Fatturazione elettronica, obbligo esteso dal 1° gennaio 2024

Dal primo gennaio 2024 cadono le deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite Iva ( o quasi). Ecco tutte le novità.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso

L’obbligo di fatturazione elettronica nasce nel 2019. Nel 2022 lo stesso è esteso anche a coloro che sono in regime forfettario, ma con esclusione dell’obbligo per coloro che hanno un volume di ricavi o compensi inferiore a 25.000 euro. A partire invece dal 1° gennaio 2024 cade anche quest’ultimo limite o deroga e di conseguenza tutte le partite Iva devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Questo sistema è stato introdotto al fine di contrastare l’evasione fiscale, infatti il sistema prevede che la documentazione economica sia inviata tramite il Sistema di Interscambio, questo consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire immediatamente i dati della fatturazione e quindi con estrema precisione può essere determinato il reddito prodotto dall’impresa/professionista.

La fatturazione elettronica può essere gestita autonomamente con l’uso di software specifici oppure può essere gestita con i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ma qualunque sia il sistema adottato non cambia il risultato: la fatturazione passa attraverso il sistema di interscambio. La fattura elettronica contiene i dati fiscali del professionista/impresa che emette la fattura e del soggetto che la riceve, ad esempio il cliente dell’avvocato.

Deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica

Si è detto che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 è esteso a tutte le partite Iva, in realtà all’ultimo momento con il decreto Milleproroghe è arrivata una deroga. È fatto divieto a medici e odontoiatri l’uso della fatturazione elettronica. Il motivo è legato alla necessità di garantire la privacy dei pazienti. Di conseguenza questi professionisti devono continuare a usare, almeno per il momento, il sistema cartaceo. È allo studio un sistema che consenta anche a tali soggetti di utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione senza però mettere a repentaglio dati sensibili e super-sensibili come quelli inerenti le prestazioni mediche.

Leggi anche: Cos’è per la fatturazione elettronica il tracciato XML

Come e quando si può emettere una fattura elettronica semplificata

Sono tre i tipi di fattura elettronica che in Italia un operatore economico può generare e trasmettere. La fattura elettronica ordinaria, la FatturaPA, ovverosia quella verso la Pubblica Amministrazione, e la fattura elettronica semplificata.

Con quest’ultima che si può spiccare solo rispettando opportune condizioni. Vediamo allora, nel dettaglio, proprio come e quando si può emettere una fattura elettronica semplificata. E quali sono, di conseguenza, i relativi vantaggi.

Emissione della fattura elettronica semplificata, attenzione al limite di importo ed al tipo di operazione

Sulla generazione e sulla trasmissione di una fattura elettronica semplificata c’è da dire, prima di tutto, che l’importo IVA inclusa non può mai superare i 400 euro. Come corrispettivo finalizzato a certificare operazioni su beni e servizi.

Inoltre, rispettando il limite di importo previsto, la fattura elettronica semplificata, rispetto a quella ordinaria, è ammessa a patto che non si tratti di cessioni intracomunitarie. Rispetto a quella ordinaria, inoltre, la fattura elettronica semplificata presenta il vantaggio relativo alla compilazione di un minor numero di campi obbligatori.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica semplificata rispetto a quella ordinaria

Nel dettaglio, con la fattura elettronica semplificata basta indicare la partita IVA o il codice fiscale. Senza obbligo di andare ad inserire tutti i dati completi del cliente così come avviene per la generazione della fattura elettronica ordinaria.

Inoltre, per i beni o per i servizi legati alla fatturazione, con la fatturazione elettronica semplificata non è obbligatoria la descrizione dettagliata. Ma basterà una descrizione sommaria. Così come nella fattura elettronica semplificata si indica il totale IVA inclusa e non il totale e l’imposta sul valore aggiunto.

Quali sono i campi obbligatori per la generazione di una fattura elettronica semplificata

Detto questo, i campi obbligatori, per la generazione di una fattura elettronica semplificata, sono rappresentati dal numero della fattura che deve essere univoco e sempre in sequenza; la data di emissione; i dati propri e quelli semplificati del cliente; l’importo complessivo della fattura elettronica semplificata comprensivo di IVA.

Quindi, la fattura elettronica ordinaria e la fattura elettronica semplificata ai fini fiscali hanno la stessa validità. Pur tuttavia, se la fattura elettronica ordinaria si utilizza per tutte le transazioni, l’uso di quella semplificata, per quanto detto e descritto, presenta delle limitazioni sia per quel che riguarda l’importo, sia per i casi di utilizzo.

Come conservare ed esibire una fattura elettronica

I processi di gestione delle fatture elettroniche, per i titolari di partita IVA, non si limitano solo a quelli relativi alla generazione ed alla trasmissione del documento digitale, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ma riguardano pure la corretta conservazione delle fatture elettroniche. Per le quali, tra l’altro, può poi sorgere l’esigenza di esibirla. Vediamo allora nel dettaglio, passo dopo passo, come si fa non solo a conservare, ma anche ad esibire una fattura elettronica.

Conservazione ed esibizione delle fatture elettroniche, ecco come fare

Selezionata l’utenza di lavoro, accedendo con le credenziali al portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate, è possibile selezionare il campo ‘Accedi alla sezione conservazione‘ proprio al fine di accedere al servizio di conservazione delle fatture elettroniche.

Con il servizio che permette di richiedere la conservazione della fattura elettronica in modalità manuale. A patto di aver aderito al servizio di conservazione delle fatture. Inoltre, sia per chi ha aderito, sia per chi ha revocato il servizio di conservazione, la sezione ‘Accedi alla sezione conservazione’ permette pure di effettuare per la fattura elettronica la richiesta di esibizione.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito Internet istituzionale, ricorda che il servizio di consultazione delle fatture elettroniche non è rivolto solo agli operatori economici, ma anche a coloro che le fatture elettroniche le ricevono includendo pure gli eventuali intermediari abilitati e incaricati per delega.

Quali sono le opzioni collegate al servizio di conservazione delle fatture elettroniche

Gratuitamente, nel sistema dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono conservare non solo le fatture elettroniche singole, ma anche quelle contenute in file archivio. Inoltre, il servizio permette di accedere allo storico degli esiti e delle messaggistica di ritorno del sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate.

In più, si può richiedere, come sopra accennato, l’esibizione delle fatture conservate nonché, a valle di motivazione specifica, l’Agenzia delle Entrate permette pure di effettuare il download dei ‘Pacchetti di distribuzione‘ che contengono proprio le fatture elettroniche per le quali è stata chiesta l’esibizione.

In caso di avvenuto recesso per il servizio di conservazione, il contribuente, come sopra indicato, potrà richiedere solo ed esclusivamente l’esibizione delle fatture elettroniche. Precisamente, l’esibizione di tutte le fatture elettroniche che sono state conservate prima del recesso. Attualmente, come da accordo di servizio, il Fisco a livello temporale garantisce il servizio di esibizione per 15 anni.

Quali fatture elettroniche devono essere firmate digitalmente

Nel generare e nel trasmettere le fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, l’uso della firma digitale garantisce al documento non solo l’autenticità dell’origine, ma anche l’integrità del contenuto della fattura elettronica. Vediamo allora quali fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente firmate digitalmente, e quali invece no.

Quali fatture elettroniche devono essere firmate digitalmente e quali invece no

Nel dettaglio, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, non c’è obbligo di firma digitale per le fatture elettroniche quando gli attori in gioco sono dei privati. Di contro, per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, quello della firma digitale del documento è in tutto e per tutto un obbligo.

Di conseguenza, inviare una fattura elettronica alla PA senza la firma digitale è un’operazione inutile. In quanto il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate non farà altro che scartarla. In altre parole, qualsiasi titolare di partita IVA, al fine di avere dei rapporti di natura commerciale con le Amministrazioni Pubbliche, deve necessariamente dotarsi di firma digitale.

Dalla PEC alla firma digitale, nei rapporti con la PA si chiude il cerchio sulla dematerializzazione dei documenti

Nel rapporto con la PA, inoltre, l’uso obbligatorio della firma digitale per le fatture elettroniche chiude il cerchio sulla dematerializzazione dei documenti. Visto che, per l’invio e per la ricezione della documentazione, come quando si invia una raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nei rapporti con la PA l’uso della posta elettronica certificata (PEC) è ormai ampiamente consolidato.

Come si firma il file FatturaPA e qual è il portale istituzionale con tutte le FAQ

Detto questo, per la firma digitale del file FatturaPA è necessario un certificato di firma qualificata. Ovverosia, un certificato che, previa esibizione di un documento di identità, è stato rilasciato ad una persona fisica.

Al riguardo, per la fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), c’è il portale istituzionale fatturapa.gov.it. Dove, tra l’altro, sono presenti sulla FatturaPA, compreso l’obbligo di firma digitale, tutte le risposte alle domande più frequenti.

In merito ricordiamo, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA, con addio al documento cartaceo, è entrato in vigore con la Finanziaria del 2008. Ovverosia, con la Legge numero 244 del 24 dicembre del 2007.

Come annullare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute

I dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute si possono annullare? La risposta è affermativa. In quanto se non scartati, i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute si possono annullare, tra l’altro, dal portale ‘Fatture & Corrispettivi’ grazie ad un’apposita funzionalità.

E lo stesso è possibile, con un file in formato XML, pure attraverso l’utilizzo di un canale accreditato da web-service o da FTP (File Transfer Protocol) così come riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo allora, su come annullare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, quali sono tutti i passi da seguire anche nel caso in cui ad agire con delega, per conto di un titolare di partita IVA, sia un intermediario abilitato.

Come si genera il file di annullamento dei dati delle fatture elettroniche

Nel dettaglio, la funzionalità relativa all’annullamento dei dati delle fatture elettronica emesse e ricevute, che sono stati trasmessi e non scartati, si realizza attraverso l’invio di un nuovo file ‘Dati Fattura’. Ed il tutto facendo attenzione al fatto che l’operazione di annullamento è irreversibile, ragion per cui non sarà poi possibile effettuare la revoca.

Inoltre, per ogni operazione di annullamento file si deve fare riferimento, per la fattura elettronica, sempre al file originario. Ovverosia, a quello che è stato trasmesso la prima volta indipendentemente dal fatto che, sugli stessi dati, siano state apportate delle modifiche.

Ecco come i dati delle fatture elettroniche si possono annullare con una procedura guidata

Per agevolare la generazione del file di annullamento dei dati delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate permette l’accesso, dal portale ‘Fatture e Corrispettivi’, ad una procedura guidata.

Ed il tutto fermo restando che il titolare di partita IVA, o l’intermediario abilitato e delegato, può utilizzare, al posto del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, pure altri software che siano conformi. Ovverosia, dei software che rispettino le specifiche tecniche del formato Dati fatture. Come da documenti tecnici allegati, in data 27 marzo del 2017, ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la funzionalità web, inoltre, l’Agenzia delle Entrate per quel che riguarda l’annullamento dei dati delle fatture elettroniche fa altresì presente che c’è una limitazione. Ovverosia, si può generare il file di annullamento di un intero file originario ad una sola condizione. Ovverosia, solo se questi dati si riferiscono a fatture elettroniche emesse nei confronti di un solo cliente. Oppure se sono state ricevute da un solo fornitore.

Come aggiornare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche

Per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (Sdi), che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, i titolari di partita IVA in genere utilizzano i loro indirizzi telematici abituali. Questi canali telematici abituali di trasmissione delle fatture elettroniche possono essere censiti attraverso un apposito servizio che viene messo a disposizione proprio dal Fisco italiano.

