Alternanza scuola-lavoro e obblighi delle aziende in materia di sicurezza

Negli ultimi mesi sono stati frequenti i casi di incidenti accorsi a studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. Naturalmente non sono mancate le polemiche sulla sicurezza di questo progetto e sugli obblighi volti a garantire la sicurezza e ricadenti sulla scuola e sulle aziende che decidono di mettere a disposizione il loro sistema di tutoraggio per la formazione sul campo degli studenti.

Alternanza scuola- lavoro: cos’è?

L’alternanza scuola-lavoro è prevista dalla legge denominata “La Buona Scuola”. Si tratta di un percorso formativo obbligatorio che vede impegnati nel progetto scuole e imprese che insieme collaborano. Tale percorso è riservato agli studenti dell’ultimo triennio. L’obiettivo è integrare le competenze attraverso un’esperienza sul campo. Di conseguenza fare in modo che gli studenti possano interfacciarsi con il mondo del lavoro, impegnandosi nei settori dove hanno conseguito la formazione scolastica.

Con il decreto 195 del 2017 viene approvato il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” che entra il vigore il 5 gennaio 2018. Questo decreto contiene la normativa di riferimento per la tutela della salute degli studenti. Il decreto chiarisce che le norme in esso contenute sono un’integrazione rispetto alla disciplina prevista dal decreto legislativo 81 del 2008 cioè il Testo Unico che si occupa di sicurezza sul luogo di lavoro e che determina in modo preciso quali sono gli attori che devono intervenire in siffatta materia e quali sono i loro compiti.

Il primo punto quindi è che anche relativamente a coloro che sono impegnati nell’alternanza scuola-lavoro il datore di lavoro, o meglio l’impresa, deve predisporre tutti i sistemi previsti dal decreto 81 in materia di sicurezza.

Alternanza scuola- lavoro: obblighi dell’istituto scolastico e dell’azienda

Naturalmente per gli studenti i soggetti che devono impegnarsi a tutelare la loro sicurezza sono due, cioè la scuola e l’azienda. I primi obblighi ricadono sulla scuola che in base all’articolo 5 del Regolamento, prima di impegnare gli studenti in azienda deve fornire loro un’adeguata preparazione in merito alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Lo svolgimento di tale attività di formazione deve essere certificata. L’onere dell’organizzazione di tali corsi di formazione ricade sul dirigente scolastico (articolo 5 comma 2).

Si tratta però di un’attività che ha caratteristiche di generalità. A questa formazione curata dall’istituto scolastico si aggiunge quella della struttura ospitante, cioè dell’azienda. Questa, al momento dell’ingresso degli studenti impegnati nella alternanza scuola- lavoro deve fornire ulteriori informazioni sulla sicurezza che siano specifiche per il settore in cui si svolge tale attività di formazione e per le caratteristiche dell’azienda. Le parti, cioè azienda e scuola, possono concordare una divisione diversa degli oneri di formazione e informazione inerente la sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di sollevare l’impresa dagli oneri relativi a tali corsi di formazione, è possibile stipulare delle convenzioni con ulteriori soggetti, in particolare con l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). I percorsi possono essere svolti anche tramite e-learning attraverso convenzioni con piattaforme pubbliche di formazione in materia di sicurezza, oppure attraverso altre forme di convenzione. Di certo è chiaro che non si può transigere: gli studenti devono ricevere idonea formazione sulla sicurezza prima di essere impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Sistema di tutoraggio

Lo status dello studente viene parificato a quello del lavoratore, ma in azienda è necessario accogliere un numero di studenti congruo rispetto alla disponibilità di tutor, questo implica che lo studente non deve essere mai privo di una guida nel momento in cui si trova in azienda. Il rapporto tra tutor e studenti deve essere di almeno:

  • 5 a 1 in aziende classificate ad alto rischio;
  • 8 a 1 in aziende a rischio medio;
  • 12 a 1 in aziende a rischio basso.

L’articolo 5 comma 5 prevede anche che agli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro debba essere garantita la sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 81 del 2008.

Gli studenti devono inoltre essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e devono avere una copertura assicurativa per i danni eventualmente causati a terzi. Gli oneri assicurativi sono a carico dell’istituzione scolastica. La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività svolte fuori dall’azienda ma realizzate comunque in riferimento al progetto di alternanza scuola-lavoro, ad esempio come nel caso del ragazzo che ha avuto un sinistro stradale durante il percorso a bordo del furgone aziendale.

Agli studenti devono essere forniti idonei DPI ( Dispositivi di protezione individuale) e devono ricevere una corretta formazione circa il loro uso corretto.

Impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro: deroghe al d.lgs 81

L’impresa familiare è una particolare modalità attraverso cui può essere esercitata l’attività di impresa ed è sottoposta a regole diverse rispetto a forme tradizionali. In questo caso ci concentreremo su impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro, infatti non si applicano le stesse regole che abbiamo visto finora.

