Tregua Fiscale di Salvini, si farà o è solo una dichiarazione estiva?

Nel pieno dell’estate e nel pieno dell’espletamento delle procedure per la rottamazione quater e stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, arriva una dichiarazione bomba di Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti: è necessario tagliare le cartelle esattoriali dei contribuenti. Scoppiano polemiche e allarmi, ma vediamo per quale motivo molto probabilmente si tratta di un’entrata in campo poco realistica.

Cartelle fiscali dimezzate in  caso di omesso versamento

Appena dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini che sottolinea la necessità di un nuovo provvedimento di pace fiscale volto a dimezzare le cartelle esattoriali di chi non paga perché si trova in difficoltà, scoppiano le polemiche.

La prima cosa da dire è che per come è stato pensato il provvedimento si tratta di una misura diversa rispetto alla rottamazione quater e per due ordini di ragioni. La prima è che a differenza della rottamazione quater andrebbe a tagliare non solo interessi, sanzioni e aggio, ma anche la quota capitale dell’imposta non pagata, questo implica un maggiore risparmio.

In secondo luogo cambia l’oggetto, infatti Salvini ha sottolineato che andrebbe a favorire coloro che hanno presentato una dichiarazione e che in seguito non hanno effettuato i pagamenti, quindi i casi di omesso versamento. Salvini sottolinea che in questi casi c’è l’evidente volontà di pagare, ma che molto probabilmente il contribuente non ha avuto liquidità per farlo e di conseguenza è inutile portare avanti queste cartelle esattoriali, meglio chiudere tutto con uno sconto. Secondo le stime di Mattero Salvini si traterebbe di 15 milioni di italiani interessati da questo potenziale provvedimento.

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Perché riteniamo che il provvedimento non si farà?

I motivi per i quali molto probabilmente non ci sarà questa misura di pace fiscale sono molteplici, in primo luogo siamo nel bel mezzo della campagna rottamazione quater e di conseguenza è improbabile un provvedimento che andrebbe a sovrapporsi a questo. In secondo luogo c’è un’evidente invasione di campo perché Salvini non è certo il Ministro che deve fare proposte inerenti il Fisco.

Con molta probabilità si è trattato di un intento, dell’esternazione di un’opinione, ma nulla che a conti fatti possa avere una qualche rilevanza in questo preciso momento storico. Certamente può essere fuorviante fare queste dichiarazioni perché chi ha aderito alla rottamazione quater potrebbe trovare poco conveniente pagare le rate e magari preferisce attendere un nuovo provvedimento, ma questa scelta potrebbe davvero essere poco saggia perché ad ora, visto che il Governo lavora anche a un’importante riforma strutturale del Fisco che dovrebbe portare a una riduzione delle aliquote Irpef, allargamento della flat tax ed eliminazione dell’Irap (graduale) e ci sarebbe davvero troppa carne alla brace sul tema Fisco.

Uno stop alle dichiarazioni di Salvini arriva anche da Ernesto Maria Ruffini, direttore del’Agenzia delle entrate che sottolinea l’incasso record da evasione fiscale nel 2022 di 20 miliardi di eruo. Sottolinea che sono importanti i provvedimenti di pace fiscale, ma è altrettanto importante contrastare l’evasione fiscale perché è un segnale di giustizia nei confronti di tutti coloro, e sono la maggioranza, pagano regolarmente le imposte.

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Tregua fiscale, arriva la non punibilità per i reati tributari

Con il decreto 34 del 2023 arriva la non punibilità per molti reati per i quali è prevista la tregua fiscale attraverso la definizione agevolata. Anche in caso di dilazioni molto lunga i contribuenti potranno beneficiare della depenalizzazione. Ecco i reati coinvolti.

