Ancora su spese mediche e 730 precompilato

È arrivata una importante precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle spese mediche che non saranno inserite nel prossimo 730 precompilato.

La precisazione è giunta direttamente dalla direttrice dell’agenzia, Rossella Orlandi, la quale, durante un convegno su novità fiscali e civilistiche ha detto che nel nuovo 730 precompilato le spese mediche non inserite sono quelle relative ai dati non più in possesso dei farmacisti, che sono quelli relativi “esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione”.

Per quanto riguarda invece le informazioni sui farmaci acquistati attraverso l’impegnativa rossa, esse sono pienamente disponibili all’interno del Sistema Tessera Sanitaria e confluiranno quindi nel 730 precompilato come spese mediche.

La Orlandi ha anche ribadito che la proroga di 8 giorni, dall’1 al 9 febbraio, concessa a professionisti e associazioni di categoria per inviare le informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di dipendenti e pensionati e dipendenti, non sarà ampliata.

Spese sanitarie: quali sono quelle detraibili?

In tema di dichiarazione dei redditi, è bene fare chiarezza su quali sono le spese sanitarie detraibili e come è possibile ottenere il 19% di sconto sull’Irpef.
A tal fine, è bene analizzare nel dettaglio tutte quelle spese per le quali tale detrazione è prevista.

Prima di tutto, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, le spese mediche con diritto alla detrazione Irpef vanno indicate al rigo E1 “spese sanitarie” del Quadro E, trascrivendo l’importo totale di quelle sostenute per sé o i familiari a carico.
La detrazione del 19% è calcolata sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro.

Ecco di seguito un elenco delle spese sanitarie detraibili:

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • spese per trapianto di organi;
  • acquisto di medicinali; acquisto o affitto di protesi sanitarie e di dispositivi medici (es.: apparecchio per aerosol o misurazione pressione sanguigna) purché da scontrino o fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato da marcatura CE;
  • ticket per spese sostenute tramite Servizio Sanitario Nazionale;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, laserterapia…);
  • ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze; in caso di anziani in istituto la detrazione non spetta per la retta ma solo per le spese mediche, indicate separatamente nella documentazione;
  • prestazioni di medico generico (comprese visite e cure di medicina omeopatica), specialistiche, chirurgiche, rese da personale di coordinamento di attività assistenziali di nucleo, da personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale, da personale la qualifica di educatore professionale.

Per fruire della detrazione sulle spese sanitarie nel 730/2014, il contribuente deve conservare ed esibire al Caf o professionista abilitato i documenti attestanti la spesa sostenuta.

La detrazione Irpef al 19% spetta solo se è certificata dal cosiddetto ”scontrino parlante” (scontrino o ricevuta fiscale) in cui devono essere indicati:

  • natura e quantità dei medicinali acquistati,
  • codice alfanumerico sulla confezione di ogni medicinale,
  • codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Per chi acquista protesi che non rientrano nei dispositivi medici e vuole comunque fruire della detrazione spese sanitarie, oltre alla fattura o ricevuta deve conservare anche la prescrizione del medico curante, sempre che non si tratti di  attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In alternativa, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di identità.

Si precisa che le prestazioni sanitarie rese al contribuente o ai familiari a carico sono detraibili anche senza prescrizione medica a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa.
Se il contribuente sostiene spese sanitarie all’estero, le regole per godere della detrazione Irpef al 19% sono le stesse: anche in questo caso occorre conservare la documentazione sopra indicata. Se è in lingua originale, occorre inoltre allegare traduzione in italiano, effettuata dal contribuente se in francese o tedesco o spagnolo, altrimenti occorre una traduzione giurata. NB: non sono detraibili le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno all’estero, anche se effettuate per motivi di salute.

Vera MORETTI

Dichiarazione dei redditi, tutte le risposte

La circolare n.19/E dell’1 giugno affronta i temi del bonus per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, delle spese sanitarie e delle agevolazioni fiscali in favore dei disabili, chiarendo alcuni aspetti degli “sconti” fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi.

In ambito di ristrutturazioni edilizie, la semplificazione parte dal 2011: la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara non riguarda solo gli interventi successivi all’entrata in vigore del Dl (14 maggio 2011), ma l’intero 2011, visto che la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta. In sostituzione della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati e conservare i documenti indicati nel provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011.
Nella dichiarazione dei redditi 2012 c’è ancora posto per usufruire della detrazione del 36% relativa all’acquisto di un box pertinenziale avvenuto nel 2010: basterà inserire, al posto giusto, i dati catastali del locale. Infatti, in questo caso, il contribuente avrebbe avuto tempo fino al 30 settembre 2011.
Per quanto riguarda la manodopera, anche nelle fatture emesse prima del 14 maggio 2011 non è necessario, per usufruire delle agevolazioni, che sia evidenziato il costo imputabile alla manodopera. La regola vale sia per il recupero del patrimonio edilizio che per la riqualificazione energetica.

Per usufruire invece della detrazione Irpef del 36% relativa a lavori effettuati sulle parti comuni del fabbricato, è sufficiente la certificazione nella quale l’amministratore dello stabile dichiara di avere assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione, di avere gli originali della documentazione necessaria e l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino. Quest’ultimo deve inserire nella dichiarazione dei redditi il solo codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immobile, che saranno invece indicati dall’amministratore nella propria dichiarazione.

Quando si deve fare la dichiarazione sostitutiva? Il contribuente, per non perdere lo sconto del 36%, deve conservare ed esibire i documenti che la legislazione edilizia richiede per dare il via libera agli interventi di ristrutturazione degli immobili. Se però l’opera non prevede alcun titolo abilitativo, occorre una dichiarazione sostitutiva nella quale, oltre alla data di inizio lavori, il contribuente dovrà specificare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa.
In caso di vendita o cessione dell’immobile ristrutturato, le quote rimanenti di detrazione possono essere utilizzate dall’acquirente o dal venditore. In quest’ultimo caso, però, la scelta deve essere specificata nell’atto di trasferimento. La stessa regola vale anche per il bonus energetico.

Veniamo ora alle detrazioni per spese sanitarie. E’ possibile detrarre le spese per l’acquisto di dispositivi medici effettuato in erboristeria e per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Non può invece essere detratta l’iscrizione ad una palestra, in quanto non riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato. La spesa per l’acquisto di una macchina a ultrasuoni, che non rientra nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune, può essere detratta se il contribuente è in possesso di uno scontrino e di una fattura ed è in grado di provare che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura Ce, che certifica la conformità alle direttive europee.

Per quanto riguarda le agevolazioni per i disabili, la circolare chiarisce che le rate residue della detrazione per il veicolo del disabile deceduto potranno essere indicate in Unico 2012 dall’erede che presenta la dichiarazione per conto del deceduto. Nel modello andrà indicata la loro somma e non dovrà essere compilata la casella relativa al numero della rata.
Per poter fruire della deduzione delle spese sostenute per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap, occorre la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato, sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Infine le detrazioni per carichi di famiglia. Deve essere ripartita al 50% tra i genitori separati la detrazione per la figlia che, nel periodo in cui era minorenne, era stata affidata alla madre, ma con la maggiore età ha deciso di vivere con il padre. Quest’ultimo non può usufruire dell’intera detrazione che invece spettava alla madre per il periodo di affidamento esclusivo quando la ragazza era minorenne. Per quanto riguarda le famiglie numerose, nel caso in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (1.200 euro) spetta esclusivamente, per l’intero ammontare, al primo genitore.

Francesca SCARABELLI