In questo modo, il titolare di partita IVA, o comunque il soggetto che è delegato, abilitato e incaricato, può controllare in ogni momento che le fatture elettroniche provengano effettivamente da indirizzi telematici indicati e censiti proprio come canali abituali di trasmissione. Vediamo allora, nel dettaglio, come andare ad aggiornare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche.

Come controllare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche

Nel dettaglio, per controllare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche la prima cosa da fare è quella di accedere, tramite le proprie credenziali e identità digitali, al servizio web ‘Fatture e Corrispettivi‘ dell’Agenzia delle Entrate. Per poi selezionare l’utenza di lavoro.

Dopodiché, all’interno del box ‘Fatturazione elettronica e conservazione’ del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, il titolare di partita IVA o l’intermediario abilitato, incaricato e delegato dovrà selezionare ‘Censimento dei canali di trasmissione delle fatture elettroniche’. E questo permette proprio di accedere e di controllare i canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche.

Quali sono i servizi e le funzionalità che sono associate al censimento degli indirizzi telematici

All’interno del servizio relativo al censimento dei canali di trasmissione delle fatture elettroniche. l’utente può accedere a diverse funzionalità. Precisamente, l’inserimento registrazione del contatto pec, l’inserimento dei canali abituali di trasmissione, l’aggiornamento dei contatti, l’aggiornamento dei canali abituali di trasmissione e la funzione relativa all’eliminazione del censimento.

Per quel che riguarda la funzionalità aggiornamento dei canali abituali di trasmissione, selezionando questa opzione l’utente, cliccando sul tasto ‘Gestisci canali‘, potrà effettuare gli aggiornamenti. Così come, con l’icona ‘Cestino‘, può invece eliminare all’occorrenza un canale dall’elenco dei canali precedentemente censiti.

Come eliminare il censimento dei canali abituali di trasmissione delle fatture elettroniche

In maniera diametralmente opposta, il censimento dei canali di trasmissione e del contatto PEC si possono eliminare. Sempre partendo dall’opzione ‘Censimento dei canali abituali di trasmissione‘, per poi cliccare su ‘Elimina censimento‘. Un’operazione che, avverte l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet istituzionale, porterà ad eliminare tutti i dati dei contatti e dei canali abituali di trasmissione.delle fatture elettroniche.

Indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, come si registra

I titolari di partita IVA, al fine di poter ricevere tutte le fatture elettroniche, devono effettuare la registrazione del proprio indirizzo telematico. Che può essere rappresentato, in particolare, da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), oppure dal cosiddetto Codice Destinatario che è composto da 7 cifre.

In più, registrando l’indirizzo telematico questo può essere utilizzato sia puntualmente, da parte di un soggetto passivo IVA, sia in maniera massiva da parte dei soggetti intermediari abilitati e delegati. Vediamo allora, nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere proprio su come si registra l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che è gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Come si registra l’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Come sopra accennato, per la registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche i servizi attivabili sono due. Ovverosia, quello relativo alla ‘Registrazione puntuale per un singolo soggetto IVA dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche‘. E quello relativo alla ‘Registrazione massiva dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche‘.

Quando come indirizzo telematico basta la PEC e quando invece serve il codice univoco detto anche codice destinatario

Nella scelta dell’indirizzo telematico, basta la posta elettronica certificata (PEC) quando il flusso in invio ed in ricezione è di poche fatture elettroniche al giorno. Mentre quando si deve trasmettere un numero rilevante di fatture elettroniche è preferibile optare per il codice univoco, ovverosia per il cosiddetto codice destinatario con il canale accreditato di tipo SFTP o Web-Service.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per il flusso delle fatture elettroniche con il canale accreditato di tipo SFTP o Web-Service, serve a monte un adeguato grado di informatizzazione. Nonché il costante presidio di personale ai fini della gestione del sistema informativo che è collegato al Sistema di Interscambio (SdI).

