Giorgia Meloni, Fisco deve essere amico delle imprese. Stop comportamenti vessatori

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato attraverso un video-messaggio all’Assemblea dell’Ance ( associazione nazionale costruttori edili) che si è tenuta a Roma. Diversi i punti toccati nel suo intervento, ma ha puntato soprattutto sulla necessità di un Fisco alleato delle imprese, obiettivo da realizzare con la riforma fiscale.

Giorgia Meloni ai costruttori edili: il fisco deve essere amico delle imprese

La partecipazione di Giorgia Meloni all’assemblea dell’Ance ha un importante significato, infatti la categoria dei costruttori edili è in allarme a causa delle difficoltà create dal blocco delle cessioni del credito e dai crediti incagliati. Non ha però toccato l’argomento. Ha invece concentrato l’attenzione sul disegno di legge di delega fiscale sottolineando che fin dalla prima stesura è stata chiesta la collaborazione dei professionisti che si occupano di fisco e in particolare dei commercialisti e che molti spunti da loro offerti sono entrati nel disegno di legge di delega.

Giorgia Meloni ha ribadito che è arrivato il momento di cambiare passo, non è giusto che le imprese siano sempre accompagnate dal pregiudizio di evasione fiscale, deve essere data loro fiducia perché sono il fulcro dell’economia, solo nel momento in cui effettivamente si scoprono comportamenti non leali con il Fisco è necessario prendere provvedimenti. Il fisco non deve più avere un atteggiamento vessatorio.

Interventi in favore delle imprese

Dal punto di vista pratico questo nuovo atteggiamento si sostanzia nella semplificazione burocratica, a cui si aggiungono sgravi per le aziende che assumono. Il principio deve essere che più si assume più si aiuta lo Stato e di conseguenza chi assume deve essere premiato. Il meccanismo di premialità dovrà tenere in considerazione il rapporto tra fatturato e spesa per il personale.

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Un altro principio base della riforma fiscale è la riduzione del carico fiscale e in questo caso Giorgia Meloni accenna nuovamente alla flat tax incrementale per i lavoratori dipendenti, ipotesi che sembrava accantonata nei giorni passati.

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Naturalmente anche la riduzione delle aliquote Irpef da tre a due e l’eliminazione delle microtasse, come il Superbollo contribuscono effettivamente a ridurre la pressione fiscale.

Un altro punto toccato riguarda le sanzioni tributarie che secondo il Presidente del Consiglio devono essere proporzionate in modo da non mettere in eccessiva difficoltà le imprese.

Giorgia Meloni ha sottolineato che il cambio di passo del Governo verso le imprese è molto evidente, infatti già nei mesi scorsi vi sono stati provvedimenti come la sospensione dell’invio di avvisi di accertamento nel mese di agosto e lo spostamento dei termini di versamento che ricadono nel periodo feriale.

Contributi datori di lavoro per chi assume percettori assegno di inclusione

Il reddito di cittadinanza è destinato ad essere sostituito dall’assegno di inclusione, una misura ridotta rispetto al primo. Il decreto lavoro non prevede solo questa misura, infatti connesso all’assegno di inclusione vi è l’esonero contributivo per chi assume i percettori di assegno. Ecco come funzionerà.

Agevolazioni per chi assume percettori di assegno di inclusione

Dal 2024 prendono il via le nuove misure per l’inclusione di disoccupati, non solo un aiuto economico per le famiglie in difficoltà, ma anche agevolazioni per coloro che decidono di assumere i percettori dell’assegno. In base alle norme adottate con il decreto lavoro, i datori di lavoro potranno ottenere fino a 8.000 euro per le assunzioni.

I benefici contributivi per i datori di lavoro variano in base alla tipologia di contratto che viene stipulata.

In particolare in caso di contratto a tempo indeterminato, apprendistato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato si può ottenere il massimo del vantaggio, cioè una sgravio contributivo del 100% fino al valore massimo di 8.000 euro.
Nel caso in cui si provveda a un contratto a tempo determinato, lo sgravio contributivo potrà invece ammontare al 50% fino a un valore massimo di 4.000 euro.

Lo sgravio riguarderà i contributi previdenziali e non prevede effetti sulla maturazione dei requisiti pensionistici e sugli importi della futura pensione, in poche parole lo sgravio andrà ad avvantaggiare il datore di lavoro, ma non danneggerà il lavoratore al momento della percezione della pensione. Lo sgravio contributivo sarà calcolato su base mensile e avrà una durata massima di un anno.

Lo sconto non riguarderà i contributi assicurativi, cioè i premi da versare all’Inail.

Sanzioni per i datori di lavoro

Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che licenzieranno coloro che sono stati assunti con i benefici fiscali previsti per l’assunzione dei percettori del reddito. In particolare dovranno restituire l’incentivo fruito, maggiorato di sanzioni civili. Sono esclusi da tale disposizione i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo.

Come ottenere i benefici previsti per l’assunzione di percettori assegno di inclusione

I datori di lavoro per ottenere il beneficio devono inserire la loro proposta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa ( Sisl). Benefici sono previsti anche per le Agenzie per il lavoro che effettuano la mediazione volta all’assunzione dei percettori dell’assegno di inclusione, in questo caso il contributo previsto è del 30% dell’incentivo massimo annuo.

Contributi sono previsti anche in favore dei percettori di assegno di inclusione che avviano un’attività di lavoro autonomo, rinunciando così alla misura welfare. Potranno ottenere un beneficio aggiuntivo pari a sei mensilità dell’assegno, nei limiti di 500 euro mensili.

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Contratti di solidarietà: ecco come avere lo sgravio contributivo

Le aziende che hanno usufruito dello sgravio contributivo del 35% per i lavoratori che hanno usufruito della riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% possono ora usufruire del credito e a dettare le modalità è l’Inps con il messaggio 4135 del 2022.

Istruzioni per lo sgravio contributivo del contratto di solidarietà

La sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020, le cui istruzioni per la fruizione sono state fornite con la Circolare n. 55 del 29 aprile 2022.

I contratti di solidarietà possono essere attivati in caso di crisi aziendali e prevedono la riduzione del monte ore lavorativo e di conseguenza della retribuzione a fronte però del mancato licenziamento degli addetti. L’obiettivo è superare la crisi senza licenziare. Il datore di lavoro che accede a questa tipologia di contratto avrà il beneficio di una riduzione del 35% della quota dei contributi. Non ricadono però in tale riduzione i seguenti importi:

  • contributo ex articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs. n. 182/1997.

La procedura per il riconoscimento dello sgravio contributivo deve essere attivata dal datore di lavoro. In seguito a tale attivazione la struttura territoriale competente dell’Inps procederà ai controlli inerenti i requisiti e attribuirà il codice di autorizzazione 1W avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996“.

Come indicare la fruizione dei contratti di solidarietà nel flusso Uniemens

L’Inps ha provveduto con lo stesso messaggio a fornire le indicazioni anche per i datori di lavoro che usano il flusso Uniemens che valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020” ;
  • nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.

Dal punto di vista temporale le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del Messaggio che come detto prima è stato pubblicato il 16 novembre 2022.

Messaggio_numero_4135_del_16-11-2022

Sgravi contributivi per chi assume donne: ecco come ottenerli

La legge di bilancio 2021 per gli anni 2021 e 2022 ha previsto  sgravi contributivi che può arrivare al 100% per l’assunzione di donne. Ecco in quali casi spetta e come ottenere questa importante agevolazione.

Sgravi contributivi per chi assume donne: chi può ottenerlo

Lo sgravio contributivo per le aziende che assumono donne disoccupate viene riconosciuto alle aziende del settore privato (non si applica alle Pubbliche Amministrazioni). So escludono le attività che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria. Lo sgravio ha ad oggetto non solo le nuove assunzioni, ma anche in caso di trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato o la proroga di un contratto a tempo determinato in scadenza. Lo sgravio è valido a fronte dell’assunzione di donne in situazione di svantaggio. Si tratta di:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età residenti in zone svantaggiate e che per tale ragione ricevono finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e che siano disoccupate da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che operino in un settore in cui le donne sono particolarmente sotto-rappresentate e sono prive di un impiego regolarmente da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi .

Per effettuare tali assunzioni il datore di lavoro deve utilizzare il modulo 92-2012 presente all’interno del cassetto previdenziale.

Casi particolari

Lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di donne disoccupate in situazione di svantaggio può essere pari al 100%, ma non superiore a 6.000 euro. Il riconoscimento dell’esonero contributivo è però legato a un aumento occupazionale netto, cioè non si riconosce lo sgravio se nei mesi antecedenti l’azienda ha effettuato dei licenziamenti. L’incremento occupazionale si determina avendo come riferimento la differenza tra il numero dei lavoratori occupati e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi antecedenti.

