Partite Iva e Fisco, si paga il 7 luglio

E’ finalmente ufficiale lo slittamento del versamento delle imposte per i titolari di partita Iva: sarà possibile pagare il modello Unico 2014 fino al prossimo 7 luglio. Secondo il calendario elaborato dalle istituzioni del Fisco, il 16 giugno sarebbe dovuto ricorrere il termine per il pagamento dell’acconto riguardo Unico 2014, il modello richiesto a tutti i titolari di partita Iva, dunque con regime contributivo diverso dai dipendenti o pensionati, i quali sono tenuti a consegnare al sostituto d’imposta il Modello 730. Nessun rischio, quindi, per chi non abbia effettuato gli adempimenti entro la prima scadenza: il pagamento di Unico slitta infatti senza ulteriori maggiorazioni o interessi di mora. Ecco, dunque, il nuovo calendario di Unico: Il 7 luglio prossimo sarà il termine ultimo per il pagamento senza more a saldo di Unico 2013 e primo contributo per Unico 2014 per chi è sottoposto a studi di settore, incluso chi versa imposta forfettaria del 5%. Il 16 luglio sarà la scadenza conclusiva per i contribuenti che devono presentare il modello senza essere sottoposti a studi di settore. Di seguito un breve promemoria:

7 luglio 2014. Termine ultimo per il pagamento senza more a saldo di Unico 2013 e primo contributo per Unico 2014 per chi è sottoposto a studi di settore, incluso chi versa imposta fortait del 5%.

16 luglio 2014. Scadenza conclusiva per i contribuenti che devono presentare il modello senza essere sottoposti a studi di settore. Versamento relativo al saldo 2013 e alla prima rata 2014, con maggiorazione dello 0,40%.

30 luglio 2014. Chi non riesca a rispettare la data del 16 luglio, potrà procedere al reintegro della propria posizione potranno versare il dovuto con maggiorazione dello 0,40% più lo 0,25 per ogni giorni in più.

20 agosto 2014. Scadenza per i contribuenti sottoposti a studi di settore, che potranno procedere al saldo 2013 e alla prima rata 2014 con la maggiorazione dello 0,40% in caso non abbiano rispettato la data del 7 luglio.

Jacopo MARCHESANO

INT a Napoli per una giornata di studio e di approfondimento

L’Istituto Nazionale Tributaristi ha organizzato, per l’11 giugno, una Giornata di studio riferito all’aggiornamento professionale obbligatorio per gli iscritti INT.

L’incontro, che si terrà a Napoli presso la sala Giardino dell’Hotel Royal Continental verterà in particolare sulle Novità di Unico 2013 e sugli effetti normativi della Legge n. 4/2013.

Ad aprire i lavori ci sarà il delegato provinciale Vincenzo Bosso, che introdurrà gli interventi di Paolo Ricci, Docente Scuola Superiore Economia e Finanza, che tratterà delle Novità fiscali di Unico 2013, e di Riccardo Alemanno, Presidente nazionale INT, che evidenzierà le peculiarità della Legge 4/2013 e gli obblighi derivanti per i tributaristi dell’INT.

Oltre a questi due importanti focus, saranno ribadite le indicazioni comportamentali per i tributaristi, soggetti depositari delle scritture contabili, che non riuscissero più ad avere contatti e comunicazioni con ditte per le quali svolgono tale funzione.
In approfondimento di questa questione, INT ha emanato una Circolare collegata alla Risoluzione in materia dell’Agenzia delle Entrate n.65E del 2011.

La partecipazione è libera e gratuita sino ad esaurimento posti.

Vera MORETTI

Guida alla compilazione Unico 2013 Autonomi e Ditte


Si avvicina il periodo della dichiarazione dei redditi e per questo motivo abbiamo pensato di fornirvi una veloce guida per la compilazione del modello Unico 2013 dedicato a lavoratori autonomi e ditte individuali.

All’interno del documento, il quadro E è quello dedicato ai lavoratori autonomi, i quali dovranno dichiarare quanto incassato durante l’anno, oltre ai costi sostenuti che possono essere dedotti dall’IRPEF. Desideriamo ricordare che per la maggior parte dei lavoratori autonomi vale il principio di cassa.

Esso prevede che i ricavi vengano tassati al momento dell’incasso e i costi dedotti nel momento in cui vengono pagati. Quindi l’IRPEF andrà pagata al netto delle ritenute subite durante l’anno dichiarate nelle fatture consegnate a tutti i clienti.

Alle ditte individuali viene dedicato il quadro F del modello Unico 2013 se si tratta di contabilità ordinaria, oppure quadro G se in contabilità semplificata. Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di dichiarare il reditto d’impresa, che dovrà essere calcolato come differenza tra ricavi e costi di competenza.

Per le ditte individuali non viene applicato il principio di cassa, ma i ricavi vengono tassati quando sono fatturati, indipendentemente dal momento in cui vengono incassate le somme. Stessa situazione per i costi correlati ai ricavi dell’anno che possono essere dedotti, anche se non sono stati pagati.

Sia per i lavoratori autonomi che ditte, il modello dovrà essere compilato anche nei riquadri A e B se in possesso di redditi da fabbricati e da terreni. Nel riquadro N va riportata l’imposta lorda mentre nel quadro P i costi deducibili da sottrarre al reddito per il calcolo dell’IRPEF lorda.

