5 bonus alle famiglie per pagare le bollette di luce e gas

Sono cinque i sostegni a favore delle famiglie italiane e dei lavoratori per il pagamento delle bollette di luce e gas introdotti o confermati dal decreto legge “Aiuti bis”. Si va dal potenziamento del bonus alle famiglie economicamente svantaggiate (ma anche ai malati grave), ai prezzi calmeriati sul gas, dal sospensione delle modifiche dei prezzi per i prossimi 9 mesi, all’abbassamento dell’Iva e degli oneri di sistema ai contributi maggiorati sui fringe benefit. Ecco, nel dettaglio, di quali misure si tratta.

Pagamento bollette luce e gas, arrivano i bonus alle famiglie in difficoltà

La prima misura di sostegno alle famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas è la conferma del bonus energia. Si tratta di un sostegno, già in vigore dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sul pagamento delle bollette. Il sostegno va a favore delle famiglie svantaggiate, con Isee entro i 12 mila euro. Ma anche le famiglie nelle quali vivano componenti in gravi condizioni di salute. Il decreto Aiuti bis ha stanziato ulteriori risorse che andranno a coprire i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Prezzi calmerierati sulle bollette del gas per categorie di cittadini che vivono in disagio economico e fisico o che abbiano più di 75 anni

Il decreto “Aiuti bis” ha provveduto anche a ridefinire i limiti dei clienti vulnerabili a vantaggio dei quali vanno applicati prezzi calmierati sul gas. Tra i soggetti beneficiari, rientrano coloro che vivono un disagio fisico ed economico, i cittadini disabili, coloro che vivono nelle isole minori e i soggetti ultrasettantacinquenni. Per tutte queste categorie, i fornitori di gas devono applicare una tariffa calmierata che “riflette il costo effettivo di approvvigionamento al mercato all’ingrosso”. La misura verrà applicata per i consumi di gas a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Bollette luce e gas, per 9 mesi non sono ammesse le variazioni delle condizioni contrattuali al rialzo sul prezzo

Per i prossimi 9 mesi, ovvero fino al 30 aprile 2023, le imprese fornitrici di luce e gas non potranno procedere con modifiche unilaterali nei confronti delle famiglie agendo sul prezzo della fornitura stessa. Il decreto “Aiuti bis”, infatti, prevede che debba essere sospesa ogni modifica e clausola unilaterale nella fornitura di gas e di energia elettrica derivante dalla unilaterale modifica delle condizioni generali del contratto. Viene sempre riconosciuto alle famiglie la possibilità di recedere. Sono inoltre inefficaci anche le modifiche fatte pervenire alle famiglie prima dell’entrata in vigore del decreto.

Iva al 5% sulle bollette e fatture del gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

Anche per i mesi da ottobre a dicembre del 2022 saranno azzerati gli oneri di sistema delle bollette di gas e confermata l’Iva al 5%. E, dunque, nel quarto trimestre dell’anno l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, annullerà le aliquote degli oneri generali di sistema elettrico. A beneficiarne saranno sia le famiglie per le utenze fino a 16,5 kW che le utenze  per potenze superiori. Sulle bollette del gas, inoltre, il provvedimento conferma l’Iva al 5% per l’ultimo trimestre dell’anno, anziché le aliquote del 10% o del 22% a seconda degli utilizzi, civili o industriali.

Bonus energia elettrica e gas, raddoppia il contributo per il fringe benefit

Infine, il provvedimento del governo ha previsto l’estensione dei contributi per le bollette esenti fino a 516,46 euro. Si tratta del raddoppio, da 258,23 euro, del valore di esenzione del fringe benefit. Il tetto maggiorato, già utilizzato nei due precedenti anni per l’emergenza Covid, mira nel 2022 a elevare il limite sulle iniziative prese dalle aziende per favorire i propri dipendenti nel pagare le bollette più care di energia elettrica e gas.

 

Superbonus villette, bonus facciate e barriere architettoniche: c’è tempo fino al 31 dicembre

Scadenza al 31 dicembre 2022 per tre bonus e superbonus edilizi: le villette al 110%, il bonus facciate e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nonostante manchino più di quattro mesi alla scadenza delle tre misure, è necessario attivarsi per intercettare i lavori che possono godere dei benefici fiscali. Per il bonus facciate, rispetto allo scorso anno, è già diminuita dal 90% al 60% la percentuale di detrazione fiscale; la misura dell’eliminazione delle barriere architettoniche è stata introdotta per il solo 2022 dall’ultima legge di Bilancio; per le villette unifamiliari indipendenti si è alle battute finali per ottenere la detrazione del 110%.

