Per la dichiarazione via web, è il momento dei sostituti

di Vera MORETTI

Per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare la sede telematica dove ricevere via web i modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza è prevista per il 31 marzo, con proroga al 2 aprile.

Si tratta di una rapida modalità di scambio che fornisce importanti garanzie sulla provenienza dei dati ricevuti, oltre che sulla correttezza degli stessi e la possibilità di trasferire i dati del conguaglio nelle procedure per la preparazione delle buste paga, risparmiando così tempo e costi.

Il prospetto da compilare è unico, con una prima sezione dedicata ai dati relativi il sostituto, mentre i quadri A e B richiedono che si indichi l’utenza telematica scelta per la ricezione dei modelli 730-4. I datori di lavoro non abilitati ai servizi telematici indicano nel quadro B la sede telematica dell’intermediario prescelto.

Il modello prevede anche la casella di revoca, in caso di cessata attività del sostituto e il riquadro di delega obbligatoria in caso di incarico a un intermediario.

Coloro i quali hanno aderito alla sperimentazione dello scorso anno, se non hanno dati diversi da quelli già comunicati, non devono trasmettere il modello.
In presenza di variazioni, invece, è necessario compilare il riquadro comunicazione sostitutiva indicando il numero di protocollo della comunicazione da variare.

Slitta il primo invio per i beni in godimento a soci e familiari

di Vera MORETTI

Un provvedimento direttoriale del 13 marzo ha prorogato al 15 ottobre il termine di scadenza per la prima comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.

Il margine, considerando che in precedenza la scadenza era stata fissata al 31 marzo, è stato di gran lunga ampliato e fa riferimento al provvedimento del 16 novembre 2011, emesso in attuazione della manovra di ferragosto, per rafforzare le misure per il recupero della base dell’imponibile non dichiarata attraverso l’individuazione dei reali intestatari di determinati beni.

Tale provvedimento si riferiva ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari ma anche ad ogni finanziamento e capitalizzazione effettuati a favore della società concedente.
A causa delle difficoltà effettive riguardanti l’attuazione e della novità della norma, il termine del provvedimento è stato dunque spostato al 15 ottobre 2012

In aprile scende la soglia per le compensazioni Iva

di Vera MORETTI

La nuova disciplina sulle compensazioni Iva introdotta dal decreto semplificazioni tributarie entrerà in vigore dal 1° aprile, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate in un comunicato nel quale sono indicate anche le modalità di applicazione della norma.

Ciò significa che, se le compensazioni non sono superiori a 10mila euro annui, fino al 31 marzo potranno essere effettuate applicando la vecchia regola, ovvero senza presentare alle Entrate la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito.

Da aprile in poi, la soglia scenderanno a 5mila euro i crediti Iva che potranno essere portati in compensazione solo per via telematica, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.

Nessun tributo speciale per registrare gli atti pubblici

di Vera MORETTI

La risoluzione n.24/E, redatta per chiarire alcuni punti rimasti oscuri, rende noto che non si applicano tributi speciali agli atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Questo perché le annotazioni degli estremi di registrazione poste dall’ufficio rappresentano una modalità di “esecuzione della registrazione”.

Diventa, dunque, regola di carattere generale il principio per cui non è da considerarsi ragionevole applicare tributi speciali ad adempimenti che scaturiscono da un obbligo di legge.
Ciò ha valore soprattutto quando l’attività svolta in ufficio riguarda la mera esecuzione della registrazione e non può essere considerata un servizio offerto ai cittadini.

Tali tributi restano dovuti nelle ipotesi in cui il contribuente richieda all’Amministrazione finanziaria il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni.

Ad ottobre l’Iva passerà a 23%

di Vera MORETTI

Confermato l’aumento dell’Iva dal 21 al 23% a partire da ottobre.
E’ stato annunciato da Vittorio Grilli, viceministro dell’economia, e subito commentato da Confesercenti come un passo falso, soprattutto perché colpirà, ancora una volta, i consumi.

