Impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro: deroghe al d.lgs 81

L’impresa familiare è una particolare modalità attraverso cui può essere esercitata l’attività di impresa ed è sottoposta a regole diverse rispetto a forme tradizionali. In questo caso ci concentreremo su impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro, infatti non si applicano le stesse regole che abbiamo visto finora.

Cos’è l’impresa familiare

Il tessuto economico italiano è formato da molte realtà aziendali a conduzione familiare. Si tratta spesso di coniugi che decidono di avviare un’attività e che poi inseriscono nella stessa anche i figli o si fanno dare una mano dai genitori. In questi casi, al verificarsi di determinate condizioni, si può avere l’impresa familiare. Per avere la connotazione di impresa familiare è necessario che nella stessa si adoperino le persone della stretta cerchia familiare e che prestino il loro lavoro in modo continuativo.

In particolare in base all’articolo 230 bis del codice civile, l’impresa familiare è caratterizzata dalla collaborazione del coniuge, parenti entro il terzo grado (zii, nipoti, cioè di figli di sorelle o fratelli e figli dei propri figli, bisnipoti, fratelli e sorelle), affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, nonni del coniuge). Per avere tale connotazione è altresì necessario che le parti non abbiano inteso dare un’altra connotazione al rapporto di lavoro.

Al verificarsi di tale circostanza molte norme del decreto legislativo 81 del 2008, cioè inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro, non trovano applicazione e adesso andremo a vedere quali.

Deroghe alla disciplina sulla sicurezza sul luogo di lavoro nell’impresa familiare

La disciplina sulla sicurezza sul luogo di lavoro nell’impresa familiare è prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 81. Per chi sceglie di attuare questa forma di organizzazione dell’attività imprenditoriale gli obblighi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro sono molto attenuati. Restano inalterati gli obblighi inerenti dispositivi di sicurezza individuale e collettiva, quindi è necessario che ogni componente abbia le giuste protezioni, ad esempio maschere, guanti, abbigliamento antinfortunistico, dispositivi antincendio. Permane l’obbligo di utilizzare le attrezzature in conformità alle disposizione del decreto legislativo. Infine, in caso di lavoro in appalto o subappalto è necessario avere il tesserino di identificazione.

Facoltà in materia di sicurezza

Vi sono poi degli obblighi previsti nel decreto legislativo 81 del 2008 che si tramutano per le imprese familiari in facoltà. Abbiamo visto in precedenza che il datore di lavoro in alcuni casi è tenuto a predisporre il servizio di sorveglianza sanitaria e ciò avviene nei casi in cui le mansioni siano caratterizzate da un particolare pericolosità. Per le imprese familiari tale obbligo si trasforma in facoltà. Nel momento in cui cade l’obbligo di organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria viene meno anche quello di nominare il medico competente.

Vuoi sapere in quali casi deve essere attivato il servizio di sorveglianza sanitaria? Leggi l’articolo: la sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Si trasforma in facoltà anche l’obbligo previsto dall’articolo 37 del d.lgs 81 del 2008 inerente la partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Impresa familiare e sicurezza sul luogo di lavoro: quali obblighi cadono?

Vediamo adesso quali obblighi generalmente previsti per le aziende cadono nel caso in cui l’attività sia organizzata in forma di impresa.

Per le imprese familiari non vi è l’obbligo di:

Particolare attenzione deve invece essere posta al DVR (Documento valutazione Rischi), infatti non vi è l’obbligo di redigerlo, ma resta l’obbligo di avere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Tale documento può essere considerato una forma semplificata del primo documento. Nella redazione si può sorvolare tutta la parte inerente le nomine dei vari responsabili, medici. Devono comunque essere indicati i rischi inerenti le varie mansioni e le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate e che si intendono adottare.

Per conoscere meglio il Documento di Valutazione dei Rischi, leggi la guida: Aziende: come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi

Deve essere chiarito che le norme che ora abbiamo visto sono riservate esclusivamente alle imprese familiari. Vengono meno nel momento in cui c’è almeno un dipendente, in questo caso si applicano le norme generali ampiamente trattate negli altri articoli. Inoltre, se uno dei soggetti che abbiamo visto, ad esempio il suocero, lavora presso l’impresa con un contratto di lavoro subordinato, vengono meno le norme viste sull’impresa familiare.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro

Le aziende, piccole o grandi che siano, hanno l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e in base alla tipologia di attività che viene svolta, devono organizzare una corretta gestione di tutte le misure volte a evitare infortuni e lo sviluppo di patologie da parte dei dipendenti. Tra gli obblighi potrebbe esservi l’organizzazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Quando è necessario attivare il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria

Le aziende non sono tutte uguali, infatti ci sono mansioni e luoghi di lavoro in cui non ci sono rischi e altre che invece potrebbero determinare problemi e rischi, in questo secondo caso la legge prevede che sia organizzato un servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria. La disciplina è contenuta nel decreto legislativo 81 del 2008 (articolo 41 come modificato dal decreto legislativo 106 del 2009), questo stabilisce gli obblighi del medico competente. Il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria deve essere organizzato in caso di:

