Cosa succede se un professionista non viene liquidato da una società?

Secondo l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 106/E del 13 ottobre 2010, in risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società soccombente in giudizio, per inadempimento contrattuale nei confronti di un notaio, viene affermato che l’importo che il giudice liquida in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un professionista, sconta la ritenuta d’acconto del 20% sull’intera somma, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può dedurre dal reddito d’impresa, in quanto inerenti alla sua attività, le spese processuali sostenute.

La burocrazia costa troppo: ad una piccola impresa costa in media circa duemila euro all’anno

Secondo una misurazione realizzata da un pool di esperti coordinati dall’Ufficio per la Semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel bilancio di una pmi l’esborso relativo agli obblighi fiscali e l’annessa burocrazia è di circa duemila euro. Attenzione, stiamo parlando soltanto di oneri amministrativi (modelli da compilare, documentazione da presentare, comunicazioni, registri, ecc.) e non considera i costi fiscali (diritti, bolli, imposte, ecc.).

Complessivamente la spesa annua affrontata dalle aziende con meno di 250 dipendenti è pari a circa 2,7 miliardi. Una cifra che pesa tantissimo soprattutto sull’economia delle micro-imprese, quelle cioè fino a 4 dipendenti. E allora che si fa? La Comunità Europea ha stabilito che occorre una riduzione di questi oneri e l’Agenzia delle Entrate ed il dipartimento della funzione pubblica pare stiano tracciando la strada per arrivare a questo abbassamento, che dovrebbe essere di circa il 25%, entro il 2012.

Considerando la già alta pressione fiscale presente nel nostro Paese, appare veramente eccessivo il peso degli oneri amministrativi. Pensate che la sola dichiarazione annuale Iva costa ad una pmi costa mediamente 341 euro. Il 770 semplificato in bilancio vale un’uscita da 492 euro. La richiesta di rimborso del credito iva trimestrale costa 450 euro. Totale? quasi duemila euro (€ 1.926,00) solo per oneri fiscali. Come sottolineato anche da Carlo Sangalli – presidente di Rete Imprese Italia e di Confcommercio – “quello dei costi della burocrazia è certamente uno dei principali ostacoli, insieme all’elevata pressione fiscale, alle difficoltà di accesso al credito, al ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, che gravano sulle pmi, in particolare sull’impresa diffusa, frenandone lo sviluppo e la competitività”. 

Ricordiamo che alla misurazione ha partecipato anche l’Istat per la rilevazione, e la direzione centrale servizi ai contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre sono state coinvolte le associazioni imprenditoriali che hanno partecipato a tutte le fasi del processo.

fonte: TG1 - Rai

Interventi per il risparmio energetico e detrazioni del 55%

Tutti i versamenti effettuati dalle persone fisiche, attraverso un bonifico bancario, entro la data del il 31 dicembre 2010, permettono la detrazione del 55% dall’Irpef.

Tale detrazione sarà possibile anche se il versamento è riferito ad interventi da realizzarsi nel prossimo anno, cioè nel 2011. Qualora i lavori terminino nel 2010, il beneficio spetta sull’investimento complessivo, senza effettuare alcun pagamento, purché gli interventi risultino effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

Inps: da gennaio comunicazioni solo telematiche per i Commercialisti

Dal 1° gennaio 2011 l’accesso per i commercialisti ai servizi telematici dell’Inps potrà avvenire solo tramite CNS, il dispositivo contenente, oltre al certificato di “firma digitale”, anche un certificato di autenticazione di iscrizione all’Albo ed esercizio della professione. Questo quanto previsto dal protocollo di collaborazione siglato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti e da quello dell’Istituto, Antonio Mastrapasqua.

L’accordo, al quale per i commercialisti hanno lavorato i due consiglieri nazionali Giovanni Parente e Claudio Bodini, punta a rendere sempre più stretti ed efficienti i rapporti di collaborazione tra Inps e Commercialisti. Sul fronte telematico, l’Inps si impegna ad illustrare le novità dei programmi applicativi relativi alla gestione degli adempimenti in materia contributiva. Accordi saranno raggiunti anche sulle modalità d’accesso alle banche dati dell’Inps e sul relativo software. Per semplificare le procedure dei commercialisti e per un aggiornamento istantaneo delle banche dati Inps, le due parti puntano inoltre sul progetto Uniemens, che unifica i flussi retributivi (Emens) e quelli contributivi (DM10).

