Regali di Natale aziendali, novità sull’Iva

Ormai è tempo di regali di Natale anche per le imprese e i professionisti, che anche in tempo di crisi non rinunciano a offrire omaggi ai propri clienti più affezionati.

Ebbene, imprese e professionisti devono sapere che dal 13 dicembre, i regali di Natale aziendali sono interessati da un’importante novità che va a vantaggio dell’impresa o del soggetto che acquista i beni per farne dei regali di Natale. Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Decreto legislativo semplificazioni fiscali che all’articolo 30 innalza la soglia di detraibilità Iva del bene acquistato: se ha un costo unitario non superiore a 50 euro, è possibile detrarre integralmente l’IVA. Prima tale valore era di 25,82 euro.

Questa novità normativa ha effetto solo dal 13 dicembre, pertanto l’Iva relativa all’acquisto dei beni regali di Natale di costo pari o inferiore a 50 euro è integralmente detraibile solo se acquistati da quella data in poi. Sui regali di Natale acquistati prima, l’Iva è detraibile integralmente solo se di costo pari o inferiore a 25,82 euro.

Con questa misura viene parificato il trattamento fiscale ai fini Iva dei beni che sono spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette: per queste ultime è infatti già ammessa la deducibilità qualora il costo unitario del bene non sia superiore a 50 euro.

Spese di pubblicità e di rappresentanza: ecco come comportarsi

Non sempre sono chiare le norme che regolano le spese di pubblicità e di rappresentanza, anche se la disciplina fiscale, in questo caso, è piuttosto precisa.

La pubblicità, ad esempio, deve essere considerata come l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico, e si differenzia dalla propaganda, che invece è intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio.
Per il fisco, comunque, entrambe possono essere interamente dedotte.

Possono essere capitalizzati i costi sostenuti per avviare una nuova attività o per promuovere il lancio di un prodotto innovativo, mentre non sono oggetto di capitalizzazione i costi riguardanti il sostegno della commerciabilità di un prodotto già esistente.

Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi per fini promozionali o di pubbliche relazioni.
L’Agenzia delle Entrate considera spese di rappresentanza le erogazioni gratuite per i clienti, e anche quelle effettuate verso altri soggetti con cui l’impresa sia interessata a intrattenere rapporti, perché in questo caso si tratterebbe di finalità promozionali e quindi di spese strettamente attinenti al bene dell’impresa.

Occorre però stabilire chi può essere considerato un cliente: sono clienti quei soggetti attraverso i quali l’impresa consegue attualmente i propri ricavi; sono da considerare clienti potenziali, invece, quei soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di natura commerciale verso i beni ed i servizi dell’impresa, perciò destinatari dell’attività caratteristica esercitata dalla stessa.

Vengono considerate spese di rappresentanza quelle effettivamente sostenute e documentabili riferite ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, che abbiano fini promozionali o di pubbliche relazioni.
Possono essere dedotte le spese che riguardano:

  • viaggi turistici, a patto che siano previste in essi attività promozionali di beni e servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose;
  • inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
  • eventi organizzati in occasione di mostre, fiere e simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

 

  • qualsiasi altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza già individuati.

Non possono, al contrario, essere considerate spese di rappresentanza, e quindi non sono deducibili, viaggi, vitto e alloggio per clienti solo potenziali, così come visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa, che, invece, sono da considerarsi spese di ospitalità.
Niente deducibilità anche per i costi sostenuti da imprese che per propria natura organizzano manifestazioni fieristiche e eventi di simile natura e anche le spese di viaggio, vitto e alloggio affrontate dall’imprenditore individuale in maniera diretta per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi simili in cui l’impresa esponga beni e servizi propri o correlati alla propria attività.

Possono essere interamente dedotte le spese per gli omaggi, purché non superino il valore unitario di 50 euro. A questo proposito, occorre distinguere tra:

  • quelli concessi a partire dal 2008, che sono deducibili integralmente se rispettano la condizione legata al loro valore, mentre rientrano nei nuovi limiti contenuti nel decreto attuativo se superano la soglia dei 50 euro;
  • quelli rientranti tra le spese di rappresentanza realizzate fino al 2007, deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a 25,82 euro, solo per un terzo ripartito nei cinque esercizi per quote uguali se di valore superiore.

