DURC e INPS, come deve comportarsi una società in accomandita semplice?

Buongiorno volevo sapere se per una S.A.S. l’emissione del DURC può essere negato, se i problemi con l’INPS sono dei soci accomandanti o accomandatari e non sono in alcun modo collegati con la S.A.S. in questione. (Giuseppe F. – Sud)

Gentile lettore, non essendo specificate nel quesito notizie  riguardanti la presenza o meno di dipendenti nella società è opportuno  innanzitutto effettuare un distinguo fra:

  1.  Aziende senza dipendenti e senza obbligo (anche per tipologia di attività svolta) di iscrizione all’Inail, caso in cui il Durc non può essere richiesto, ma è sostituito dal certificato di regolarità contributiva.
  2. Aziende senza dipendenti,  con obbligo di iscrizione all’Inail ed eventuali figure inquadrate alla gestione separata Inps per le quali è possibile l’accesso al Durc.
  3. Aziende con dipendenti e conseguente obbligo di iscrizione all’Inail per le quali è prevista la procedura Durc.

Negli ultimi due casi, pur tenendo presente le svariate interpretazioni di cui è suscettibile  la disciplina Durc, possiamo ritenere che vertendo l’istruttoria sulla regolarità  societaria, essa non debba tenere conto di eventuali situazioni debitorie in capo alla posizione  personale dei soci, in ragione della distinzione fra soggetto giuridico e persona fisica.

Ciò nonostante, facciamo però presente che alcune sedi Inps in fase di istruttoria hanno proceduto alla richiesta di sistemazione contributiva dei soci pur esprimendosi sulla regolarità delle posizioni relative alle società.

Studio Ciraolo

DURC: imprenditori, sistemate le incongruenze prima della sentenza di irregolarità

Il Documento Unico di Regolarità contributiva è uno strumento fondamentale nella lotta all’evasione contributivo – previdenziale. A fare richiesta del certificato sono sia le aziende aggiudicatarie di appalti di forniture, servizi o lavori edili in ambito pubblico e privato, sia le imprese che intendono accedere a finanziamenti, sovvenzioni o benefici normativi in materia di  lavoro e legislazione sociale. A pronunciarsi sulla regolarità contributiva sono gli Enti previdenziali e assistenziali attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, ufficio telematico a cui far pervenire le richieste Durc e presso il quale è possibile monitorare la pratica in tutte le sue fasi. La richiesta è quindi processata contemporaneamente da Inps, Inail e laddove previsto, dalla Cassa edile. Tutti e tre gli enti possono pronunciarsi sulla regolarità dell’impresa entro 30 giorni oltre i quali il certificato viene emesso applicando la regola del c.d. silenzio – assenso. In questo contesto è importante sottolineare un aspetto a volte trascurato nell’ambito della gestione della procedura DURC. Ci riferiamo al DM 24/10/2007 che all’art. 7 prevede la sospensione dell’istruttoria, fissata in 15 giorni, in caso di irregolarità. Tale periodo sarà utile all’azienda al fine di effettuare eventuali sanatorie riguardanti sia scoperture contributive che irregolarità legate al mancato espletamento di adempimenti amministrativi, evitando così l’emissione del certificato irregolare.

 L’invito agli imprenditori è dunque quello di mantenere gli occhi bene aperti e di accertarsi  che venga rispettato il diritto a poter sistemare eventuali incongruenze prima che venga emessa una sentenza di irregolarità  pregiudicando il buon esito del certificato.

Studio CIRAOLO

INFOIVA consiglia un approfondimento sul sito della COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI. Inoltre nella sezione daownload del sito è disponibile il link da cui scaricare tutti i moduli necessari.