Spese mediche all’estero detraibili in Unico

Buone notizie per gli italiani che, per caso o per necessità, hanno dovuto sostenere spese mediche all’estero. Tali spese mediche – non quelle relative al trasferimento e al soggiorno all’estero per motivi di salute – sono infatti soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia e sono quindi detraibili in Unico. Con alcune accortezze.

Per poter detrarre le spese mediche sostenute all’estero è necessario conservare:

  • Spese mediche per acquisto di protesi. Per le protesi che non fanno parte dei dispositivi medici è necessario conservare le relative fatture, quietanze o ricevute, oltre alla prescrizione del medico curante. Qualora invece siano attività svolte da professionisti che esercitano arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad rapporti diretti con il paziente, se la fattura, la quietanza o la ricevuta non sono rilasciate direttamente da questo professionista, costui avrà l’onere di attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Qualora si verificasse questa circostanza, in alternativa alla prescrizione medica, il paziente può presentare un’autocertificazione anche non autenticata (se accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) che attesti la necessità e la causale d’acquisto della protesi per il contribuente o per i familiari a carico;
  • Spese mediche per acquisto di medicinali. Conservare gli scontrini fiscali con la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico presente sulla confezione di ogni medicinale, il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  • Spese mediche per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici. Conservare le fatture, quietanze o ricevute, oltre a una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico serve a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto disabile, ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.

Spesso accade che le spese mediche sostenute all’estero siano corredate da documentazione redatta nella lingua del Paese in cui sono state sostenute. In questo caso è necessario procedere alla loro traduzione secondo precise norme:

  • documentazione per spese mediche in inglese, francese, tedesco o spagnolo: il contribuente può eseguire e sottoscrivere la traduzione. I contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano possono non accludere la traduzione se la documentazione è scritta in francese o in tedesco; i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia e appartenenti alla minoranza slovena, devono corredare con una traduzione italiana non giurata la documentazione per le spese mediche redatta in sloveno.
  • documentazione per spese mediche in una lingua diversa dalle precedenti: il contribuente deve allegare traduzione giurata.

I costi del 730 precompilato

Come tutte le cose, specialmente in Italia, anche il 730 precompilato ha un costo, che varia a seconda che si scelga una delle possibili modalità di invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente sceglie la presentazione diretta del 730 precompilato non deve sostenere alcun costo. In questo caso, il contribuente controlla direttamente online il proprio 730 precompilato, lo accetta, lo modifica o lo integra a seconda di quello che ritiene necessario e lo invia entro il mese di luglio. A fronte della gratuità della procedura, il contribuente si assume i rischi che derivano da errori riscontrati in eventuali controlli.

Controlli che, come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, potranno essere messi in atto solo se il contribuente effettua delle modifiche al 730 precompilato.

Se sceglie di presentare il 730 precompilato attraverso i Caf o i professionisti abilitati, il contribuente deve preparare una delega apposita in modo che uno o l’altro dei soggetti possano scaricare il modello dal web e accettarlo o modificarlo per poi inviarlo alle Entrate.

In questo caso, il costo medio per il Caf o il professionista è di 45 euro, che diventano 34 in caso di convenzione, ma che possono crescere fino a 85 qualora il 730 sia complicato dalla presenza di molte voci diverse o detrazioni fiscali.

Se il contribuente preferisce presentare il 730 ordinario anziché il precompilato può chiedere al Caf o al professionista abilitato di prepararlo, consegnandogli tutta la documentazione fiscale necessaria alla redazione. In questo caso, le tariffe dei Caf e dei professionisti sono uguali a quelle che deve pagare chi integra o modifica il 730 precompilato, quindi tra i 45 e gli 85 euro.

Qualora un contribuente scegliesse di consegnare ai Caf o al professionista il 730 precompilato in versione cartacea insieme alla documentazione fiscale e alle detrazioni per integrarlo, dovrà pagare una cifra minore rispetto a quella sopra riportata.

730 precompilato e familiari a carico

Una delle principali questioni che si pongono durante la compilazione della dichiarazione dei redditi è quella relativa alle spese per i familiari a carico, per determinare quando rientrano tra le detrazioni possibili. Una questione che vale anche per il 730 precompilato 2016.

È importante sapere che il familiare viene inserito nel prospetto dei familiari a carico del 730 precompilato solo se i suoi dati sono stati riportati nella Certificazione Unica e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il reddito di questo familiare riportato nella Certificazione Unica 2016 non deve essere superiore a 2.841 euro.

È bene dunque che chi non trova nel 730 precompilato le spese per il familiare a carico, si sinceri che il reddito complessivo di questo familiare non superi l’importo di 2.840,51 euro annui.

Un altro caso in cui le spese del familiare a carico non vengono inserite nel 730 precompilato si ha quando questi non ha voluto fornire all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a spese universitarie o sanitarie sostenute nel precedente anno d’imposta. Qualora se ne voglia l’inserimento, il 730 precompilato dovrà essere modificato e integrato con queste spese.