Abbiamo detto che da tale agevolazioni sono escluse le PA, ma sono invece compresi i consorzi, glie nti morali e gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici ed ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Sgravi per assunzioni di under 36: ecco come richiedere l’incentivo contributivo fino a 6000 euro

L’Inps, con il messaggio numero 3389 del 7 ottobre 2021 è intervenuta per fornire le indicazioni necessarie a richiedere lo sgravio contributivo per le assunzioni o le trasformazioni del contratto a tempo indeterminato per i lavoratori fino a 36 anni. Le indicazioni riguardano le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel 2021, mentre per il prossimo anno si attende l’autorizzazione della Commissione europea. Con la procedura dettata dall’Inps è possibile recuperare anche gli arretrati maturati da gennaio scorso.

Sgravio contributivo assunzioni under 36: che cos’è?

La misura dello sgravio contributivo per le assunzioni di under 36 è stata introdotta dai commi da 10 a 15 dell’articolo 1 della legge numero 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021). Secondo la norma, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato le aziende possono chiedere lo sgravio del 100% dei contributi. Il massimo del beneficio è pari a 6000 euro per ciascun anno e per un massimo di tre anni. Gli anni di beneficio aumentano a 4 se la sede o l’unità produttiva si trova nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Calabria, Molise e Abruzzo.

Chi può chiedere l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni?

Interessate all’esonero contributivo sono i datori di lavoro che abbiano fatto assunzioni a partire dal 1° gennaio 2021. In alternativa la richiesta può essere fatta anche per le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato, sempre con decorrenza da inizio 2021. Per il corretto inserimento dei dati nel flusso Uniemens è necessario seguire le istruzioni riportate dalla circolare Inps.

Sgravi nuove assunzioni, come esporre i dati dell’esonero nel flusso Uniemens

Per beneficiare dei sgravi contributivi è necessario che l’azienda esponga i dati inerenti alla fruizione dell’esonero della sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens. Il mese di competenza è quello di settembre 2021. Per ciascun lavoratore per il quale spetta l’esonero è necessario valorizzare gli elementi “Imponibile” e “Contributo” nella sezione “DenunciaIndividuale”. Nella sezione “Contributo” deve essere annotata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Sgravio assunzioni under 36, come valorizzare il beneficio spettante

L’esposizione del beneficio spettante per le nuove assunzioni o per le trasformazioni del contratto a indeterminato va fatta all’interno della “DenunciaIndividuale”. In questa sezione è necessario proseguire per “DatiRetributivi” e per l’elemento “InfoAggCausaliContrib” inserendo i rispettivi valori, ovvero:

  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito “G136” che descrive l’esonero per le nuove assunzioni o per le trasformazioni di contratto;
  • in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAAA MM GG per 8 caratteri complessivi (ad esempio, 2021 08 03).

Dichiarazione Uniemens per sgravi contributivi nelle 8 Regioni che beneficiano di 4 anni di incentivo

Per le 8 Regioni che beneficiano dei quattro anni di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratto di under 36, è necessario seguire una procedura leggermente diversa sul flusso Uniemens. Seguendo lo stesso percorso descritto in precedenza, per l’esposizione del beneficio spettante il codice da usare è il seguente:

in “CodiceCausale” il valore è “G148“;

nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAA MM GG per 8 caratteri complessivi.

Esonero contributivo agenzie di somministrazione

Per le agenzie di somministrazione, in relazione ai lavoratori assunti per essere impegnati presso le imprese utilizzatrici, è necessario concatenare la data di assunzione o di trasformazione del contratto con il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice. Il formato da utilizzare è di 18 caratteri e precede: AAAA MM GG MMMMMMMM (ad esempio, 2021 07 08 12345678). Inoltre:

  • nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere inserito l’anno e il mese del conguaglio;
  • in “ImportoAnnoMeseRif” deve essere inserito l’importo conguagliato;

I codici da utilizzare sono i seguenti:

  • L544” come conguaglio esonero per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato;
  • L545” per gli arretrati dell’esonero per assunzioni e trasformazioni.