Cos’è l’impresa familiare

Il tessuto economico italiano è formato da molte realtà aziendali a conduzione familiare. Si tratta spesso di coniugi che decidono di avviare un’attività e che poi inseriscono nella stessa anche i figli o si fanno dare una mano dai genitori. In questi casi, al verificarsi di determinate condizioni, si può avere l’impresa familiare. Per avere la connotazione di impresa familiare è necessario che nella stessa si adoperino le persone della stretta cerchia familiare e che prestino il loro lavoro in modo continuativo.

In particolare in base all’articolo 230 bis del codice civile, l’impresa familiare è caratterizzata dalla collaborazione del coniuge, parenti entro il terzo grado (zii, nipoti, cioè di figli di sorelle o fratelli e figli dei propri figli, bisnipoti, fratelli e sorelle), affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, nonni del coniuge). Per avere tale connotazione è altresì necessario che le parti non abbiano inteso dare un’altra connotazione al rapporto di lavoro.

Al verificarsi di tale circostanza molte norme del decreto legislativo 81 del 2008, cioè inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro, non trovano applicazione e adesso andremo a vedere quali.

Deroghe alla disciplina sulla sicurezza sul luogo di lavoro nell’impresa familiare

La disciplina sulla sicurezza sul luogo di lavoro nell’impresa familiare è prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 81. Per chi sceglie di attuare questa forma di organizzazione dell’attività imprenditoriale gli obblighi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro sono molto attenuati. Restano inalterati gli obblighi inerenti dispositivi di sicurezza individuale e collettiva, quindi è necessario che ogni componente abbia le giuste protezioni, ad esempio maschere, guanti, abbigliamento antinfortunistico, dispositivi antincendio. Permane l’obbligo di utilizzare le attrezzature in conformità alle disposizione del decreto legislativo. Infine, in caso di lavoro in appalto o subappalto è necessario avere il tesserino di identificazione.

Facoltà in materia di sicurezza

Vi sono poi degli obblighi previsti nel decreto legislativo 81 del 2008 che si tramutano per le imprese familiari in facoltà. Abbiamo visto in precedenza che il datore di lavoro in alcuni casi è tenuto a predisporre il servizio di sorveglianza sanitaria e ciò avviene nei casi in cui le mansioni siano caratterizzate da un particolare pericolosità. Per le imprese familiari tale obbligo si trasforma in facoltà. Nel momento in cui cade l’obbligo di organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria viene meno anche quello di nominare il medico competente.

Vuoi sapere in quali casi deve essere attivato il servizio di sorveglianza sanitaria? Leggi l’articolo: la sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Si trasforma in facoltà anche l’obbligo previsto dall’articolo 37 del d.lgs 81 del 2008 inerente la partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro: quali obblighi cadono?

Vediamo adesso quali obblighi generalmente previsti per le aziende cadono nel caso in cui l’attività sia organizzata in forma di impresa.

Per le imprese familiari non vi è l’obbligo di:

Particolare attenzione deve invece essere posta al DVR (Documento valutazione Rischi), infatti non vi è l’obbligo di redigerlo, ma resta l’obbligo di avere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Tale documento può essere considerato una forma semplificata del primo documento. Nella redazione si può sorvolare tutta la parte inerente le nomine dei vari responsabili, medici. Devono comunque essere indicati i rischi inerenti le varie mansioni e le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate e che si intendono adottare.

Per conoscere meglio il Documento di Valutazione dei Rischi, leggi la guida: Aziende: come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi

Deve essere chiarito che le norme che ora abbiamo visto sono riservate esclusivamente alle imprese familiari. Vengono meno nel momento in cui c’è almeno un dipendente, in questo caso si applicano le norme generali ampiamente trattate negli altri articoli. Inoltre, se uno dei soggetti che abbiamo visto, ad esempio il suocero, lavora presso l’impresa con un contratto di lavoro subordinato, vengono meno le norme viste sull’impresa familiare.

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Ogni anno in Italia ci sono migliaia di infortuni sul luogo di lavoro e purtroppo alcuni sono mortali. Questo avviene nonostante sia previsto un quadro normativo complesso che prevede diverse tutele per i lavoratori e sistemi per rendere i luoghi di lavoro più sicuri. L’atto normativo principale è il decreto legislativo 81 del 2008 che prevede che le aziende debbano nominare un medico competente, ma di chi si tratta e quali sono le sue funzioni?

Quando è necessario nominare il medico competente

La prima cosa da dire è che non tutte le aziende hanno l’obbligo di nominare un medico competente, hanno tale obbligo le aziende che devono organizzare il servizio di sorveglianza, cioè quelle in cui è esposto a rischi come quelli:

  • inerenti l’emissione di rumori;
  • chimico;
  • vibrazioni (ad esempio nel caso in cui in azienda ci sia un costante uso del martello pneumatico);
  • rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi;
  • il servizio di sorveglianza deve inoltre essere attivato per i luoghi di lavoro in cui gli addetti sono esposti per oltre 20 ore a settimane a videoterminali;
  • in presenza di lavoratori che svolgono lavori notturni;
  • rischio dovuto all’esposizione all’amianto e altri elementi dannosi.