Superbonus 110% per le villette unifamiliari indipendenti: scadenza al 31 dicembre 2022, bisogna fare presto

Bisogna fare presto per agganciare il superbonus 110% entro la fine del 2022 per le unità unifamiliari indipendenti, le cosiddette “villette“. La regola è quella già in vigore: è necessario entro il 30 settembre arrivare a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale. Dalla parte di chi voglia iniziare lavori in superbonus c’è la legge che non sancisce una data di presentazione dei titoli edilizi. È pertanto possibile iniziare i lavori anche successivamente al 30 giugno 2022 purché si faccia in fretta. Infatti, avvicinandosi il 30 settembre 2022, il tempo che rimane va sempre più diminuendo.

Villette e unità unifamiliari indipendenti: per il superbonus 110% è necessario il 30% di Sal entro il 30 settembre

Il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori al 30% per ottenere il 110% di superbonus è facilitato dalle norme attuali. Infatti, ai fini del conteggio della percentuale si può considerare il complessivo dei lavori oppure solo gli interventi rientranti nel superbonus. In tal caso, il consiglio è quello di prendere in considerazione solo i lavori del superbonus che possono essere realizzati prima, facilitando il raggiungimento del 30% degli interventi. Si escludono, quindi, dal conteggio tutti gli altri interventi.

Quali sono gli adempimenti per dimostrare il 30% di Sal nel superbonus?

Ai fini del raggiungimento del 30% dei lavori di superbonus per ottenere il 110% è necessario considerare che, ad oggi, non vi sono regole imprescindibili. Tuttavia, per portarsi avanti con il lavoro, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, il direttore dei lavori potrebbe preparare l’attestazione dell’avvenuto avanzamento fino al 30% degli interventi previsti. Questo passaggio necessita di documentazione allegata e cioè:

  • le fatture;
  • copie dei pagamenti corrisposti;
  • il libretto delle misure.

Bonus barriere architettoniche 2022 al 75% di detrazione fiscale: scadenza del 31 dicembre

Ancora più di quattro mesi per beneficiare del bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione fiscale prevista è del 75% e si può beneficiarne mediante 5 quote annuali. Gli interventi previsti nell’ambito del bonus comprendono tutti i lavori per abbattere le barriere architettoniche e cioè:

  • montascale;
  • ascensori;
  • rampe;
  • servizi igieniche;
  • impianti domotici ed elettrici.

Bonus facciate e rimozione barriere architettoniche: si fa ancora in tempo prima della fine del 2022 per i lavori?

Sulle tipologie di interventi, tuttavia, è necessario fare in fretta. Mediamente, per il montaggio di un ascensore sono necessari 4 mesi, e dunque ci si approssima alla scadenza di fine anno. Le altre tipologie di interventi richiedono meno tempo: in questo caso si ha un margine di tempo più elevato prima del 31 dicembre 2022. Scadenza prossima anche per il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale. Anche in questo caso è necessario verificare l’entità dei lavori per non perdere il bonus che non ha tetti massimi di spesa per la ristrutturazione.

 

 

 

Bando Regione Lombardia: contributi a fondo perduto efficienza energetica fino a 30mila euro

La Regione Lombardia ha emanato un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che ha per oggetto il risparmio sul caro bollette e l’efficienza energetica. Il finanziamento consente la copertura degli investimenti di efficientamento energetico fino al 50% delle spese sostenute. Varie sono le tipologie di imprese che possono presentare richiesta ed è necessario verificare il Codice Ateco della propria attività.

Bando efficienza energetica Lombardia: che cos’è?

Il bando della Regione Lombardia ammette agli incentivi per l’efficientamento energetico progetti di spesa per un costo minimo di 4 mila euro e un massimo di 30 mila euro. La sede degli interventi è quella situata nel territorio regionale.

Quali sono le spese ammissibili dal bando efficienza energetica?