Con il protocollo, Inps e Consiglio nazionale mirano anche al contenimento del contenzioso tributario in materia contributiva e alla repressione del fenomeno dell’abusivismo professionale.

Determinanti per l’efficacia dell’intesa saranno le consultazioni preventive tra rappresentanti dei due Enti, che avverranno in occasione dell’attuazione di disposizioni legislative o di modifiche organizzative dell’Inps che impattino su aziende e professionisti. Nello specifico, le consultazioni avranno ad oggetto, tra l’altro, la disamina delle circolari interpretative prima della loro emanazione, il monitoraggio del fenomeno delle “note di rettifica”, i problemi relativi al recupero dei crediti contributivi, l’univocità dei comportamenti delle rispettive strutture periferiche.

Lo scambio di vedute sui possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione potranno produrre valutazioni congiunte tra Inps e commercialisti da sottoporre ai competenti organi di Governo e legislativi.

Guasto tecnico all’Agenzia delle Entrate: prorogata la presentazione dell’Unico

A causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi lo scorso 30 settembre e che sta impedendo l’accesso agli utenti, l’Agenzia, in una nota, comunica che tutti gli adempimenti telematici, incluso la presentazione di Unico 2010, in scadenza lo scorso 30 settembre, si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010.

L’impresa in crisi aziendale è esclusa dall’applicazione degli studi di settore.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19136-10), la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emesso una circolare con la quale esamina come e quando una crisi aziendale possa essere definita tale e quali possano essere gli elementi che identificano tale fenomeno di criticità, tali da escludere l’applicazione dell’accertamento da studi.

“Ad esempio, una riduzione significativa del margine operativo lordo (Mol) – spiega la circolare della – in presenza di una riconversione produttiva, potrebbe non essere necessariamente significativa di una crisi in atto. Solo negli anni successivi il permanere di risultati negativi comproverebbe la crisi dovuta, ad esempio, alla necessità, nell’anno in cui il Mol ha iniziato a contrarsi, di riconvertire la produzione a causa del crollo del mercato di riferimento per i più svariati motivi (superamento tecnologico del prodotto, ingresso nuovi concorrenti maggiormente organizzati)”. Dunque, basarsi solo sul risultato del Mol, dicono gli esperti, potrebbe esporre il contribuente ad accertamento da parte dell’agenzia delle entrate.

Invece il fenomeno della crisi aziendale è da giudicarsi presente, dicono ancora i Consulenti del lavoro,”in tutte le ipotesi di sospensione dell’attività”. “Una sospensione che non sia meramente occasionale -si legge nel testo della circolare- o programmata dell’attività aziendale, costituisce evidentemente una condizione di non normalità nell’esercizio delle attività medesima, che giustifica uno scostamento anche sensibile dai risultati parametrici”. Dunque, “quando la crisi di impresa si manifesta mediante una sospensione delle attività produttiva -riassumono i Consulenti- è da ritenersi che ci si trovi di fronte ad una evidente situazione di esclusione dell’applicazione degli studi di settore, tale da consentire in via preventiva, in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, di avocare l’ipotesi di esclusione”.

Tuttavia raccomandano gli esperti, per mettersi al riparo dalla scure del fisco, è bene munirsi “di elementi di prova ineccepibili”. Anche in caso di presenza di cassa integrazione. “Quando la sospensione dell’attività d’impresa determina l’ammissione alle procedure di cig, cigs o di licenziamenti collettivi e di mobilità -dicono i Consulenti- la situazione di criticità che perfeziona l’ipotesi di esclusione dagli studi di settore, è valutata ed accertata, nelle opportune sedi, dagli Enti a ciò demandati”. Solo in presenza di tale accertamento, è possibile l’esclusione dagli studi di settore.

Fonte: Lab-Italia – AdnKronos

Prove di federalismo per gli studi di settore per il commercio al dettaglio del settore moda.

L’ipotesi di studio di settore su base regionale per il commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori è stato presentato la scorsa settimana agli Osservatori regionali. Lo comunica in una nota l’Agenzia delle Entrate ricordando che si tratta del secondo studio di settore elaborato su base regionale, dopo quello del settore delle costruzioni.

Secondo quanto spiegato in una nota dall’Agenzia delle Entrate, si tratterà di un’iniziativa finalizzata a verificare, con la collaborazione dei rappresentanti di associazioni di categoria e degli ordini professionali, il funzionamento dello studio, ad integrazione delle analisi effettuate a livello centrale, anche a seguito di esame di specifici casi esemplificativi rilevati a livello locale.

Soddisfazione per queste novità negli studi di settore anche da parte di Federmoda, che vede accolte alcune importanti richieste della categoria. Il presidente di Federmodaitalia-Confcommercio, Renato Borghi, parla di ”un importante passo in avanti in direzione dell’affinamento della metodologia degli studi di settore secondo principi di equità e selettività.”

Telefonia mobile & telefonia fissa: deducibilità e detraibilità delle spese.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo di un nostro affezionato lettore, il Dott. Francesco Trovato, il quale interviene in merito all’articolo Agenti di Commercio: è possibile dedurre le spese telefoniche della linea fissa? pubblicato su Infoiva il 28 Giugno 2010.

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 Il telefono ed il telefonino sono ormai strumenti essenziali per l’attività di un qualunque professionista ed imprenditore. Per tale motivo è necessario qualificare correttamente sotto il punto di vista fiscale le spese sostenute per il loro acquisto e utilizzo. Con la legge finanziaria del 2008 il Fisco modifica le percentuali di deducibilità e detraibilità di tali spese ribadendo che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633/72).

Deducibilità dei costi La percentuale di deducibilità dei costi di acquisto, noleggio ed utilizzo delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione è fissata nella misura dell’80% dell’imponibile. Tale disposizione vale sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile. 

Detraibilità Dell’IVALa legge finanziaria del 2008 ribadisce che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633/72). Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale.

In altre parole l’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo, cioè l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo. Se invece la stima preventiva dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali.

Quanto sopra premesso, è lecito domandarsi come qualificare le spese telefoniche per telefonia fissa utilizzata promiscuamente? Se la linea fissa è intestata al Professionista/Imprenditore come privato (perché magari non dispone di un ufficio e lavora da casa), quanto si può detrarre?

Nel silenzio di disposizione normative specifiche è plausibile assimilare tali spese a quelle sostenute per la telefonia mobile (tipicamente considerato bene promiscuo salvo prova contraria).

Nel caso prospettato, pertanto, ed in base a quanto affermato in precedenza, le relative spese telefoniche potranno essere dedotte all’80% e la relativa IVA detratta al 50%.

Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che, per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione  l’imposta riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini in misura superiore al 50%. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.

In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art.19 del D.P.R. 633/72 la deducibilità delle spese telefoniche a:

  • Telefonia fissa 80%
  • Telefonia mobile 80%
  • Telefonia fissa ad utilizzo promiscuo = telefonia mobile 80%
  • La detraibilità IVA delle spese telefoniche è pari a:
  • Telefonia fissa (uso professionale) 100%
  • Telefonia mobile e Telefonia fissa (uso promiscuo) da 0% al 100% (se si riesce a dar prova della tipologia di utilizzo) altrimenti 50% (stabilito forfettariamente)

Dott. Francesco TROVATO | Dottore Commercialista  – PESCARA

Emolumenti degli Amministratori: ecco i requisiti per la deducibilità.

Secondo l’art. 95 del Tuir i compensi agli amministratori delle società di capitali possono essere dedotti nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Il Pagamento dovrà risultare da apposita delibera dell’assemblea oppure per gli amministratori delegati, del consiglio di amministrazione.

Il testo normativo in vigore dal 2004 elimina i dubbi circa la deducibilità degli emolumenti, nonostante la tesi sostenuta dalla Cassazione nell’ordinanza 18702 del 13 agosto scorso, che aveva invece escluso la deduzione dei compensi agli amministratori sulla base del testo dell’art. 62 del Tuir in vigore fino al 2003.

Modello Unico PF: ultimi giorni per correggere gli errori.

Ultimi giorni di tempo per sanare gli errori commessi nella compilazione del 730. è fissato infatti per  il prossimo 30 settembre 2010 la data ultima per presentare il modello Unico PF con cui poter sanare i possibili errori commessi nella compilazione del 730: per il contribuente sarà possibile procedere con la rettifica di eventuali errori a credito ma anche a debito. Per poter procedere sarà necessario barrare la casella apposita correttiva nei termini che si trova sul frontespizio del modello.