Questi gli oneri deducibili e detraibili per il familiare o i familiari a carico:

  • contributi previdenziali;
  • previdenza complementare;
  • spese universitarie;
  • spese sanitarie;
  • premi assicurativi;
  • spese per attività sportive dei figli a carico.

Si tratta di detrazioni sulla base dei dati inseriti nel 730 precompilato che spettano al contribuente che ha sostenuto queste spese per il familiare a carico. Qualora nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate risulti il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa, l’onere viene attribuito direttamente in dichiarazione; se detto codice fiscale non risulta, l’onere viene inserita nello dichiarazione di chi ha il familiare fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda il 730 precompilato e un figlio a carico per 12 mesi per il 50% a ogni genitore, se per questo figlio sono state comunicate alle Entrate spese mediche per 400 euro senza specificare quale dei due genitori le ha sostenute, ciascuno di essi avrà riportata la somma di 200 euro nel rigo E1 colonna 2. Qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto differente rispetto a quello indicato dall’Agenzia delle Entrate o in percentuali diverse, il contribuente è tenuto a modificare le relative voci del 730 precompilato per non incorrere in sanzioni.

Spese mediche sul 730, ecco come cancellarle

Piano piano si stanno componendo tutti i tasselli per gestire la parte relativa alle spese mediche. Dopo il chiarimento sulle spese mediche ammissibili e quelle non ammissibili, dopo le relative faq pubblicate sul sito delle Entrate, dopo le indicazioni per gli studi medici, ecco ora i tempi e i modi per escludere dal 730 precompilato le spese mediche che non si ritengono coerenti.

C’è tempo fino al 9 marzo per escludere dal modello 730 i dati sulle spese sanitarie sostenute nel 2015 che si ritengono non coerenti e per farlo è necessario accedere alla propria area personale sul sito www.sistemats.it, attraverso la Tessera sanitaria e la Carta nazionale dei servizi oppure con le credenziali Fisconline che sono state rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta nella propria area riservata, è possibile visualizzare l’elenco delle spese sanitarie sostenute nel 2015 e degli eventuali rimborsi spettanti, selezionando le spese da cancellare, in modo che non siano trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che possono effettuare la cancellazione delle spese mediche, opponendosi quindi alla loro trasmissione, i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, anche se fiscalmente a carico.

Spese mediche, ecco le faq delle Entrate

Dopo la proroga al 9 febbraio del termine per l’invio delle spese mediche al Sistema tessera sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha provvidenzialmente pubblicato sul proprio sito alcune faq ufficiali in merito alla procedura.

Tanto per cominciare, non sono tenuti all’invio delle spese mediche i poliambulatori senza accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari e i professionisti quali logopedisti, fisioterapisti, logopedisti e simili che non sono iscritti all’Ordine dei medici.

Allo stesso modo, non devono inviare spese mediche gli iscritti all’Albo dei medici che svolgono prestazioni occasionali e che non sono in possesso di partita Iva. Non possono poi essere inviate le spese mediche relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile reperire il codice fiscale del contribuente beneficiario delle prestazioni stesse.

Le Entrate hanno poi specificato che per la trasmissione dei dati relativi alle spese mediche è necessario seguire il criterio di cassa: le fatture emesse nel 2015 ma pagate a gennaio 2016 non vanno trasmesse insieme a quelle del 2015.

Un’ulteriore faq precisa che al medico rappresentante legale di uno studio medico associato, direttamente o attraverso un intermediario delegato, è in capo l’obbligo di invio dei documenti fiscali riportanti la partita Iva dello studio. Se lo studio medico esercita la propria attività nell’ambito di una società che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese mediche relative 2015 andranno trasmesse solo se la struttura è accreditata per erogare i servizi sanitari, sempre a carico del medico rappresentante legale.

Spese detraibili, le bozze delle modalità d’invio

Dopo le spese mediche e il decreto del ministero dell’Economia che ne regola la trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie e dei medici, ora l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche le bozze delle specifiche tecniche e le modalità di invio relative alle altre spese detraibili: spese funebri, contributi per la previdenza complementare, spese universitarie.

Si attende a breve l’approvazione dei provvedimenti definitivi, ma intanto si legge nelle bozze che le spese detraibili dovranno essere trasmesse entro il 29 febbraio e che eventuali correzioni dei moduli di trasmissione potranno essere inviate fino al 7 marzo.

Destinatari dell’obbligo di trasmissione delle spese detraibili sono i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, forme di previdenza complementare i cui contributi non sono versati dal sostituto d’imposta, fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale, università statali e non statali.

Le spese detraibili trasmesse dai suddetti soggetti serviranno a comporre, insieme alle spese mediche, il quadro d’insieme del 730 precompilato.

Ancora su spese mediche e 730 precompilato

È arrivata una importante precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle spese mediche che non saranno inserite nel prossimo 730 precompilato.