Sono ammissibili le spese per:

  • comprare e installare i collettori solari termici;
  • per gli impianti di microgenerazione o fotovoltaici;
  • l’acquisto di attrezzature e di macchinari per sostituire quelli già presenti nell’impresa;
  • per le caldaie ad alta efficienza di biomassa o di codensazione;
  • gli strumenti led, i raffrescatori, i sistemi di domotica, i raffredatori a basso consumo.

Inoltre, tra le spese ammissibili nel tetto del 20%, rientrano le opere murarie. Le spese generali, invece, devono avere il limite del 7%, del 10% quelle per le consulenze relative agli investimenti da eseguire.

Quali imprese possono far richiesta dei contributi a fondo perduto per l’efficienza energetica in Lombardia?

Il bando della Regione Lombardia sull’efficienza energetica ammette ai contributi a fondo perduto le piccole e medie imprese dei seguenti settori:

  • comercio;
  • pubblici esercizi;
  • servizi.

I Codici Ateco che devono essere posseduti dalle piccole e medie imprese al momento della presentazione della domanda possono essere verificati sul bando regionale. Ad esempio, rientrano le attività di ristorazione (I 56); il commercio al dettaglio (G 47); le attività di istruzione (P 85); i servizi alle persone (S 96); le attività sportive, di intrattenimento e di divertimento (R 93).

Contributi a fondo perduto efficientamento Pmi: come ottenere il 50% di incentivo?

I contributi a fondo perduto del bando regionale possono essere richiesti nel limite del 50% delle spese ammissibili per l’efficientamento energetico. Il tetto massimo del contributo che la Regione Lombardia assegna a ciascuna impresa è pari a 30 mila euro. Ciascuna Pmi può presentare domanda per un unico incentivo. La Regione ha stanziato per questa misura circa 11 milioni di euro.

Bando Lombardia efficientamento energetico piccole e medie imprese: come presentare domanda?

Le imprese interessate al fondo perduto sull’efficientamento energetico della Lombardia hanno tempo per presentare la domanda fino al 15 dicembre 2022. La procedura della pratica è quella a sportello. Tra i documenti necessari ai fini della domanda è necessario che un tecnico abilitato dall’ordine professionale per materia stili una relazione degli interventi che si faranno all’interno dell’impresa. Il relativo modello è presente sul sito della Regione Lombardia. La relazione dovrà descrivere anche il risparmio energetico previsto dall’impresa una volta completati gli interventi di efficientamento.

Stipendi, taglio del cuneo fiscale fino a 35mila euro in arrivo

È in via di approvazione il decreto “Aiuti bis” che contiene alcune misure a sostegno dei redditi dei lavoratori e delle famiglie italiane. Primo tra tutti, il taglio del cuneo fiscale per i redditi entro i 35 mila euro. Il testo è atteso nella giornata di oggi, 4 agosto, in Consiglio dei ministri. Oltre al taglio contributivo, è atteso il contributo per tagliare le bollette contro il caro energia, il bonus 200 euro e gli sconti sui fringe benefit.

Stipendi dei lavoratori in aumento con il taglio del cuneo fiscale: quanto si risparmia?

Il meccanismo di taglio del cuneo fiscale per far salire il reddito netto nella busta paga dei lavoratori si basa su una misura già in vigore con la legge di Bilancio 2022. I lavoratori, infatti, per tutto il 2022 sono agevolati dallo sconto contributivo in busta paga dello 0,8%. Il limite di applicazione è corrispondente a una busta paga lorda di 2.692 euro, pari a circa 35 mila euro per le tredici mensilità annuali. Lo stesso meccanismo è in via di approvazione nel decreto “Aiuti bis” che aggiungerebbe l’1% in più (per un totale di 1,8%) di sconto dei contributi nelle buste paga. L’effetto è quello di aumentare il reddito netto dei lavoratori del settore pubblico e privato.

