Società Benefit: pubblicato il codice tributo per il credito di imposta

Con la Risoluzione 42 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo per avvalersi del credito di imposta riconosciuto per la costituzione di Società Benefit.

Cosa sono le Società Benefit e a quanto ammonta il credito di imposta

Le Società Benefit sono una particolare tipologia di società che ha doppio scopo, cioè lo scopo di lucro e uno scopo altruistico.

Per conoscere le peculiarità delle Società Benefit leggi l’articolo: Società benefit: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi portano.

Per sostenere lo sviluppo delle Società Benefit, con il Decreto Rilancio prima e con il decreto Aiuti dopo, è stato previsto un credito di imposta in favore dei soggetti che decidono di costituire una società benefit. Il credito di imposta è riconosciuto anche in caso di trasformarmazione di una società già esistente in società benefit. Il credito di imposta è relativo a:

  • le spese notarili e per l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • le spese inerenti l’assistenza professionale e le consulenze sostenute e destinate alla costituzione e trasformazione delle Società Benefit.

In misura pari al 50%.

Risoluzione 42/E/2022: ecco il codice tributo per le Società Benefit

Con la Risoluzione 42  del 27 luglio 2022 L?Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo da utilizzare esclusivamente con il modello F24 che consente di scontare tali spese. Il codice tributo è “6976” (credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

È importante ricordare che il credito di imposta si riferisce alle operazioni contemplate nel decreto Rilancio e cioè quelle effettuate tra il 19 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e non quelle successive che sono invece previste nel decreto Aiuti e che comprendono le operazioni di costituzione o trasformazione di società benefit fino al giorno 31 dicembre 2022. Possono utilizzare il codice tributo le società che hanno presentato correttamente e nei termini istanza attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione e a cui è stato comunicato l’ammontare del credito di imposta riconosciuto.

Leggi anche Credito di imposta Società Benefit: c’è tempo fino al 15 giugno per la domanda

Scarica qui l’intera Risoluzione 42/E/2022 RIS_n_42_del_27_07_2022

Tax credit Società Benefit: confermato il credito di imposta nel DL Aiuti convertito

Il decreto Aiuti convertito in legge prevede la conferma della tax credit o credito di imposta in favore delle società che optano per la trasformazione in Società Benefit e per la costituzione di nuove società che sfruttino tale schema sociale. Ecco i costi ammissibili e le modalità operative.

Nella conversione del decreto Aiuti confermato il credito di imposta per Società Benefit

Le società benefit sono una realtà abbastanza recente che però sta avendo un discreto successo in Italia a fronte di agevolazioni di tipo fiscale. Il tratto saliente di questa tipologia è il doppio scopo, da un lato quello di lucro, dall’altro uno scopo altruistico consistente nell’impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile attraverso azioni volte a trasparenza e sostenibilità.

Per conoscere i dettagli della società benefit, leggi l’articolo: Società Benefit: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi portano.

L’agevolazione fiscale in oggetto non era presente nella stesura iniziale del decreto Aiuti. Essa ha trovato inserimento con un emendamento del deputato e presidente di Assobenefit Mauro Del Barba approvato poi in Commissione e in sede di conversione all’articolo 52-bis. Il credito di imposta previsto nel decreto aiuti è in realtà una conferma di benefici fiscali che erano stati già riconosciuti in passato per le spese sostenute per la trasformazione in Società Benefit o per la costituzione di una nuova società con tale schema sociale dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Con il decreto Aiuti sono invece agevolate le operazioni compiute entro il 31 dicembre 2022. Il meccanismo è molto simile a quello già proposto in passato. Sono quindi ammissibili al credito di imposta:

  • le spese notarili e per l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • le spese inerenti l’assistenza professionale e le consulenze sostenute e destinate alla costituzione e trasformazione delle Società Benefit.

Il credito di imposta viene riconosciuto nel 50% delle spese ammissibili e nei limiti dei fondi disponibili.

Modalità operative per ottenere tax credit

Si precisa che attualmente è necessario attendere il decreto con le indicazioni operative per richiedere il credito di imposta per le Società Benefit. È molto probabile che le modalità operative siano molto simili a quelle già messe a disposizione nel precedente “turno”. Sarà quindi necessario presentare la domanda attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Mise, nel precedente turno la piattaforma era gestita da Invitalia.

Una volta inoltrata l’istanza, molto probabilmente sarà aperta una finestra della stessa durata della precedente ( 19 maggio 2022- 15 giugno 2022). Ottenuto il riconoscimento del credito di imposta lo stesso potrà essere utilizzato attraverso il modello F24.

