Statuto Enti Terzo settore: proroga termini per adeguamento

Con la conversione del decreto Semplificazioni  entra in vigore la proroga del termine previsto per gli Enti del Terzo Settore (ETS) per adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore. Il nuovo temine è il 31 dicembre 2022.

Termini per adeguamento Statuto Enti Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore si trova nel decreto legislativo 117 del 2017 entrato in vigore il 3 agosto 2017. Per gli enti del Terzo Settore costituiti successivamente all’entrata in vigore del codice, trovano immediata applicazione le nuove norme, mentre per gli enti già costituiti in tale data, è stato previsto un periodo transitorio entro il quale adeguare lo statuto.

Le norme trovano applicazione nei confronti di Onlus, Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV). In base all’articolo 101 comma 2 del Codice, tali soggetti possono continuare ad adottare le normative previgenti fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Entro il termine prorogato del 31 dicembre 2022 ( proroga che ricordiamo è contenuta nella conversione del decreto Semplificazioni) tali soggetti, quindi Onlus, OdV e APS, possono adottare le modifiche dello statuto con delibera dell’assemblea ordinaria, scaduto tale termine sarà invece necessario procedere con delibera dell’assemblea straordinaria. In seguito all’approvazione di un nuovo statuto che sia in linea con le previsioni del Runts, è necessario inviare copia dello stesso all’Agenzia delle Entrate e all’autorità competente per la tenuta dei registri.

Occorre ribadire che scaduto il termine del 31 dicembre 2022 ai soggetti che non si sono adeguati non sono applicate sanzioni e non sono prodotti effetti negativi, ma sicuramente il dover convocare l’assemblea straordinaria è un “peso” ulteriore.

Leggi anche: Registro Volontari Enti del Terzo Settore: come cambia con le nuove regole?

Volontario e associato nel Codice del Terzo Settore e associazioni culturali

Trasmigrazione di OdV e APS nel Runts

Ricordiamo che dal 23 novembre 2021 ha preso il via il procedimento automatico di trasmigrazione di APS e OdV dai vecchi registri regionali e provinciali al nuovo Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Tale operazione si è conclusa il 21 febbraio 2022. Da questo periodo decorrono i termini per i controlli sugli statuti degli enti trasmigrati, il termine previsto è di 180 giorni e scade il 20 agosto 2022.

I controlli sono volti a determinare se gli statuti sono in linea con le nuove disposizioni e al termine degli stessi è previsto che gli uffici competenti comunichino ai soggetti interessati eventuali difformità e questi a loro volta devono adeguare gli statuti entro 60 giorni. Nel caso in cui l’ente non provvede entro il termine previsto si procede alla non iscrizione nel Runts.

Associazione culturale con codice fiscale: come funziona?

Il primo passo da compiere nella creazione di un’associazione culturale è quello di stabilire che tipo di associazione si voglia costituire. Ovvero, è necessario capire cosa si voglia fare e con chi farlo. Il passaggio successivo, oltre alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, è quello di decidere se aprire un’associazione con il solo codice fiscale oppure con la partita Iva.

Differenza tra associazione culturale con partita Iva da quella con il solo codice fiscale

La differenza tra le due tipologie di associazioni culturali, con partita Iva o con il solo codice fiscale, risiede essenzialmente nel fatto che l’associazione con il codice fiscale può svolgere solo la normale attività istituzionale, mentre l’associazione con partita Iva può attivarsi anche per l’attività commerciale subordinata a quella istituzionale. Nel primo caso, l’attività istituzionale è rivolta ai soci tesserati. Lo stesso anche nel caso di attività di tipo commerciale: anche quest’ultima è rivolta ai soci tesserati o per la fornitura di servizi  a realtà terze. In ogni caso, l’apertura della partita Iva permette all’associazione di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge numero 398 del 1991.

Codice fiscale obbligatorio per un’associazione culturale

È importante rilevare che il codice fiscale è sempre obbligatorio per la società culturale come lo è sempre per ogni tipologia di associazione che si voglia costituire. La partita Iva, invece, può essere aperta anche in un secondo momento. L’unica differenza è che, se l’associazione chiede l’attribuzione del codice fiscale e, contestualmente, l’apertura della partita Iva, i due numeri coincidono. Se, invece, l’apertura della partita Iva avviene in un momento successivo i due numeri sono differenti.