  • rischio chimico, ad esempio per chi lavora all’interno di laboratori in cui si maneggiano sostanze che possono essere nocive per il lavoratore;
  • rischio legato a rumori e vibrazioni (martelli pneumatici, mansioni in cui si sviluppano rumori particolarmente elevati e in grado di danneggiare l’apparato uditivo);
  • movimentazione manuale dei carichi, ad esempio magazzini, la sorveglianza deve essere attuata sia nel caso in cui la movimentazione avvenga senza uso di macchinari, sia nel caso in cui siano previste attrezzature specifiche (piccole gru oppure muletti);
  • lavori a contatto con agenti fisici potenzialmente dannosi (amianto, piombo, radiazioni di diversa natura, ad esempio raggi ultravioletti);
  • mansioni da svolgere in alta quota;
  • lavori notturni;
  • lavori che prevedono la presenza davanti a video-terminali per oltre 20 ore settimanali;
  • attività su impianti ad alta tensione;
  • quando sul luogo di lavoro vi è il rischio legato alla presenza di agenti cancerogeni, mutageni e rischio agenti biologici;
  • lavori in spazi confinati, sono considerati tali quelli che si svolgono in ambienti molto ristretti, ad esempio all’interno di scavi, nei sotterranei, in cisterne, vasche, serbatoi, rete fognarie. I questi casi i pericoli possono derivare da una ridotta ossigenazione e da esalazioni pericolose, purtroppo è frequentemente successo.

Cosa deve fare il medico competente

In tutti i casi visti vi è l’obbligo di organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria, lo stesso viene affidato al medico competente, si tratta di un laureato in medicina che però abbia una formazione specifica sulla medicina del lavoro.

Per una guida approfondita sulla figura del medico competente, leggi la guida: Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Il servizio di sorveglianza naturalmente non si esaurisce nella nomina del medico competente, infatti è necessario elaborare un piano molto dettagliato di attività volte a tutelare i lavoratori.

Il medico per ogni lavoratore deve adottare un piano di visite e controlli. Il controllo deve essere effettuato in primo luogo al momento dell’assunzione, quindi il medico competente deve controllare che le condizioni psico-fisiche del lavoratore siano compatibili con le mansioni che dovrà svolgere e con l’ambiente lavorativo.

Nel caso in cui nel prosieguo del rapporto di lavoro vengano affidate al lavoratore delle mansioni diverse, si deve procedere nuovamente alla visita perché questa è finalizzata sempre a determinare se vi è compatibilità tra le condizioni di salute del lavoratore e le mansioni a cui è adibito.

Le visite devono essere svolte periodicamente, se la cadenza non è determinata da una norma specifica, si intende cadenza annuale, resta comunque la possibilità di richiedere il servizio di sorveglianza obbligatoria con una cadenza più breve. La visita deve inoltre essere effettuata a richiesta del lavoratore. Nei casi previsti dalla legge, la visita medica deve essere svolta anche alla cessazione del rapporto di lavoro. Infine, la visita è obbligatoria, al rientro a lavoro, in tutti i casi in cui il lavoratore è stato assente dal lavoro per oltre 60 giorni.

La cartella sanitaria nel servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria

Per ogni lavoratore il medico competente deve redigere una cartella sanitaria che deve essere annualmente aggiornata e trasmessa all’INAIL. Una copia deve essere consegnata su richiesta al lavoratore. Naturalmente le cartelle dei lavoratori devono essere conservate in modo da tutelare la privacy del lavoratore. La cartella deve essere conservata per almeno 10 anni.

Il medico competente non deve limitarsi a una visita di tipo fisico, infatti può richiedere anche degli esami strumentali e biologici, ad esempio radiografie e analisi del sangue. Questo vale soprattutto nei casi in cui le mansioni prevedano che il lavoratore sia esposto a rischi derivanti dall’esposizione ad agenti pericolosi.

Obblighi del medico competente

Il servizio di sorveglianza obbligatoria sul luogo di lavoro prevede per il medico competente anche l’obbligo di informare il lavoratore della natura dei rischi a cui è sottoposto, se emergono dalla visita delle criticità deve naturalmente comunicarle al lavoratore. Tra gli obblighi vi è anche quello di realizzare in forma anonima una relazione con i dati aggregati derivanti dal monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori. Ad esempio potrebbe emergere che una percentuale significativa di lavoratori ha problemi polmonari, potrebbe essere necessario controllare l’efficienza dei DPI, acquistarne diversi con una maggiore capacità di protezione, oppure cambiare e migliorare i sistemi di aerazione nei locali.

Il medico competente deve inoltre visitare anche il luogo di lavoro in modo da determinare se nello stesso sono attuati tutti gli accorgimenti volti a eliminare, ridurre, contenere e controllare i rischi specifici.

Deve, infine, essere ricordato che azionare il servizio di sorveglianza obbligatoria in tutte le situazioni viste in precedenza è un obbligo del datore di lavoro, questo vuol dire che nel caso in cui tale obbligo sia disatteso sarà applicata una sanzione pecuniaria di valore minimo di 1.000 euro e massimo di 5.000 euro, inoltre è previsto l’arresto da 2 mesi a 4 mesi.

Per una panoramica sugli obblighi del datore di lavoro sulla sicurezza, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda