Rottamazione quater, cosa succede se non si paga la prima rata

Pago PA decadenza

Il 31 ottobre 2023 è scaduto il termine del pagamento della prima rata, o unica rata, della rottamazione quater. Per effetto della tolleranza prevista di 5 giorni, è possibile effettuare il pagamento entro il 6 novembre senza conseguenze, ma cosa succede nel caso in cui non si dovesse rispettare neanche tale termine?

La decadenza dalla rottamazione quater per il mancato pagamento della rata

La rottamazione quater è una misura di pace fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2023, prevede la possibilità di sanare la propria posizione con il Fisco versando gli importi dovuti indicati nella cartella di pagamento, ma senza sanzioni e interessi.

Nel caso in cui non sia rispettato il piano dei pagamenti vi è la decadenza. Cosa vuol dire?

La decadenza dalla rottamazione quater porta di nuovo a vita la vecchia cartella esattoriale. Questo implica che il contribuente dovrà versare gli importi originari comprensivi di sanzioni e interessi. Non solo, l’agente di riscossione potrà ricominciare le procedure di riscossione coattiva che possono prevedere diverse possibilità, come il pignoramento del conto corrente.

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La decadenza si verifica anche nel caso in cui non ci sia l’omesso versamento, ma il versamento parziale o insufficiente.

Per chi ha già effettuato il primo pagamento, si ricorda che la seconda rata è in scadenza al 30 novembre, anche in questo caso si applica la tolleranza di 5 giorni e di conseguenza si potrà effettuare il versamento entro il 5 dicembre senza il rischio di decadenza. Le rate successive sono 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di decadenza dalla rottamazione quater perdo gli importi già pagati?

Cosa succede se ho pagato la prima rata, ma non riesco a terminare il piano dei pagamenti? Questo è il quesito che si pongono molti contribuenti che temono di perdere anche quanto già versato, con la prima rata o con le altre rate eventualmente pagate.

La soluzione a questo dilemma è data dall’articolo 1 comma 244 della legge 197 del 2022 ( legge di bilancio 2023) che stabilisce: relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.”

Ciò implica che le somme eventualmente già versate non sono perse.

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