Contratto: cosa significa che ha forza di legge tra le parti?

Contratto cosa significa che ha forza di legge tra le parti
Contratto cosa significa che ha forza di legge tra le parti

ll contratto in Italia ai sensi di legge, e precisamente a norma dell’articolo 1321 del codice civile, è un negozio giuridico che costituisce, che regola e che eventualmente estingue un accordo tra due o più parti. Il contratto è quindi un negozio giuridico che, come minimo, deve essere necessariamente bilaterale, ma nello stesso tempo ci sono delle eccezioni come per esempio il testamento che è unilaterale.

Il contratto, inoltre, nella maggioranza dei casi si presenta come un rapporto giuridico di natura patrimoniale, ma anche in questo caso ci sono delle eccezioni che sono rappresentate, per esempio, dal matrimonio che non ha un contenuto patrimoniale. Ma detto questo, per il contratto cosa significa che ha forza di legge tra le parti?

Cosa significa che il contratto ha forza di legge tra le parti

Nel dettaglio, ai sensi di legge il contratto ha forza di legge tra le parti in quanto i contraenti sono obbligati e quindi hanno il dovere di osservarlo nella sua interezza. Per tutta la sua durata, infatti, il contratto è un negozio giuridico che è vincolante, con la conseguenza che, in caso di inadempienza, chi non lo rispetta ne sopporta la responsabilità.

E questo perché la stipula di un contratto è basata sullo scambio di consenso tra due o più parti. Con la conseguenza che c’è stato sul negozio giuridico un accordo per il quale tutte le parti si sono a priori impegnate a vicenda nel pieno rispetto dei suoi contenuti.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un contratto per rispettare la legge

Il contratto, come negozio giuridico che definisce degli accordi tra due o più parti, deve avere come oggetto, come prestazione o come diritto dei contenuti che siano sempre rispettosi della legge.

Fatto salvo il principio di libertà della forma, infatti, l’oggetto, la prestazione o il diritto del contratto deve essere possibile, deve essere lecito e deve essere pure determinato o comunque determinabile.

Altrimenti in mancanza di questi requisiti sopra indicati si può ricadere nella causa di nullità del contratto. Per legge, tra l’altro, il contratto nullo è tale che questo non produce effetti tra le parti, e nemmeno nei confronti di terzi.

L’annullabilità, la risoluzione e la cessione del contratto

La causa di nullità, inoltre, non va confusa con l’annullabilità di un contratto, eventualmente inserita come clausola, e con la sua risoluzione. Ai sensi di legge, in particolare, la risoluzione di un contratto può essere richiesta da uno dei contraenti per sopravvenuta impossibilità della prestazione, per eccessiva onerosità e, chiaramente, in caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti.

E questo perché il contratto è un negozio giuridico che ha validità fino a quando il vincolo resta in vita. Nel momento in cui il contratto è stato annullato oppure rescisso, questo andrà a perdere in automatico la sua efficacia originaria.

Il rapporto giuridico sussistente dalla stipula di un contratto, inoltre, può essere oggetto di un’operazione di cessione. Con la cessione del contratto, infatti, si verifica il trasferimento dell’intera posizione giuridica negoziale in favore di una terza parte.