Dichiarazione Redditi 2022, come controllare le spese sanitarie nella precompilata?

Come controllare che le spese sanitarie siano state inserire in maniera corretta nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’anno di imposta 2021? Nella fase di raccolta dei documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi o il modello 730 è necessario prestare particolare attenzione alle spese sanitarie. Queste ultime sono disponibili on line da qualche anno, ma non sempre vengono consultato. Con l’utilizzo dello Spid per accedere ai propri dati si può procedere a una verifica approfondita. E l’anno 2022 sembra essere l’anno buono per prendere confidenza con le informazioni fiscali.

Spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi 2022: solo quelle accompagnate dal codice fiscale

Infatti, in sede di preparazione della dichiarazione dei redditi 2022 si può fare un controllo, eventualmente aiutati dal proprio consulente fiscale o dal Caf, del cassetto fiscale. Qui sono presenti tutte le informazioni relative alle spese sanitarie. Risulta opportuno ricordare che nella dichiarazione dei redditi precompilata arrivano solo le informazioni delle spese che siano state accompagnate, all’atto dell’acquisto di un prodotto o di utilizzo di un servizio, dal proprio codice fiscale.

Come controllare l’inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata?

Per il controllo del corretto inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi 2022 precompilata si può andare nell’area riservata del sito del “Sistema Tessera Sanitaria”. Si può accedere nell’area riservata “Cittadino” in tre modi:

  • mediante l’abilitazione della Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • tramite lo Spid;
  • attraverso la Carta di identità elettronica (Cie).

Dichiarazione dei redditi 2022, l’opzione di opposizione alle spese sanitarie

Entrando nell’area riservata si può selezionare la scelta “Opposizione spese sanitarie” o, in alternativa, “Consultazione spese sanitarie”. La prima opzione è disponibile solo fino a domani 15 marzo 2022 e permette di visualizzare l’elenco delle spese dell’anno di imposta precedente. Dunque delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021. Selezionando una o più voci di spesa si può scegliere per quale o per quali spese si voglia richiedere la propria opposizione all’uso da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, la dichiarazione dei redditi precompilata 2022 non conterrà la spesa o le spese selezionate.

Area Consultazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022

Nell’altra area, quella della “Consultazione delle spese sanitarie” del Sistema Tessera Sanitaria si possono consultare tutte le spese sanitarie inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, non si può procedere con la modifica come nel precedente caso. Inoltre, le spese indicate derivano da tutte le trasmissioni effettuate dai vari soggetti obbligati, quindi medici, farmacie, altri professionisti sanitari, laboratori di analisi, ottici, ospedali e quant’altro, ai fini della dichiarazione dei redditi. Per la consultazione delle spese sanitarie non vi sono limiti di tempo.

Elenco delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, cosa indica?

L’elenco delle spese sanitarie visualizzabile all’interno del Sistema Tessera Sanitaria riporta, per ogni voce di costo, le seguenti informazioni:

  • la data di emissione del documento di spesa;
  • data in cui si è provveduto al pagamento;
  • l’importo pagato;
  • la denominazione e la tipologia del soggetto che ha emesso il titolo (fattura o scontrino);
  • il numero del documento.

In tal modo, il contribuente può verificare che i dati presenti nel sistema on line siano conformi a quelli risultanti dai documenti cartacei in suo possesso.

Perché alcune spese sanitarie possono non risultare nella dichiarazione precompilata dei redditi 2022?

Può succedere che di alcuni documenti relativi a spese sanitarie sostenute nel 2021 non vi sia traccia nel sistema on line ai fini della dichiarazione dei redditi 2022 perché i soggetti obbligati non hanno provveduto alla trasmissione. Le ragioni possono essere varie. Ad esempio, si può trattare di un errore. O si è fatta una spesa sanitaria presso un soggetto che non è obbligato alla trasmissione. Oppure, ancora, la spesa è stata pagata in contanti mentre doveva essere fatta mediante sistemi di pagamento tracciabile. Se la spesa è stata già rimborsata, anche solo in parte, durante l’anno, la detraibilità opera solo per la quota di spesa non rimborsata.

Spese sanitarie restituite o rimborsate: cosa avviene ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata?