Associazione culturale: come si richiede il codice fiscale?

La richiesta del codice fiscale di un’associazione culturale, come per tutte le altre tipologie di associazioni, va fatta all’Ufficio del registro dell’Agenzia delle entrate. È necessario compilare il modello AA5/6 in due copie, una per l’associazione e una per l’Agenzia delle entrate. Si può scaricare il modulo anche on line, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrato. L’Ufficio del Registro chiede anche la fotocopia dell’Atto costitutivo dell’associazione e lo statuto. Inoltre, viene richiesto anche il documento valido del presidente dell’associazione o di un delegato nel caso in cui la domanda dovesse essere presentata da un delegato del presidente. Questi documenti vanno allegati al modello di richiesta del codice fiscale.

Codice fiscale, come si compila il modello AA5/6?

Per la compilazione del modello AA5/6 è necessario barrare, nel quadro A, la casella “Attribuzione del numero di codice fiscale” e inserire la data  di costituzione dell’associazione. Il quadro B riguarda il soggetto d’imposta. E, pertanto, bisogna scrivere il nome, per esteso, dell’associazione e inserire il numero 12 nel campo della “natura giuridica”. La scelta successiva del codice attività varia in base alla tipologia di associazione che si desidera costituire. Per inserire le cifre è necessario fare riferimento ai codici Ateco e alla loro classificazione in base alla tipologia di attività. Di seguito, il richiedente deve indicare l’indirizzo, il Cap, il comune e la provincia della sede legale dell’associazione.

Indicazione del presidente dell’associazione nel modello di richiesta codice fiscale

Il modello AA5/6 continua con il quadro C che riporta le informazioni sul rappresentante. In questo quadro, si devono indicare i dati del presidente dell’associazione e nello spazio “Codice carica” si deve riportare il numero 1. Le due pagine successive si devono lasciare vuote, anche se bisogna stamparle e consegnarle all’Agenzia delle entrate. Va compilata l’ultima pagina dove occorre riportare gli allegati al modello. Il presidente, o un suo delegato, devono barrare le lettere A, B e C, inserire la data e la firma. Le successive parti vanno lasciate vuote.

Dove si registra un’associazione culturale?

Come si apre e dove si registra un’associazione culturale? Innanzitutto, aprire un’associazione culturale è un passaggio utile alla condivisione di interessi e di passioni per il raggiungimento di uno stesso obiettivo. E, pertanto, un gruppo di persone che decide di aprire un’associazione culturale, senza fini di lucro, deve procedere alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

L’atto costitutivo di un’associazione culturale

L’atto costitutivo di un’associazione culturale rappresenta l’accordo tra più persone di istituire un’associazione. Nell’atto devono essere indicati la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede e il patrimonio.

Associazione culturale: lo statuto

Lo statuto dell’associazione culturale deve essere redatto per iscritto e deve contenere al suo interno alcuni elementi imprescindibili:

  • la denominazione dell’associazione;
  • l’oggetto sociale;
  • il rappresentante legale dell’associazione culturale;
  • l’assenza dei fini di lucro;
  • la non possibilità di dividere i proventi dell’attività tra i membri.

I principi dell’associazione culturale nello statuto

Fanno parte dei principi, da riportare nello statuto dell’associazione culturale, i seguenti punti:

  • l’orientamento ai principi di uguaglianza delle norme sull’ordinamento interno all’associazione;
  • l’accettazione del principio di democrazia;
  • la predisposizione degli stessi diritti per tutti i membri dell’associazione;
  • la sovranità dell’assemblea dei soci, in qualità di associati o di partecipanti, insieme ai criteri per l’ammissione e per l’esclusione;
  • la parità di voto degli associati o dei partecipanti per l’approvazione e per la modifica dello statuto, per i regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
  • il principio del voto singolo.

Obblighi di convocazione assemblee e scioglimento associazione culturale nello statuto

Altre informazioni devono essere contenute nello statuto dell’associazione culturale e riguardano gli obblighi di pubblicità delle assemblee, l’intrasmissibilità delle quote e le modalità di scioglimento. Nel dettaglio, lo statuto deve contenere:

  • la predisposizione del rendiconto economico e finanziario obbligatorio la cui modalità di approvazione deve essere stabilita prima;
  • la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
  • la predisposizione di idonee modalità di pubblicità delle convocazioni delle assemblee, delle deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti;
  • la non trasmissibilità delle quote e dei contributi associativi (fa eccezione il caso di morte dell’associato);
  • la rivalutabilità delle quote e dei contributi associativi;
  • la modalità di scioglimento dell’associazione, con obbligo di devolvere il patrimonio a enti che abbiano la stessa finalità.