La maggiorazione per le società di comodo si applica sull’IRES

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che riguarda i casi di applicazione della maggiorazione fiscale del 10,5% delle società di comodo, da inserire nel modello UNICO 2013.
L’aliquota è applicabile all’intero imponibile IRES.

Ciò è valido per le società:

  • non operative definite dall’articolo 30 della legge 724/1994.
  • in perdita sistematica (legge 148/2011, art. 36-decies) da tre periodi di imposta.

La maggiorazione si calcola sul reddito imponibile perciò la società di comodo paga sia l’IRES ordinaria di propria competenza sia la maggiorazione.

Nel caso in cui una società di comodo abbia imputato per trasparenza parte del reddito imponibile a un’altra società o soggetto passivo IRES non “di comodo”, la maggiorazione si paga solo sulla quota imputata per trasparenza ma la tassa è versata dal soggetto passivo IRES. Se anche quest’ultimo è una società di comodo, si limita ad applicare la maggiorazione all’intero reddito imponibile.

Nel caso di una società di comodo in regime di trasparenza secondo gli articoli 115 e 116 del Tuir, la maggiorazione IRES è pagata autonomamente da ogni singola società di comodo.
Se la società di comodo fa parte di un bilancio consolidato in un gruppo, assoggetta individualmente il proprio reddito alla maggiorazione, mentre l’IRES ordinaria la paga la controllante.

La maggiorazione si paga a partire dal periodo d’imposta 2012, quindi con le dichiarazioni 2013.
Per determinare l’acconto 2012 bisogna calcolare, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe pagata applicando la maggiorazione del 10,5%

Vera MORETTI

Il decreto proroghe sulle aree fabbricabili non edificate

Con la Finanziaria 2006 era diventato possibile rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, alla condizione che l’utilizzo dell’area edificata rimanesse lo stesso per almeno cinque anni.

Il Decreto proroghe 2012 ha allungato questo lasso di tempo portandolo a dieci anni. Questo significa che i contribuenti che non hanno eseguito le costruzioni entro i 5 anni previsti inizialmente possono continuare a beneficiare della rivalutazione a condizione che l’utilizzo edificatorio avvenga entro il 31.12.2015.

Ma l’annuncio della proroga è arrivato quando il termine originario di 5 anni era già scaduto e quindi i contribuenti che non hanno edificato entro il 31.12.2010 sono già decaduti dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto a bilancio, sorgere di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo utilizzabile già dal 1° gennaio 2011 in compensazione, e liberazione del saldo attivo di rivalutazione.

Per questi motivi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per precisare gli effetti della proroga per i soggetti già decaduti dal beneficio a causa del mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine originariamente previsto del 31.12.2010.

Tali effetti sono diversi a seconda che il contribuente scelga di fruire o no del nuovo termine decennale.

Scelta di NON fruire della proroga:
Se il contribuente sceglie di non fruire dell’apertura dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la decadenza dei benefici della rivalutazione

  • non deve riportare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio;
  • il saldo attivo resta una posta non vincolata;
  • ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo.

Scelta di fruire della proroga :
Se il contribuente sceglie di fruire della proroga dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la rivalutazione:

  • deve riversare il credito d’imposta già fruito in compensazione entro il 30.09.2013 (termine di presentazione di UNICO 2013 – periodo d’imposta 2012); il versamento, senza sanzioni e con interessi al saggio legale deve avvenire mediante F24 indicando il codice tributo “1812” e l’anno di riferimento “2011”;
  • vengono riconosciuti i maggiori valori fiscali delle aree iscritti;
  • viene ricostituito il saldo attivo di rivalutazione.

Vera MORETTI

Nuove disposizioni per i contributi IVS di artigiani e commercianti

di Vera MORETTI

E’ uscita la circolare dell’Inps relativa agli importi dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di Artigiani e Commercianti, propri e a favore dei loro collaboratori, per il 2012.
Le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018, come previsto dalla manovra Monti.

Per il 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari a:

  • 21,30% per gli artigiani (anziché 20%);
  • 21,39% per i commercianti (anziché 20,09%).

Per chi ha meno di 21 anni e lavora presso imprese di artigiani e commercianti si applica l’agevolazione già esistente che consiste nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, pertanto, quest’anno le aliquote sono pari a 18,30% per gli artigiani e 18,39% per i commercianti.

Gli importi sono cambiati in questo modo:

  • della retribuzione annua pensionabile massima, pari per il 2012 a € 44.204;
  • del minimale di reddito, pari a € 14.930;
  • del massimale di reddito, pari a € 73.673 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995; € 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo, o minimale, sul quale deve essere versato, in ogni caso, un “contributo minimo obbligatorio”. Se il reddito supera il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.

Cosa significa ciò?

  • Per i redditi inferiori o uguali al minimale di € 14.930: il contributo si calcola applicando all’importo del minimale le aliquote contributive sopra indicate.
  • Per i redditi che superano il minimale di € 14.930 ma fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204: sulla quota di reddito eccedente il minimale si applicano le suddette aliquote contributive;
  • Per i redditi che superano il limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204 e fino al massimale di reddito annuo imponibile, pari a € 73.673, sulla quota di reddito che supera i € 44.204 si applicano le suddette aliquote contributive innalzate però anche quest’anno di 1 punto percentuale.

Il pagamento dei contributi IVS 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato con modello F24 seguendo quattro scadenze rateali, ovvero: 16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012, 16 febbraio 2013.
Gli acconti dei contributi 2012 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè entro il 16 giugno 2012 (o 16 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2012 oppure entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012.
L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2013, quindi entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).