Come funziona l’accreditamento e la corrispondente procedura per l’attivazione di un canale di tipo SFTP o Web-Service

Per l’accreditamento, e per la conseguente attivazione di un canale di tipo SFTP o Web-Service, l’Agenzia delle Entrate fa altresì presente che occorre stipulare un apposito accordo di servizio con il Sistema di Interscambio (SdI). E questo avviene, nello specifico, attraverso una esplicita richiesta di accreditamento.

Al riguardo, dal portale ‘Fatture e Corrispettivi‘ del Fisco, c’è l’apposita funzionalità ‘Accreditare il canale‘. In questo modo, inserendo tutte le informazioni tecniche e dettagliate richieste, si potrà chiedere e ottenere l’accreditamento del canale telematico.

Utilizzare la fattura elettronica, tutto ciò che c’è da sapere

Dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario, finora esonerate. Persiste un tetto di ricavi e di compensi al di sotto del quale l’utilizzo del formato elettronico sarà ancora una scelta. Si tratta delle piccole partite Iva che non superano i 25 mila euro di ricavi e di compensi. Per tutte le partite Iva sopra questa soglia cambia tutto. Ecco quali sono i consigli e le indicazioni da seguire per non commettere errori a chi si affaccia per la prima volta alla fattura elettronica.

Obbligo di fattura elettronica per le partite Iva forfettarie: da quando?

A distanza di un paio di mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo di adozione della fattura elettronica alle partite Iva forfettarie risulta necessario adeguarsi ai nuovi strumenti. Il relativo provvedimento, il decreto legge “Pnrr 2”, che verrà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’obbligo di fattura elettronica per i soggetti finora esonerati scatterà il 1° luglio 2022 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’esonero per le partite Iva a regime forfettario che hanno compensi e ricavi non eccedenti i 25 mila euro rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Anche le nuove partite Iva che verranno aperte nel 2022 potranno scegliere se aderire alla fattura elettronica oppure no. In ogni modo, il passo è stato già segnato e, obblighi normativi a parte, l’adozione della fattura elettronica potrebbe rappresentare una svolta nell’organizzazione del proprio lavoro e della propria attività.

Quali differenze ci sono tra la fattura elettronica e quella cartacea?

Le differenze sostanziali tra la fattura elettronica e quella cartacea risiedono nella modalità di compilazione, di invio e di conservazione dei documenti. La fattura elettronica, rispetto a quella cartacea, deve essere compilata telematicamente mediante l’utilizzo di un personal computer, di uno smartphone o di un tablet. Dunque dal 1° luglio prossimo, i soggetti rientranti nell’obbligo di adozione del formato elettronico dovranno abbandonare il vecchio “blocco fatture” di carta. L’invio della fattura, poi, dovrà essere effettuato mediante il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate del Sistema di interscambio (Sdi). La piattaforma verifica che i dati della fattura siano completi e corretti e consegna il documento elettronico al destinatario. Il sistema, dunque, permette di abbandonare le vecchie modalità di recapito.

Partite Iva a regime forfettario, come compilare la fattura elettronica?

Le modalità di compilazione della fattura elettronica consistono nell’utilizzare software specifici che elaborano il documento nel formato Xml. Il software si può utilizzare gratuitamente dal portale dell’Agenzia delle entrate “Fatture e corrispettivi”, oppure avvalersi dei tanti servizi offerti da aziende specializzate. Tuttavia, l’utilizzo del formato elettronico consente, tra i vari vantaggi, di non dover compilare tutti i campi per le fatture da inviare allo stesso destinatario. I dati, infatti, possono essere memorizzati per poi procedere alla compilazione veloce del documento. I campi da “popolare” nella fattura elettronica sono gli stessi presenti nella fattura cartacea: non vi sono, dunque, più dati da inserire.

Quali sono i campi più importanti per l’invio della fattura elettronica?

