Obbligo di comunicazione dati fiscali: si valuta di escluderla per acquisti con carta di credito

L’Agenzia delle Entrate in seguito alle numerose perplessità sollevate dalle associazioni di categoria sta valutando di “escludere la comunicazione dei dati fiscali per chi effettua gli acquisti con carte di credito e di debito che sono già tracciate, quindi conservando l’obbligo solo per chi paga in contanti”. Il direttore delle Entrate Attilio Befera, intervistato dal quotidiano “il Foglio”, annuncia: “Proporremmo probabilmente questa modifica normativa; queste operazioni rappresentano il 4,5% del totale delle transazioni“.

La data prevista per l’introduzione dell’obbligo di registrazione delle operazioni effettuate da soggetti con partita Iva verso i consumatori finali è il primo maggio. Ricordiamo che l’obbligo si applicherà solo per transazioni oltre i 3.600 euro comprensivi di Iva. Dallo scorso primo gennaio è invece scattato l’obbligo di registrazione per le operazioni tra soggetti Iva. La registrazione dei dati per pagamenti con carta di credito appare effettivamente ridondante e sarebbe auspicabile una sua esclusione.

Mirko Zago

5 per Mille: oggi si aprono le iscrizioni per Onlus, associazioni sportive e di volontariato

Il 15 marzo è una data importante per Onlus e in generale per le associazioni di volontariato o che si occupano di promuovere attività sportive per richiedere l’iscrizione l’iscrizione come soggetto a cui può essere devoluto il 5 per Mille. Le modalità sono riportate nella circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate rilasciata il 3 marzo.

Le finalità per cui può essere devoluto il 5 per mille sono:

  • sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
  • finanziamento della ricerca sanitaria
  • sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La data ultima per presentare domanda è il 7 maggio ed entro il 15 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata degli elenchi. Verificata la presenza dell’associazione nell’elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti (compresi quelli di competenza del Miur, che li gestirà direttamente) dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio, che andrà inviata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno. Come per gli anni precedenti è dato l’obbligo di presentare rendicontazione indicante le modalità di impiego delle somme percepite.

Mirko Zago

Chiusura e riapertura della partita iva nello stesso anno, ecco come comportarsi con l’Iva

Nel caso in cui un contribuente nello stesso anno abbia cessato attività chiudendo la partita Iva relativa, riaprendola però successivamente nello stesso anno , dovrà presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione composta da:

  • il frontespizio, con  indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 2010;
  • un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX per riepilogare i dati delle due attività;
  • un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.
Qualora fossero necessarie maggiori informazioni circa la compilazione si può far riferimento al Modello Dichiarazione Iva in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva.
Mirko Zago

Scheda carburante, ecco come compilarla

La scheda carburante è un documento importante che si utilizza per documentare gli acquisti di qualsiasi carburante per autotrazione (benzina, miscela, gasolio, gas metano, gpl) effettuati dai soggetti passivi dell’IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Il fine è poter beneficiare della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.

I dati che devono essere indicati nella scheda carburante sono i seguenti:

  • dati identificativi del contribuente:
    – la ditta, la denominazione sociale o ragione sociale ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto che acquista il carburante;
    – l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia, se il soggetto è domiciliato all’estero;
    i dati possono essere indicati anche a mezzo timbro.
  • dati identificativi del veicolo:
    – gli estremi d’individuazione del veicolo, vale a dire la casa costruttrice, il modello e la targa, oppure, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi attribuiti dalla casa produttrice;
    l’indicazione delle targa è imprescindibile perchè rappresenta il principale elemento di individuazione del veicolo.

L’esercente presso cui si fa rifornimento deve annotare:

  • la data del rifornimento
  • spesa al lordo dell’Iva
  • Denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome dell’esercente e ubicazione dell’impianto (il tutto anche a mezzo timbro)
  • apporre la propria firma (elemento essenziale di convalida).

Mirko Zago

L’Inps introduce la “Comunicazione Bidirezionale” per migliorare i servizi e abbattere i tempi

L’Inps al fine di migliorare il servizio offerto ai cittadini e alle imprese ha introdotto un nuovo servizio denominato “Comunicazione Bidirezionale” inserito all’interno della procedura telematica “Cassetto Previdenziale Aziende”  Al riguardo sono state fornite le prime istruzioni con i messaggi n.16719 del 24 luglio 2009 e n. 21273 del 24 settembre 2009.

L’obiettivo principale è la realizzazione, tra le aziende, gli intermediari istituzionali e l’Istituto, di una modalità strutturata di comunicazione, finalizzata alla storicizzazione delle comunicazioni, alla diminuzione dei tempi di risposta e dell’impiego di risorse facilitando, oltre che la relazione con l’Istituto e con le strutture presenti nel territorio.