Bonus 200 euro allargato a categorie finora escluse, per partite Iva e professionisti più soldi

Il provvedimento in arrivo dovrebbe, peraltro, prevedere l’estensione del bonus 200 euro contro l’aumento dei prezzi anche a categorie che sono rimaste escluse dal decreto istitutivo della misura. Si tratta, in particolare, dei lavoratori stagionali, dei cassintegrati a zero ore e dei collaboratori sportivi. Inoltre, sul fronte dei lavoratori autonomi (partite Iva e liberi professionisti), il governo dovrebbe aumentare la dote finanziaria del bonus 200 euro prevedendo l’incremento da 500 a 600 milioni di euro. Le risorse andranno a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Casse previdenziali private. Solo per queste ultime si prevede una spesa pari a 80 milioni di euro. Tutti i lavoratori autonomi, in ogni modo, dovranno attendere l’emanazione del decreto attuativo che fisserà le procedure e le richieste per fruire del bonus.

Aiuti bis, atteso anche il taglio dei costi delle bollette di luce e gas e la riduzione dell’Iva

Tra le misure attese nel decreto “Aiuti bis” rientra anche il taglio dei costi delle bollette di luce e gas e la riduzione dell’Iva applicata al gas anche nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. Sul fronte imprese, il governo stanzierà risorse anche per far ritornare il credito di imposta sulle maggiori spese sostenute per l’approvvigionamento di gas e di energia elettrica. In tutto, le misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese costeranno allo Stato 7,7 miliardi di euro.

Governo, raddoppia la quota di esenzione dei fringe benefit

Atteso nel provvedimento anche il raddoppio delle esenzioni sui fringe benefit. La quota, infatti, dovrebbe passare dagli attuali 258 euro a 516 euro. Tra le voci di spesa esenti dalla tassazione (e dunque esclusi dall’imponibile) rientreranno anche i contributi da parte delle imprese per pagare le utenze domestiche.

Contributi a fondo perduto turismo, si può rivedere il progetto per arrivare al 100% dei finanziamenti

Contributi a fondo perduto per le imprese del turismo rafforzate mediante la revisione del progetto già approvato e destinato a essere finanziato. È quanto si ravvisa dal decreto del ministero del Turismo in merito al mix di incentivi destinato alle imprese del settore mediante la rimodulazione degli investimenti e la possibilità di arrivare al 100% di finanziamento. Gli incentivi sono destinati a finanziare la realizzazione di investimenti di spesa relativi:

  • all’efficienza energetica;
  • alla riqualificazione per ridurre il rischio sismico;
  • a digitalizzare l’impresa.

Inoltre, i progetti devono rientrare nella misura prevista dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

Quali sono le imprese del settore turistico che possono beneficiare fino al 100% del mix di finanziamenti?

In particolare, il decreto del ministero del Turismo mira a incrementare gli incentivi delle imprese del settore che hanno già visto riconosciute le domande di contributi a fondo perduto e di finanziamento. Si tratta, nel dettaglio, degli alberghi, degli agriturismi, delle aziende ricreative, congressuali e fieristiche, degli stabilimenti balneari, dei parchi a tema e porti turistici. Tutte hanno già presentato domanda per finanziare progetti a decorrere dal 28 febbraio 2022 per investimenti rientranti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). La misura di riferimento è la M1 C1 – 4.2.1.

Come procedere con la rimodulazione delle linee di investimento per arrivare al 100% di incentivo?

Il provvedimento mira, dunque, ad incrementare la percentuale di finanziamento alle imprese del turismo che hanno ottenuto meno del 100% di incentivo. Per aumentare il beneficio, le imprese turistiche che hanno già presentato richiesta di incentivo dovranno procedere con la rettifica della scheda del progetto già presentata. In tal modo si possono ricalcolare gli ammontare degli investimenti e si può ridefinire ed eliminare anche una o più linee di investimento.

Come rimodulare gli investimenti per ottenere il mix fino al 100% di incentivo nel turismo?

Nel dettaglio, le imprese del turismo beneficiare già del mix di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, dovranno procedere nella rimodulazione delle linee di intervento rispettando i seguenti passaggi:

  • trasmettere di nuovo la scheda del progetto rimodulato, rispettando i tetti di spesa già concessi;
  • attenersi alle regole fissate dall’avviso del decreto del ministero del Turismo del 23 dicembre 2021.

Quali sono gli investimenti del settore del turismo che possono beneficiare degli incentivi?

Gli incentivi alle imprese turistiche prevedono un mix di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati che possono coprire fino all’80% dell’investimento complessivo. Tali incentivi rimangono in vigore per investimenti effettuati dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024. Per interventi avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020 e non ancora giunti a conclusione, la misura prevista è quella del contributo a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili. Il tetto di spesa è fissato in 40 mila euro, ma si può arrivare fino a 100 mila euro.