Associazione culturale: come richiedere il codice fiscale

Dopo aver completato l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione culturale, è necessario presentare richiesta del codice fiscale. La richiesta va fatta presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate con la compilazione del modello AA5/6 (domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione per soggetti diversi dalle persone fisiche). La richiesta può essere fatta anche tramite raccomandata. Il modello si può scaricare sul sito dell’Agenzia delle entrate sia nella versione pdf che in quella editabile.  Dopo l’ottenimento del codice fiscale, l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione devono essere registrati presso l’Agenzia delle entrate.

Come registrare l’associazione culturale presso l’Agenzia delle entrate: il modello 69

La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione si effettua mediante compilazione del modello 69 all’Agenzia delle entrate. Il documento serve a registrare atti e contratti presso l’Agenzia e si può inviare anche per raccomandata. Il modello 69 si compone di tre parti:

  • la prima è riservata all’ufficio e non deve essere compilata dal richiedente. È l’Agenzia delle entrate a compilarla nel momento in cui si presenta il modello;
  • la seconda parte contiene i quadri A, B, D, E ed F e deve essere compilata dal richiedente in base al tipo di atto;
  • il quadro C va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti per gli atti pubblici o le scritture private autenticate o dallo stesso ufficio scritture private non autenticate.

Marca da bollo e modello di pagamento F 23 dell’associazione culturale

L’associazione culturale richiedente deve presentare, oltre al modello 69, anche due copie originali dell’atto da registrare e una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 righe o quattro facciate dell’atto. Inoltre, il richiedente deve compilare il modello di pagamento F 23 per l’imposta di registro nel quale vanno inseriti:

  • il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove si sta effettuando la registrazione che deve essere indicato nel campo numero 6;
  • la causale di registrazione di atto privato (RP) che deve essere indicata nel campo 9;
  • il codice del tributo 109 T che deve essere riportato nel campo 11;
  • l’importo corrispondente all’imposta di registro da versare pari a 200 euro che deve essere riportato nel campo 13.

Infine, l’associazione culturale, dopo la registrazione può decidere se aprire o meno la partita Iva.

Come aprire un’associazione culturale 2021: i passi da compiere

Aprire un’associazione culturale consente di svolgere molte attività che appunto possono essere definite di promozione culturale in senso ampio, come protezione ambientale, musica, scienze, teatro e tante altre attività considerate affini. Di conseguenza sono sempre più numerose le persone che si chiedono come costituire un’associazione culturale. Qui saranno delineati i passaggi chiave.

Costituire un’associazione culturale passo dopo passo

Le associazioni culturali fanno rientrano tra i soggetti che sono stati coinvolti nella riforma del Terzo Settore che è ancora in via di definizione in quanto non sono stati emanati tutti i decreti attuativi previsti dalla legge delega 6 del 2016. In questa guida quindi si cercherà di delineare cosa occorre per aprire un’associazione culturale nel 2021 e ottenere benefici fiscali, ad esempio questo tipo di attività può ottenere anche il 2×1000 dell’IRPEF, si tratta di contributi che possono essere utilizzati per gli scopi istituzionali dell’associazione stessa.

Per conoscere le attività che possono svolgere le associazioni culturali leggi l’approfondimento.

Per aprire un’associazione culturale sono necessarie almeno 3 persone (devono coprire almeno i ruoli essenziali all’interno dell’associazione culturale), queste devono redigere uno statuto e un atto costitutivo. L’associazione deve quindi essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate, in questo modo potrà avere il codice fiscale che va a identificare l’associazione. Infine occorre inviare il modulo telematico EAS ( si tratta di un modello di trasmissione dati specifico per gli enti associativi che operano senza scopi di lucro, deve essere inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati trasmessi, in questo caso la modifica deve essere comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificata la variazione). Ora l’associazione culturale può iniziare le sue attività.

