Nuovi decreti per la compensazione e la certificazione dei debiti

La certificazione e la compensazione dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione sono al centro di quattro decreti recentemente pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in seguito alle disposizioni del decreto Monti relativo alle liberalizzazioni.

Questi provvedimenti danno la possibilità alle imprese di accedere in modo più diretto e veloce alle liquidità di cui sono legittimamente titolari per far fronte alle difficoltà della congiuntura economica attuale.

Cosa cambia per le PA debitrici?
Innanzitutto prevale l’obbligo di rilasciare alle imprese stesse una certificazione che i crediti sono non prescritti, liquidi, certi ed esigibili e disciplinano poi le condizioni per la compensazione di tali crediti con eventuali somme dovute alle amministrazioni stesse.
Tale obbligo, inizialmente previsto come facoltà dalla legislazione precedente riservata a Regioni ed enti locali, è stato esteso anche alle amministrazioni statali.

La certificazione obbligatoria dei crediti della PA verso le imprese per fornitura di beni, servizi e appalti è regolamentata da due diversi decreti riguardanti il primo lo Stato e gli enti pubblici nazionali, il secondo le Regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale.
Tale normativa non include le società partecipate e gli enti strumentali di questi soggetti. Non si applica la certificazione neppure ai crediti verso enti locali commissariati o verso le Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari e relativi enti del SSN.

Questo tipo di certificazione consiste nel rilascio di un documento da parte dell’ente debitore pubblico che il credito è non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Tale certificazione comporta la possibilità di cessione del credito stesso a banche ed intermediari finanziari abilitati.

Le imprese dovranno presentare istanza di certificazione direttamente all’ente debitore, utilizzando il modello allegato ai decreti, alla quale le amministrazioni devono dare riscontro entro 60 giorni, che vengono ridotti a 30 giorni per regioni ed enti locali, sia in termini positivi che negativi. In caso di mancata risposta entro il termine, il creditore può richiedere la nomina di un commissario che provvede al rilascio della certificazione entro 50 giorni dalla sua nomina.

Presto sarà possibile, probabilmente dal mese di ottobre, presentare l’istanza per via telematica, ed ottenere online anche il rilascio della certificazione, ma per il momento esiste una modalità ordinaria di presentazione dell’istanza mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno.

In un secondo momento il Ministero dell’Economia ha emesso i due decreti che regolamentano la compensazione tra crediti delle imprese certificati dalle PA e eventuali debiti delle imprese stesse verso enti pubblici anche diversi dal quelli debitori per il tramite dell’agente di riscossione.
Il primo chiarisce la procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi , il secondo regolamenta l’estinzione del credito tramite assegnazione di titoli di Stato, anche se il termine per le somme relative al 2011 è già scaduto.

Per la compensazione i crediti devono essere certificati come non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e possono essere utilizzati per pagare , anche parzialmente, somme dovute per iscrizione a ruolo relative a:

  • Tributi erariali
  • Tributi regionali e locali
  • Contributi assistenziali e previdenziali e premi assicurativi obbligatori
  • Altre somme dovute alla stessa amministrazione titolare del debito verso l’impresa certificato
  • Oneri accessori aggi e spese a favore dell’agente della riscossione

La compensazione tra crediti e debiti con le PA., si effettua tramite l’agente della riscossione presentando la certificazione del credito ed indicando in caso di pagamento parziale quali debiti intende estinguere. L’agente della riscossione deve verificare entro tre giorni la validità della certificazione e in caso positivo l’amministrazione debitrice comunica entro 10 giorni dalla richiesta l’esito di tale verifica.

L’attestazione di avvenuta compensazione viene fornita al creditore dall’agente della riscossione. In caso di compensazione parziale di un credito maggiore del debito, tale attestazione, insieme alla certificazione del credito, costituisce la prova per richiedere il credito residuo.

Vera MORETTI