Modalità di utilizzo dei flussi di competenza per l’esonero contributivo

Tra le avvertenze della circolare Inps in merito alle informazioni da inserire per il recupero degli arretrati delle assunzioni o trasformazioni di contratto nel 2021, rientrano:

  • le informazioni sui flussi di competenza sono relativi ai mesi di settembre, di ottobre e di novembre 2021;
  • deve essere riportata una registrazione per ciascun mese di arretrato ripetendo l’operazione nella sezione “InfoAggcausaliContrib“. Queste informazioni servono all’Inps per ricostruire le somme spettanti;
  • da dicembre 2021 non sarà può possibile richiedere gli arretrati con la modalità di flusso descritta dalla circolare Inps 3389 ma occorrerà utilizzare la regolarizzazione.

Contratto di rioccupazione: cos’è e chi può accedere al beneficio

La crisi pandemica ha messo a dura prova lavoratori e imprese, ma l’obiettivo è ripartire e proprio per questo sono state messe a punto strategie mirate, tra queste c’è il contratto di rioccupazione che è entrato nel pieno delle sue funzioni dal 15 settembre del 2021. Ecco chi può accedere.

Cos’è il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione è previsto dal decreto Sostegni Bis, articolo 41, (decreto legge 73/2021, convertito in legge 106 del 2021) e mira a incentivare l’assunzione di disoccupati attraverso uno sgravio contributivo totale in favore delle imprese,  ma per poterlo ottenere devono assumere con contratto a tempo indeterminato.

Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, i lavoratori domestici e le imprese agricole che di conseguenza non potranno assumere con questo contratto.

Il contributo in oggetto è gestito dall’INPS che con la circolare 115 del mese di agosto 2021 ha chiarito le modalità applicative di questo incentivo, mentre con il messaggio 3050 del 9 settembre 2021 ha chiarito che le domande possono essere presentate a partire dal giorno 15 settembre 2021 e prevedono benefici fiscali per le assunzioni avvenute dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Il contratto di rioccupazione, come detto, mira a facilitare l’assunzione di lavoratori disoccupati, cioè lavoratori che hanno perso il lavoro, quindi non possono accedere coloro che non hanno mai lavorato e vorrebbero iniziare, cioè gli inoccupati. L’incentivo è inoltre subordinato all’espletamento di un periodo di formazione in azienda di 6 mesi: l’obiettivo è far in modo che lavoratori che hanno perso il lavoro acquisiscano nuove competenze e quindi diventino più appetibili nel mercato del lavoro.

Deve essere sottolineato che questo aiuto alle imprese è stato notificato e approvato dalla Commissione Europea che ha rilevato la non violazione della normativa inerente gli aiuti di Stato. L’aiuto dovrà comunque essere registrato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Cosa prevede il contratto di rioccupazione

L’esonero del versamento dei contributi è previsto per un periodo di 6 mesi e per un ammontare totale massimo di 500 euro al mese, tenendo come punto di riferimento il valore di 16,12 euro al giorno per oneri contributivi. Nel caso in cui il lavoro sia a tempo parziale, viene naturalmente ridotto l’importo dell’agevolazione. Il periodo di fruizione delle agevolazioni previste per il contratto di rioccupazione può essere sospeso solo in caso di congedo obbligatorio della lavoratrice per maternità. Lo sgravio non concerne i contributi INAIL ed eventuali premi.

Deve essere sottolineato che il beneficio è cumulabile con altri, ad esempio se il contratto prevede l’assunzione di un disabile, per i primi sei mesi si può usufruire dello sgravio contributivo al 100%, successivamente si potrà accedere, in presenza dei requisiti, all’incentivo per l’assunzione di disabili.

Requisiti

Il contratto di rioccupazione prevede due attori, cioè il datore di lavoro e il lavoratore e di conseguenza la normativa disciplina i comportamenti che devono avere i due soggetti o meglio i loro requisiti per accedere. I requisiti per il datore di lavoro prevedono che non possa accedere al beneficio le imprese che:

  • hanno effettuato licenziamenti nelle unità produttive in cui deve essere collocato il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione nei mesi precedenti all’assunzione,
  • le imprese finanziarie;
  • lavoro domestico;
  • lavoro agricolo.

I contratti da stipulare non possono essere stipulati con altre forme contrattuali, ad esempio non si può essere accedere al beneficio con il contratto di apprendistato, oppure con la trasformazione a contratto a tempo determinato di un precedente contratto stipulato a tempo determinato.

Il datore di lavoro non accede al beneficio nel caso in cui l’assunzione violi il diritto di precedenza di altri lavoratori, ad esempio quelli che abbiano cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato e abbiano manifestato la volontà di essere riassunti o nel caso in cui in azienda ci siano lavoratori in cassa integrazione o sospensioni di rapporti di lavoro, tranne nel caso in cui l’inquadramento sia diverso oppure il lavoratore debba essere impiegato in un’unità produttiva diversa.

Revoca del contratto di rioccupazione

Il beneficio ottenuto può anche essere revocato, ciò avviene nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti le condizioni previste dal contratto di rioccupazione e in particolare se al termine del periodo di inserimento non conferma il lavoratore, oppure licenzia il lavoratore nel periodo del progetto di inserimento. Infine, si decade dal beneficio anche nel caso di licenziamento individuale o collettivo senza giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva in cui è presente il lavoratore con contratto di rioccupazione e con lo stesso livello di inquadramento contrattuale.

In caso di dimissioni volontarie del lavoratore, si fruisce del beneficio solo per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Per poter accedere ai benefici del contratto di rioccupazione il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS, attraverso il portale delle agevolazioni.

 

Sgravi assunzione giovani validi anche se si cambia lavoro

Per chi avesse dei dubbi, ecco un importante chiarimento: se il lavoratore assunto utilizzando lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per le assunzioni di giovani cambia lavoro, l’agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data dell’assunzione.

Nella Legge di Bilancio è previsto che solo per il 2018 le assunzioni agevolate riguardino giovani fino al compimento del 35esimo anno di età, mentre dal 2019 il beneficio si applicherà fino ai 29 anni. Si tratta di uno sconto del 50% sui contributi, per un periodo di 36 mesi (tre anni), fino a un importo massimo fra i 3mila e i 4mila euro).
Per poter beneficiare degli sgravi, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, ed è applicabile anche in caso di stabilizzazione dei contratti termine, ovviamente se il lavoratore ha ancora l’età anagrafica richiesta, e anche in caso di trasformazione di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
In questo ultimo caso l’età del lavoratore al momento della prosecuzione non conta. Inoltre, il lavoratore deve essere disoccupato e non può essere già stato occupato con contratto a tempo indeterminato.

Esiste una clausola anti-licenziamento, per cui se il lavoratore assunto con i benefici, o un collega impiegato nella stessa unità produttiva, viene licenziato nei sei mesi successivi per giustificato motivo oggettivo, l’impresa perde il beneficio e deve pagare i contributi non versati.
Nel caso in cui il lavoratore licenziato venga assunto da un altro datore di lavoro, quest’ultimo può invece utilizzare l’esonero contributivo. L’agevolazione non può essere applicata se nei sei mesi precedenti l’impresa ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

L’esonero contributivo sale al 100% nei seguenti casi:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore;
  • lavoratori che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Vera MORETTI

Legge di Stabilità 2016 e sgravi per le assunzioni

Torniamo oggi a focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti della Legge di Stabilità 2016 che vanno a favore delle imprese. Si tratta soprattutto degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato con le eccezioni e le esclusioni del caso.

Ricordiamo intanto che lo sconto contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel 2016 sarà del 40%, fino a un tetto massimo di 3.250 euro e che sarà sempre l’Inps a erogare l’incentivo.

Lo sconto contributivo riguarda le assunzioni effettuate dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016, per un periodo massimo di 24 mesi, ad esclusione dei contributi e premi Inail, mentre i contratti stipulati fino al prossimo 31 dicembre saranno sottoposti al dettato dalla Legge di Stabilità 2015: esonero contributivo al 100%, tetto di 8060 euro, per 3 anni.

Così come accaduto per il 2015, anche per il 2016 la Legge di Stabilità prevede che da questo meccanismo di sgravi siano esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre per alcuni settori produttivi specifici come quello agricolo vi sono regole ad hoc e tetti massimi su misura.

Come abbiamo detto sopra, vi sono alcune esclusioni dall’applicazione dell’agevolazione in oggetto:

  • assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato;
  • assunzioni per le quali nel 2015 è stata applicata l’esenzione contributiva introdotta dalla legge 190/2014;
  • assunzioni di dipendenti che nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità hanno avuto un contratto a tempo indeterminato in una società controllata, facente capo o collegata allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

In base alla Legge di Stabilità 2016, per il settore agricolo sono previste soglie massime di incentivo legate all’attività del dipendente. Per l’assunzione di impiegati e dirigenti, la manovra mette a disposizione 1,1 milioni di euro per il 2016, 2,8 per il 2017, 1,8 per il 2018, 0,1 milioni per il 2019. Per le altre tipologie di lavoratori dipendenti del settore agricolo, le soglie sono di 1,6 milioni per il 2016, 8,8 milioni per il 2017, 7,2 milioni per il 2018 e 0,8 milioni per il 2019.