Inoltre, può succedere che il Sistema Tessera Sanitaria contenga delle spese che siano state già rimborsate, o stornate, o con note di credito. Tali spese sono indicate in una colonna apposita dell’area di consultazione delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2022. In tal caso non si tratta di rimborsi già effettuati da fondi assicurativi o da enti perché il Sistema Tessera Sanitaria non dispone di questi dati. Pertanto, questi dati non si trovano nella dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, è necessario prestare attenzione perché gli importi nella dichiarazione precompilata potrebbero differire rispetto a quelli reali. In tal caso, è necessario confrontare i dati del sistema on line con quelli in possesso mediante la documentazione cartacea conservata.

Detrazione mascherine e tamponi in dichiarazione dei redditi: le novità

Quanto abbiamo speso nell’ultimo anno per l’acquisto di mascherine, per sottoporci a tamponi e fare test? Sicuramente una somma non irrisoria, ma c’è la possibilità di recuperare almeno in parte i costi sostenuti, questo attraverso la detrazione mascherine e tamponi in dichirazione dei redditi. Ecco come fare e in quale voce devono essere dichiarati tali costi.

Le spese degli italiani in mascherine, tamponi e test rapidi

Dalle statistiche emerge che nel solo 2020 gli italiani hanno speso 164 milioni di euro in mascherine. Sicuramente nel 2021 le spese sono state un po’ inferiori per le mascherine visto che per molti mesi non abbiamo avuto l’obbligo di indossarle anche all’aperto. L’inizio del 2022 invece non è stato propizio perché siamo passati alle mascherine FFP2 che hanno un costo leggermente superiore, 0,75 euro ciascuna, ma soprattutto perché è aumentato il ricorso a tamponi rapidi e molecolari i cui costi oscillano tra pochi euro fino a 60 euro.

Calcolando che nelle famiglie spesso si eseguono molteplici test, il Covid 19 sta costando molto agli italiani. Ciò che però molti non sanno è che è possibile recuperare parte delle spese sostenute attraverso le detrazioni da richiedere con la dichiarazione dei redditi. Cerchiamo di fare delle precisazioni, in primo luogo nella prossima dichiarazione, cioè quella del 2022, sui redditi del 2021, potranno essere portati in detrazione i costi esclusivamente nel 2021, mentre le spese che stiamo affrontando oggi, dovranno essere dichiarate nel 2023 cioè nel momento in cui sarà fatta la dichiarazione relativa al 2022, è bene quindi conservare gli scontrini.

Come portare in detrazione mascherine, tamponi e test rapidi

Fatta questa prima premessa cerchiamo di capire quali regole devono essere seguite per poter recuperare i soldi spesi in mascherine, tamponi e test. Questi costi rientrano tra le spese sanitarie e quindi seguono le stesse regole di queste. Infatti, la detrazione per le spese sanitarie dall’irpef ammonta al 19%, ma spetta solo per importi superiori a 129,11 euro, naturalmente questi costi non devono essere affrontati solo per le mascherine, infatti si possono portare in detrazione altre spese mediche, come le visite, ma anche molti farmaci da banco e prodotti vari solitamente acquistare in farmacia o para-farmacia.

Ciò vuol dire che raggiungere tale importo nell’arco di un anno non è difficile. Non è previsto solo un importo minimo per godere delle detrazioni per le spese sanitarie, ma anche un importo massimo e lo stesso è di 1.000 euro, su somme ulteriori rispetto a 1.000 euro non si applica la detrazione del 19%. Per calcolare quindi gli importi è necessario sommare le spese sanitarie, sottrarre la franchigia di 129,11 euro e applicare sulle rimanenti somme il 19%. L’ammontare massimo della detrazione che si può ottenere, visto il limite dei 1.000 euro è di 165,47 euro.

Detrazioni costi mascherine: ulteriori regole

Dobbiamo precisare che per poter far rientrare le mascherine, i tamponi e i test rapidi nelle detrazioni previste per le spese sanitarie, è necessario in primo luogo avere gli scontrini, ricevute, fatture o comunque aver effettuato pagamenti elettronici, come richiesto per le spese sanitarie, e in secondo luogo è essenziale che questi prodotti siano conformi alle normative dettate in materia.

Per le detrazioni su test rapidi, molecolari, antigenici o sierologici eseguiti in farmacia o presso strutture convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale il costo può essere sempre portato in detrazione anche se il pagamento avviene in contanti. Nel caso in cui tali esami siano stati effettuati presso strutture non convenzionate, invece è necessario eseguire i pagamenti tracciabili elettronicamente, insomma si deve pagare con carta.