Rispetto alla fattura cartacea, per l’invio di quella elettronica è necessario disporre di un indirizzo telematico al quale il cliente desidera ricevere il documento. Si possono utilizzare, per l’invio, sia il codice destinatario che l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Se il cliente non comunica al mittente della fattura nessuno dei due dati, si può inviare la fattura elettronica al Sistema di interscambio che, in ogni modo, non potrà consegnarla al cliente ma la renderà reperibile nell’area personale del cliente stesso sul portale dell’Agenzia delle entrate. In questi casi, sarebbe meglio fornire anche una copia cartacea della fattura al cliente, ricordandogli che si tratta di una copia del documento di cortesia.

Partite Iva a regime forfettario: quali codici utilizzare nella fattura elettronica?

Le partite Iva a regime forfettarie, nell’utilizzo dei software per l’emissione della fattura elettronica, devono utilizzare il codice RF 19 – Regime forfettario. Oltre al codice, la fattura necessita della marca da bollo di due euro per gli importi eccedenti i 77,47 euro. In tal caso, la piattaforma dell’Agenzia delle entrate permette l’inserimento del bollo in modalità elettronica pagando le marche da bollo dovute anche a cadenza trimestrale. Inoltre, per le partite Iva a regime forfettario è fondamentale utilizzare la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge numero 190 del 2014 così come modificato dalla legge numero 208 del 2015 e dalla legge numero 145 del 2018”.

Invio della fattura elettronica: come essere sicuri che è andato a buon fine?

Infine, tra le diciture da utilizzare nella fatture elettroniche emesse da una partita Iva a regime forfettario è occorrente indicare sempre il codice “Ivan 2.2 – Non soggette altri casi”. Si tratta, infatti, di prodotti e di servizi in regime forfettario e, pertanto, non soggetti ad applicazione dell’Iva. Una volta terminata la compilazione, la partita Iva invia la fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio al destinatario. Al mittente arriva una ricevuta telematica di corretto invio del documento. Può arrivare anche una ricevuta di “corretta consegna” se il documento, oltre a essere stato compilato correttamente, è stato anche ricevuto dal destinatario.

Cosa succede se il destinatario non riceve la fattura elettronica emessa?

Nel caso in cui la fattura elettronica non arrivi a destinazione, il mittente riceve una ricevuta di “mancato recapito“. In tal caso, è necessario verificare il perché e se i dati sono stati correttamente inseriti, compresi il codice destinatario o l’indirizzo Pec. Le fatture elettronica vanno numerate progressivamente per anno. Il numero deve essere unico e riferito alla progressività della data di emissione. Dunque, anche la fattura elettronica deve avere una data di emissione e un numero progressivo unici.

Conservazione delle fatture elettroniche: come si fa?

L’emissione della fattura elettronica comporta anche l’obbligo di conservarle. La conservazione non si fa scaricando la fattura sul computer o su memorie esterne, ma tramite i sistemi di conservazione messi a disposizione (anche dall’Agenzia delle entrate) dai fornitori dei software. La corretta conservazione dei documenti elettronici evita l’applicazione di sanzioni. Ulteriori sanzioni possono essere applicate nel caso di invio errato della fattura elettronica. Infatti, alla ricezione del messaggio di errore nell’invio, è necessario procedere con un altro invio nel termine di cinque giorni. In questo caso, la data e il numero della fattura devono essere uguali al documento risultato errato.

Cosa fare se si sbaglia a inserire informazioni su una fattura elettronica?

In tutti gli altri casi, se l’errore è presente nei dati interni alla fatturazione (e il Sistema di interscambio non ha rilevato errori) è necessario:

  • emettere una nota di variazione;
  • inserire una nota di credito;
  • emettere una nuova fattura.

A tale verifica deve provvedere chi emette la fattura elettronica. Infatti, il Sistema di interscambio non segnala l’errore ed esita la fattura come “emessa”.

Canali SdI per le fatture elettroniche, quali sono e come si utilizzano anche con accreditamento

Il Sistema di Interscambio, che è detto anche Sdi, è il sistema informatico che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, e che si occupa del transito digitale delle fatture elettroniche sia per l’invio, sia per la ricezione.

