con il decreto “Semplificazioni” arriva l’estensione dell’esenzione dell’Iva. Il provvedimento va dunque a integrare l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. In particolare, l’ampliamento dell’esenzione spetta anche alle prestazioni sanitarie di ricovero o di cura, effettuate pure dai professionisti. In particolare, l’esenzione spetterà anche alle:

  • prestazioni rese dai professionisti sanitari (odontoiatri, medici e infermieri);
  • le prestazioni di cura e di ricovero, compreso il vitto e la somministrazione di farmaci. Tali prestazioni devono essere rese da cliniche o case di cura convenzionate;
  • per le prestazioni rese dalle case di cura non convenzionate, che spesso si servono di professionisti terzi, il decreto allarga il regime di esenzione fiscale come se il servizio fosse reso dalle case di cura direttamente al paziente. Il limite all’esenzione è costituito dall’importo che la casa di cura deve al professionista terzo.

Caso di esenzione di paziente che ottiene prestazioni presso una casa di cura

Ad esempio, se una casa di cura riceve la parcella del professionista terzo di 15 mila euro per un intervento e il professionista richiede al paziente 25 mila euro quale prezzo totale della prestazione, si procederà nel seguente modo:

  • il professionista fatturerà 15 mila euro in regime di esenzione;
  • lo stesso fatturerà 10 mila euro in regime di imponibilità della prestazione.

Estensione dell’Iva al 10%, per quali settori?

Il provvedimento allarga anche l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% al settore sanitario. Infatti, l’aliquota Iva agevolata si applicherà per:

  • le prestazioni di maggior confort alberghiero e alberghiere verso persone che sono ricoverate nelle strutture sanitarie convenzionate. Si tratta di un allargamento rispetto alle esenzioni previste ai commi 18 e 19 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972;
  • l’alloggio a persone che accompagnano i pazienti ricoverati presso strutture di cura, sia convenzionate che non convenzionate, con applicazione di aliquota ridotta al 10%.

Nel caso di ricovero di pazienti in strutture sanitarie non convenzionate, l’aliquota Iva rimane quella ordinaria.

 

 

 

Approvato il decreto Balduzzi sulla sanità

Il Cdm ha detto sì e, dopo sei ore di seduta, ha dato il via libera al decreto Balduzzi, ovvero la riforma della sanità messa a punto dal ministro della Salute Renato Balduzzi.

Arrivato in Consiglio dei Ministri “sgonfiato” rispetto alla bozza iniziale, contiene comunque molte novità e affronta argomenti importanti e salienti.

La lotta alla ludopatia rimane ma i termini sono un po’ diversi da come erano apparsi in precedenza: la distanza di sale giochi da scuole, università, ospedali e luoghi di culto è stata ridotta da 500 a 200 metri, e vale solo per i nuovi esercizi.

Niente tassa sulle bevande zuccherine ma, al suo posto, l’obbligo, dall’1 gennaio 2013, di mettere in commercio bevande analcoliche a base di frutta che contengano almeno il 20% di succo naturale.

Confermata, invece, la maggiore severità che riguarda la lotta contro il fumo: le multe per chi vende sigarette e tabacco ai minori saranno salatissime, e potranno arrivare a 2.000 euro, con la sospensione della licenza per tre mesi in caso di recidiva.

Ma protagonisti del decreto sono soprattutto i medici, le loro prestazioni e la formazione professionale.
Vediamo cosa cambia per loro dividendo il provvedimento per punti:

Assistenza sanitaria territoriale: si parla di integrazione monoprofessionale e multiprofessionale per favorire il coordinamento operativo tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, secondo modelli individuati dalle Regioni anche al fine di decongestionare gli ospedali; ruolo unico ed accesso unico per tutti i professionisti alle medicine nell’ambito della propria area convenzionale al fine di far fronte alle esigenze di continuità assistenziale, organizzazione e gestione; sviluppo dell’Ict come strumento irrinunciabile per l’aggregazione funzionale e per l’integrazione delle cure territoriali e ospedaliere.

Intramoenia: arrivano nuove norme per quanto riguarda l’attività professionale. A questo proposito, le aziende sanitarie devono procedere a una definitiva ricognizione degli spazi disponibili per le attività libero-professionali e condividere, attraverso uno speciale sistema informatico, spazi presso strutture sanitarie con altri medici singoli.
L’attività professionale dei medici viene messa in rete per avere sempre massima trasparenza e tracciabilità dei pagamenti effettuati dai pazienti: ciò permette anche di controllare l’effettivo numero delle prestazioni del singolo professionista sia in regime di servizio ordinario sia in regime di intramoenia.
Parte degli importi riscossi saranno destinati, oltre che per i compensi dei medici e del personale di supporto, anche per la copertura dei costi sostenuti dalle aziende.

