I casi particolari del modello 730

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:

  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno di presentazione
  • a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi all’istituto scolastico oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno oggetto di dichiarazione al mese di giugno dell’anno di presentazione.

Invece, i soggetti che nell’anno di presentazione posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori che sono tenuti a presentarla, possono utilizzare il modello 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al datore di lavoro o ente pensionistico di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato. La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello 730 può essere scaricato da qui.

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Chi può usare il modello 730?

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)

  • contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il modello 730 può essere scaricato da qui.

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Speciale Modello 730/2011: ecco cos’è e come si compila

Il modello 730 si usa per effettuare la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. I vantaggi proposti sono:

  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  •  il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
  •  alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il modello 730 può essere scaricato qui.

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Tasse: previsti aumenti a Milano, Torino, Roma, Firenze, Bari e Palermo

Le città di Milano, Torino, Roma, Firenze, Bari e Palermo stanno preprando ritocchi alle tasse previsti per il 2012 per un totale che potrebbe toccare i 10 miliardi di euro in più rispetto a quanto entra già nelle casse municipali. Grazie all’effetto del federalismo municipale, i Comuni potranno metter mano alle tariffe dell’Irpef ritoccandole a proprio vantaggio.

Ogni Comune potrà chiedere fino allo 0,4% del reddito delle persone fisiche mentre le Regioni potranno invece dal 2013 aumentare il costo con quote variabili fra l’1,4 e il 3%, a seconda delle fasce di reddito dei contribuenti, la grossa fetta andrà quindi alle regioni, mentre i Comuni dovranno accontentarsi di ritocchi.

Si stima che in città come Bari e Firenze l’aumento potrebbe arrivare a oltre mille euro l’anno in più per quei contribuenti che dichiarano un reddito di 50 mila euro.

Lo Stato fa cassa: gettito Iva +6,7% e febbre da gioco per gli italiani

Tra gennaio-febbraio 2011 le entrate Iva sono state di 13.113 milioni di euro (+824 milioni di euro, pari al +6,7%): 10.467 milioni di euro (+212 milioni di euro, pari al +2,1%) derivano dalla tassazione degli scambi interni; 2.646 milioni di euro (+612 milioni di euro, pari al +30,1%) affluiscono dal prelievo delle importazioni.

E crescono più in generale le entrate nello stesso periodo: le entrate totali sono state pari a 58.674 milioni di euro (+2.148 milioni di euro) con un incremento del +3,8%).

Boom per i giochi: in due mesi entrano nelle casse dello Stato 2,2 mld di euro (+18,6%). E vola il lotto: +35,9%.

Laura LESEVRE

Commercianti: slitta al 1° luglio l’obbligo di comunicazioni per acquisti superiori ai 3.600 euro

Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha firmato lo scorso 14 aprile il Provvedimento con cui slitta al 1° luglio 2011, l’obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti dei consumatori finali. I commercianti, dunque, non dovranno più comunicare al Fisco, dal 1° maggio 2011, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi superiori alla soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l’emissione di fattura. Il differimento di due mesi è stato dettato da esigenze di natura prevalentemente tecnologica, connesse al nuovo adempimento telematico.

Cellulari: la tassa di concessione governativa è illegittima

Si chiama “tassa di concessione governativa” e molti partitivisti la pagano nei loro abbonamenti business di telefonia mobile. Questa tassa, secondo la Commissione Tributaria di Perugia, è illegittima. La Commissione Tributaria di Perugia si è espressa in merito lo scorso 15 febbraio 2011, ribaltando quanto già stabilito in precedenza, che riconosceva questa tassa come dovuta in quanto si trattava di una somma accertata a titolo di tributo. In realtà questo ribaltamento fatto dalla CTr di Perugia è dovuto al fatto che negli ultimi anni le disposizioni legislative relative al servizio di telefonia mobile sono state modificate. Così il presupposto per il pagamento della tassa di concessione governativa richiesto in relazione all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni non è più stato ritenuto legittimo. Altro elemento fondamentale è che  la Commissione Tributaria ha puntualizzato che il riconoscimento del diritto inderogabile di libertà all’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, come i telefoni cellulari, è incompatibile con un sistema di concessione della facoltà di utilizzo degli apparecchi o di autorizzazione  al loro uso.

Per approfondire questa sentenza ti consigliamo di leggere questo articolo pubblicato dal sito Altalex.

Come versare la cedolare secca sugli affitti

La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo). Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95% con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:

* la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse

* la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.

L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare:

* l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno

* l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre.

Inoltre ca ricordato che l’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1° novembre. A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente.

speciale CEDOLARE SECCA sugli affitti 2011: Ecco che cos’è la CEDOLARE SECCA sugli affitti | A chi si rivolge la cedolare secca | Quali immobili rientrano nell’opzione di cedolare secca | Cedolare secca: comunicazione all’affittuario | Come esercitare l’opzione di cedolare secca per gli affitti | Passaggio alla cedolare secca sugli affitti, cosa prevede la legge | Come influisce sul reddito la cedolare secca sugli affitti | Quanto dura l’opzione di cedolare secca sugli affitti | Come versare la cedolare secca sugli affitti

Quanto dura l’opzione di cedolare secca sugli affitti

L’opzione di cedolare secca sugli affitti vincola il locatore ad applicare tale regime per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. L’opzione può essere revocata durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta pur restando valida la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.

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Come influisce sul reddito la cedolare secca sugli affitti

Il reddito che viene assoggettato a cedolare secca sugli affitti è escluso dal reddito complessivo e inoltre sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni. E’ bene ricordare inoltre che il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni  o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

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