Anche in questo caso, la manovra prevede che siano esclusi dai benefici:

  • lavoratori occupati a tempo indeterminato nel 2015;
  • lavoratori occupati a tempo determinato con almeno 250 giornate di lavoro nel 2015;
  • contratti di apprendistato.

Assunzioni agevolate a partire dal 2015

Tra i provvedimenti che fanno parte della Legge di Stabilità 2015, c’è anche quello che riguarda “Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato”, ovvero la conferma della soppressione dal prossimo anno delle assunzioni agevolate previste dalla Legge 407/1990 e la definizione di nuove agevolazioni volte a promuovere forme di occupazione stabile.

Per quanto riguarda i datori di lavoro privati, ma non operanti nel settore agricolo, se avvieranno nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, a partire dall’1 gennaio 2015 verrà riconosciuto loro l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi.

Confermata l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e il limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
La novità è che tale beneficio spetta solo con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.

L’esonero spetta ai datori di lavoro a patto che si tratti di nuove assunzioni di lavoratori:

  • che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • per i quali tale beneficio non sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nessun vincolo invece per quanto riguarda eventuali riduzioni di organici, anche le imprese che lo abbiano fatto negli ultimi anni o mesi potranno accedere all’incentivo.

Ogni mese l’INPS consegnerà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un report contenente il monitoraggio del numero dei contratti incentivati attivati e il calcolo delle conseguenti minori entrate contributive.

Vera MORETTI

A breve il click day per gli sgravi contributivi 2012

Non si conosce ancora il click day per la presentazione della domanda necessaria per accedere agli sgravi contributivi relativi all’anno 2012, ma le aziende possono già fare i propri calcoli, in modo da non farsi trovare impreparati.

Nonostante la pubblicazione del decreto sia già avvenuta in Gazzetta Ufficiale, e precisamente il 4 aprile, per fruire dell’agevolazione bisogna attendere le istruzioni dell’Inps, che dovrebbero arrivare entro la fine del mese.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo per i premi erogati nel 2012, sono invariati rispetto allo scorso anno, perché ancora una volta l’importo massimo del premio oggetto di sgravio è confermato nella misura del 2,25% della retribuzione imponibile previdenziale dell’anno 2012.
Il decreto prevede la possibilità che tale misura sia oggetto di variazione da parte della Conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate entro il 30 ottobre 2013.
Sul premio o quota di premio oggetto di sgravio, saranno applicate le percentuali di sconto previste dalla legge 247/2007, rispettivamente pari a 25 punti percentuali per il datore di lavoro e all’aliquota complessiva a suo carico per il lavoratore (escluso l’1% aggiuntivo). Una volta eseguito il calcolo occorrerà attendere il provvedimento dell’Inps con cui sarà definita la data di invio delle domande nonché le relative specifiche tecniche.

Una volta pubblicate le istruzioni, la domanda potrà essere presentata online e conterrà l’indicazione della data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale fonte del premio, nonché quella del relativo deposito in direzione territoriale del Lavoro.
Nei 60 giorni successivi al click day, l’Inps comunicherà alle aziende l’ammissione o meno al beneficio, nonché l’eventuale rideterminazione della misura dello sgravio, qualora le richieste dovessero risultare eccedenti rispetto alla risorse stanziate di 650 milioni di euro. Solo a seguito della comunicazione ufficiale dell’Inps di autorizzazione, i datori di lavoro potranno procedere alla restituzione in favore del dipendente della quota di beneficio di sua competenza, nonché al recupero dell’importo complessivo dello sgravio autorizzato.

L’importo dovrà essere esposto nell’Uniemens, nella sezione “dati particolari” della denuncia individuale, all’interno dell’elemento “premio aziendale” . Quest’anno i datori di lavoro, sulla base delle indicazioni recentemente fornite dall’Inps con la circolare numero 59/2012 dovranno ricordarsi, in fase di calcolo dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto, di non applicare la trattenuta previdenziale dello 0,50% sulla parte imponibile del premio di produttività che è stata oggetto di sgravio.

Vera MORETTI