Per avere dei riferimenti sulle modalità operative leggi l’articolo: Credito di imposta Società Benefit: c’è tempo fino al 15 giugno per la domanda

Credito di imposta Società Benefit: c’è tempo fino al 15 giugno per la domanda

Con il decreto legge 34 del 2020 è stato previsto un importante incentivo in favore delle società benefit, si tratta di un credito di imposta fino al 50% delle spese sostenute, ecco chi può riceverlo, come proporre la domanda, le spese agevolabili e i termini per la presentazione delle domande.

Cosa sono le società benefit?

Le società benefit sono una particolare forma societaria che affianca allo scopo principale ( fine di lucro) un ulteriore scopo che può essere definito altruistico o solidale.

Per saperne di più su tale tipologia di società è possibile leggere l’approfondimento: Società benefit: cosa sono, come funzionano e quali benefici portano.

Proprio in virtù di tale fine altruistico e solidaristico e allo scopo di incentivare ulteriormente la costituzione di tale tipo di società, sono previste delle agevolazioni per le imprese che operano utilizzando tale schema. Tra questi vi è anche il credito di imposta per le società benefit. Lo stesso viene riconosciuto alle PMI a fronte dei costi sostenuti per la costituzione della SB o per la trasformazione di una preesistente società in Società Benefit. Sono comprese nell’agevolazione le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Chi può richiedere il credito di imposta per società benefit?

Affinché si possa accedere al beneficio è necessario svolgere attività economica in Italia avvalendosi sul territorio di una sede principale o secondaria. Inoltre è necessario essere nel libero e pieno esercizio dei propri diritti quindi non essere sottoposti a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria.

La disciplina per l’ottenimento del credito di imposta per le società benefit è contenuta nel decreto interministeriale 12 novembre 2021. Prevede che il credito di imposta possa essere ottenuto per un ammontare massimo di 10.000 euro. Il fondo stanziato è di 7 milioni di euro.

Quali spese possono essere dichiarate per ottenere il credito di imposta?

Non tutte le spese sostenute possono essere dichiarate al fine di ottenere il credito di i mposta per le società benefit, le spese ammissibili sono:

spese per la costituzione e trasformazione della SB. Rientrano tra queste le spese notarili, le spese di iscrizione nel Registro delle Imprese, spese di consulenza e assistenza professionale. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a tasse, con l’eccezione dell’Iva, che può essere agevolata nel caso in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Il credito di imposta per le Società Benefit rientra tra gli aiuti de minimis, di conseguenza è necessario che sia rispettato il limite previsto per tale tipologia di aiuto.

Per conoscere i limiti, c’è la guida: Aiuti de minimis: cosa sono, limiti, ammontare e come ottenerli

Come presentare la domanda per ottenere il credito di imposta società benefit?

La domanda per accedere al credito di imposta per le società benefit può essere presentata a decorrere dal 19 maggio 2022 ore 12:00 al giorno 15 giugno 2022 ore 12:00 attraverso la procedura telematica. La piattaforma per la richiesta è gestita da Invitalia https://agevolazionidgiai.invitalia.it/

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante risultante dal certificato camerale della società benefit. Naturalmente al momento della presentazione della domanda devono essere indicate le spese sostenute.

Terminata la fase della presentazione delle domande, inizia la fase del controllo delle stesse. Le domande che presentano i requisiti sono ammesse al beneficio fiscale, nel caso in cui i fondi dovessero essere insufficienti, gli stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra gli aventi diritto.

Trattandosi di un credito di imposta, il richiedente non otterrà il versamento delle somme riconosciute, ma di un credito di imposta utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24. Tra i vantaggi del credito di imposta per le società benefit vi è il riconoscimento in favore di tutti gli operatori economici, indipendentemente dal settore in cui operano, inoltre viene riconosciuto su tutto il territorio italiano.

Società Benefit: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi portano?

A breve saranno una realtà consolidata, per ora sono una realtà sporadica e poco conosciuta in Italia, si tratta delle Società Benefit o semplicemente SB. Si tratta di una particolare tipologia di azienda che integra lo scopo “ordinario”, cioè creare profitto, con uno scopo “altruistico o solidaristico” consistente nell’avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Perché nasce la Società Benefit?

Sono sempre più numerose le società che propongono attività anche a sfondo sociale e decidono di adottare misure volte a migliorare la qualità della vita nell’ambiente circostante attraverso una particolare sensibilità ambientale e politiche sostenibili. Queste possono rientrare nelle società benefit. Naturalmente non basta l’intento e neanche compiere azioni mirate, infatti per rientrare in questa particolare forma di società è necessario adottare strumenti legali specifici. In Italia questo modello di società è stato introdotto nel 2016 ed è il primo Paese nell’Unione Europea ad aver provveduto. Negli Stati Uniti invece è stata introdotta nel 2010 e attualmente è presente già in 33 Stati.