 

Pensioni, anche per i giornalisti arriva l’Ape sociale con uscita a 63 anni

Tra le novità del passaggio della previdenza dei giornalisti dall’Inpgi all’Inps vi è anche quella della possibilità di pensione anticipata con uscita a partire dai 63 anni di età. È quanto prevede lo stesso Istituto previdenziale che ha confermato la possibilità di agganciare, per i giornalisti in uscita dal lavoro a partire dal 1° luglio 2022, l’anticipo pensionistico sociale (Ape sociale). Sono ammessi alla pensione di accompagnamento alla vecchiaia dai 63 anni di età i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto alle dipendenze. Ecco, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Pensioni giornalisti, il passaggio dell’Inpgi all’Inps dal 1° luglio 2022

Il passaggio del regime pensionistico dei giornalisti dall’Inpgi all’Inps comporta, a decorrere dal 1° luglio 2022, la possibilità di trasferire all’Istituto Previdenziale tutte le operazioni di pensione che erano state gestite dall’Inpgi fino al 30 giugno scorso. Il passaggio di consegne dalla Cassa previdenziale dei giornalisti all’Inps comporta, innanzitutto, il cambio dei contributi previdenziali e degli obblighi contributivi. I datori di lavoro dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze dal mese di luglio 2022 seguono le regole dettate dal Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (Fpld). Nel dettaglio i datori di lavoro, a decorrere dal mese di luglio 2022, devono presentare la dichiarazione dei contributi dei giornalisti mediante i flussi Uniemens. L’operazione è del tutto simile a quella che svolgono le imprese nel trasferimento dei contributi dei propri lavoratori alle dipendenze.

Inps, istruzioni su come andare in pensione a 63 anni per i giornalisti con l’Ape sociale

La circolare dell’Inps numero 92 del 2022 di qualche giorno fa ha stabilito le regole affinché anche i giornalisti possano andare in pensione con l’Ape sociale a decorrere dai 63 anni di età. Per le uscite dal lavoro da luglio scorso, i giornalisti possono dunque beneficiare dell’Ape sociale purché abbiano compiuto l’età minima e in attesa che l’assegno di accompagnamento diventi pensione a partire dai 67 anni di età con la vecchiaia. Il sussidio mensile per gli anni dai 63 ai 67 anni può arrivare all’importo massimo di 1.500 euro.

Quali sono le condizioni affinché anche i giornalisti possano andare in pensione con l’Ape sociale?

Per la richiesta delle pensioni con Ape sociale sono necessari determinati requisiti. Innanzitutto l’età, di almeno 63 anni, ma anche la situazione economica e sociale del richiedente dell’indennità. In particolare, la richiesta può essere fatta dai giornalisti che:

  • hanno cessato l’attività di lavoro;
  • non sono già titolari altre pensioni dirette;
  • hanno un montante di contributi di almeno 30 anni (36 anni per i lavoratori che abbiano svolto attività gravose);
  • avere una pensione futura di almeno 1,4 volte la pensione minima, il cui importo è stabilito annualmente dall’Inps. Conti alla mano, il minimo di assegno mensile previsto deve essere di almeno 734 euro;
  • essere disoccupati;
  • avere una situazione di inabilità al lavoro di almeno il 74%;
  • prestare cura per un familiare o per un parente convivente da almeno 6 mesi (caregiver).

Quale pensione possono richiedere i giornalisti?

Con il passaggio dall’Inpgi all’Inps della gestione previdenziale dal 1° luglio 2022, le possibilità di pensione dei giornalisti possono riassumersi in due situazioni. La prima riguarda i giornalisti che abbiano maturato i requisiti per la pensione entro il 30 giugno 2022. In questo caso, specifica l’Inps, i giornalisti possono conseguire qualunque pensione prevista dalla Cassa previdenziale Inpgi, andando in quiescenza anche in un momento successivo alla data del 30 giugno 2022. Le regole pensionistiche da seguire sono quelle dell’Inpgi vigenti fino al termine dello scorso giugno. Non si possono ottenere eventuali formule pensionistiche in vigore per i lavoratori a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (Fpld) a decorrere dal 1° luglio 2022. Eventuali contributi versati dal 1° luglio 2022 incrementano il montante in gestione dell’Inpgi.

