Le procedure di controllo degli Studi di Settore si fanno online.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il software di controllo per gli studi di settore 2010. Tale software potrà essere utilizzato dai contribuenti che allegano i modelli degli studi di settore alla dichiarazione dei redditi.

La Procedura di controllo Studi di settore/Parametri consentirà di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, eventuali anomalie o incongruenze tra i dati inseriti nei modelli di dichiarazione e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche di Gerico 2010 e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici

Studi di settore: chi c’è sotto la lente?

Gli studi di settore si applicano a chi esercita prevalentemente una attività delle 206 per le quali sono stati approvati gli studi. Gli studi si riferiranno alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Per sapere se si è soggetti agli studi occorre pertanto controllare se il proprio codice attività rientra nella tabella dei codici per i quali sono stati approvati gli studi. Se il codice di attività è errato occorre procedere alla sua variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione e in questo caso non sono previste sanzioni.

Dal 1 gennaio 2007 gli studi si applicano anche a chi ha un periodo di imposta inferiore a 12 mesi per cui l’attività per periodi inferiori all’anno o anche le attività stagionali non sono più cause di esclusione dagli studi.

Gli studi si applicano anche:

  • quando la nuova attività è iniziata entro 6 mesi dalla cessazione della precedente
  • quando la nuova attività costituisce una prosecuzione di attività svolta da altri soggetti come nel caso di: acquisto o affitto d’azienda; successione o donazione d’azienda; operazioni di trasformazione; operazioni di scissione e fusione di società.

La presunzione di prosecuzione dell’attività si ha quando vi è omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente e sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

Devono comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore anche alcuni soggetti che sono esclusi dagli studi quali: i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari;  i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi/compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;  i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. In questo caso occorre indicare nell’apposito campo NOTE AGGIUNTIVE la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.

I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

Proroga Unico 2010, il Dpcm non è ancora stato pubblicato ma i contribuenti possono stare tranquilli.

L’annunciata proroga per i termini di Unico è ancora non effettiva. Non è stata ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta i termini per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore. Ad ogni modo il ritardo di pubblicazione non comporterà alcun problema al contribuente.

Le “pillole fiscali” della settimana [19 – 23 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (19 – 23 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Ai fini Iva per le intermediazioni tra soggetti passivi non ha importanza dove si trova il bene immobile o viene eseguita la prestazione ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Questo tipo di intermediazioni seguono la regola generale della territorialità dell’Iva disciplinata dall’art. 7 ter del DPR 633/72. Le nuove regole sulla territorialità hanno diviso le operazioni rese nei confronti dei soggetti passivi d’imposta distinguendole dalle operazioni rese nei confronti dei soggetti non passivi. Nel primo caso assume rilevanza dove risiede il Committente; nel secondo vale il luogo e la natura della transazione.
  • In caso di accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore senza esserci stato il preventivo contraddittorio con il contribuente,  la pretesa del tributo deve essere abbandonata. Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio. Gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici che devono essere provviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questi sono i contenuti più rilevanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 Aprile 2010.
  • L’Agenzia delle Entrate ha confermato che invierà ai contribuenti non in regola con gli studi (più di 200 mila), lettere di avviso per invitarli a correggere la situazione e consentire loro di spiegare compiutamente le ragioni per cui i ricavi effettivi si discostano dalle stime di Gerico, si darà la possibilità di una comunicazione ulteriore la cui formulazione è in questi giorni oggetto di studio da parte dell’Agenzia.
  • Puoi chiedere la rateizzazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione del 730/2010. Il sostituto d’imposta calcolerà le rate dovute applicandovi gli interessi di dilazione dovuti nella misura dello 0,33% mensile e trattenendo mensilmente gli importi dovuti a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.
  • Se l’importo delle indennità di trasfertacontrattuali è superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva e questo viene stabilito in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la quota eccedente resta comunque esente da imposte e contributi. Questo è quanto ha reso noto il Ministero del Lavoro con la nota n. 7301, che rettifica l’interpello n. 14 del 2 Aprile 2010, con il quale lo stesso Ministero aveva dichiarato che se l’importo delle indennità di trasferta contrattuali fosse stato superiore a quello previsto, l’eccedente sarebbe stato soggetto ad oneri fiscali e previdenziali.

d.S.

Le “pillole fiscali” della settimana [15 – 19 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (15 – 19 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Le imprese che effettueranno investimenti in ricerca industriale e in sviluppo pre-competitivo, avranno la possibilità di detassare dal reddito d’impresa una quota, ancora tutta da determinare, dell’investimento sostenuto. Per tale agevolazione, dovrebbe essere disponibile un budget di 70 milioni di Euro.
  • Le risultanze del software Gerico da sole sembrerebbero non essere sufficienti agli studi di settore. Quindi, essendo necessari ulteriori chiarimenti è più motivato l’invito al contraddittorio.
  • Il Ministero dell’Economia sta studiando delle misure che mirano a potenziare gli strumenti che permettono di disinnescare il contenzioso fiscale. Tali misure saranno contenute nel decreto sviluppo che dovrebbe contenere una disposizione secondo la quale, se le somme contestate dall’Amministrazione Finanziaria sono inferiori ad Euro 50mila, i contribuenti potranno accedere alla conciliazione, all’acquiescenza o alla definizione in contraddittorio senza essere obbligati a prestare garanzie fideiussorie per ottenere la rateazione del debito.
  • dal prossimo 1° Aprile la comunicazione unica per l’attività d’impresa diverrà obbligatoria; con tale procedura si potrà avviare un’attività d’impresa con un unico invio al Registro delle Imprese. La comunicazione unica permette di chiedere codice fiscale e partita Iva, aprire la posizione assicurativa Inail, chiedere l’iscrizione all’Inps dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e al Registro delle Imprese.
  • Con l’entrata in vigore del decreto collegato lavoro, sono stati sensibilmente ridotti i tempi per promuovere ricorso in giudizio contro un licenziamento ritenuto illegittimo o contro un recesso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, se a seguito dell’impugnazione del licenziamento, né il lavoratore né il datore di lavoro promuovono il tentativo di conciliazione o di arbitrato, il ricorso dovrà essere presentato in Tribunale entro 180 giorni dalla data dell’impugnazione stessa.