Reati tributari per i quali non c’è la punibilità penale

Con il decreto 34 del 2023 è prevista una nuova causa di non punibilità per alcuni reati tributari. In particolare si tratta di:

  • articolo 10 bis del decreto legislativo 74 del 2000, cioè omesso versamento di ritenute;
  • articolo 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000, quindi omesso versamento Iva;
  • articolo 10 quater comma del decreto legislativo 74 del 2000 indebita compensazione con utilizzo di crediti non spettanti.

Non si tratta di una depenalizzazione generalizzata, cioè non sarà valevole in tutti i casi in cui siano commessi questi reati e per sempre ma solo, come precisa il decreto “quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.

Si tratta dei casi in cui il contribuente abbia richieda la definizione agevolata per “Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021” con istanza da produrre entro il 30 settembre 2023.

L’adesione alla pace fiscale, con il pagamento degli importi dovuti anche con dilazione, viene quindi parificata all’estinzione del debito tributario prima del dibattimento. Ipotesi già prevista dallo stesso decreto legislativo 74 del 2000 articolo 13.

Questo scudo penale ha l’obiettivo di incentivare i contribuenti ad aderire alle misure di pace fiscale e quindi anche a snellire i processi tributari attraverso questo che può essere considerato un vero e proprio strumento deflattivo di liti tributarie.

Attenzione alla non punibilità in caso di pagamento rateale

Precisa l’Agenzia delle entrate che sebbene l’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 preveda la non punibilità solo nel caso in cui il pagamento anche rateale, con conseguente estinzione, sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione pronuncia n. 28031 del 28 giugno 2023 che dà rilevanza all’avvenuto pagamento rateale sebbene completato dopo l’apertura del dibattimento, nel caso in cui il fatto appaia caratterizzato da una particolare tenuità e nel caso in cui il comportamento appaia non abituale.

Nel caso in cui non ricorrano queste circostanze, cioè particolare tenuità del fatto e comportamento non abituale, il contribuente per poter ottenere l’applicazione della causa di non punibilità deve prima versare integralmente le somme.

Questo perché la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la richiesta “gli effetti della causa di non punibilità si producono soltanto al momento dell’integrale pagamento del debito e degli accessori, non essendo dunque sufficiente la sottoscrizione di un accordo con l’Ufficio (…) o comunque una istanza volta a dichiarare la propria volontà ad aderire ad una specifica definizione agevolata cui consegua un pagamento dilazionato, posto, peraltro, che l’interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente”.

Precisa quindi l’Agenzia delle Entrate che per ottenere la non punibilità il contribuente deve:

  • proporre domanda di definizione agevolata entro il 30 settembre 2023;
  • eseguire il pagamento integrale delle somme dovute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
  • invocare l’applicazione della circostanza attenuante.

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Tregua fiscale, nel decreto bollette prorogate le scadenze per conciliarsi con il Fisco

Con il decreto Bollette cambiano i termini temporali per la tregua fiscale. Ecco i nuovi termini per aderire e pagare la prima rata.

Tregua fiscale arrivano i nuovi termini

La tregua fiscale era uno dei provvedimenti più attesi e con la legge di bilancio 2023 è prevista una disciplina complessa, con diversi istituti che consentono di risolvere i problemi con il fisco in maniera agevolata. Le principali scadenze cadevano nel giorno 31 marzo 2023, ora molte di queste sono posticipate e con esse anche il termine previsto per il pagamento della prima rata o rata unica. Ecco cosa cambia ora.

Per le Violazioni formali inerenti imposta sui redditi, Iva e Irap scadenza prima rata al 31 ottobre 2023 e successiva il 31 marzo 2024.

Nuovi termini per il ravvedimento speciale

Per il Ravvedimento speciale per violazione inerenti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, la scadenza della prima rata cambia dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. Le successive rate avranno scadenze al 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

In merito alle violazioni sanabili, il decreto approvato il 28 marzo 2023 prevede che non debbano essere fatte rientrare nella regolarizzazione le violazioni rilevabili con i controlli automatici e le violazioni di natura formale che possono essere definite con procedure diverse rispetto al ravvedimento speciale. Sono inoltre escluse dalla regolarizzazione con il ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale, mentre sono ricomprese le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE che non siano rilevabili con i controlli automatici.

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Liti tributarie: nuovi termini per la definizione agevolata

Cambiano anche i termini previsti per la rinuncia alle liti tributarie e la conciliazione.

Per la definizione delle liti tributarie pendenti il termine per proporre la domanda viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

L’eventuale mancata accettazione dell’istanza per la definizione agevolata deve essere comunicata dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2024, il termine inizialmente previsto era il 31 luglio 2024.

Per quanto riguarda la rinuncia agevolata alle liti pendenti in Corte di Cassazione, l’iniziale termine del 30 giugno 2023 slitta al 30 settembre 2023.

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Tregua fiscale, arrivano nuovi chiamarimenti dal Fisco

La tregua fiscale tanto promessa è ormai realtà. Ma genera ancora qualche dubbio in fase di applicazione, ecco quindi i nuovi chiarimenti del Fisco.

Tregua fiscale, la circolare n.6/E

Continuano ad arrivare i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in merito ai dubbi via via posti. Questa volta si risponde a quelli sollevati dagli ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio (Legge n.197/2022).

La circolare n.6/E chiarisce in merito all’applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare si tratta della regolarizzazione delle irregolarità formali, il cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate, l’accertamento con adesione e il reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Tregua fiscale, le irregolarità formali

La circolare specifica anche le cosidette irregolarità formali, cioè le violazioni per le quali sono previste sanzioni pecuniarie “entro i limiti minimi e massimi o in una misura fissa non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionale la sanzione. Le irregolarità formali, sono quindi sanabili attraverso l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, oltre i termini ordinari. Ma solo se le stesse fatture sono incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Solo in questo caso è prevista la sanabilità.

Il ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità vincolata in ambito amministrativo tributario. La circolare chiarice che il “ravvedimento operoso speciale” consente la regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Tuttavia è applicabile anche nei periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

 

 

Riforma del Fisco: tregua fiscale in arrivo per i mesi di agosto e dicembre

La bozza della riforma fiscale al vaglio del Consiglio dei Ministri promette grandi novità e tra queste vi è anche la sospensione di tutti i termini durante i mesi di agosto e dicembre, una vera tregua fiscale per tutti i contribuenti che non riceveranno in questo periodo comunicazioni, avvisi, atti dall’Agenzia delle Entrate.

Riforma fiscale: cosa prevede per la tregua fiscale?

Tra le misure previste all’interno della bozza di riforma fiscale vi è la revisione del calendario fiscale. Attualmente privati, ma soprattutto le aziende, vedono accumularsi scadenze su scadenze, adempimenti vari che rendono difficile la gestione dell’attività. Nei progetti del Governo vi è una semplificazione degli adempimenti e non solo, si parla anche di una vera e propria tregua fiscale nei mesi di agosto e dicembre. Si tratterebbe di una sorta di periodo franco in cui sono sospese le comunicazioni tra Fisco, cittadini e aziende al fine di aiutare i contribuenti a mettere in ordine di vari adempimenti senza eccessive pressioni.

In particolare dalla bozza emerge la sospensione per i mesi di agosto e dicembre dell’invio di comunicazioni, inviti, richieste di atti, documenti, registri.

A dare l’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione della bozza è stato proprio il vice ministro all’Economia Maurizio Leo.

Tregua fiscale: è già in vigore per il mese di agosto

In realtà la pausa estiva è già prevista nel decreto fiscale 193 del 2016, articolo 7 quater, comma 16 che sospende i termini di trasmissione dei documenti da 1° agosto al 4 settembre. Nella norma in oggetto restano però esclusi i termini relativi alle richieste effettuate durante le attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Nello stesso periodo è prevista anche una tregua per gli avvisi bonari, cioè le comunicazioni di irregolarità emerse durante i controlli automatici alle dichiarazioni. Negli ultimi anni inoltre l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso l’invio di comunicazioni di irregolarità nel periodo compreso tra l’ultima settimana di luglio e la prima di settembre.