Giornalisti in pensione dal 1° luglio 2022, quali regole di uscita?

Per i giornalisti che, invece, maturino i requisiti di pensione a decorrere dal 1° luglio 2022 (non avendoli maturati entro il 30 giugno 2022), vige il regime pensionistico dei lavoratori iscritti alla gestione Fpld dell’Inps. Di conseguenza, le regole di pensione da seguire sono quelle dei lavoratori dipendenti iscritti alla gestione previdenziale dell’Inps, con i relativi requisiti richiesti. Fanno eccezione, per i giornalisti, le formule di pensionamento anticipato dell’opzione donna e della quota 100, i cui requisiti andavano maturati entro la fine dell’anno 2021. Per il calcolo del regime di appartenenza (retributivo, misto o contributivo), è necessario far riferimento ai contributi versati entro la data del 31 dicembre 1995.

 

Bonus barriere architettoniche: come funziona la detrazione del 75% al non residenziale?

Come funziona l’abbattimento delle barriere architettoniche e il bonus con detrazione fiscale del 75% nel non residenziale per l’anno 2022? I privati che siano proprietari di locali commerciali che volessero avvalersi del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche potrebbero beneficiare del massimo della detrazione prevista per tutto l’anno in corso. Anche se i lavori vengono effettuati all’interno di immobili non residenziali. Ad esempio, un privato che voglia riqualificare un locale commerciale di sua proprietà, pure in virtù di interventi che assicurino l’efficientamento energetico.

Quando si possono effettuare lavori con detrazione del 75% per eliminare le barriere architettoniche?

I lavori che si possono effettuare all’interno dell’immobile non residenziale possono prevedere, ad esempio, la sostituzione del condizionatore invernale. E il rifacimento dei servizi igienici nel rispetto delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In tal caso, la legge di Bilancio 2022, al comma 42 dell’articolo 1, ha previsto la detrazione fiscale fino al 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche dal 1° gennaio fino a tutto l’anno in corso. La detrazione fiscale del 75% si può suddividere per 5 quote di importo pari per ciascuno degli anni nei quali si beneficerà della detrazione fiscale. Gli interventi sono ammissibili in immobili già esistenti rispettando i requisiti elencati dal decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Quali sono i lavori ammessi per la detrazione fiscale del bonus barriere architettoniche?

Ai fini del bonus del 75% delle barriere architettoniche, i lavori agevolabili sono quelli che permettono di realizzare gli strumenti utili affinché venga favorita la mobilità esterna ed interna delle persone che abbiano una disabilità grave. Tale disabilità deve rispettare quanto prescritto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. Gli strumenti ammessi al beneficio fiscale possono comprendere anche la comunicazione, la robotica e ogni mezzo tecnologico.

Bonus edilizi per la riqualificazione di immobile non residenziale

Per quanto attiene all’utilizzo di altri bonus edilizi per la riqualificazione del locale commerciale, il privato ha la possibilità di procedere con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di riscaldamento con l’ecobonus ordinario. La detrazione fiscale prevista è pari al 65%. In particolare, i requisiti richiesti per avvalersi dell’ecobonus sono da ricercare:

  • nel comma 37 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022;
  • nell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013;
  • nella guida dell’Agenzia delle entrate in merito alla detrazione fiscale del 65%.

Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito di imposta nella scelta di utilizzo dell’ecobonus

Il privato che svolga lavori di riqualificazione dell’immobile non residenziale ha dunque diritto al 65% di detrazione fiscale sulle spese sostenute fino al tetto dei 30 mila euro. La detrazione fiscale si può fruire suddividendone l’importo per dieci quote annuali di pari valore nelle dichiarazioni dei redditi degli anni susseguenti. Si può scegliere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%: dal decreto ‘Aiuti’ cessione crediti allargata, proroga villette

Il decreto legge “Aiuti” è legge e, con esso, si amplia la platea per la cessione del credito di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Arriva anche la proroga di tre mesi della scadenza previsa per realizzare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% sulle unità abitative delle persone fisiche. La soglia del Sal consente di utilizzare il superbonus 110% per tutto il 2022.