Per le mascherine invece è necessario che siano a norma e quindi:

  • quelle chirurgiche devono rispettare le norme UNI EN 14683:2019;
  • le mascherine ffp2 ed ffp3 invece devono rispettare la normativa UNI EN 149:2009.

Ogni altra diversa tipologia di mascherina non è dispositivo medico e di conseguenza non è possibile portare in detrazione i costi.

Per le spese sostenute all’estero è necessario che il pagamento sia avvenuto con metodo tracciabile.

Spese mediche pagate dall’assicurazione: sono detraibili?

Sono detraibili le spese mediche pagate dall’assicurazione? A questo dubbio ha risposto recentemente la Giustizia Tributaria della Regione Piemonte con la sentenza numero 640/3 del 2021. In particolare, i giudici hanno deciso che le spese mediche che vengono sostenute direttamente dall’assicurazione sono indetraibili per il contribuente. La motivazione risiede nel fatto che, non essendo sostenute dal contribuente, non sono a suo carico, pur avendo versato premi assicurativi non detraibili e nemmeno deducibili.

Spese sanitarie detraibili del 19%: quali sono?

Le spese sanitarie detraibili sono quelle per le quali si applica il bonus del 19%. Si tratta della detrazione spettante per tutta una serie di spese mediche, tra le quali si ricordano:

  • le spese sanitarie generiche, comprensive di quelle per comprare i farmaci, specialità di medicinali e medicinali omeopatici;
  • le prestazioni mediche specialistiche;
  • le spese per l’assistenza specifica e per l’analisi;
  • i ricoveri;
  • le indagini radioscopiche;
  • le terapie;
  • le prestazioni chirurgiche.
  • Il caso sottoposto alla Giustizia Tributaria di rimborso Irpef

Domanda di rimborso Irpef per le spese sanitarie: quando può avvenire?

I giudici si sono espressi in merito al caso di un contribuente che aveva presentato domanda di rimborso dell’Irpef, non avvenuto in quanto la dichiarazione dei redditi mancava di alcune spese mediche pagate direttamente dall’assicurazione. Nella dichiarazione dei redditi, pertanto, non erano inserite queste spese che erano inerenti a cure prestate per un figlio fiscalmente a carico. Il richiedente richiedeva quindi l’applicazione della detrazione del 19% per le spese mediche e il rimborso dell’Irpef.

Per la Giustizia Tributaria le spese pagate dall’assicurazione non sono oggetto di detrazione fiscale

Le spese cui fa riferimento il richiedente dovrebbero rientrare, secondo la sua versione, in quelle relative al contribuente secondo quanto prevede l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986. Tuttavia, il Ctr del Piemonte ha respinto la richiesta individuando nell’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) tutti gli oneri deducibili o detraibili. In base all’elenco, le spese mediche devono essere sostenute dal contribuente per se stesso o per i soggetti fiscalmente a suo carico nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali ammesse se le spese sanitarie sono anticipate dal richiedente e poi rimborsate dall’assicurazione

Caso diverso è quello in base al quale le spese sanitarie siano state anticipate dal richiedente e poi rimborsate dall’assicurazione. In questa situazione, le spese sanitarie si considerano a carico del contribuente se successivamente rimborsate dalla compagnia assicuratrice. La condizione da rispettare è che sui premi pagati non vengano applicati altri benefici fiscali. Tuttavia, non è questo il caso riguardante il soggetto richiedente che aveva ottenuto il pagamento diretto delle spese sanitarie da parte della compagnia di assicurazioni.

Come verificare se una spesa medica è deducibile fiscalmente?

Gli articoli inerenti la questione presi in esame dai magistrati della Giustizia Tributaria riguardano, in definitiva:

  • l’articolo 10 del Testo unico sulle imposte dirette (Tuir) per quanto attiene agli oneri deducibili;
  • l’articolo 15 del Tuir per le detrazioni per oneri.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie è possibile verificare anche la circolare numero 7/E del 2021 dell’Agenzia delle entrate.

Detrazioni fiscali spese sanitarie ripartite in più anni, come fare

Annualmente, in sede di dichiarazione dei redditi, le famiglie hanno la possibilità di pagare meno tasse grazie alla possibilità di scaricare spese e costi di vario tipo. Questo avviene, in particolare, grazie al meccanismo delle detrazioni fiscali che, nel rispetto dei limiti e delle aliquote previste, garantiscono un risparmio di imposta che spesso è anche rilevante.