Secondo l’associazione di categoria, dunque, questo passaggio non porterà nulla si buono, considerando il regime di recessione nel quale l’Italia si trova già da ora. Il rischio, concreto, è quello di congelare ulteriormente una ripresa economica che, senza aumento dei consumi, non potrà mai riavviarsi.

Inoltre, con questo provvedimento, l’Italia avrà un’Iva ben superiore rispetto ai 27 stati Ue fermi a 20,9%, senza contare Francia, 19,6%, Germania, 19%, e Spagna, 18%. E la pressione fiscale, secondo le previsioni, nel 2013 raggiungerà il 46%.

Confocommercio non è da meno, poiché parla di “autogol contro la crescita“.
Inoltre, l’associazione che riunisce i commercianti ha ribadito che l’aumento dell’aliquota standard comporterà non solo la riduzione del volume dei consumi, già ora piuttosto negativo, ma ridurrà anche il potere d’acquisto, i redditi percepiti e la ricchezza messa da parte dalle famiglie, già colpite, come precisato dall’Adoc, da cinque anni di continue riduzioni del reddito disponibile.

Imu pronta a colpire: nel mirino seconde case, uffici e negozi

La prima rata della nuova Imu, l’imposta sulla casa che ha sostituito l’Ici, sta per arrivare. Nel bersaglio prime o seconde case, ma soprattutto negozi e imprese. E’ su di loro infatti che graverà maggiormente la nuova tassa reintrodotta dal Governo, e i Comuni già corrono ai ripari nel tentativo di far quadrare i conti 2012: il decreto Salva Italia ha infatti previsto che il 50% del gettito sugli immobili diversi dalla prima casa vada dritto nelle casse dello Stato.

Il meccanismo di calcolo dell’Imu, che sarà applicata su qualsiasi tipo di immobile, sia a scopo abitativo che commerciale, è uguale a quello dell’Ici ma esistono dei moltiplicatori che faranno lievitare la base imponibile. Come verrà effettuato il calcolo? Si partirà dalla rendita catastale, che verrà rivalutata e il risultato moltiplicato per un coefficiente. Da tenere in considerazione poi che le rendite catastali sono state rivalutate del 60% rispetto all’Ici.

Ecco la mappa degli aumenti lungo tutto lo stivale: a Torino, per esempio, l’aliquota arriverà al 6 per mille per avere un gettito paragonabile all’ex Ici, nello specifico le aliquote base aumenteranno del 4 per mille sulla prima casa e del 7,6 per mille sulle seconde case.

A Milano invece per un negozio si potrà passare da 360 euro a 1.100 euro, mentre per la prima casa i milanesi si troveranno una bolletta Imu più cara della vecchia Ici, che presentava invece un’aliquota al 4 per mille contro il 6,5 della media italiana. L’ipotesi più probabile è che Palazzo Marino decida di lasciare ferma l’aliquota sull’abitazione principale, mantenendola al 5 per mille, ma aumentando quella sugli altri immobili: sulle abitazioni, le ipotesi parlano di un’Imu al massimo (10,6 per mille) per le case lasciate vuote mentre per le abitazioni affittate a canone concordato si fermerà al 4,6 per mille, e infine per le locazioni di mercato l’aliquota potrebbe attestarsi in futuro al 9,6 per mille.

Veniamo alla capitale: il bilancio in sofferenza costringerà la città di Roma a imporre il 6 per mille sulla casa principale e il 9,6 sulle seconde abitazioni. A Firenze infine finiranno nel mirino della nuova Imu soprattutto le case sfitte con un’aliquota al 10,6 per mille, mentre la tassa sulla prima casa dovrebbe attestarsi al 4 mille.

Evasione, le linee guida dei Comuni per segnalare i furbetti

La lotta all’evasione fiscale parte, oltre che dai cittadini, anche dagli enti locali.

Con il Provvedimento del 27 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito le linee guida che i Comuni devono seguire per inviare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate, quelle in grado di evidenziare, come dice il Provvedimento, “senza ulteriori elaborazioni logiche” i comportamenti evasivi o elusivi.

Con riferimento alle segnalazioni qualificate, rilevanti ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali non dichiarati, trasmesse dai Comuni all’INPS, il Provvedimento individua come specifico ambito d’intervento quello del “Contrasto al lavoro sommerso”, per il quale dovranno essere inviate all’INPS segnalazioni qualificate relative a soggetti che:

– effettuano attività edilizia omettendo la denuncia contributiva relativa all’impresa;
– svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denuncia contributiva relativa all’impresa;
– svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denuncia contributiva relativa all’impresa.

Laura LESEVRE

Iva detraibile per principio per le case vacanza

di Giulia DONDONI

Nella risoluzione n.18/E del 22 febbraio viene fatta chiarezza sul fatto che gli immobili abitativi destinati a un’attività di tipo ricettivo, che si tratti della gestione di case vacanza o il semplice affitto di camere, devono essere trattati come fabbricati strumentali per natura, a prescindere dalla classificazione catastale. Va da sé che l’Iva assolta per il loro acquisto e la loro manutenzione è detraibile.

L’art. 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 preclude la detrazione dell’Iva assolta correlata all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi che risultino tali dalle risultanze catastali, a prescindere dal loro utilizzo effettivo (circolare n. 12/E del 2007). Nella sua “deroga” vi è la coerenza di sistema con i principi generali dell’Iva: imponibilità delle prestazioni di alloggio = detraibilità dell’acquisto di beni o servizi a esso collegati.

L’imponibilità delle prestazioni di alloggio era già stata affermata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 117/E del 2004 e nella circolare n. 12/E del 2007: “gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva”.

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui fondi di investimento

di Vera MORETTI

L’Agenzia delle Entrate con circolare del 15 febbraio 2012 n. 2 spiega come comportarsi per quanto riguarda i fondi comuni d’investimento immobiliare.
L’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, infatti, ha introdotto alcune disposizioni che mutano l’attuale assetto normativo di tali fondi.

Secondo le disposizioni più recenti, coloro che investono in fondi beneficiano del regime fiscale agevolato con una tassazione del 20%.
Le modifiche che riguardano i redditi conseguiti dai partecipanti ai fondi immobiliari, invece, prevedono l’imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione in capo ai partecipanti che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5% del valore dello stesso.

Per i partecipanti non istituzionali che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 per cento, inoltre, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% sul valore medio delle quote detenute entro la data del 31 dicembre 2010.

I fondi immobiliari in cui almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% al 31 dicembre 2010 potevano essere messi in liquidazione entro il 31 dicembre 2011.
In questo caso l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. Tale imposta deve essere versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014.

Riepilogando, le scadenze sono queste:

  • Importo della rata 40% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2012
  • Importo della rata 30% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2013
  • Importo della rata 30% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2014

E’ prevista un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7% sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione. Questa va versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione, ma, in considerazione delle condizioni di incertezza che caratterizzano la specifica disciplina, l’imposta sostitutiva sui redditi conseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 può essere versata entro il 31 marzo 2012 maggiorata dei relativi interessi e senza applicazione delle sanzioni.

Nell’ipotesi in cui il fondo sia di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo l’imposta sostitutiva del 7 per cento sul patrimonio netto non è dovuta.

Nuovo codice tributo per i beni culturali

di Vera MORETTI

D’ora in poi è disponibile, nella dichiarazione dei redditi, il codice tributo “6836” per pagare i tributi erariali tramite la cessione di opere di “interesse culturale” (risoluzione n. 17/E del 20 febbraio).

Il contribuente può quindi saldare, anche in parte, le imposte mediante la cessione di “beni culturali”, che possono essere beni mobili e immobili d’interesse artistico, storico o archeologico, ma anche di archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico, nonché opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga a epoca inferiore al cinquantennio di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione (articolo 28-bis del Dpr 602/1973).

Questo codice tributo dà la possibilità di pagare le imposte compensando, in F24, con il credito derivante dalla cessione delle opere.
Va indicato nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno del decreto ministeriale con cui sono stabilite le condizioni della cessione e la stima dei beni.
Il modello F24 va presentato esclusivamente presso l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente.