Settore tessile: delucidazioni sulle agevolazioni fiscali

Per il sostegno all’attività produttiva e ai consumi è stato pubblicato il 26 marzo scorso il D.L. 40/2010, il quale prevede, tra l’altro, incentivi a fronte di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo legato alla realizzazione di campionari, stanziando un contributo complessivo di 70 milioni di euro.

Per ricerca e sviluppo si intende indicare quella parte di un’impresa industriale, uomini, mezzi e risorse finanziarie, che viene dedicata allo studio di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi o migliorare i processi di produzione.

In attesa dei criteri e delle modalità attuative dell’agevolazione, che saranno note entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, si evidenzia da subito che:

  • l’agevolazione è usufruibile, indipendentemente dalla natura giuridica, da quelle imprese che appartengono alle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007 (industrie tessili e confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e in pelliccia);
  • il periodo di riferimento per il sostenimento delle spese è l’anno 2010;
  • la detassazione dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per la ricerca è fruibile soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte di competenza dell’anno 2010, non dell’acconto;
  • l’incentivo opera nell’ambito del “de minimis” pari a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi.

Sicuramente si tratta di un provvedimento che attribuisce valore e importanza al settore dell’abbigliamento e soprattutto al made in Italy.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

Ultimo mese per usufruire delle agevolazioni della Tremonti-ter.

Il D.L. 78/2009 ha introdotto la cosiddetta Tremonti-ter, un’agevolazione che consente agli imprenditori di fruire di un risparmio fiscale pari al 50% degli investimenti effettuati nell’acquisto di macchinari e impianti rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Per poter usufruire dello sgravio è necessario aver effettuato investimenti, mediante l’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

Per capire la convenienza di questo incentivo è necessario spiegare in cosa esso effettivamente consista: al sussistere delle condizioni sopradette, si applica uno sconto fiscale sul reddito d’impresa pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ciò significa che vi è un abbattimento del 50% direttamente sul reddito d’impresa, sul quale poi verrà calcolata l’imposta.

È utile segnalare che possono usufruire del regime anche le imprese che nell’anno hanno realizzato una perdita d’esercizio: in questo caso pertanto non vi sarà una riduzione del reddito, ma un incremento della perdita, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ovviamente, mentre coloro che rientrano nel regime della contabilità ordinaria hanno la possibilità di riportare la perdita realizzata negli esercizi successivi, non oltre il quarto, coloro che adottano il regime della contabilità semplificata non hanno questa facoltà e pertanto perderanno del tutto lo sconto fiscale.

Per calcolare il valore degli investimenti, sul quale poi verrà quantificato il risparmio d’imposta, è necessario tener presente che esso è dato dal costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi macchinari e attrezzature, comprensivo dell’iva indetraibile e di tutti i costi accessori di diretta imputazione. Non devono invece essere inclusi i costi relativi alle spese generali e agli interessi passivi. Questi ultimi, tuttavia, devono essere considerati se capitalizzabili.

È possibile servirsi dell’agevolazione anche nei seguenti casi:

  • beni utilizzati in virtù di un contratto di leasing (possono godere del beneficio solo i soggetti utilizzatori),
  • investimento effettuato mediante contratto di appalto,
  • beni realizzati in economia,
  • acquisti di beni effettuati con patto di riservato dominio.

Gli imprenditori che usufruiscono dell’agevolazione Tremonti-ter per il periodo d’imposta 2009, sono tenuti alla compilazione dei seguenti righi della dichiarazione dei redditi, al fine di evidenziare la quota di incentivo fiscale da dedurre dal reddito complessivo d’impresa.

Il rigo RS 23 deve essere compilato nel seguente modo:

  • in corrispondenza della colonna 1 va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati;
  • in corrispondenza della colonna 2 va indicato il 50% del valore riportato nella colonna 1.

L’ammontare indicato nella colonna 2 del Rigo RS 23 deve essere riportato anche nei seguenti righi: RF 47 colonna 1, RG 22 colonna 1, RD 12, RJ 12 colonna 1.

Quali sono le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio?

Le spese di rappresentanza per un Agente di Commercio sono tipicamente di tre tipologie:

  • omaggi alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • pasti offerti alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • soggiorni alberghieri offerti alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)

Per tutte queste tipologie di spesa, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e si potrà dedurre integralmente il costo sostenuto e detrarre integralmente l’Iva se il valore unitario è inferiore a € 25,82 (art. 108, comma 2, T.U.I.R.). Qualora invece il costo del bene/servizio è superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà dedurre esclusivamente il valore unitario del bene/servizio e non si potrà detrarre l’Iva.

 RIEPILOGANDO:

  1. se spendi fino a 25,82 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio, detrai integralmente l’Iva;
  2. se spendi fino più di 25,82 euro e meno di  50,00 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio ma non detrai l’Iva;

Per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro l’eccedenza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è riconosciuta in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che consente la deducibilità delle spese di rappresentanza in misura integrale.

In particolare, sono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per: viaggi turistici con significative attività promozionali di beni e servizi legati all’attività caratteristica dell’impresa; feste, ricevimenti o eventi di intrattenimento organizzate per ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose oppure per l’inaugurazione di nuove sedi; beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente dall’impresa con i requisiti previsti dalla norma.

La deducibilità fiscale opera sempre nel periodo d’imposta in cui si sono sostenute le spese di rappresentanza, le quali sono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura tipicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità è pari a:

  • 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Per calcolare l’importo deducibile non si tiene conto dei beni distribuiti gratuitamente e di costo unitario non superiore a € 50,00.

Vita da commerciale – Va’ dove ti porta il corpo…

Riportiamo una discussione promossa da Marika Mannino sul gruppo “il Commerciale – the Salesman” su Linkedin.

Trasformare i nostri pensieri in parole non è semplice. Controllare il nostro corpo, una fatica disumana.
I movimenti e la gestualità derivano da fattori psicologici e culturali che spesso ci portano ad esprimere significati opposti alle nostre parole. Un po’ come quando al ristorante il nostro stomaco desidera una bistecca e al cameriere chiediamo: “Un’insalata scondita, grazie!”.

Di fronte ad un cliente le nostre parole possono essere assertive e convincenti ma se qualcosa ci sta turbando in quel momento, il nostro corpo può esprimere ansia, nervosismo o addirittura rabbia.

Quando si parla di comunicazione, infatti, si pensa immediatamente alla comunicazione verbale, e cioè all’utilizzo che quotidianamente facciamo del linguaggio parlato e scritto.
In realtà, nell’interpretazione di un messaggio, la comunicazione verbale incide per un massimo del 7%. Il 38% lo esprimono il tono, il ritmo e il volume della nostra voce (la cosiddetta comunicazione paralinguistica) e il 55% lo esprime il nostro corpo.

Nello specifico, la sola gestualità delle mani esprime forti segnali comunicativi.
Non credo però che si possa dare un preciso significato ad ogni movimento delle mani. Spesso ad esempio, durante un colloquio di lavoro tendiamo a nascondere le mani per evitare di svelare il nostro stato emotivo, ignorando che questo controllo sulla gestualità potrebbe essere valutato in maniera negativa e interpretato come segno di personalità timida e introversa e per questo non adatta alla posizione per cui ci siamo candidati.

I nostri gesti, oltre che a rivelare le nostre emozioni, possono aiutarci a rinforzare la comunicazione verbale e porre l’accento sugli argomenti più importanti.

Noi italiani del resto, siamo i maestri della gestualità. Uno per tutti, il caso in cui per rafforzare il concetto: “Ma chi ti ha chiesto niente!” o “Cosa vuoi?” facciamo oscillare la mano con le dita a grappolo rivolte verso l’alto.

Noi italiani nel mondo abbiamo una marcia in piu nel settore commerciale rispetto ad altri proprio per la gestualita’ e i movimenti i cui obiettivi sono non solo di trasmettere il messaggio in modo piu’ diretto ma anche di coinvolgere e interessare il nostro interlocutore nella nostra conversazione”.

                                                                                           Commento di Luca Bucchianica

 

Controllare il corpo, significa anche stabilire qual è la distanza fisica che adottiamo nelle relazioni interpersonali. Se durante una transazione di vendita ci avviciniamo in modo inappropriato al cliente, rischiamo di vanificare la nostra comunicazione verbale causando irritazione e stress nel nostro interlocutore e mettendolo sotto pressione.

È per questo motivo che la cosiddetta distanza “sociale”, che va dai 75 ai 120 cm, è quella che ci porta a stabilire un contatto comunicativo senza causare disagio.

Se con il nostro interlocutore, invece, abbiamo stabilito nel tempo un rapporto di fiducia, la distanza “personale”, che si misura con la lunghezza delle nostre braccia tese in avanti, è quella che ci verrà più naturale assumere.

Ma le nostre differenze culturali fanno sì che la prossemica, la disciplina che studia la distanza nelle relazioni interpersonali, non possa incasellare questi comportamenti in maniera assoluta.
Lo spazio fisico personale, infatti, non è uguale per tutti e dipende, oltre che dal nostro temperamento anche dal  retaggio culturale.