Medicina difensiva: si cerca di evitare il più possibile la prescrizione di esami inappropriati al solo scopo di scaricare le proprie responsabilità. Questo provvedimento è stato introdotto perché si tratta di una condotta che può avere gravi conseguenze sulla salute dei cittadini ma anche sull’aumento delle liste d’attesa e dei costi, sempre a carico delle aziende sanitarie.

Trasparenza nella scelta di direttori generali primari: una nuova disciplina, che si basa sugli effettivi meriti, guiderà la nomina dei direttori generali di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.
Per questo saranno proprio le Regioni a provvedere alla nomina dei Dg, attraverso un elenco regionale da cui attingere per la selezione del personale. Anche la commissione che farà la scelta finale sarà costituita da esperti con esperienza documentata.
I bandi, unitamente alle nomine e ai curricula, verranno pubblicati online , per garantire la massima trasparenza.

Nuovi Lea: Si aggiornano i Lea tenendo conto anche di nuove patologie emergenti con riferimento prioritario alla malattie croniche, alle malattie rare e al fenomeno della ludopatia.

Certificati per l’attività sportiva amatoriale: i cittadini che vogliono fare attività fisica amatoriale dovranno presentarsi con certificati che davvero documentino la sana e robusta costituzione. Questa dovrà essere stata controllata attraverso esami mirati. Ma anche i centri sportivi dovranno essere dotati di defibrillatori semi-automatici e di altri eventuali dispositivi salvavita.

Sicurezza alimentare e sanità veterinaria: la novità più importante riguarda l’obbligo di affissione, nei relativi punti vendita, di cartelli che segnalino i rischi connessi al consumo di latte crudo e pesce crudo. La somministrazione di latte e crema crudi sono vietati nella ristorazione collettiva, anche e soprattutto scolastica.
Rischiano pesanti sanzioni le Regioni che sono in ritardo nei programmi di contrasto alle malattie infettive e diffusive del bestiame. Per le Regioni inadempienti è prevista la nomina di appositi commissari.

Farmaci: Sono previste misure finalizzate a garantire che i farmaci innovativi riconosciuti dall’Aifa come rimborsabili dal Ssn siano tempestivamente messi a disposizione delle strutture sanitarie di tutte le Regioni italiane.
Viene disposto l’aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale per eliminare farmaci obsoleti e avere più spazio per i farmaci innovativi.
Le Regioni sono chiamate a sperimentare nuove modalità di confezionamento dei farmaci al fine di evitare il più possibile gli sprechi. Viene completato il passaggio all’Aifa delle competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali oggi ancora attribuite all’Istituto superiore di sanità, limitando il proliferare dei comitati etici, prevedendo una gestione interamente telematica della documentazione sugli studi clinici. Le regole sulle autorizzazioni inerenti ai farmaci omeopatici sono precisate e semplificate, mantenendo le necessarie garanzie di qualità e sicurezza.

Edilizia ospedaliera: Vengono migliorate le norme che regolano il partenariato pubblico-privato in materia di edilizia sanitaria, ampliando la possibilità di collaborazione tra investitore privato e azienda sanitaria pubblica.
Per quanto riguarda l’adeguamento della normativa antincendio, viene previsto che una quota-parte delle risorse statali dedicate all’adeguamento strutturale e tecnologico dei presidi sanitari venga utilizzata specificamente per il rispetto della stessa normativa antincendio, la quale viene anche semplificata per alcune tipologie di strutture sanitarie.
Viene inoltre accelerato e facilitato l’utilizzo delle risorse, già destinate alla creazione di strutture socio-sanitarie, per trasferire i pazienti attualmente ospitati negli ospedali psichiatrici giudiziari di cui e’ stata recentemente stabilita per legge la chiusura definitiva.

Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà (INMP): Viene definitivamente stabilizzata l’operatività di questo Istituto vigilato del ministero della Salute, con programmi d’intervento a carattere interregionale per operare nelle situazioni di maggior disagio sanitario legato alla povertà e ai fenomeni migratori.