All’Sdi, inoltre, sono associati più canali per la fatturazione elettronica anche con accreditamento. Vediamo allora quali sono questi canali e come i titolari di partita IVA devono utilizzarli.

Quali sono i canali Sdi per la fatturazione elettronica, dalla PEC al canale FTP

Nel dettaglio, i canali SdI per le fatture elettroniche sono tre. Precisamente, quello con l’accreditamento che è rappresentato dall’attivazione di un canale di tipo FTP o Web-Service. Mentre gli altri due canali SdI per le fatture elettroniche, senza alcun bisogno di accreditamento, sono rappresentati dalla PEC, ovverosia dalla posta elettronica certificata, e dal servizio di invio e di ricezione delle fatture elettroniche attraverso il portale web dedicato ‘Fatture e Corrispettivi‘.

Quando è preferibile la PEC o il portale Fatture e Corrispettivi per l’invio e per la ricezione delle e-fatture

Per i tre canali SdI per le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate consiglia l’uso della PEC, e/o del portale ‘Fatture e Corrispettivi’, quando la cadenza di invio e/o di ricezione delle e-fatture è sporadica. Ed il tutto fermo restando che i titolari di partita IVA, sulla scelta del canale Sdi, possono rivolgersi al Fisco attraverso il numero verde 800-299940.

Quando utilizzare il canali SdI FTP o Web-Service per la fatturazione elettronica

Quando invece la ricezione e l’invio di fatture elettroniche non sono sporadiche, allora la soluzione ideale è quella che è rappresentata, tramite accreditamento, dell’attivazione del canale Sdi di tipo FTP o Web-Service.

Con l’Agenzia delle Entrate che, al riguardo, attraverso il proprio sito Internet fa presente come trattasi di una scelta che richiede, a monte, non solo l’esistenza di una struttura a supporto delle attività informatiche. Ma anche la capacità di andare a gestire un sistema informativo con continuità e con disponibilità di personale di presidio.

Per l’accreditamento al canale SdI FTP o Web-Service occorre presentare una specifica richiesta dall’apposito link ‘Accreditare il canale‘ dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il link permette di accedere ad un form online da compilare, da firmare e da inoltrare poi ad un indirizzo PEC dedicato. Solo in questo modo, se la procedura è stata effettuata correttamente, il Sistema di Interscambio, precisa altresì il Fisco, provvederà a lavorare e ad inviare all’utente un apposito messaggio di presa in carico.

Partite Iva forfettarie, conviene utilizzare la fattura elettronica?

Quanto e perché conviene utilizzare la fattura elettronica per le partite Iva a regime forfettario? Ad oggi, non è ancora obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica per i lavoratori autonomi che aderiscono al regime fiscale agevolato. Ma chi la utilizza, anche se non obbligato, ha potuto notare dei vantaggi sia in termini pratici che fiscali e contabili. In attesa dell’obbligatorietà dell’adozione della fattura elettronica ai soggetti che, ad oggi, non risultano tenuti a emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico, vediamo quali sono le possibili convenienze.

Fattura elettronica, come e quando arriverà l’obbligo anche per le partite Iva a regime forfettario?

Le partite Iva a regime forfettario finora non hanno dovuto adeguarsi all’obbligatorietà dell’emissione, della ricezione e della conservazione delle fatture in formato elettronico. Tuttavia, tra le misure in arrivo per contrastare l’evasione fiscale e le frodi nelle attività professionali e imprenditoriali, anche per i forfettari arriverà tale obbligo. Ottenuto l’ok dall’Europa, infatti, si attende il provvedimento (che potrebbe essere il decreto di delega fiscale) e la data a partire dalla quale le partite Iva forfettarie dovranno adeguarsi al nuovo metodo di contabilizzazione.

Fattura elettronica, si può continuare a utilizzare il formato cartaceo?