Occorre specificare che le spese di rappresentanza non possono superare l’1,3% di quelli dichiarati nella denuncia dei redditi dell’anno in cui vengono sostenute per una quota pari a 10.000 euro, lo 0,5% per la quota che supera i 10.000 euro e fino a 50.000 euro, lo 0,1% per la parte che eccede il limite.
Ciò significa che è stato abolito il limite di 200.000 euro in vigore precedentemente.

Vera MORETTI

Si possono dedurre le spese per abbigliamento, come fossero spese di rappresentanza?

Gentile Redazione, sono un piccolo imprenditore nel settore dei servizi e mi occupo anche dell’aspetto commerciale della mia impresa. Sono spesso a contatto con i clienti. Per questo motivo curo molto la mia la mia immagine. In che modo posso dedurre le spese che sostengo per il vestiario? Posso inserirle come spese di rappresentanza? (Mario G. – Rimini)

Caro Lettore, grazie per l’interessantissima domanda che ci ha posto. Crediamo possa essere d’interesse per molti altri nostri lettori.

Purtroppo non puoi dedurre le spese sostenute per il tuo vestiario. Infatti, l’acquisto di abiti così come l’acquisto di accessori (occhiali da sole, orologio…)  e anche le spese sostenute per acconciature o trattamenti di bellezza, sono considerate di tipo prettamente personale e non sussiste pertanto un vero e proprio principio di inerenza con la propria attività svolta.

Anche considerare queste spese come spese di rappresentanza risulta essere un errore, in quanto si tratta di spese strettamente finalizzate a migliorare l’immagine personale dell’imprenditore e non dell’impresa.

Noi sentiamo di consigliarti di non portare in detrazione queste spese, in quanto una verifica da parte dell’amministrazione finanziaria non riterrebbe valide ai fini della deduzione fiscale tali spese e conseguentemente queste verrebbero sottoposte a tassazione.

Quali sono le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio?

Le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio sono tipicamente di tre tipologie:

  • omaggi alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • pasti offerti alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • soggiorni alberghieri offerti alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)

Per tutte queste tipologie di spesa, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e si potrà dedurre integralmente il costo sostenuto e detrarre integralmente l’Iva se il valore unitario è inferiore a € 25,82 (art. 108, comma 2, T.U.I.R.). Qualora invece il costo del bene/servizio è superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà dedurre esclusivamente il valore unitario del bene/servizio e non si potrà detrarre l’Iva.

 RIEPILOGANDO:

  1. se spendi fino a 25,82 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio, detrai integralmente l’Iva;
  2. se spendi fino più di 25,82 euro e meno di  50,00 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio ma non detrai l’Iva;

Per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro l’eccedenza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è riconosciuta in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che consente la deducibilità delle spese di rappresentanza in misura integrale.

In particolare, sono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per: viaggi turistici con significative attività promozionali di beni e servizi legati all’attività caratteristica dell’impresa; feste, ricevimenti o eventi di intrattenimento organizzate per ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose oppure per l’inaugurazione di nuove sedi; beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente dall’impresa con i requisiti previsti dalla norma.

La deducibilità fiscale opera sempre nel periodo d’imposta in cui si sono sostenute le spese di rappresentanza, le quali sono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura tipicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità è pari a:

  • 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Per calcolare l’importo deducibile non si tiene conto dei beni distribuiti gratuitamente e di costo unitario non superiore a € 50,00.

Spese di rappresentanza e ospitalità dei dottori commercialisti

IVA, detrazioni e norme di comportamento

L’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) è intervenuta riguardo alla questione del trattamento fiscale spettante spese di rappresentanza e ospitalità a favore di soggetti terzi.

L’Aidc ha infatti emesso la Norma di comportamento n. 177 con la quale sono state inquadrate queste e altre casistiche di detrazione.

In primo luogo, l’Aidc ha disposto sulle spese sostenute dall’impresa per l’ospitalità di fornitori, agenti rappresentanti, procacciatori e di soggetti definiti come “terzi non clienti” e in particolare:

– per costoro i cui costi non possono essere giustificati come spese di rappresentanza, l’IVA è detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72;

– per le spese che risultino come inerenti e siano state affrontate al fine di migliorare la gestione degli affari, la spesa è deducibile ai sensi dell’art. 109, TUIR. Sotto questa definizione vengono inclusi sottoscrizione contratti, meeting organizzativi, ecc..

Di conseguenza, possono essere considerate come spese di rappresentanza quelle spese destinate esclusivamente a fornire all’azienda un’immagine positiva di se stessa.

Paola Perfetti