Fermo amministrativo, arriva il risarcimento del danno

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Importante pronuncia della Corte di Cassazione, con ordinanza 13173 del 15 maggio 2023 si riconosce il diritto al risarcimento del danno per il fermo amministrativo. Ecco chi può ottenerlo.

Risarcimento del danno per il fermo amministrativo, il caso

L’ordinanza che ora andremo a vedere ha una portata storica, perché sanziona il comportamento illegittimo dell’Agenzia Entrate e Riscossione (Ader) e tutela il contribuente, vittima di una violazione delle norme dettate in materia di fermo amministrativo.

La procedura per il risarcimento del danno da fermo amministrativo prende il via dal ricorso di un professionista avverso l’Agenzia Entrate Riscossione per illegittima sottoposizione a fermo amministrativo di un proprio veicolo in seguito a sospensione del provvedimento da parte dei giudice di pace. Nonostante tale sospensione, il professionista per anni non ha avuto la disponibilità del proprio veicolo.

Secondo la difesa del professionista il danno non sarebbe derivato solo dalla mancata disponibilità del mezzo, ma anche dall’usura causata dal tempo che ha portato il mezzo a perdere valore.

La Corte di appello aveva accolto il ricorso del professionista inerente l’illegittimità del fermo amministrativo, non aveva però accolto le richieste risarcitorie. Il rigetto era fondato sul fatto che, secondo il giudice di secondo grado, il professionista non aveva sufficientemente provato il danno patito, inoltre in dibattimento era mancata la prova del fatto che il professionista nel frattempo aveva dovuto provvedere a procurarsi un altro veicolo sostitutivo attraverso il noleggio o un nuovo acquisto.

Corte di Cassazione: il fermo amministrativo illegittimo deve essere risarcito

Di conseguenza il professionista si rivolge alla Corte di Cassazione. Questa riconosce le ragioni del ricorrente. Sottolinea che il “danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento”.

La Corte ritiene che per questa tipologia di danno, la parte può provare lo stesso anche ricorrendo a presunzioni, non occorre quindi la prova delle spese sostenute per far fronte alla indisponibilità del veicolo, Inoltre, secondo la Corte di Cassazione la parte ha sufficientemente provato la diminuzione del valore del veicolo sottoposto a perdita e di conseguenza anche tale danno deve essere risarcito.

Infatti ha dimostrato il valore del bene al momento del fermo amministrativo illegittimo e il valore successivo, cioè il prezzo di vendita dello stesso al momento in cui il bene è stato liberato dal vincolo, dimostrando così l’entità della perdita.

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