Per la cultura araba, ad esempio, la transazione commerciale deve avvenire all’interno di uno spazio ravvicinato. Situazione opposta nel caso dei Giapponesi o dei Coreani che riterrebbero sconveniente l’invasione del loro spazio personale.

Per non parlare delle differenze di genere: gli uomini prediligono un avvicinamento laterale mentre le donne preferiscono rapportarsi frontalmente.

“Allenatevi a gestire le Vs espressioni facciali involontarie, e prestate attenzione al primo incontro nel caso in cui il vs interlocutore vi porta a prendere un caffè e vi parla di argomenti apparentemente lontani dal vs principale obiettivo, “Vi sta studiando nella gestualità e nelle risposte positive e negative”.

                                                                             Commento di Gianluigi Dolce

 “Impossibile non affermare che il tempo che passiamo nel lavoro è parte della nostra vita e credo che talvolta un pò di educata ma sincera spontaneità sia un bellissimo biglietto da visita e viene sempre ben accolto. Vendere, acquistare , transare sono non solo azioni ma anche emozioni e non dobbiamo a mio avviso essere sempre freddi ma anzi cercare di carpire la fiducia del nostro interlocutore esprimendo una sincera curiosità per la sua persona . Lavorare è parte della nostra vita cerchiamo di essere sempre noi stessi , in modo educato e rispettoso del nostro prossimo ,ma senza tradire il nostro essere più profondo. Alcune trattative vanno male , non solo per una vicinanza troppo stretta ma soprattutto per quel sorriso di benvenuto che abbiamo negato.Aprirsi all’altro lealmente fa ottenere maggiore attenzione su di noi e sul prodotto che offriamo” .

Commento di Emilia

In ogni caso, controllare eccessivamente il nostro corpo e le nostre espressioni vuol dire perdere la spontaneità nelle relazioni interpersonali. Vuol dire indossare una pesante corazza che ci spoglierebbe della nostra personalità rischiando di inibire la sensibilità e l’intuito che spesso determinano il successo del nostro lavoro.

Meglio senza dubbio spostare l’attenzione da noi stessi agli altri. Meglio senza dubbio andare dove ci porta il corpo.

Le “pillole fiscali” della settimana [17 – 21 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (17 – 21 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco dei possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille. Si tratta di più di 55mila possibili destinatari tra: enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato che vogliono essere inseriti nell’elenco del 5 per mille,  devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
  • Le società di capitali, possono dedurre le sanzioni civili o amministrative a patto che rispondano al principio di inerenza. Questo è quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Il principio di inerenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008).
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • secondo l’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 , a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008,  le imprese ed i professionisti, possono dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio chiarisce che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Per questo anche l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Ovviamente deve valere sempre il principio di inerenza all’attività d’impresa o professionale.

Lavoro occasionale, serve sottoscrivere un contratto?

Dallo scorso lunedì 17 maggio 2010 anche in tabaccheria è possibile acquistare i buoni-lavoro per retribuire prestazioni di lavoro occasionale. Questa novità agevola notevolmente i datori di lavoro che con l’arrivo della stagione estiva avranno bisogno di qualche collaboratore in più per la propria attività. E chissà poi quanti saranno gli studenti che una volta chiuse le scuole si metteranno alla ricerca di qualche lavoretto per mettere da parte un po’ di soldi…

Nei giorni scorsi, abbiamo iniziato a trattare il tema del lavoro occasionale parlando proprio dei buoni-lavoro. Oggi invece vogliamo aiutare due piccoli imprenditori che nelle scorse settimane ci hanno scritto chiedendoci di spiegare come fare per redigere un contratto di lavoro occasionale.
In realtà, per i lavori cosiddetti occasionali, al lavoratore non è richiesta l’iscrizione ad un albo professionale né l’apertura di una Partita IVA, in quanto il corrispettivo versato dal committente (impresa, ente, professionista ecc.) è soggetto ad una ritenuta di acconto pari al 20% dell’importo. E proprio perché si tratta di una materia piuttosto libera, non esistono dei veri e propri schemi contrattuali da rispettare. La negoziazione e la contrattualizzazione è fatta in totale autonomia tra le parti. Ad ogni modo, vi rendiamo disponibile un nostro formulario per redigere un accordo per lavoro occasionale. Il formulario è personalizzabile inserendo i dati necessari ed è in formato .doc (cioè Word).