Chi è il medico competente

In tutti i casi visti, oltre al servizio di sorveglianza deve essere nominato il medico competente, si tratta di un professionista sanitario, i requisiti specifici sono indicati nell’articolo 38 del decreto legislativo 81 del 2008, lo stesso indica i titoli che deve possedere, non è necessario che li abbia tutti, basta averne uno, si tratta di titoli specifici per la medicina del lavoro in particolare deve aver conseguito:

  • aver conseguito un titolo specialistico in medicina del lavoro o in medicina preventiva e psicotecnica, medicina legale, igiene;
  • essere docenti in medicina del lavoro, medicina preventiva, tossicologia industriale, igiene industriale;

In alternativa è possibile conferire tale ruolo a medici che prima dell’entrata in vigore del decreto avessero già prestato opera come medici del lavoro per almeno 4 anni, per accedere a tale possibilità l’articolo stesso prevede che deve essere presentata domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente.

Per poter esercitare il ruolo visto, è comunque previsto che i medici seguano specifici percorsi formativi in ambito universitario, i medici che hanno tali requisiti possono quindi richiedere l’iscrizione presso gli elenchi tenuti dal Ministero della Salute.

La tutela della salute dei lavoratori e compiti del medico

Ora che abbiamo delineato quando è necessario per l’azienda avere questo professionista e quali sono i requisiti richiesti per poter svolgere tale funzione, si passa a capire quali sono i compiti che deve svolgere inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione.

Naturalmente il primo ruolo di un medico è capire se le condizioni di salute del lavoratore sono compatibili con le mansioni che deve svolgere, proprio per questo è previsto che il medico competente debba visitare i lavoratori prima dell’assunzione e successivamente con periodicità annuale tenendo in considerazione non i rischi generici, ma i rischi specifici di quella determinata mansione. Inoltre i controlli devono essere eseguiti nel caso in cui il dipendente sia assegnato a mansioni diverse rispetto al passato e nel caso in cui il dipendente sia stato assente dal lavoro per più di 60 giorni e, infine, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

I controlli devono essere diretti a valutare se il lavoratore è idoneo alle mansioni, non idoneo alle stesse oppure se è idoneo ma vi sono limitazioni specifiche per alcune mansioni. Il giudizio di idoneità o di non idoneità comunque può essere oggetto di revisione.

Compiti del medico competente ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008

Quelle ora viste non sono però le uniche mansioni a cui è addetto il medico competente, infatti l’articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008 individua tutta una serie di compiti che non riguardano i singoli lavoratori, ma sono riferiti all’ambiente di lavoro e i rischi ad esso connessi. L’articolo 25 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RSPP al fine di elaborare misure di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e la loro predisposizione, collabora alla organizzazione del servizio di primo soccorso e alla formazione dei dipendenti sulla gestione della sicurezza e del soccorso sul luogo di lavoro. In funzione dei rischi specifici, il medico competente elabora anche il sistema di sorveglianza sanitaria.

Per ogni lavoratore è tenuto a redigere e custodire una cartella sanitaria, nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 dipendenti il medico deve concordare con il datore di lavoro un luogo per la custodia delle cartelle. Naturalmente è tenuto al segreto professionale anche perché i dati che detiene possono essere classificati come sensibili e super sensibili. In base alla lettera F dell’articolo 25, nei casi previsti dalla legge invia telematicamente all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) abolito nel 2010 con decreto legge 78 del 2010 e le cui funzioni sono oggi dell’INAIL, le cartelle sanitarie e di rischio inerenti i lavoratori.

Comunicazioni del medico competente

Il medico competente deve informare i lavoratori sui rischi inerenti il rapporto di lavoro, nel caso di esposizione ad agenti che possono avere un effetto a lungo termine deve anche indicare ai lavoratori i controlli medici da eseguire periodicamente e anche alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui dalle visite emerga una particolare condizione di rischio o patologica deve darne informazione al lavoratore, inoltre su richiesta deve fornirgli una copia della cartella sanitaria.

Il medico competente deve anche consegnare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in forma anonima collettiva, i dati aggregati inerenti la condizione “globale” di salute dei lavoratori, in questo modo è possibile porre in essere misure collettive, ad esempio se dalle visite periodiche dovesse emergere che molti addetti a una determinata unità produttiva o mansione, hanno particolari problemi respiratori, deve darne indicazione al RSPP che dovrà tenerne conto, insieme al datore di lavoro, nella redazione del DVR e nella predisposizione di misure di prevenzione. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto e deve avere come destinatari anche il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine il medico competente deve visitare almeno una volta l’anno i luoghi di lavoro per verificare che siano a norma.

Per conoscere le linee generali sulla predisposizione dei sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda