Superbonus: per incapienti, Onlus e Iacp potrebbero esservi deroghe

Le settimane scorse hanno visto notevoli cambiamenti in merito al Superbonus a causa dello stop alla cessione del credito, ora iniziano ad aprirsi degli spiragli, ma solo per alcune categorie di soggetti. Ecco le deroghe che sta valutando il Governo.

Superbonus: allo studio del Governo possibili deroghe allo stop

Lo stop alla cessione del credito è arrivato il 17 febbraio 2023, ora coloro che vogliono effettuare lavori edili e vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali per Superbonus, ristrutturazioni, sisma bonus, bonus facciate e altri bonus edilizi, possono scontare i crediti maturati (secondo le nuove percentuali) solo attraverso i loro debiti fiscali. Naturalmente ci sono state molte polemiche perché tale sistema esclude dalla possibilità di ottenere le agevolazioni tutti coloro che hanno redditi bassi e quindi una capienza fiscale ridotta.

D’altro canto il ministro Giorgetti ha sottolineato che il debito pubblico italiano con il Superbonus è fuori controllo, di conseguenza non si può continuare a elargire un eccesso di bonus fiscali, ha paragonato il Superbonus a una vera droga. Il Governo ha però promesso che avrebbe pensato ai crediti incagliati e le dichiarazioni di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, vanno nella direzione di spronare le banche a utilizzare i loro debiti fiscali per la cessione dei crediti.

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Incapienti, Onlus, Sisma bonus, le possibili deroghe allo stop alla cessione del credito per lavori edilizi

Il Governo attualmente è però a lavoro anche per qualche piccola deroga al divieto di nuove cessioni e queste andrebbero in favore esclusivamente delle categorie deboli. Tra le ipotesi allo studio vi è quella di consentire la cessione a incapienti, non è però stato ancora definito cosa si intende per incapienti e quindi quali limiti di reddito potrebbero essere inseriti.

Un’altra ipotesi allo studio è quella di prorogare ulteriormente il termine per l’accesso al Superbonus con cessione del credito per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp). Questi attualmente possono usufruire del beneficio fiscale fino 31 dicembre 2023, ma nel caso in cui risultino eseguiti entro il 30 giugno dello stesso anno almeno il 60% dei lavori.

Sembra, infine, che sia allo studio una proroga per le Onlus e per il sisma bonus che prevede agevolazioni fiscali fino all’85% dei lavori nel caso in cui questi siano in grado di assicurare la riduzione del rischio sismico.

Sisma bonus super, le pertinenze dell’unico proprietario al 110% fino al 2023

Le pertinenze dell’unico proprietario possono essere agevolate da interventi in sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% fino al 2023. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 375 di ieri, 13 luglio 2022. La risposta è stata fornita nel caso di box staccati da 2 e 4 abitazioni: in questa situazione si applica lo stesso tetto di spesa applicato all’abitazione principale.

Superbonus, interventi di riduzione del rischio sismico sul portico costruito in aderenza all’immobile principale

L’interpello dell’Agenzia delle entrate, in particolare, ha riguardato gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito al piano terra in aderenza dell’edificio principale al quale è strutturalmente connesso. E dunque, il sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% si applica anche alle opere antisismiche effettuate su di un fabbricato composto da 2 unità accatastate C/2 ad uso deposito di pertinenza, di un’unità immobiliare abitativa di un altro immobile.

Super sisma bonus, come considerare gli immobili?

I due immobili sono separati e ognuno dei due è costituito da 2 unità abitativa A/3. Inoltre, entrambi gli immobili appartengono a un unico proprietario. In questa situazione, ha deciso l’Agenzia delle entrate, si può beneficiare del superbonus sisma al 110% con proroga dal 30 giugno scorso fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la percentuale scende dal 110% al 70% e nel 2025 si beneficia del 65% di detrazione fiscale.

Super sisma bonus, le richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzia delle entrate ha intenzione di demolire parzialmente le strutture e ricostruirle. In particolare, l’istante ritiene che:

  • i lavori sul portico di pertinenza con demolizione e ricostruzione dello stesso unitamente alle altre parti dell’edificio per adeguare la normativa antisismica, debbano rientrare come opera integrata e correlata ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico del fabbricato separato, composto dalle 2 unità C/2 pertinenziali all’abitazione dell’altro edificio, rientrino, invece, nel massimale di 96 mila euro riferito a detta abitazione, con detrazione del 110%;
  • sui lavori antisismici effettuati sull’edificio separato, il superbonus spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori totali da calcolare sul progetto riferito a tale edificio.

Risposta Agenzia delle entrate a caso di super sisma bonus sulle pertinenze

La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dal presupposto che per i lavori rientranti nel sisma bonus o nel bonus ristrutturazioni, effettuati sulle pertinenze separate di un immobile o di un condominio a più unità, fino a 4, differenti dalle pertinenze, di un unico proprietario, il tetto di spesa è autonomo rispetto ai lavori effettuati nelle parti comuni di un condominio. Diversamente, il tetto di spesa è collegato alle singole unità abitative dalle quali le pertinenze risultino staccate per interventi fatti sulle singole unità immobiliari. Pertanto, questi interventi erodono il medesimo tetto di spesa di 96 mila euro e sono in concorrenza tra di loro.

Sisma bonus super, limite di spesa per più pertinenze

Inoltre, nella risposta dell’Agenzia delle entrate si legge che, anche se le pertinenze sono più di una e riferite all’unica unità immobiliare, il tetto di spesa rimane fissato a 96 mila euro. Ciò, dunque, a prescindere dal numero delle pertinenze. A tale conclusione l’Agenzia delle entrate arriva anche citando la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5 08102 dello scorso 18 maggio; e alla risposta della Direzione dell’Agenzia dell’Emilia Romagna numero 909 1915 dello scorso anno.

Pertinenze, lavori in ecobonus ordinario e super bonus

Se le pertinenze, infine, risultano staccate, tale principio ricomprende anche i lavori effettuati in ecobonus ordinario e super. In quest’ultimo caso, però, le pertinenze devono essere riferite a unità a destinazione residenziale. Lo stabilisce l’Enea con la risposta Faq numero 3 B del 25 gennaio 2021; e l’interrogazione parlamentare numero 5 06256 del 7 luglio dell’anno scorso.

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Assicurazione polizze vita, infortuni e rischio calamità: quale detrazione spetta nel 730?

Qual è la detrazione fiscale che spetta sulle assicurazioni di polizze vita, rischio infortuni e rischio calamità per gli immobili in sede di dichiarazione dei redditi? Si tratta della detrazione del 19% dei premi pagati alle assicurazioni sulla vita e contro gli eventuali infortuni, oppure per il rischio calamità di immobili adibiti ad utilizzo abitativo . La disciplina relativa alle detrazioni sul modello 730 dei contribuenti segue specifiche regole. Una prima grande distinzione dei contratti assicurativi per il rischio morte e infortuni riguarda quelli stipulati (o rinnovati) entro la fine del 2000 e quelli stipulati (o rinnovati) a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Detrazione fiscale del 19% sui premi assicurativi vita e infortuni: distinzione dei contratti

La prima tipologia di contratti assicurativi di polizze vita o contro gli infortuni riguarda quelli stipulati (o rinnovati) entro il 31 dicembre del 2000. Si tratta delle detrazioni sui premi di contratti di durata eccedente i 5 anni, anche se stipulati con compagnie estere o i cui premi siano stati versati all’estero. I contratti stipulati o rinnovati successivamente al 31 dicembre 2000 trovano diversa disciplina per i premi versati alle assicurazioni. Tali contratti hanno per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (per almeno il 5%) contemplando tutte le cause possibili.

Come si calcola la detrazione fiscale del 19% sui contratti assicurativi vita e infortuni?

Il calcolo della detrazione del 19% sui contratti assicurativi vita e infortuni va fatto su un ammontare totale dei premi versati nel periodo di imposta pari a 530 euro. Tale limite sussiste anche nel caso in cui si siano stipulati più contratti. L’ammontare totale della detrazione può essere elevato a 750 euro nel caso in cui i contratti siano stipulati per coprire il rischio di morte di persone aventi disabilità grave.

Contratti assicurativi causa morte per persone con disabilità grave: come deve essere accertata?

A tal proposito, le casistiche sono disciplinate dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. La disabilità grave deve essere accertata dall’unità sanitaria locale e dalle commissioni mediche incaricate. L’accertamento, inoltre, deve essere integrato dall’esame di un operatore sociale e di un esperto in servizio presso l’unità sanitaria locale. Il codice di spesa per i premi relativi a questa tipologia di assicurazione è “38”.

Come vanno compilati i campi del modello 730 per la dichiarazione dei redditi dei premi assicurativi vita e infortuni?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, in linea generale, deve essere utilizzato il codice di spesa “36” da immettere ai righi E 8, E 9 ed E 10 del quadro E del 730. In questi righi dovranno essere indicati i premi assicurativi versati nell’anno di imposta 2021 per la dichiarazione dei redditi del 2022. Il codice “39” deve essere utilizzato, invece, nel caso di premi assicurativi a copertura dei rischi di persone non autosufficienti.

Ecco i codici da utilizzare nel quadro E del modello 730 per la detrazione dei premi assicurativi

Si beneficia della detrazione fiscale nel modello 730 nel caso in cui la compagnia di assicurazioni non possa recedere dal contratto. L’ammontare complessivo massimo sul quale va calcolata la detrazione fiscale è pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi relativi alle assicurazioni:

  • per il rischio di morte o di invalidità permanente (per i quali va utilizzato il codice “36”);
  • per le assicurazioni aventi ad oggetto la tutela delle persone con disabilità grave (il codice da utilizzare è il “38”).

Quale codice va utilizzato nel modello 730 per i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi?

La polizza assicurativa può avere ad oggetto anche eventi calamitosi e, dunque, la tutela di unità immobiliari ad uso abitativo. In questo caso, l’assicurazione tutela gli immobili per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Vi rientrano anche i contratti stipulati precedentemente, ma rinnovati prima di tale data alle medesime condizioni. Per la detrazione nel modello 730 di dichiarazione dei redditi il contribuente deve utilizzare il codice “43”. Non si può procedere con la detrazione se il contratto assicurativa ha per oggetto la sola pertinenza.

Premi assicurativi contro rischi di calamità degli immobili abitativi: quando la detrazione fiscale è del 90%?

Per questa tipologia di premi assicurativi è prevista la detrazione fiscale del 90% di quanto versato nell’anno di imposta per la copertura dei rischi legati a eventi calamitosi. La polizza assicurativa deve essere stata stipulata contestualmente alla cessione a una compagnia assicurativa del credito di imposta derivante da lavori rientranti nel sisma bonus. In questo caso, nel modello 730 di dichiarazione dei redditi va utilizzato il codice “81”.

Come si compila il modello 730 per i premi assicurativi?

In linea generale, nella compilazione del quadro E del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve prestare attenzione ai premi inseriti nella Certificazione unica dell’anno in corso. In particolare, nella Certificazione unica, il contribuente deve prestare attenzione ai punti:

  • 341;
  • 342;
  • 343;
  • 344;
  • 345;
  • 346;
  • 347;
  • 348;
  • 349;
  • 350;
  • 351;
  • 352.

I codici che risulteranno riportati a questi punti possono essere: “36”; “39”; “43”; “81”.

Detraibilità dei premi assicurativi nella dichiarazione dei redditi: i limiti di reddito

Ulteriore raccomandazione per la detrazione dei premi assicurativi deriva dal livello del reddito dichiarato. La detrazione del 19% dei premi assicurativi è al 100% nel caso in cui si tratti di redditi complessivi fino a 120 mila euro. Tale detrazione scende fino ad azzerarsi per i redditi superiori e fino al limite di 240 mila euro. Infine, per essere detraibili i premi devono essere stati versati con metodi di pagamento tracciabili.

Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Attestazione dei requisiti per bonus edilizi e superbonus: quando serve?

Quando serve l’attestazione dei requisiti tecnici per la detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di svolgimento di interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%? Ecco quando le norme richiedono le asseverazioni dei requisiti tecnici nei casi di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale attestazione dei requisiti serve?

Nel caso di bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, l’attestazione dei requisiti tecnici è esclusa sia che il contribuente utilizzi la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Va inviata solo la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Per l’ecobonus ordinario, l’asseverazione è obbligatoria solo per i casi di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta. L’attestazione va inviata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: quale attestazione dei requisiti serve?

Per gli interventi rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione va inviata entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo, l’attestazione va inviata anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A differenza del precedente caso, l’asseverazione va fatta anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal).

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: quali asseverazioni tecniche vanno fatte?

Per lavori relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’asseverazione dei requisiti tecnici è sempre esclusa. L’esclusione opera in tutti i casi, ovvero per:

  • la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi;
  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito di imposta.

Bonus facciate non eco ed eco: quali attestazioni tecniche servono?

I contribuenti che vogliano far eseguire lavori rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione alle asseverazioni tecniche necessarie. Infatti, le norme non richiedono attestazioni tecniche nel caso di bonus facciate non eco. La mancata necessità di documentazione avviene sia per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta che per la detrazione fiscale diretta. In caso di interventi rientranti nel bonus facciate eco, l’attestazione è obbligatoria alla conclusione dei lavori. Non si utilizza, invece, l’allegato B del decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il contribuente deve inviare la scheda tecnica all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario, quando va inviata l’attestazione tecnica?

Per i lavori ricadenti nel sisma bonus ordinario, è obbligatoria l’asseverazione dei requisiti tecnici per attestare la riduzione del rischio sismico di una o due classi almeno. Il contribuente deve depositare l’attestazione presso lo Sportello unico dell’edilizia (Sue) del comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. Il deposito deve avvenire sia prima di iniziare i lavori (Allegato B), sia alla conclusione. La procedura è identica sia per la detrazione fiscale diretta che per la scelta dell’opzione di cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: le asseverazioni tecniche necessarie

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre ottemperare all’adempimento dell’attestazione tecnica. Infatti, sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta risulta necessario adempiere:

  • all’attestazione della riduzione del rischio sismico;
  • al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) dell’attestazione sia prima che alla conclusione dei lavori;
  • per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura la norma richiede il deposito al Sue anche per gli stati di avanzamento dei lavori (Sue).

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi delle attestazioni relative ai requisiti tecnici. L’esclusione riguarda tutte le modalità di utilizzo del vantaggio fiscale. L’asseverazione tecnica è obbligatoria, invece, per gli stessi interventi rientranti nel superbonus 110% come lavori trainati. In particolare, il contribuente deve inviare l’attestazione dei requisiti tecnici all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’obbligo di asseverazione persiste sia per la detrazione diretta che per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: quali attestazioni tecniche?

Infine, l’obbligatorietà delle attestazioni dei requisiti tecnici vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. L’obbligatorietà si concretizza nell’invio, entro 90 giorni dal termine dei lavori, dell’attestazione all’Enea. L’attestazione va inviata anche per gli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o i crediti di imposta.

Comprare casa con i bonus e superbonus antisismici: come fare?

Con i bonus edilizi si può non solo far eseguire degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ma acquistare anche delle unità immobiliari. Oltre al bonus ristrutturazioni, infatti, si possono ottenere benefici fiscali anche con i bonus che prevedono la messa in sicurezza antisismica per acquistare una casa. L’agevolazione è sfruttabile fino al 2024 nel caso del bonus; fino a fine 2022 per il superbonus. E, come per gli interventi, anche nei casi di acquisto di una unità immobiliare con i bonus e superbonus antisismici, oltre alla detrazione dell’Irpef, il vantaggio fiscale può essere ottenuto anche dallo sconto in fattura o dalla cessione dei crediti di imposta. Due, in chiave di antisismica, sono nel dettaglio le misure con le quali procedere con l’acquisto di una casa: il bonus e il superbonus 110% per l’acquisto di unità immobiliare antisismica.

Bonus antisismico per acquisto di una casa: che cos’è?

Il bonus antisismico per svolgere lavori di messa in sicurezza da eventi sismici è un’agevolazione fiscale che può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione fiscale può essere utilizzata anche per acquistare una unità immobiliare. Il vantaggio fiscale è previsto dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione fiscale, da sfruttare in cinque anni, è pari al 75% del prezzo di acquisto di una casa fino al massimo del vantaggio fiscale di 96 mila euro. Per acquistare una unità immobiliare è necessario che l’edificio sia stato ricostruito dopo la totale demolizione di un precedente immobile, qualunque sia la precedente tipologia.

Caratteristiche dell’unità immobiliare per beneficiare del bonus antisismico per acquistare una casa

L’intervento in chiave antisismica deve essere stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2017 per poter sfruttare il bonus antisismico anche per l’acquisto della casa. L’ambito territoriale dell’immobile deve essere classificato nella zona sismica 1, 2 o 3. Risulta necessario, in ogni caso, che l’acquisto della casa deve essere effettuato entro i 30 mesi susseguenti dal termine degli interventi. E, comunque, l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024.

Acquisto casa con il bonus antisismico, come applicare la detrazione fiscale sul prezzo di acquisto?

La detrazione fiscale sull’acquisto di una casa con i bonus antisismici deve essere ripartita per i 5 anni successivi. Il calcolo dell’aliquota di detrazione fiscale dipende dal numero delle classi di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori di ricostruzione dell’immobile. Si distinguono infatti le percentuali del:

  • 75% del prezzo di acquisto dell’unità abitativa se la riduzione del rischio sismico è stato di una classe;
  • dell’85% del prezzo con il quale si acquista se la riduzioni delle classi è stata di almeno due;
  • in entrambi i casi, il limite della detrazione non può eccedere i 96 mila euro.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di bonus antisismico e acquisto di una nuova unità immobiliare?

Per procedere a calcolare quanto stetti di detrazione fiscale nel caso di unità immobiliare ricostruita con il bonus antisismico, è necessario procedere come segue:

  • se il prezzo di acquisto è stato di 400 mila euro, il limite sul quale effettuare la detrazione è di 96 mila euro;
  • su 96 mila euro si applica il 75% se la riduzione del rischio è stata pari a una classe. E, dunque, la detrazione fiscale è pari a 72 mila euro;
  • nel caso in cui la riduzione di classi di rischio è pari a due, si applica l’85% per una detrazione fiscale pari a 81.600 euro.

Superbonus per acquistare una casa, come fare?

Oltre al bonus antisismico, per l’acquisto di una casa si può beneficiare anche del superbonus. Anche in questo caso, l’entità della detrazione fiscale dipende dalla riduzione delle classi di rischio sismico ottenuta con l’intervento. L’acquisto di una casa, che non sia di categoria A/1, A8 e A/9, nel caso del superbonus può generare una detrazione fiscale del 110%. Il superbonus per l’acquisto di unità immobiliari successivo agli interventi in super sisma bonus 110% sono disciplinati dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013 e dal comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020.

Superbonus 110% per acquistare casa, cosa si può acquistare?

Nel caso di immobili che abbiano ricevuto interventi in super sisma bonus, si può procedere con l’acquisto, nel limite di due unità immobiliari, purché siano a destinazione abitativa. L’acquisto e la fine dei lavori in superbonus deve avvenire entro il 30 giugno 2020. Si può ottenere una proroga di questa scadenza (entro il 31 dicembre 2022) nel caso in cui entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Risulta necessario, come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 57 del 2022, che l’atto di acquisto dell’immobile oggetto di lavori sia stipulato entro la fine di giugno 2022.

Super sisma bonus 110%, a quali condizioni si può acquistare un immobile a destinazione abitativa?

Per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale su un immobile a uso abitativo oggetto di interventi in super sisma bonus è necessario che:

  • l’intervento di riduzione del rischio sia stato effettuato nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • i lavori abbiano prodotto la demolizione dell’intero edificio, qualunque sia la sua natura;
  • dopo la demolizione l’edificio sia stato ricostruito, anche con incremento volumetrico, purché la ricostruzione sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2017 da imprese di costruzione e di ristrutturazioni.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di superbonus 110% per interventi antisismici?

La detrazione massima, anche in caso di acquisto di una unità immobiliare abitativa con superbonus antisismico, è pari al 110%. Ciò significa che, nel caso di prezzo di acquisto pari a 400 mila euro, la detrazione massima ottenibile (sul limite di 96 mila euro) è pari a 105.600 euro. In alternativa, si può sfruttare il vantaggio fiscale mediante cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sconto in fattura, come si applica nel caso del superbonus 110 con interventi antisismici?