Ecco le maggiori novità e agevolazioni permesse dall’introduzione della modifica:

– inviare alla sede di competenza una richiesta o una comunicazione generica, tramite un apposito link presente nel menù del Cassetto Previdenziale; in questo caso la richiesta comporta l’apertura di un nuovo quesito di back-office di tipo generico/informativo;

– inviare alla sede di competenza una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nella procedura Cassetto Previdenziale (Regolarità Contributiva, DM trasmessi, F24, etc.).

– allegare alla richiesta della documentazione a supporto. Tale funzione consente di caricare fino ad un massimo di tre files che saranno allegati al quesito sotto forma di file compresso;

– visualizzare lo stato della propria richiesta (aperta, in carico, chiusa) coerentemente con lo stato del rispettivo quesito di back-office;

– visualizzare gli eventuali commenti inseriti dagli operatori di sede al momento della modifica dello stato del quesito e l’esito finale;

– accedere allo storico delle proprie richieste ricercandole tramite opportuni parametri (matricola, oggetto della richiesta, stato della richiesta, data apertura e data ultimo aggiornamento) e visualizzarne il dettaglio. Inoltre saranno visualizzabili su Cassetto Previdenziale anche le comunicazioni inviate dal consulente tramite fax “inbound” e le comunicazioni “outbound” ricevute tramite Contact Center;

– creare richieste concatenate in risposta a richieste precedentemente inviate;

– ricevere comunicazioni in tempo reale, tramite e-mail e SMS, della protocollazione e smistamento alla sede di competenza e della successiva chiusura del quesito di back-office.

E ancora grazie alla sezione “Agenda Appuntamenti” le aziende potranno:

– prenotare un appuntamento presso la sede di competenza della matricola aziendale, selezionando un giorno e un orario tra quelli messi a disposizione dalla procedura e inviando un’eventuale documentazione a supporto, in modo da ridurre i tempi necessari all’appuntamento;

– ricevere un promemoria tramite e-mail ed SMS degli appuntamenti pianificati;

– visualizzare lo stato dei quesiti aperti da uno specifico consulente o relativi ad una specifica matricola aziendale;

– lavorare i quesiti aperti e modificarne lo stato;

– creare comunicazioni concatenate, ovvero nuove comunicazioni in risposta a quesiti già inviati in precedenza dai consulenti.

– comunicare “proattivamente” con i consulenti/aziende tramite tutti i canali abilitati.

Per utilizzare alcune parti del sistema informatico sarà necessario possedere una autorizzazione. Per abilitare un’utenza, occorrerà aggiungere la stessa al gruppo APP_FEA_COMBID (FEA – Fascicolo Elettronico Aziendale Comunicazione Bidirezionale).

Marzo 2011: ecco tutte le scadenze da ricordare

Cari Lettori, di seguito vi proponiamo un breve scadenziario relativo al mese di Marzo 2011. Ecco quali sono le scadenze fiscali che i piccoli imprenditori ed i liberi professionisti dovranno annotare sul proprio calendario.

16 marzo 2011 | TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA- Versamento annuale: versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. 

16 marzo 2011 | INAIL – Comunicazione Dati: presentazione della dichiarazione annuale per il 2010/2011 delle retribuzioni ai fini Inail. 

16 marzo 2011 | IVA – Liquidazione trimestrale : versamento dell’Iva trimestrale relativa al 4^ trimestre dell’anno precedente.

16 marzo 2011 | IVA – Saldo 2010: versamento dell’Iva a saldo proveniente dalla dichiarazione annuale del 2010.

16 marzo 2011 | IVA – Dichiarazioni d’intento: ultimo giorno utile per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

16 marzo 2011 | IRPEF – Ritenute alla fonte su reddito lavoro dipendente: entro tale termine devono essere versate le ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente.

16 marzo 2011 | INPS – Contributi mensili: i datori di lavoro versano all’Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

16 marzo 2011 | IRPEF – Ritenute redditi di lavoro autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.

16 marzo 2011 | IVA – Liquidazione mensile: versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente.

16 marzo 2011 | LAVORO – Libro Unico: scade oggi il termine per effettuare le registrazioni relative al mese precedente.

25 marzo 2011 | IVA – Elenchi Intrastat Mensili: entro tale data, gli operatori sono tenuti a presentare gli Elenchi riepilogativi di beni ed anche delle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario nel mese precedente.

31 marzo 2011 | ENASARCO – Versamento FIRR: versamento annuale da parte della ditta preponente della quota accantonata al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) nell’anno precedente.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

Leggi gli articoli già pubblicati dal Professionista.

Compensazione delle somme scritte a ruolo per imposte erariali

Con la risoluzione n. 18/20011 ha stabilito le regole per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali. Si chiama Codice tributo “RUOL” per il versamento, ed è il codice che prevede il pagamento tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I riferimenti del “Ruol” sono “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”. Maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Mirko Zago

Quali sono i provvedimenti principali del Milleproroghe?