Di conseguenza la vera novità all’interno della riforma fiscale sarebbe la tregua fiscale prevista per il mese di dicembre.

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Riforma fiscale, presentata la bozza: Irpef, flat tax, Ires e agevolazioni

Rottamazione quater: cosa succede a multe stradali e bollo auto?

La legge di bilancio 2023 prevede diversi provvedimenti di pace fiscale, tra questi due sono i principali: la rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, molti si stanno però chiedendo se questi provvedimenti riguardano anche le multe stradali e il bollo auto.

Stralcio e rottamazione quater

Per capire quali cartelle esattoriali rientrano nei benefici dello stralcio e della rottamazione quater è necessario fare una premessa. Le misure di pace fiscale previste nella legge di bilancio 2023 si applicano in modo automatico alle cartelle esattoriali provenienti dalle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. Per gli atti provenienti da altri soggetti è, invece, necessario che questi comunichino entro il termine del 30 aprile (prorogato con il decreto Milleproroghe) la volontà di aderire allo stralcio e alla rottamazione quater.

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Bollo auto non pagato: rientra nella rottamazione quater e nello stralcio delle cartelle?

Per quanto riguarda i bolli auto dobbiamo ricordare che si tratta di un tributo regionale, ma riscosso dallo Stato, proprio tale figura ambivalente sta portando difficoltà interpretative, infatti se il bollo auto si considera un tributo erariale si applicano le norme previste per le cartelle esattoriali emesse dalle agenzie fiscali e di conseguenza:

  • le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo fino a 1.000 euro sono soggette allo stralcio automatico;
  • per le cartelle esattoriali superiori a 1.000 euro affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e per quelle di qualunque importo fino al 30 giugno 2022, si applica la definizione agevolata della rottamazione quater che consente di liberarsi del debito fiscale versando, anche a rate, gli importi del capitale, spese di notifica e riscossione. Escluse quindi le sanzioni e gli interessi di mora.

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Nonostante vi siano perplessità da parte dei giuristi, la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che il tributo ha natura erariale e di conseguenza dovrebbero essere senza dubbio applicate le norme previste per la tregua fiscale.

Multe stradali: attenzione non tutte rientrano nella pace fiscale

Abbiamo visto che la tesi prevalente è che il bollo auto, sebbene sia diretto alle Regioni, debba essere considerato un tributo erariale. Diversa è invece la natura delle multe stradali. In questo caso, come stabilito nella legge di bilancio 2023, al fine di non mettere i Comuni in difficoltà economiche, è previsto che siano proprio questi a dover deliberare se aderire o meno ai provvedimenti di tregua fiscale e di conseguenza se debbano essere applicate le norme sullo stralcio e sulla rottamazione quater oppure, se si debba provvedere al pagamento.

In particolare Comuni, Province e Regioni entro il 30 aprile 2023 ( termine prorogato con il decreto Milleproroghe) dovranno deliberare e quindi comunicare all’Agenzia Entrate e Riscossione se hanno intenzione di aderire alle misure di pace fiscale. Per lo stralcio (cartelle di importo inferiore a 1.000 euro) è previsto che nel caso in cui l’ente non aderisca, ci sia comunque lo stralcio delle somme aggiuntive rispetto al capitale (interessi, sanzioni e aggio). Nel caso in cui l’infrazione sia stata accertata da Carabinieri, Polizia o altri agenti statali, scatta lo stralcio automatico anche della sanzione. Di conseguenza, lo stralcio non si applica nel caso in cui le multe siano state emesse dalla Polizia Locale.

Per la rottamazione quater invece vi è la stessa applicazione prevista per le cartelle provenienti da agenzie fiscali ed enti previdenziali, in questo caso l’ente (Comune, Regione, Provincia) potrà riscuotere la somma capitale, spese di notifica e riscossione.

