L’auto ed i sui costi di gestione. L’Iva, quanto si può detrarre?

E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:

1. Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;

2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;

3. Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.

Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

Auto e moto, quali sono i limiti di deducibilità sui costi d’acquisto?

Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti nel 2008:

* Autovetture:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;
* Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilita’ del 90%;
* Autovettura acquisita in leasing:
l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
* Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
* Canoni di noleggio auto:
costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);
* Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 90% del costo del noleggio;
* Motocicli:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%;
* Ciclomotori:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilita’ 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%.

Detrazione Iva e deducibilità dei costi per le autovetture

La Legge Finanziaria 2008 ha apportato nuove modifiche al regime di detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, intervenendo sul testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto.

Una prima modifica riguarda i veicoli oggetto della limitazione per adeguare la definizione degli stessi alla citata decisione del Consiglio UE.

Con l’approvazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% – che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste – è ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Un’ultima innovazione riguarda la ridefinizione delle operazioni considerate nella lett. c) dell’art. 19-bis1, che infatti, nella nuova formulazione, menziona soltanto l’acquisto e l’importazione dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi, mentre le prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, ecc.) sono state spostate nella successiva lett. d).

Tale modifica conferma il principio per cui l’imposta relativa alle predette prestazioni, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

E’ tuttavia da registrare la novità concernente le prestazioni di transito stradale dei veicoli, che sono state trasferite dalla lett. e) alla lett. d) del citato art., con

Rimborsi Iva per spese in un altro stato della UE? Prorogato il termine per la richiesta.

I contribuenti italiani in procinto di presentare una richiesta di rimborso dell’Iva relativa alle spese sostenute in un altro Stato membro Ue nel 2009, avrebbero dovuto inoltrare un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 30 settembre 2010. Il Consiglio Europeo ha prorogato tale termine al prossimo 31 marzo 2011. Tale proroga è stata resa possibile con la decisione 13936/10, con cui è stato l’art. 15 della Direttiva 2008/9/EC, rendendo la proroga efficace con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2010. L’Agenzia delle Entrate, nel recepire la proroga, dovrebbe prevedere per i contribuenti che abbiano presentato l’istanza nei termini, la possibilità di inviare, entro il 31 marzo 2011, un’istanza integrativa che recepisca anche eventuali ulteriori fatture.

Aiuto! Ho sbagliato nella compilazione del 730 e adesso come faccio a rimediare?

Caro contribuente, se hai commesso errori nella compilazione del 730/2010, hai una chance per rimediare. Entro il prossimo 25 ottobre 2010 si possono correggere gli errori commessi a proprio svantaggio nel modello 730/2010 presentando il modello 730 integrativo ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Il modello 730 integrativo è destinato ai contribuenti che hanno riscontrato nella propria dichiarazione degli errori od omissioni, la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Tale modello va utilizzato anche nel caso in cui ci si accorga che erano incompleti o imprecisi i dati di identificazione del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.

Ma come si prepara un 730 integrativo? Il dichiarante che si rende conto di non aver indicato nel modello originario oneri deducibili o detrazioni (di conseguenza, si è determinato il pagamento di un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta o la riscossione di un credito inferiore a quello spettante) oppure si accorge di aver trascritto dei dati sbagliati (esclusi quelli relativi al sostituto che eseguirà il conguaglio) che non modificano la liquidazione delle imposte, dovrà compilare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio.

I documenti da presentare si limitano alla sola documentazione necessaria all’intermediario per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata, nel caso in cui sia lo stesso a cui ci si è rivolti per il 730 originario; se l’assistenza era stata prestata, a suo tempo, dal sostituto d’imposta o da un altro Caf o un altro professionista abilitato, occorre esibire ex novo tutta la documentazione.

Se invece il contribuente si accorgesse di aver commesso errori nell’inserimento dei dati utili a identificare il sostituto che deve procedere al conguaglio, nel 730 integrativo dovrà inserire il codice 2 nella relativa casella.

Il codice 3, infine, va utilizzato quando il contribuente si accorge di aver commesso errori od omissioni sia in relazione ai dati identificativi del sostituto d’imposta sia riguardo agli oneri, che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario. In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la dichiarazione originaria.

Tasse, negli ultimi cinque anni in Piemonte sono aumentate più del 27%

Secondo i dati contenuti nella relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario nel 2009, elaborati dall’Adnkronos, i contribuenti più tartassati dalle tasse sarebbero i piemontesi: nel 2009 hanno versato 1.310 euro, con un incremento tra il 2005 e il 2009 di 281 euro, e che registrano anche in termini percentuali l’incremento superiore (+27,4%). Tre, invece, le regioni virtuose: l’Abruzzo (abbassati i tributi del 6,4%), le Marche (-4,9%) e la Puglia (-1,7%).

Secondo la relazione della  Corte dei Conti in cinque anni i tributi regionali sono saliti di 118 euro, arrivando a 978 euro procapite, con un balzo del 13,7%. La tassa cresciuta di più in percentuale è l’accisa (+53,9%), mentre in termini assoluti è l’Irap a pesare di più con un importo procapite di 666 euro.

In Lombardia i contribuenti sono arrivati a 1.262 euro e nel Lazio che toccano 1.232 euro. Sopra i mille euro altre due regioni del Nord: Emilia-Romagna (1.108 euro) e Veneto (1.071). Dall’altro lato della classifica quattro regioni del Mezzogiorno: Basilicata (528 euro), Puglia (548), Calabria (550) e Campania (592). Riduzioni invece riguardano le Marche e l’Abruzzo, dove i contribuenti pagano 43 euro in meno rispetto al 2005, mentre in Puglia il totale dei tributi è più leggero di 10 euro.

Cosa succede se un professionista non viene liquidato da una società?

Secondo l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 106/E del 13 ottobre 2010, in risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società soccombente in giudizio, per inadempimento contrattuale nei confronti di un notaio, viene affermato che l’importo che il giudice liquida in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un professionista, sconta la ritenuta d’acconto del 20% sull’intera somma, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può dedurre dal reddito d’impresa, in quanto inerenti alla sua attività, le spese processuali sostenute.

La burocrazia costa troppo: ad una piccola impresa costa in media circa duemila euro all’anno

Secondo una misurazione realizzata da un pool di esperti coordinati dall’Ufficio per la Semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel bilancio di una pmi l’esborso relativo agli obblighi fiscali e l’annessa burocrazia è di circa duemila euro. Attenzione, stiamo parlando soltanto di oneri amministrativi (modelli da compilare, documentazione da presentare, comunicazioni, registri, ecc.) e non considera i costi fiscali (diritti, bolli, imposte, ecc.).

Complessivamente la spesa annua affrontata dalle aziende con meno di 250 dipendenti è pari a circa 2,7 miliardi. Una cifra che pesa tantissimo soprattutto sull’economia delle micro-imprese, quelle cioè fino a 4 dipendenti. E allora che si fa? La Comunità Europea ha stabilito che occorre una riduzione di questi oneri e l’Agenzia delle Entrate ed il dipartimento della funzione pubblica pare stiano tracciando la strada per arrivare a questo abbassamento, che dovrebbe essere di circa il 25%, entro il 2012.

Considerando la già alta pressione fiscale presente nel nostro Paese, appare veramente eccessivo il peso degli oneri amministrativi. Pensate che la sola dichiarazione annuale Iva costa ad una pmi costa mediamente 341 euro. Il 770 semplificato in bilancio vale un’uscita da 492 euro. La richiesta di rimborso del credito iva trimestrale costa 450 euro. Totale? quasi duemila euro (€ 1.926,00) solo per oneri fiscali. Come sottolineato anche da Carlo Sangalli – presidente di Rete Imprese Italia e di Confcommercio – “quello dei costi della burocrazia è certamente uno dei principali ostacoli, insieme all’elevata pressione fiscale, alle difficoltà di accesso al credito, al ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, che gravano sulle pmi, in particolare sull’impresa diffusa, frenandone lo sviluppo e la competitività”. 

Ricordiamo che alla misurazione ha partecipato anche l’Istat per la rilevazione, e la direzione centrale servizi ai contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre sono state coinvolte le associazioni imprenditoriali che hanno partecipato a tutte le fasi del processo.

fonte: TG1 - Rai

Interventi per il risparmio energetico e detrazioni del 55%

Tutti i versamenti effettuati dalle persone fisiche, attraverso un bonifico bancario, entro la data del il 31 dicembre 2010, permettono la detrazione del 55% dall’Irpef.

Tale detrazione sarà possibile anche se il versamento è riferito ad interventi da realizzarsi nel prossimo anno, cioè nel 2011. Qualora i lavori terminino nel 2010, il beneficio spetta sull’investimento complessivo, senza effettuare alcun pagamento, purché gli interventi risultino effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

Inps: da gennaio comunicazioni solo telematiche per i Commercialisti

Dal 1° gennaio 2011 l’accesso per i commercialisti ai servizi telematici dell’Inps potrà avvenire solo tramite CNS, il dispositivo contenente, oltre al certificato di “firma digitale”, anche un certificato di autenticazione di iscrizione all’Albo ed esercizio della professione. Questo quanto previsto dal protocollo di collaborazione siglato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti e da quello dell’Istituto, Antonio Mastrapasqua.

L’accordo, al quale per i commercialisti hanno lavorato i due consiglieri nazionali Giovanni Parente e Claudio Bodini, punta a rendere sempre più stretti ed efficienti i rapporti di collaborazione tra Inps e Commercialisti. Sul fronte telematico, l’Inps si impegna ad illustrare le novità dei programmi applicativi relativi alla gestione degli adempimenti in materia contributiva. Accordi saranno raggiunti anche sulle modalità d’accesso alle banche dati dell’Inps e sul relativo software. Per semplificare le procedure dei commercialisti e per un aggiornamento istantaneo delle banche dati Inps, le due parti puntano inoltre sul progetto Uniemens, che unifica i flussi retributivi (Emens) e quelli contributivi (DM10).

Con il protocollo, Inps e Consiglio nazionale mirano anche al contenimento del contenzioso tributario in materia contributiva e alla repressione del fenomeno dell’abusivismo professionale.

Determinanti per l’efficacia dell’intesa saranno le consultazioni preventive tra rappresentanti dei due Enti, che avverranno in occasione dell’attuazione di disposizioni legislative o di modifiche organizzative dell’Inps che impattino su aziende e professionisti. Nello specifico, le consultazioni avranno ad oggetto, tra l’altro, la disamina delle circolari interpretative prima della loro emanazione, il monitoraggio del fenomeno delle “note di rettifica”, i problemi relativi al recupero dei crediti contributivi, l’univocità dei comportamenti delle rispettive strutture periferiche.

Lo scambio di vedute sui possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione potranno produrre valutazioni congiunte tra Inps e commercialisti da sottoporre ai competenti organi di Governo e legislativi.