Ricerca Sanitaria: Si stabiliscono nuove regole per il riconoscimento e la conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Assistenza al Personale Navigante: Viene completato il processo di trasferimento delle competenze per l’assistenza ai marittimi e al personale dell’aviazione civile dal ministero della Salute alle Regioni.

Vera MORETTI

730 e detrazioni spese mediche

Come si indicano e detraggono le spese mediche nel 730?

Nel modello è infatti possibile indicare i costi sanitari e richiedere una detrazione fiscale del 19%, compilando la casella E1.

Nello specifico, vediamo quali sono le spese da indicare.

1) prestazioni chirurgiche e le spese inerenti

anestesia; acquisto del plasma sanguigno per l’operazione; rette di degenza compresa (come da Circ. Min. 122 del 1/6/99); medicinali utilizzati per l’intervento.
– spese per gli interventi di chirurgia estetica solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.
– prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza, ma non le spese di trasporto nella ambulanza stessa.

2) analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni (compreso l’importo del ticket eventualmente pagato), come:

– esami di laboratorio; elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi; TAC; laser; ecografia; chiroterapia; ginnastica correttiva e per la riabilitazione; sedute di fisioterapia; dialisi; cobaltoterapia; iodioterapia; neuropsichiatria;psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo; anestesia epidurale; inseminazione artificiale; indagini di diagnosi prenatale; altri esami complessi e terapie particolari.
Sono esami che devono essere prescritti da un medico anche se privo di specializzazione ed è necessario conservare la copia della relativa prescrizione medica.

3) prestazioni specialistiche rese da un medico con specializzazione (compresi odontoiatri)
Per detrarre queste spese è necessario che la specializzazione e la diagnosi risultino dalla carta intestata, dalla parcella o dalla ricevuta, rilasciata dal medico specialista.

4) le spese mediche per perizie medico legali (Circ. Min. 95 del 12/5/00)

5) l’acquisto (o l’affitto) di protesi sanitarie, detraibili se documentate dalla prescrizione medica, quali:
protesi dentarie ed apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di difetti della masticazione; lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi); liquidi per lenti a contatto; apparecchi auditivi per non udenti;apparecchi ortopedici; arti artificiali (ad esclusione di quelli per la deambulazione che vanno indicati nel rigo E3); stimolatori cardiaci;protesi fonetiche.
E’ incluso anche l’acquisto di materassi e traverse antidecubito con caratteristiche tecniche idonee prevenire la patologia (Ris. n. 11 del 26/01/2007).

6) prestazioni rese da un medico generico, anche medicina omeopatica

7) ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad un intervento chirurgico
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione spetta solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto. Se l’anziano è anche portatore di handicap, l’onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel rigo E26 (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).

8 ) acquisto di medicinali, solo se provvisti di una fattura o scontrino fiscale “parlante” (dove si trovano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario)

9) acquisto o affitto di attrezzature sanitarie
Ad esempio, apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna; apparecchio per l’aerosol.

10) spese relative al trapianto di organi, comprese le spese relative al trasferimento dell’organo sul luogo dell’intervento, ammesso che la relativa fattura sia intestata al contribuente (come specificato nella Circ. Min. 122 del 1/6/99)

11) sono detraibili le spese sanitarie sostenute per cure termali (escluse le spese di soggiorno) se documentate dalla prescrizione medica

12) spese di assistenza specifica sostenute
Ad esempio, assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
In aggiunta, se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.
Queste spese sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico mentre gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.

Come compilare le colonne?

Nella colonna 1 rigo E: indicare le spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica prestando attenzione che, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2), Inoltre, sono incluse le prestazioni sanitarie pagate nonostante il riconoscimento dell’esenzione (come le visite in cliniche private).
Ne beneficiano i contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.

Nella colonna 2rigo E: da compilare nel caso in cui

– una parte delle spese coperte da esenzione ma pagate per intero non abbiano trovato capienza nell’imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del modello 730/3 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato l’ammontare relativo.
– le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a loro carico.
– le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

Modalità di compilazione

L’importo deve essere indicato per intero. Sarà il Caf o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale a determinare la detrazione spettante riducendo l’intero importo (comprensivo delle spese sanitarie eventualmente inserite in E2) di 129,11 euro (franchigia).

Il contribuente può suddividere le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo, solo se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. Per compiere questa operazione, è necessario barrare l’apposita casella.

I contribuenti che invece, nella precedente dichiarazione, hanno chiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6 mentre le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere considerate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie (Circ. Min. 122 del 1/6/99).

Fonte

Paola Perfetti