Tra le detrazioni fiscali più comuni e più frequenti ci sono le spese sanitarie che, quando sono di importo elevato, si possono pure ripartire in più anni. Vediamo allora, nella fattispecie, come fare e quali vincoli si devono rispettare al fine di andare a detrarre le spese sanitarie spalmate in più anni di imposta.

Ecco come si possono detrarre le spese sanitarie spalmate in più anni di imposta

Nel dettaglio, tenendo conto di quella che è la normativa fiscale vigente, la ripartizione in più anni delle spese sanitarie, nella dichiarazione dei redditi, è possibile quando l’ammontare complessivo annuo dei costi sostenuti ed ammissibili, al lordo della franchigia che è attualmente pari a 129,11 euro, supera la soglia dei 15.493,71 euro.

Nel rispetto di queste condizioni, le spese sanitarie sostenute possono essere ripartite, al fine di poterle scaricare dalle tasse da pagare, in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Tra la detrazione in un’unica soluzione, e la scelta di detrazione e di ripartizione in più anni delle spese sanitarie, questa va fatta per la dichiarazione dei redditi corrispondente all’anno di imposta in corrispondenza del quale le spese sanitarie sono state sostenute. Con la scelta che poi sarà in ogni caso irrevocabile.

L’ammontare complessivo delle spese sanitarie è dato dalla somma degli importi dei righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche. Mentre per il modello di dichiarazione dei redditi 730 l’ammontare complessivo delle spese sanitarie è dato dalla somma degli importi dei righi E1, E2 ed E3.

Quali sono le spese sanitarie che sono detraibili in dichiarazione dei redditi?

Nel rispetto dei requisiti previsti, le spese sanitarie che sono detraibili in dichiarazione dei redditi, anche con la ripartizione in più anni come sopra spiegato, spaziano dalle spese generiche a quelle per i farmaci, e passando per le prestazioni mediche, per le spese per le visite specialistiche e per le prestazioni chirurgiche. Ma anche le spese per l’acquisto o per l’affitto di dispositivi medici, nonché le spese relative a patologie esenti.

Dalle detrazioni fiscali alla deducibilità delle spese sanitarie, ecco quando è possibile

Nella maggioranza dei casi, con la franchigia di 129,11 euro, le spese sanitarie sono detraibili al 19% delle spesa sostenuta. Ma ci sono anche casi in corrispondenza dei quali, al posto della detraibilità, per le spese sanitarie è ammessa la deduzione fiscale dal reddito complessivo. Per esempio, la deducibilità fiscale, nel rispetto dei requisiti richiesti, è ammessa per le spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità.

In particolare, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche quando queste sono sostenute dai familiari delle persone con disabilità. Ed anche quando questi non risultano essere fiscalmente a carico.

Spese detraibili: se il figlio paga la visita medica alla madre, lei può detrarla dal 730?

Cosa avviene ai fini fiscali e della dichiarazione dei redditi con il 730 se un figlio paga la visita della madre? Il quesito si pone allorché la madre ha una propria abitazione e un proprio reddito e debba fare una visita specialistica in una struttura privata non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. E il figlio voglia pagare con mezzi tracciabili, ovvero il bancomat, la fattura intestata alla madre. Quest’ultima potrà detrarre nel suo 730 la spesa per la visita?

Può la madre utilizzare la detrazione per le spese sanitarie pagate dal figlio?

La risposta è positiva ed è garantita anche dall’interpello numero 484 del 2020 al quale ha dato risposta l’Agenzia delle entrate. La madre è legittimata a utilizzare la detrazione della spesa sanitaria specialistica anche quando sia stato il figlio a pagarla. Il pagamento deve intendersi in via anticipata e provvisoria da parte del figlio con mezzi tracciabili. Proprio nell’interpello dell’Agenzia delle entrate si afferma un importante principio in merito. Ovvero che l’onere fiscale possa essere considerato sostenuto dal contribuente al quale sia intestato il documento di spesa. E non rilevandosi, a questo proposito, l’esecutore materiale del pagamento. Quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti.