Il famoso decreto Milleproroghe è realtà. Il Dl 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011 (sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26) ha apportato succulente novità in diversi campi. Ecco quali sono le proroghe principali:

Calamità naturali – fino al prossimo 30 giugno i versamenti tributari e contributivi dovuti dai soggetti toccati dall’alluvione verificatasi in Veneto a fine ottobre restano sospesi. Il precedente termine era fissato per l’1 dicembre. Ricordiamo che la sospensione non riguarda gli adempimenti e i versamenti da effettuare come sostituti d’imposta. Per quanto riguarda le imprese toccate invece dal terremoto abruzzese, rimangono sospesi i pagamenti dei tributi con rate in scadenza tra l’1 gennaio e 31 ottobre 2011. Gli altri adempimenti possono essere effettuati entro dicembre di quest’anno.

Cinema – Sono erogati bonus e incentivi fiscali per l’industria cinematografica (crediti d’imposta e detassazioni di utili) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.

Distribuzione carburante – Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante vedono prorogare l’agevolazione fiscale in loro favore che prevede una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa di una percentuale dei ricavi.

Catasto – fino al 30 aprile c’è tempo per presentare dichiarazioni di aggiornamento catastale relativamente a immobili non registrati o che hanno subito interventi edilizi precedentemente non dichiarati.

Cinque per Mille – Continua anche per quest’anno la possibilità di utilizzo del 5×1000.

Piani urbanistici particolareggiati e imposte d’atto – Registro all’1%: 3 anni in più, rispetto agli ordinari 5, per completare l’intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

Le principali modifiche introdotte dal decreto sono:

1- maggiori tempi di pagamento concessi da Equitalia con proroghe fino a 72 mesi a patto di provare il peggioramento della propria situazione rispetto al momento in cui aveva ottenuto la prima dilazione; 2- Applicazione migliorata dei principi contabili internazionali con un maggior intervento del ministro della Giustizia. Il Mef potrà emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile Ires e Irap entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto applicativo del ministero della Giustizia, oppure, in mancanza, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del regolamento Ue. Il Mef ha anche la possibilità, entro il prossimo 31 maggio, di emanare il descritto decreto di coordinamento in relazione agli Ias/Ifrs adottati con Regolamenti entrati in vigore fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010; 3- imposte anticipate pronte per Basilea III: Le attività per imposte anticipate delle banche, derivanti dalle differenze temporanee relative a svalutazioni crediti, avviamento e altre attività immateriali, sono trasformate, negli esercizi in perdita, in crediti d’imposta; 4- dal prossimo 1° luglio inoltre la tassazione non più del “maturato” in capo al fondo bensì del “realizzato” in capo ai partecipanti. La tassazione si sposterà al momento della distribuzione dei proventi, del riscatto, della liquidazione o della cessione della quota. La ritenuta avrà natura di “acconto” per i soggetti esercenti attività d’impresa.

Mirko Zago

Bergamo è una delle povince italiane più tassate dal fisco

L’Associazione artigiani di Bergamo lamenta un eccessivo carico fiscale per le imprese artigiane locali. Bergamo sarebbe al 37° posto nella classifica delle 103 provincie italiane tartassate dal fisco locale. L’analisi è stata condotta da ufficio Studi di Canfartigianato, verificando il peso del prelievo fiscale locale su un’impresa tipo con cinque addetti e proprietaria di un immobile produttivo.

Il gettito complessivo per quanto riguarda i principali tributi gestiti localmente come l’Irap, Ici, addizionale regionale e comunale Irpef, sarebbe di 58.011 milioni di euro. E’ il Lazio a sopportare la maggior pressione fiscale con il 4,9% del Pil, mentre la Lombardia si colloca al terzo posto con il 4%. E’ l’Irap a gravare maggiormente nei confronti delle Pmi con il 63,2%, seguita da Ici 17,2%, l’addizionale regionale che incide per il 14,2% e la comunale che influisce per il 5,4%.

Rimanendo nella provincia di Bergamo, l’Irap pesa per ogni azienda per 7.488 euro, l’addizionale comunale pari a 522 euro, l’addizionale regionale Irpef pari a 1.607 euro e un ammontare Ici di 2.043 euro, per un totale complessivo di 11.660 euro.

Ecco quando l’Inps sanziona il debitore

L’Inps con il messaggio n. 3881 del 16 febbraio 2011 delinea quali sono i casi sanzionatori in caso di accertamenti ispettivi. L’istituto di previdenza prevede:

1- Pagamento entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo del debito; in questo modo il versamento è nella misura minima stabilita per legge.

2- Pagamento del debito dal 31° giorno; in questo caso il trasgressore non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.

3- Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale; in questo caso l’Inps provvede alla formazione dell’avviso di addebito

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dell’Inps.

Mirko Zago