Nel caso di sconto in fattura per l’acquisto di una casa interessata da interventi in superbonus 110% per la riduzione del rischio sismico, l’impresa che vende procede con uno sconto sul prezzo dovuto fino all’importo corrispondente all’entità della detrazione stessa. L’impresa venditrice poi potrà procedere con il recupero dello sconto in fattura mediante il credito di imposta. L’importo del credito è pari alla detrazione spettante. Il soggetto (anche banche e altri intermediari finanziari) che riceve il credito successivamente può, a sua volta, procedere con una ulteriore cessione.

Cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%

La seconda opzione in alternativa alla detrazione fiscale per il soggetto che acquista una casa con il superbonus 110% è la cessione del credito di imposta. In tal caso, chi acquista casa può effettuare la cessione del credito (di importo pari alla detrazione spettante) al venditore, alle persone fisiche (anche lavoratori autonomi, di impresa, società ed enti), alle banche e agli altri istituti di intermediazione finanziaria.

Visti e asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con bonus antisismici e superbonus 110%

Per quanto attiene ai visti e agli asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con il bonus antisismico o il superbonus 110%, è necessario considerare che:

  • in entrambi i casi, non sussiste l’obbligo di pagare tramite bonifico;
  • è necessaria l’asseverazione fatta da un professionista abilitata riguardo l’efficacia dell’intervento e la riduzione del rischio sismico delle classi corrispondenti. L’asseverazione deve essere allegata al titolo edilizio;
  • occorre il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • il collaudatore e il direttore dei lavori devono procedere con l’attestazione di conformità degli interventi del progetto.

Bonus edilizi: dal Sostegni Ter stop alle cessioni multiple dei crediti

Novità dall’articolo 26 della bozza del decreto Sostegni Ter: per i bonus edilizi è prevista la sospensione della cessione multipla dei crediti.

Bonus edilizi e contrasto alle frodi: stop alle cessioni multiple dei crediti

Deve essere sottolineato che l’introduzione dell’articolo 26 del decreto Sostegni Ter ha sollevato molti malumori e di conseguenza, questa norma potrebbe cambiare. Nonostante questo, vediamo attualmente cosa prevede l’articolo. La prima cosa da sottolineare è che esso è rubricato: Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Di conseguenza il governo è consapevole che il riconoscimento dei Bonus Edilizi e in particolare il Superbonus 110% sta creando delle fasce di frode piuttosto rilevanti con importi per i lavori gonfiati e di conseguenza, oltre ad aver introdotto il visto di conformità e varie asseverazioni, sta pensando a ulteriori misure che dovrebbero ostacolare i furbetti.

Secondo le nuove norme, la cessione del credito potrebbe essere effettuata una sola volta. Il cessionario, ad esempio l’impresa che si occupa dei lavori edili, a sua volta potrebbe cedere il credito solo agli intermediari finanziari.

Obiettivo: bloccare la catena delle cessioni dei crediti: critiche dai professionisti del settore

Il Governo ha dichiarato che l’intenzione è bloccare la catena delle cessioni dei crediti che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire numerose frodi. Naturalmente questa bozza ha destato l’interesse delle imprese edili che criticano aspramente il costante cambio di norme applicabili ai bonus edilizi. Tale comportamento, secondo l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), andrebbe a danneggiare soprattutto le imprese più serie e a penalizzare le famiglie più bisognose. Le seconde infatti non possono avvalersi delle detrazioni sull’IRPEF.

Il presidente dell’ANCE Gabriele Buia sottolinea che questo provvedimento costringerà molte imprese a dover modificare i contratti già stipulati con il rischio che nascano molti contenziosi e un blocco del mercato.

Dello stesso avviso è anche la Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Questa sottolinea come le continue modifiche alle disposizioni generino confusione e incertezza togliendo efficacia ai provvedimenti. RPT sottolinea che è concorde sulla necessità di evitare le frodi, ma tale obiettivo può essere realizzato attraverso strumenti informatici, banche dati e tutte le informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre, infine, sottolineare che, in base alla bozza del decreto Sostegni Ter approvata, il blocco delle cessioni del credito previsto dall’articolo 26 dovrebbe entrare in vigore per gli atti stipulati dopo il 7 febbraio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione, sarà possibile effettuare solo un’altra cessione. I contratti stipulati dal 7 febbraio e che prevedono cessioni multiple sono nulli.

Il blocco delle cessioni del credito multiple riguarderà tutti i bonus edilizi e in particolare Sisma Bonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Super Bonus 110% e Bonus facciate.