In attesa che arrivi il provvedimento che sancisca l’obbligatorietà della fattura elettronica anche alle partite Iva del forfettario, l’adozione del formato elettronico rimane una scelta facoltativa, a differenza dei soggetti che vi sono già obbligati. Diversamente, chi non è obbligato può continuare a emettere fatture nella modalità cartacea. Ma l’utilizzo della fattura elettronica, grazie al formato Xml, permette di beneficiare di alcuni vantaggi sia dal punto di vista fiscale che contabile.

Passare alla fattura elettronica, quali sono i vantaggi fiscali?

La scelta di passare alla fattura elettronica può comportare, anche per le partite Iva a regime forfettario, dei vantaggi fiscali. Proprio per i forfettari si riducono i termini per l’accertamento. Infatti, l’utilizzo di strumenti elettronici per gestire l’emissione delle fatture, aiuta l’accertamento di quanto dovuto ai fini dell’Iva, contrastando l’evasione anche di tutte le altre imposte inerenti l’attività professionale o imprenditoriale. Risulta necessario integrare lo strumento con gli incassi e i pagamenti in maniera tracciabile. Pertanto, chi sceglie la modalità elettronica delle fatture ha diretto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento. E la riduzione vale sia per l’Iva che per tutte le altre imposte sui redditi dell’impresa o del lavoro autonomo.

Fattura elettronica e pagamenti tracciabili: di cosa si tratta?

I vantaggi fiscali connessi all’utilizzo della fattura elettronica anche per le partite Iva a regime forfettario sono conseguibili purché si utilizzino mezzi di pagamento tracciabili, sia in entrata che in uscita. In particolare, la tracciabilità dei pagamenti è richiesta per le operazioni di imposto eccedente i 500 euro. Si procede inviando le fattura in formato Xml al Sistema di interscambio (Sdi) e gestendo i relativi pagamenti solo con mezzi tracciabili. Sono ammissibili, dunque, le carte di credito, i bonifici e tutti gli altri strumenti tracciabili. Risulta escluso, ovviamente, il denaro contante.

Passare alla fattura elettronica, quali sono i vantaggi contabili?

Dal punto di vista contabile, il passaggio dalla fattura cartacea alla fattura elettronica permette di ottenere vantaggi dal punto di vista contabile sintetizzabili nella comodità di utilizzare strumenti al passo con i tempi. Infatti, molti fornitori e soggetti preferiscono emettere e ricevere fatture nel formato elettronico, soprattutto per la comodità di poter gestire volumi e quantitativi elevati di documenti mensili. Chi si interfaccia, pertanto, con questi soggetti potrebbe trovare vantaggioso adeguarsi al formato Xml e al Sistema di interscambio (Sdi) per regolarne i rapporti.

Fattura elettronica, conviene passare subito al modello Xml?

Il passaggio alla fattura elettronica subito, inoltre, potrebbe inoltre risultare utile alle partite Iva che ancora non utilizzano il formato Xml ad essere pronte nel momento in cui lo strumento diventerà obbligatorio. In tal senso, si può utilizzare il periodo facoltativo di utilizzo della fattura elettronica per “prendere confidenza” con il Sistema di interscambio. Si potrebbe evitare di riscontrare problemi operativi ed errori quando il formato elettronico diventerà obbligatorio.

Come si passa alla fattura elettronica?

Il passaggio dalla fattura tradizionale alla fattura elettronica è facilitato dalla scelta di uno dei tanti software che il mercato mette a disposizione per l’invio, la ricezione e la gestione della documentazione. Molti dei software sono inoltre gratuiti e, a tal fine, si possono utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per prendere confidenza con il sistema dell’Agenzia delle entrate è necessario andare sul portale “Fatture e corrispettivi” oppure utilizzare l’applicazione mobile “FatturAE”. Grazie alle due piattaforme si possono predisporre le fatture in formato elettronico (Xml), senza dover spendere nulla. Per le partite Iva a regime forfettario è necessario indicare in fattura il codice natura “N2.2”. Si tratta infatti di operazioni che non sono soggette all’Iva.