Detrazione fiscale del 19% nel 730 di dichiarazione dei redditi

Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate riguarda proprio la richiesta di chiarimento su una prestazione medica effettuata nel 2020 presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il SSN. Il pagamento della prestazione è stato effettuato tramite carta bancomat del figlio. Nel rapporto tra le parti, l’istante ha rimborsato successivamente, in contanti, il figlio della spesa anticipata. L’istante chiede se, per il pagamento della prestazione sanitaria, possa beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa risultante in fattura e intestata all’istante stesso anche se pagata con il bancomat intestato al figlio.

Pagamenti tracciabili e mancanza di bancomat o carta di credito

Il caso in esame è frequente negli anziani che non sono obbligati ad avere un bancomat, una carta di credito o un pagamento tracciabile. Questa circostanza impedirebbe loro di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge a meno che non riescano a dimostrare che le spese siano state sostenute mediante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile intestato a una persona diversa dall’intestatario del documento fiscale alla quale spetterebbe la detrazione.

Tracciabilità delle spese con detrazione di imposta del 19%

Nel parere espresso dall’Agenzia delle entrate sul caso, si fa riferimento al comma 679 dell’articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2020). Nell’articolo si precisa che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997”. Per altri sistemi di pagamento, la norma intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Il fine è quello di permettere i dovuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le spese sanitarie che si possono portare in detrazione del 19%

È importante sottolineare che tale disposizione, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici. E nemmeno alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Prova del pagamento tracciabile: quali sono i mezzi ritenuti idonei?

È altresì necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento fatto da un altro soggetto. Ai fini, dunque, della dichiarazione dei redditi, è necessario produrre i documenti al Caf, al professionista abilitato, e l’opportuna conservazione per la produzione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea del pagamento o della transazione. A tal fine vanno bene:

  • la ricevuta del bancomat;
  • l’estratto conto;
  • una copia bollettino postale o Mav;
  • la copia bollettino pagamento con PagoPa.

Mancanza di mezzi tracciabili: l’annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale

Se i documenti indicati dovessero mancare, la dimostrazione del pagamento tracciabile può avvenire mediante annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale. L’annotazione deve essere fatta dal percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio.

Parere favorevole dell’Agenzia delle entrate al pagamento spese detraibili da parte di altri soggetti

Da tutte le considerazioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dunque parere favorevole al fatto che il contribuente possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite. Sussiste l’obbligo della tracciabilità, senza perdere il beneficio della detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario il documento di spesa.

Fondo pensione: quando conviene anche per le spese sanitarie e acquisto prima casa

Aderire a un fondo pensione non è una scelta solo previdenziale. L’obiettivo principale di integrare la pensione futura che si riceverà una volta che si uscirà dal mondo del lavoro e, dunque, di mantenere un buon tenore di vita, può essere solo uno dei motivi che possono spingere i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare. Infatti, è possibile individuare anche prestazioni non pensionistiche che integrano la prestazione finale, riconducibili a vantaggi di tipo sanitario o di acquisto della prima casa dell’iscritto o dei figli.

Fondo pensione, quanto conviene aderire alla previdenza complementare come scelta di pensione integrativa?

Uno dei motivi più ricorrenti nella scelta di un fondo pensione è quello della fiscalità vantaggiosa all’atto della pensione. Infatti, nel momento in cui matura l’accesso alla pensione, la prestazione subirà una tassazione dettata da un’aliquota più bassa rispetto ad altre formule di accumulo, come il Trattamento di fine rapporto. Nel caso del fondo pensione l’aliquota va da un massimo del 15% a un minimo del 9%: il tasso decresce di 0,3 punti percentuali per ogni anno susseguente al quindicesimo di iscrizione al fondo, con una riduzione massima di sei punti percentuali. 

Perché il fondo pensione conviene più del Trattamento di fine rapporto?

Si tratta, dunque, di un meccanismo inverso a quello del Trattamento di fine rapporto: mentre nel fondo pensione il maggior numero di anni di iscrizione determina la riduzione progressiva della fiscalità, nel caso del Tfr mantenuto in azienda l’aliquota applicata è quella corrispondente all’Irpef. E dunque, nei casi di fine carriera, di licenziamento o di dimissioni, il Tfr verrà tassato di un’aliquota maggiore che sarà anche più elevata perché negli ultimi anni della carriera lavorativa si percepiscono anche i redditi più alti. Mediamente, con il Tfr in azienda l’aliquota media applicata per gli ultimi cinque anni di attività lavorativa varia tra il 23 e il 43%.

Fondi pensione: tra le prestazioni non pensionistiche le spese sanitarie

Tra le prestazioni non pensionistiche le spese sanitarie rappresentano la soluzione a copertura di situazioni nei quali possono trovarsi sia l’iscritto che il coniuge o i figli e che necessitino di interventi sanitari o di terapie. È possibile richiedere un’anticipazione – in qualunque momento e quindi senza un numero minimo di anni di permanenza al fondo – per un importo che non può superare il 75% della posizione previdenziale maturata fino al momento della necessità sanitaria. L’importo può comprendere anche il Trattamento di fine rapporto versato al fondo. L’importo erogato sarà al netto della ritenuta a titolo definitivo del 15%, aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo a partire dal quindicesimo. La riduzione della percentuale può avvenire fino al limite del 9% per un massimo di sei punti percentuali. 

Anticipazione fondi pensione per acquisto prima casa o ristrutturazione

Un’anticipazione di quanto maturato nel fondo pensione può essere richiesto anche per l’acquisto della prima casa dell’iscritto o anche dei figli. L’importo anticipato, come per le spese sanitarie, può arrivare al 75% della posizione previdenziale maturata fino al momento della domanda. L’anticipazione può essere richiesta anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per restauri o risanamenti conservativi, per ristrutturazioni edilizie. La domanda necessita l’iscrizione da almeno otto anni al fondo pensione e, sull’importo riconosciuto, viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

Come rientrare delle somme versate alla previdenza complementare e reintegro

L’anticipazione fino al 30% può essere richiesta anche per ulteriori necessità degli iscritti al fondo pensione purché siano trascorsi, come per il caso dell’acquisto della prima casa, almeno otto anni di permanenza al fondo stesso. La tassazione, anche in questo caso, è del 23% ed è applicata a titolo di imposta. L’iscritto, inoltre, ha la possibilità di reintegrare il fondo pensione delle anticipazioni godute in qualsiasi momento: i contributi annuali possono eccedere il plafond di 5.164,57 euro e le somme a reintegro sono esenti da imposta. 

I costi del 730 precompilato

Come tutte le cose, specialmente in Italia, anche il 730 precompilato ha un costo, che varia a seconda che si scelga una delle possibili modalità di invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente sceglie la presentazione diretta del 730 precompilato non deve sostenere alcun costo. In questo caso, il contribuente controlla direttamente online il proprio 730 precompilato, lo accetta, lo modifica o lo integra a seconda di quello che ritiene necessario e lo invia entro il mese di luglio. A fronte della gratuità della procedura, il contribuente si assume i rischi che derivano da errori riscontrati in eventuali controlli.

Controlli che, come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, potranno essere messi in atto solo se il contribuente effettua delle modifiche al 730 precompilato.

Se sceglie di presentare il 730 precompilato attraverso i Caf o i professionisti abilitati, il contribuente deve preparare una delega apposita in modo che uno o l’altro dei soggetti possano scaricare il modello dal web e accettarlo o modificarlo per poi inviarlo alle Entrate.

In questo caso, il costo medio per il Caf o il professionista è di 45 euro, che diventano 34 in caso di convenzione, ma che possono crescere fino a 85 qualora il 730 sia complicato dalla presenza di molte voci diverse o detrazioni fiscali.

Se il contribuente preferisce presentare il 730 ordinario anziché il precompilato può chiedere al Caf o al professionista abilitato di prepararlo, consegnandogli tutta la documentazione fiscale necessaria alla redazione. In questo caso, le tariffe dei Caf e dei professionisti sono uguali a quelle che deve pagare chi integra o modifica il 730 precompilato, quindi tra i 45 e gli 85 euro.

Qualora un contribuente scegliesse di consegnare ai Caf o al professionista il 730 precompilato in versione cartacea insieme alla documentazione fiscale e alle detrazioni per integrarlo, dovrà pagare una cifra minore rispetto a quella sopra riportata.

730 precompilato e familiari a carico

Una delle principali questioni che si pongono durante la compilazione della dichiarazione dei redditi è quella relativa alle spese per i familiari a carico, per determinare quando rientrano tra le detrazioni possibili. Una questione che vale anche per il 730 precompilato 2016.

È importante sapere che il familiare viene inserito nel prospetto dei familiari a carico del 730 precompilato solo se i suoi dati sono stati riportati nella Certificazione Unica e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il reddito di questo familiare riportato nella Certificazione Unica 2016 non deve essere superiore a 2.841 euro.