La precisazione è giunta direttamente dalla direttrice dell’agenzia, Rossella Orlandi, la quale, durante un convegno su novità fiscali e civilistiche ha detto che nel nuovo 730 precompilato le spese mediche non inserite sono quelle relative ai dati non più in possesso dei farmacisti, che sono quelli relativi “esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione”.

Per quanto riguarda invece le informazioni sui farmaci acquistati attraverso l’impegnativa rossa, esse sono pienamente disponibili all’interno del Sistema Tessera Sanitaria e confluiranno quindi nel 730 precompilato come spese mediche.

La Orlandi ha anche ribadito che la proroga di 8 giorni, dall’1 al 9 febbraio, concessa a professionisti e associazioni di categoria per inviare le informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di dipendenti e pensionati e dipendenti, non sarà ampliata.

Spese sanitarie e 730 precompilato, slitta il termine di invio dati

Slitta dal 31 gennaio al 9 febbraio il termine ultimo per trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati sulle spese sanitarie e sui rimborsi effettuati nell’anno 2015 relativi a prestazioni non erogate, o parzialmente erogate.

Una trasmissione dati sulle spese sanitarie che serve principalmente all’elaborazione del 730 precompilato, la cui proroga non è ancora stata formalizzata ma solo annunciata dall’Agenzia delle Entrate agli operatori attraverso un comunicato stampa il 21 gennaio scorso.

Con questo slittamento, in sostanza, vengono accolte le richieste degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, che avevano espresso all’Agenzia delle esigenze in tal senso. Una volta accolte, le Entrate hanno anche precisato la proroga non impatterà sul calendario della campagna dichiarativa 2016.

Insieme alla trasmissione delle spese sanitarie vengono spostati in avanti (al 9 marzo) i tempi concessi ai contribuenti per negare la loro autorizzazione al trattamento dei dati, comunicando all’Agenzia delle Entrate il rifiuto all’utilizzo delle spese sanitarie relative al 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, nel rispetto della tutela della privacy.

Il contribuente può esprimere il proprio diniego all’Agenzia delle Entrate direttamente fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 tramite la propria area riservata del sito del Sistema Tessera Sanitaria.

Spese sanitarie: quali sono quelle detraibili?

In tema di dichiarazione dei redditi, è bene fare chiarezza su quali sono le spese sanitarie detraibili e come è possibile ottenere il 19% di sconto sull’Irpef.
A tal fine, è bene analizzare nel dettaglio tutte quelle spese per le quali tale detrazione è prevista.

Prima di tutto, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, le spese mediche con diritto alla detrazione Irpef vanno indicate al rigo E1 “spese sanitarie” del Quadro E, trascrivendo l’importo totale di quelle sostenute per sé o i familiari a carico.
La detrazione del 19% è calcolata sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro.

Ecco di seguito un elenco delle spese sanitarie detraibili:

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • spese per trapianto di organi;
  • acquisto di medicinali; acquisto o affitto di protesi sanitarie e di dispositivi medici (es.: apparecchio per aerosol o misurazione pressione sanguigna) purché da scontrino o fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato da marcatura CE;
  • ticket per spese sostenute tramite Servizio Sanitario Nazionale;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, laserterapia…);
  • ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze; in caso di anziani in istituto la detrazione non spetta per la retta ma solo per le spese mediche, indicate separatamente nella documentazione;
  • prestazioni di medico generico (comprese visite e cure di medicina omeopatica), specialistiche, chirurgiche, rese da personale di coordinamento di attività assistenziali di nucleo, da personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale, da personale la qualifica di educatore professionale.

Per fruire della detrazione sulle spese sanitarie nel 730/2014, il contribuente deve conservare ed esibire al Caf o professionista abilitato i documenti attestanti la spesa sostenuta.

La detrazione Irpef al 19% spetta solo se è certificata dal cosiddetto ”scontrino parlante” (scontrino o ricevuta fiscale) in cui devono essere indicati:

  • natura e quantità dei medicinali acquistati,
  • codice alfanumerico sulla confezione di ogni medicinale,
  • codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Per chi acquista protesi che non rientrano nei dispositivi medici e vuole comunque fruire della detrazione spese sanitarie, oltre alla fattura o ricevuta deve conservare anche la prescrizione del medico curante, sempre che non si tratti di  attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In alternativa, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di identità.

Si precisa che le prestazioni sanitarie rese al contribuente o ai familiari a carico sono detraibili anche senza prescrizione medica a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa.
Se il contribuente sostiene spese sanitarie all’estero, le regole per godere della detrazione Irpef al 19% sono le stesse: anche in questo caso occorre conservare la documentazione sopra indicata. Se è in lingua originale, occorre inoltre allegare traduzione in italiano, effettuata dal contribuente se in francese o tedesco o spagnolo, altrimenti occorre una traduzione giurata. NB: non sono detraibili le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno all’estero, anche se effettuate per motivi di salute.

Vera MORETTI