Si tratta quindi di una società che è in grado di unire in un’unica forma le caratteristiche tradizionali della società il cui obiettivo è creare profitto e dividere gli utili e una impresa sociale che opera nel No Profit. Adottare lo schema societario della Società Benefit apporta notevoli vantaggi, infatti consente di proteggere l’ulteriore oggetto sociale della stessa anche in caso di vendita, passaggio generazionale, quotazioni in borsa, cambio di leadership, aumenti di capitale.

Come è stata normativizzata in Italia la società benefit

In Italia la prima proposta di introdurre questa tipologia particolare è del 2006 quando il movimento globale di imprese, le B Corp® certificate, ha proposto di introdurre una modifica sostanziale alla natura delle aziende che prevedesse uno scopo ulteriore rispetto allo scopo di lucro, tale scopo ulteriore doveva però essere istituzionalizzato per far in modo che fosse salvaguardato nel tempo. La proposta di legge vera e propria è arrivata nell’aprile del 2015 con primo firmatario Mauro del Barba (Italia Viva). La normativa è stata poi sviluppata da un team internazionale di giuristi, imprenditori e stakeholder. La proposta è stata poi inglobata nella legge di bilancio per il 2016 (legge 208 del 2015, commi 376-384) ed è attiva in Italia dal primo gennaio 2016.

Come funziona la società benefit in Italia?

La descrizione della Società Benefit dice che è : una società che persegue nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di lucro,  anche “una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”

A differenza di società che assumono la responsabilità sociale di impresa (RSI), con la Società Benefit lo “scopo solidale” entra nel contratto e di conseguenza vincola le parti.

La normativa prevede che il beneficio comune possa essere perseguito attraverso attività positive, ma anche attraverso la “ riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di portatori di interesse”, quindi attraverso un non fare, o meglio non inquinare.

La società Benefit può assumere qualunque forma di società di persone o di capitali, ad esempio società a responsabilità limitata, società per azioni, società cooperative, mutue assicuratrici, società in accomandita semplice, e quindi ad essa si applicano comunque le norme previste dal nostro ordinamento per tali tipologie. A ciò si aggiunge l’integrazione dell’oggetto sociale.

Lo Statuto delle SB

La disciplina prevede che lo scopo aggiuntivo debba essere indicato in modo preciso. Le società benefit possono essere sia quelle di nuova costituzione, sia quelle già costituite. Nel secondo caso è necessario preventivamente provvedere a una modifica dello Statuto, da adottare seguendo le regole previste in questi casi per ciascuna tipologia di società. Il legislatore ha previsto che annualmente al bilancio societario sia allegata una Relazione sul perseguimento degli obiettivi previsti. In questo modo si ottempera al principio di trasparenza.

Alla Società Benefit si applicano: le disposizioni in materia di materia di pubblicità ingannevole e il Codice del Consumo decreto legislativo 206 del 2005.

Per quando riguarda invece l’indicazione del nome della società, vi è libertà sull’opzione tra inserire o meno la sigla “SB” nel nome della stessa. Nel caso in cui si opti per tale possibilità, la sigla deve essere posposta rispetto all’indicazione della tipologia della società. Ad esempio si può optare per “Società Alba Srl SB” , oppure “Alba Srl Società Benefit”. Non è invece possibile indicare “Alba Società Benefit SRL”.

Vantaggi di una società con doppio scopo statutario

I vantaggi di costituire una società di questo tipo sono diversi. In primo luogo vi è la garanzia  che nel tempo tempo gli obiettivi saranno portati avanti e garantiti. L’unico modo per evitare questo è cambiare lo statuto della società andando a togliere il doppio scopo. In secondo luogo la Relazione annuale da allegare al bilancio costituisce una garanzia di trasparenza per tutti i soci e per i terzi, la relazione deve infatti essere pubblicata.

Tra i vantaggi vi è anche la possibilità di attrarre investitori particolarmente sensibili alle tematiche perseguite dalla società benefit e di attrarre giovani talenti che sono più propensi a lavorare in società che assumono delle responsabilità sociali in quanto solitamente si tratta anche di aziende più stimolanti.

Ciò che ancora manca sono agevolazioni fiscali, sgravi contributivi e agevolazioni finanziarie, ma non è detto che all’incrementarsi di questa figura societaria non possa cambiare qualcosa. Naturalmente le agevolazioni previste in modo ordinario per la società base, restano anche per le SB.

Sebbene si tratti di una realtà poco conosciuta, ad oggi le società Benefit con sede in Italia sono oltre 1.000. I settori in cui ha avuto più successo sono cibi e bevande, manifatturiero, servizi tecnici e professionali. Tra le più conosciute ci sono Aboca SPA SB, Agromed SRL SB, Alessi SPA SB, Eolo SPA,