È bene dunque che chi non trova nel 730 precompilato le spese per il familiare a carico, si sinceri che il reddito complessivo di questo familiare non superi l’importo di 2.840,51 euro annui.

Un altro caso in cui le spese del familiare a carico non vengono inserite nel 730 precompilato si ha quando questi non ha voluto fornire all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a spese universitarie o sanitarie sostenute nel precedente anno d’imposta. Qualora se ne voglia l’inserimento, il 730 precompilato dovrà essere modificato e integrato con queste spese.

Questi gli oneri deducibili e detraibili per il familiare o i familiari a carico:

  • contributi previdenziali;
  • previdenza complementare;
  • spese universitarie;
  • spese sanitarie;
  • premi assicurativi;
  • spese per attività sportive dei figli a carico.

Si tratta di detrazioni sulla base dei dati inseriti nel 730 precompilato che spettano al contribuente che ha sostenuto queste spese per il familiare a carico. Qualora nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate risulti il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa, l’onere viene attribuito direttamente in dichiarazione; se detto codice fiscale non risulta, l’onere viene inserita nello dichiarazione di chi ha il familiare fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda il 730 precompilato e un figlio a carico per 12 mesi per il 50% a ogni genitore, se per questo figlio sono state comunicate alle Entrate spese mediche per 400 euro senza specificare quale dei due genitori le ha sostenute, ciascuno di essi avrà riportata la somma di 200 euro nel rigo E1 colonna 2. Qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto differente rispetto a quello indicato dall’Agenzia delle Entrate o in percentuali diverse, il contribuente è tenuto a modificare le relative voci del 730 precompilato per non incorrere in sanzioni.

Spese mediche sul 730, ecco come cancellarle

Piano piano si stanno componendo tutti i tasselli per gestire la parte relativa alle spese mediche. Dopo il chiarimento sulle spese mediche ammissibili e quelle non ammissibili, dopo le relative faq pubblicate sul sito delle Entrate, dopo le indicazioni per gli studi medici, ecco ora i tempi e i modi per escludere dal 730 precompilato le spese mediche che non si ritengono coerenti.

C’è tempo fino al 9 marzo per escludere dal modello 730 i dati sulle spese sanitarie sostenute nel 2015 che si ritengono non coerenti e per farlo è necessario accedere alla propria area personale sul sito www.sistemats.it, attraverso la Tessera sanitaria e la Carta nazionale dei servizi oppure con le credenziali Fisconline che sono state rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta nella propria area riservata, è possibile visualizzare l’elenco delle spese sanitarie sostenute nel 2015 e degli eventuali rimborsi spettanti, selezionando le spese da cancellare, in modo che non siano trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che possono effettuare la cancellazione delle spese mediche, opponendosi quindi alla loro trasmissione, i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, anche se fiscalmente a carico.

Spese mediche, ecco le faq delle Entrate

Dopo la proroga al 9 febbraio del termine per l’invio delle spese mediche al Sistema tessera sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha provvidenzialmente pubblicato sul proprio sito alcune faq ufficiali in merito alla procedura.

Tanto per cominciare, non sono tenuti all’invio delle spese mediche i poliambulatori senza accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari e i professionisti quali logopedisti, fisioterapisti, logopedisti e simili che non sono iscritti all’Ordine dei medici.

Allo stesso modo, non devono inviare spese mediche gli iscritti all’Albo dei medici che svolgono prestazioni occasionali e che non sono in possesso di partita Iva. Non possono poi essere inviate le spese mediche relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile reperire il codice fiscale del contribuente beneficiario delle prestazioni stesse.

Le Entrate hanno poi specificato che per la trasmissione dei dati relativi alle spese mediche è necessario seguire il criterio di cassa: le fatture emesse nel 2015 ma pagate a gennaio 2016 non vanno trasmesse insieme a quelle del 2015.

Un’ulteriore faq precisa che al medico rappresentante legale di uno studio medico associato, direttamente o attraverso un intermediario delegato, è in capo l’obbligo di invio dei documenti fiscali riportanti la partita Iva dello studio. Se lo studio medico esercita la propria attività nell’ambito di una società che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese mediche relative 2015 andranno trasmesse solo se la struttura è accreditata per erogare i servizi sanitari, sempre a carico del medico rappresentante legale.