ONLUS: come si estingue per scioglimento? Procedura e competenza

Non possiamo evitare di parlare anche di proroga, l’ultima della serie attualmente, quando si affronta la questione degli adeguamenti degli statuti per ODV, APS e ONLUS, prevista dal Decreto Semplificazioni al 31 maggio 2022. L’ulteriore decisione è stata condizionata dal perdurare dell’emergenza coronavirus, con cui si è voluto concedere più tempo agli ETS di modificare i propri statuti nelle modalità e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Premesso ciò, entriamo nel vivo del discorso. Il termine ONLUS è già desueto in quanto divenuto sinonimo di associazione no profit. Quello che ci si chiede oggi, è cosa accade alla ONLUS che non vuole passare al RUNTS e quale sarà la procedura di estinzione per scioglimento.

Cos’è il RUNTS

In qualità di brevissimo promemoria, si ricorda che RUNTS non è altro che l’acronimo di registro unico nazionale del Terzo settore, il quale rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo Settore, poiché, la sua istituzione ha lo scopo di superare l’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una serie infinita di registri gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Estinzione ONLUS per scioglimento: la procedura

La riforma del terzo settore ha definitivamente eliminato la qualifica fiscale di ONLUS, la quale cesserà di esistere nel momento in cui la medesima sarà completamente entrata in vigore.

Le ONLUS che decidono di non entrare a far parte del RUNTS e anche quelle che subiranno la trasmigrazione al nuovo registro unico dovranno seguire dei precisi passaggi, che le porteranno comunque alla perdita di codesta qualifica, seppure con conseguenze diverse.

In questo articolo cerchiamo di capire cosa succede ad una ONLUS che decide di optare per il proprio scioglimento, non volendo adeguare il proprio statuto per passare al RUNTS.

Scioglimento di una ONLUS: mancato transito al RUNTS

Una ONLUS che non vuole passare al terzo settore e che, quindi, non intende procedere con l’iscrizione al RUNTS, procedura automatica solo per gli enti che risultano essere iscritti ai registri regionali delle ODV o delle APS e che per gli altri resta invece demandata al legale rappresentante su iniziativa dell’associazione, dovrà fare i conti con l’ardua scelta tra l’estinzione dell’ente o il perseguimento dell’attività, in veste di ente non commerciale.

Se il percorso da seguire per le ONLUS che decideranno di proseguire la loro attività al di fuori del RUNTS come enti non commerciali è abbastanza chiaro, non è ancora stato chiarito il destino spettante la ONLUS a seguito della perdita di qualifica fiscale per mancata transizione al nuovo registro unico del terzo settore.

La perdita della qualifica di ONLUS accompagnata dall’impossibilità di proseguire con lo svolgimento della propria attività porta allo scioglimento dell’ente. Ciò comporta a livello procedurale la cancellazione dello stesso dall’Anagrafe delle ONLUS e alla devoluzione totale del patrimonio stesso.

Cancellazione dall’anagrafe e devoluzione del patrimonio

La ONLUS che prediligerà l’azione di scioglimento sarà chiamata a formalizzare la propria intenzione nel corso dell’assemblea attenendosi a quanto previsto dalla normativa. Pertanto, dovrà inviare una richiesta scritta all’Anagrafe delle ONLUS (formalmente non sono più in essere dal 2012 ma che risultino ancora ad oggi, presenti nel registro comprendente le associazioni a cui è stata attribuita questa qualifica fiscale).

A questo punto, ci si deve rivolgere al dipartimento dell’Agenzia delle Entrate competente del territorio per poter procedere alla cancellazione dell’ente. Il passo successivo consiste in un ulteriore invio di richiesta scritta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando il modello Ts5 reperibile e scaricabile sul portale dedicato nella sezione modulistica (Modello TS5- parere devoluzione patrimonio per scioglimento ente).

Il predetto modulo contiene i dati dell’associazione che sta procedendo con lo scioglimento, indicando il patrimonio dell’ente che dovrà debitamente essere compilato dal legale rappresentante e inviato tramite i canali appositi al Ministero.

La ONLUS avrà la facoltà di proporre uno o più enti in veste di beneficiari localizzati nel territorio in cui avevano sede, esprimendo una preferenza per quelli che si prefiggono di svolgere attività similare a quella svolta dalla ONLUS in fase di scioglimento.

Seguirà poi la risposta dal Ministero con apposito parere il quale decreterà i passi successivi che dovrà compiere l’ente.

Parere sulla devoluzione del patrimonio dopo la perdita della qualifica di ONLUS: organo competente

Ma fino a quando la riforma del terzo settore non entrerà effettivamente in vigore, la ONLUS può accedere ai benefici fiscali previsti sino a quel momento?

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito fissando un limite temporale, superato il quale non sarà più possibile mantenere l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS. Con la risoluzione 89 del 25 ottobre 2019, il Fisco espone che un ente iscritto all’Anagrafe può fruire delle disposizioni fiscali discendenti, se in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.460, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Ma qual è il vero problema? E’ che, in realtà l’Anagrafe delle ONLUS è stato di fatto soppresso nel 2012, demandando le funzioni da essa svolte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi? Il legislatore ha creato una nuova incongruenza normativa, in quanto le nuove disposizioni previste dalla riforma del terzo settore non sono ancora state poste in essere.

Pertanto, la ONLUS può venire obbligata a devolvere il proprio patrimonio a seguito della perdita di tale qualifica che può avvenire per scioglimento o decadenza dei requisiti, per estinzione dell’ente o proseguimento dell’attività, il che porta a differenti procedure da applicare.

Qualora la ONLUS dovesse decidere di proseguire l’attività seppur priva di qualifica, dovrà procedere con la devoluzione del patrimonio incrementale, dietro il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul portale di quest’ultimo sarà reperibile la modulistica adatta.

Il modello TS 4 (devoluzione del patrimonio) in assenza di estinzione, che prevede molti documenti da allegare all’apposito modulo scaricabile dal sito e riportante tutte le indicazioni per la sua compilazione.

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