Aprire un’associazione culturale: limiti costituzionali

Finora sono stati elencati in modo generico i passi da compiere per poter costituire un’associazione culturale, ora vediamo nel dettaglio quelle che possono essere le fasi più complesse.

Sicuramente la parte più difficile è redigere lo statuto e l’atto costitutivo, infatti la legge detta dei criteri piuttosto stringenti.  Lo statuto e l’atto costitutivo rappresentano un vero e proprio contratto tra le parti e devono delineare tutti i tratti salienti dell’associazione stessa. La prima cosa da sottolineare è che questi atti devono contenere l’indicazione dell’oggetto sociale e dello scopo che la società stessa intende perseguire. In questo caso il limite più importante è rappresentato dalla Costituzione che all’articolo 18 stabilisce : i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. L’organizzazione militare in Italia è riservata solo allo Stato.  In questo caso l’obiettivo è tutelare lo Stato dalla possibile organizzazione di associazioni che abbiano fini sovversivi.

Gli elementi dell’atto costitutivo

Nell’atto costitutivo devono essere indicati, oltre allo scopo anche:

  • data, luogo, ora in cui i soci fondatori si sono riuniti per costituire l’associazione;
  • denominazione dell’associazione;
  • generalità dei soci fondatori (nome cognome, codice fiscale residenza).

In allegato deve essere inserito lo Statuto .

Gli elementi dello Statuto

A questo punto occorre delineare il contenuto dello Statuto, altro documento essenziale per poter costituire un’associazione culturale.

Questo deve indicare:

  • denominazione dell’associazione;
  • sede legale;
  •  scopo;
  • patrimonio (comprende quote versate dai soci fondatori, donazioni eventuali);
  • organizzazione dell’associaizone;
  • diritti e obblighi degli associati, condizioni per essere ammessi come associati e quelle di esclusione;
  • norme sull’ordinamento e sull’amministrazione ( ad esempio maggioranze richieste per l’approvazione delle varie tipologie di atti);
  • rappresentanza conferita ai vari organi (presidente, amministratore, vice presidente).

Lo Statuto quindi entra più nel dettaglio e va a disciplinare come dovranno essere svolte le attività dell’associazione culturale.

Ad esempio nello statuto devono essere delineate in modo abbastanza preciso le attività che l’associazione culturale può svolgere, inoltre sono indicate le maggioranze necessarie per adottare le decisioni, le funzioni dei vari organi, cioè il consiglio direttivo e l’assemblea. Nello statuto devono essere indicate le modalità per l’uso del fondo comune, regole per il conferimento delle deleghe e dei poteri di rappresentanza dell’ente verso i terzi, disciplina per l’elezione delle varie cariche elettive. Lo Statuto è un atto molto importante che non regola solo il momento costitutivo e la vita dell’associazione, ma anche l’eventuale momento terminale, devono quindi essere indicate le modalità per lo scioglimento dell’associazione e le norme relative alla dismissione dell’eventuale patrimonio accumulato.

Requisiti necessari per ottenere i benefici fiscali

Naturalmente quando si decide di aprire un’associazione culturale l’obiettivo è anche il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 148 del TUIR che considera le operazioni svolte da tale tipo di associazioni come non commerciali. Per poter ottenere tale beneficio è però necessario che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano obbligatoriamente che:

  • l’attività sia svolta senza scopo di lucro;
  • deve prevedere il divieto di distribuire, in forma diretta o indiretta utili, fondi o riserve agli associati;
  • deve indicare come saranno devoluti eventuali fondi e utili presenti nell’associazione culturale al momento del suo scioglimento ( questi non possono essere distribuiti tra gli associati e devono essere devoluti ad associazioni/enti che abbiano finalità simili a quelle perseguite dall’associazione che si sta sciogliendo);
  • statuto e atto costitutivo devono assicurare il diritto di voto a tutti gli associati (le associazioni culturali per ottenere i benefici fiscali devono attenersi al principio democratico);
  • obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto finanziario annuali;
  • norme sulla eleggibilità degli organi associativi;
  • criteri per la pubblicità delle attività svolte.

La particolare complessità degli adempimenti previsti e in particolare la redazione degli atti, suggerisce comunque di avvalersi dell’aiuto di un professionista per la redazione degli atti. Ricordo, infine, che sia l’atto costitutivo, sia lo statuto devono essere sottoscritti dagli associati al momento della costituzione dell’associazione stessa.