Due regole da rispettare in un rapporto di lavoro occasionale:

  • durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente;
  • un compenso non superiore a € 5.000,00 nello stesso anno solare e con lo stesso committente;

Scarica il modello

A Genova si premiano le piccole imprese “responsabili”

Proporre corsi di formazione ai propri dipendenti, fare indagini sulla loro soddisfazione sul posto di lavoro, dare opportunità di impiego alle categorie più deboli, utilizzare energie rinnovabili, organizzare giornate di volontariato aziendale: ecco alcuni dei comportamenti tipo dell’impresa responsabile, quella che, nel perseguire il proprio profitto, non perde di vista il carattere sociale e ambientale dell’attività produttiva, e alla fine migliora i risultati.

Per incentivare i comportamenti responsabili delle piccole imprese della provincia di Genova, la Camera di Commercio ha istituito il Premio Responsabilità sociale d’Impresa, affidandone la gestione e l’organizzazione al Centro Ligure Produttività (CLP).

Il bando (che scadrà il 27 giugno) è rivolto a tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Genova che abbiano meno di 15 dipendenti e che abbiano realizzato o stiano realizzando iniziative riconducibili alla RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa).  Le aree tematiche previste dal bando sono 7: qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti; rapporti e progetti con la comunità; gestione dell’ambiente; rapporti con i fornitori; rendicontazione ambientale e sociale; marketing sociale; innovazione di prodotto e/o servizio di rilevanza sociale e ambientale.

Ad essere premiate saranno le prime quattro imprese: il vincitore riceverà un assegno di € 4.000,00, il secondo classificato uno di € 3.000,00, il terzo € 2.000,00 ed il quarto € 1.000,00.

Per iscriversi è necessario compilare e restituire al CLP entro il 27 giugno 2010 la scheda di partecipazione

Per ulteriori informazioni potrete telefonare alla Camera di Commercio di Genova al numero 010.55987228

DURC e INPS, come deve comportarsi una società in accomandita semplice?

Buongiorno volevo sapere se per una S.A.S. l’emissione del DURC può essere negato, se i problemi con l’INPS sono dei soci accomandanti o accomandatari e non sono in alcun modo collegati con la S.A.S. in questione. (Giuseppe F. – Sud)

Gentile lettore, non essendo specificate nel quesito notizie  riguardanti la presenza o meno di dipendenti nella società è opportuno  innanzitutto effettuare un distinguo fra:

  1.  Aziende senza dipendenti e senza obbligo (anche per tipologia di attività svolta) di iscrizione all’Inail, caso in cui il Durc non può essere richiesto, ma è sostituito dal certificato di regolarità contributiva.
  2. Aziende senza dipendenti,  con obbligo di iscrizione all’Inail ed eventuali figure inquadrate alla gestione separata Inps per le quali è possibile l’accesso al Durc.
  3. Aziende con dipendenti e conseguente obbligo di iscrizione all’Inail per le quali è prevista la procedura Durc.

Negli ultimi due casi, pur tenendo presente le svariate interpretazioni di cui è suscettibile  la disciplina Durc, possiamo ritenere che vertendo l’istruttoria sulla regolarità  societaria, essa non debba tenere conto di eventuali situazioni debitorie in capo alla posizione  personale dei soci, in ragione della distinzione fra soggetto giuridico e persona fisica.

Ciò nonostante, facciamo però presente che alcune sedi Inps in fase di istruttoria hanno proceduto alla richiesta di sistemazione contributiva dei soci pur esprimendosi sulla regolarità delle posizioni relative alle società.

Studio Ciraolo

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)

Ditta individuale, la Comunicazione Unica è obbligatoria?

Dovrei aprire una partita Iva come ditta individuale. Mi spiegate a cosa serve la Comunicazione Unica?   (Mauro S. – Centro)

Gentile lettore, i soggetti che iniziano un’attività come ditta individuale dovranno effettuare tutti gli adempimenti necessari attraverso la Comunicazione Unica presentata al Registro delle imprese

Con la Comunicazione Unica le imprese avranno una gestione degli adempimenti più facile e tempi di attesa degli esiti delle pratiche più brevi. La Comunicazione Unica nel caso di inizio attività come ditta individuale, le servirà per i seguenti adempimenti: dichiarazione inizio attività e ottenimento del codice fiscale e/o della partita iva; domanda d’iscrizione di nuove imprese, nel Registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio; domanda d’iscrizione ai fini INAIL; domanda d’iscrizione, al registro imprese per l’INPS, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003; domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS; domanda di iscrizione, di impresa artigiane nell’albo delle imprese artigiane.