Rottamazione quater: disponibile il prospetto degli importi dovuti. Ecco come ottenerlo

Dal giorno 15 febbraio 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile controllare il prospetto dei carichi pendenti che possono rientrare nella definizione agevolata-rottamazione quater ( legge di bilancio 2023-legge 197 del 2022).

Definizione agevolata-tregua fiscale: sintesi

La legge di Bilancio 2023 ha disciplinato la definizione agevolata che consente a coloro che hanno maturato carichi pendenti per debiti fiscali di poter risolvere il rapporto con il Fisco in modo agevolato e quindi pagando l’importo delle cartelle esattoriali comprendente il capitale, le spese di procedura e di notifica, escludendo invece interessi, sanzioni e aggio.

La definizione agevolata può essere richiesta per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

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Nei giorni scorsi l’Agenzia ha invece reso noti i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle cartelle esattoriali, in questo caso puoi approfondire l’argomento all’articolo: Tregua fiscale: pubblicati i codici tributo dall’Agenzia delle Entrate

Prospetto definizione agevolata: cos’è? Cosa trovo nel prospetto?

Ora sono state fornite le indicazioni procedurali per ottenere il prospetto delle cartelle esattoriali che il contribuente può far rientrare nella definizione agevolata. Ricordiamo fin da ora che il contribuente deve aderire entro il 30 aprile 2022 accedendo all’area personale sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e completando la procedura online. La procedura online può essere effettuata anche senza identificazione con un’identità digitale, ma in questo caso è necessario indicare un recapito di posta elettronica.

Il prospetto informativo è un documento che contiene:

– l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere oggetto di definizione agevolata-rottamazione quater;

– l’importo dovuto aderendo alla tregua fiscale.

Come posso richiedere il prospetto informativo?

Il prospetto informativo può essere richiesto telematicamente, anche in questo caso è possibile utilizzare due procedure.

Accesso con identità digitale

Si può entrare nell’area riservata accedendo con un codice di identità digitale (Cie, Spid, Cns), in questo caso si potrà visualizzare immediatamente la schermata con i dati della richiesta inoltrata. Nelle successive 24 ore il contribuente riceverà attraverso una e-mail il link per scaricare il prospetto. Occorre però prestare attenzione, infatti il link è attivo solo per 5 giorni. Intercorso tale termine non sarà più possibile visualizzare il prospetto.

Accesso senza identificazione con identità digitale

La richiesta può essere effettuata anche in area pubblica, in questo caso è però necessario seguire una procedura diversa con la necessità di allegare una documentazione diversa in base alla forma giuridica del soggetto richiedente. Nelle successive 72 ore si riceverà un link per convalidare il proprio indirizzo e-mail. Effettuata la convalida si riceverà una seconda e-mail in cui sarà confermata la presa in carico dell’istanza. Infine, il contribuente riceverà una terza e-mail dove è incluso un link da utilizzare per poter accedere al proprio prospetto. Anche in questo caso il link è attivo solo per 5 giorni.

Le operazioni per ottenere il prospetto dei debiti con il Fisco agevolabili con la rottamazione quater possono essere compiute, dietro delega, anche da un intermediario abilitato.

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Tregua fiscale: pubblicati i codici tributo dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto con la Risoluzione 6/E/2023 a istituire i codici tributo che consentono di avvalersi della tregua fiscale introdotta con la legge di bilancio 2023 ( legge 197 del 2022). Ecco quali sono.

I codici tributo per regolarizzare le cartelle esattoriali con la tregua fiscale

Sappiamo che la legge di bilancio 2023 ha previsto diverse forme di pace fiscale riferite a cartelle esattoriali diverse e vizi diversi. Ora per le varie tipologie sono istituiti i codici tributo.

Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) codice tributo TF44. Nel campo anno di riferimento deve essere indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione. Nel campo rateazione/regione/prov./mese rif.” va indicato il numero della rata; se il versamento avviene in un’unica soluzione, va indicato il valore “0101”

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178). In questi casi i codici tributo da indicare sono diversi:

  • TF45 Irpef- sanzioni;
  • TF46 Ires- sanzioni;
  • TF47 Iva-sanzioni;
  • TF48 Addizionali e maggiorazioni IRES – sanzioni;
  • TF49 Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – sanzioni;
  • TF50 Ira- sanzioni;
  • TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF53 – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – sanzioni;
  • TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF56 – Altre violazioni tributarie – sanzioni.

Gli altri codici tributo per la tregua fiscale legge di bilancio 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie commi da 186 a 202, anche in questo caso vi sono diversi codici tributo da utilizzare:

  • TF20 IVA e relativi interessi;
  • TF21 Altri tributi erariali e relativi interessi;
  • TF22 Sanzioni relative ai tributi erariali;
  • TF23 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;
  • TF24 Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF;
  • TF25 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;
  • TF26 Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF.

Resta infine la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221), con i relativi codici tributo:

  • TF40 IVA e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate;
  • TF41 Altri tributi erariali e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate;
  • TF42 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate;
  • TF43 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate.

Tregua fiscale: allo studio l’annullamento delle cartelle non riscuotibili

Nella trasmissione televisiva Quarta Repubblica il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, ha parlato delle novità fiscali che dovrebbero essere approvate a breve. Tra questa c’è il taglio delle cartelle non riscuotibili.

Tregua fiscale: basta lavorare su cartelle non riscuotibili

Finora nel parlare di pace fiscale o tregua fiscale è stata ipotizzata la cancellazione dei debiti fiscali di importo inferiore a 1.000 euro, mentre per le cartelle esattoriali di importo compreso tra 1.000 e 3.000 euro si sta lavorando all’ipotesi di un taglio al 50%. Il taglio dovrebbe valere per le cartelle fino al 2015.

Nell’intervista Maurizio Leo ha sottolineato che è necessario fermare il diluvio di cartelle esattoriali che sta arrivando, lo stesso è il frutto di molteplici atti di accertamento inviati ai contribuenti e non pagati. Gli stessi si sono trasformati in cartelle esattoriali che ammontano a un valore di 1.132 miliardi, ma la stessa Corte dei Conti ha praticamente calcolato che di questi solo il 6-7% è effettivamente riscuotibile. Nonostante questo, le cartelle continuano ad arrivare e per alleggerire questo carico, che diventa anche di incombenze, si sta ipotizzando il taglio delle cartelle non riscuotibili.

Quali sono le cartelle non riscuotibili?

A precisare cosa si intende per cartelle non riscuotibili è lo stesso vice-ministro all’economia Maurizio Leo. In primo luogo, in base alle dichiarazioni del vice-ministro, ci sono le cartelle intestate ai deceduti che in alcuni casi specifici non possono essere riscosse ed è quindi inutile continuare con la procedura, molto più corretto sarebbe cestinarle. Altre cartelle esattoriali non riscuotibili sono quelle dei soggetti falliti. Si tratta quindi di cartelle che devono essere eliminate dal sistema in modo da rendere anche i lavori dei vari operatori più fluidi.

Per quanto riguarda le cartelle sotto i 1.000 euro, la necessità di azzerarle non deriva tanto dal voler premiare il contribuente che non ha adempiuto in modo corretto ai suoi obblighi tributari, ma si tratta di una necessità visto che i costi di riscossione per queste alla fine supera il mal torto. Un’operazione simile, per lo stesso motivo, ci fu per le cartelle dal 2010 al 2015.

Revisione del sistema sanzionatorio nella riforma fiscale

Il vice-ministro nella stessa intervista ha anche annunciato la volontà di rivedere il sistema sanzionatorio, questo però potrà essere fatto solo dal mese di gennaio in poi con un’apposita norma. Più immediato invece dovrebbe essere l’effetto della tregua fiscale che si può inserire anche nella legge di bilancio.

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