Cessione credito di imposta bonus edilizi e superbonus 110%: ulteriore vendita libera

Una delle novità attese per i bonus edilizi e per il superbonus 110% dalla conversione in legge del decreto numero 50 del 2022 riguarda l’allargamento della cessione del credito di imposta. Grazie alla norma, le banche e le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo possono cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sempre a imprese e partite Iva. I crediti cedibili derivano da acquisti fatti dalle banche dai contribuenti o dalle imprese, anche in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizi e superbonus, chi acquista il credito di imposta non può rivenderlo

Le banche, dunque, potranno procedere alla vendita dei crediti di imposta anche prima della seconda o della terza cessione. Può pertanto trattarsi di prima cessione a eccezione della vendita a soggetti che non svolgano attività di impresa o al di fuori di attività commerciali, artigianali e professionali (persone fisiche). Gli acquirenti dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi devono, tuttavia, avere un rapporto di conto corrente con la banca che cede il vantaggio fiscale. Inoltre, i soggetti che acquistano i bonus (cessionari) non possono, a loro volta, procedere con ulteriori cessioni ma dovranno utilizzare il credito acquisito mediante compensazione in detrazione fiscale.

Crediti di imposta bonus e superbonus edilizi: restano fuori quelli comunicati fino al 30 aprile 2022

Ulteriore paletto al sistema di cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi è quella prevista dal decreto legge “Aiuti” in merito al fatto che i crediti debbano essere comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022. Pertanto, per i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate fino al 30 aprile scorso non vi è possibilità di seguire la cessione libera delineata dal sistema del decreto 50 del 2022. Rimangono fuori, dunque, soprattutto i crediti comunicati nel 2021, ovvero i bonus edilizi che stanno riscontrando i maggiori problemi nella circolazione di moneta fiscale.

Decreto ‘Aiuti’: proroga superbonus 110% su villette e case a schiera

Un’ulteriore novità della conversione del decreto legge “Aiuti” riguarda la proroga del superbonus 110% su villette e case a schiera. La norma concede, infatti, tre mesi in più di tempo per arrivare allo stato di avanzamento dei lavori del 30% al fine di far rientrare i lavori nella detrazione fiscale del 110%. Pertanto, i pagamenti effettuati a decorrere dal 30 giugno 2022 al 30 settembre prossimo possono rientrare nel superbonus 110% se hanno raggiunto il 30% di Sal. Diversamente, in assenza del correttivo del governo, questi lavori sarebbero stati esclusi dalla detrazione fiscale massima.

Superbonus 110% su villette a schiera e unità unifamiliari: Sal al 30% entro il 30 settembre 2022

La norma, pertanto, consente alle persone fisiche che abbiano svolto lavori su villette e case a schiera o unifamiliari (ovvero a unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente) di beneficiare del 110%  per tutto il 2022 purché si raggiunga il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre prossimo. In questo modo, i pagamenti effettuati tramite bonifico dal 1° luglio 2020 al 30 settembre prossimo beneficiano del superbonus.

Sisma bonus super, le pertinenze dell’unico proprietario al 110% fino al 2023

Le pertinenze dell’unico proprietario possono essere agevolate da interventi in sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% fino al 2023. È quanto ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 375 di ieri, 13 luglio 2022. La risposta è stata fornita nel caso di box staccati da 2 e 4 abitazioni: in questa situazione si applica lo stesso tetto di spesa applicato all’abitazione principale.

Superbonus, interventi di riduzione del rischio sismico sul portico costruito in aderenza all’immobile principale

L’interpello dell’Agenzia delle entrate, in particolare, ha riguardato gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito al piano terra in aderenza dell’edificio principale al quale è strutturalmente connesso. E dunque, il sisma bonus super con detrazione fiscale del 110% si applica anche alle opere antisismiche effettuate su di un fabbricato composto da 2 unità accatastate C/2 ad uso deposito di pertinenza, di un’unità immobiliare abitativa di un altro immobile.

Super sisma bonus, come considerare gli immobili?

I due immobili sono separati e ognuno dei due è costituito da 2 unità abitativa A/3. Inoltre, entrambi gli immobili appartengono a un unico proprietario. In questa situazione, ha deciso l’Agenzia delle entrate, si può beneficiare del superbonus sisma al 110% con proroga dal 30 giugno scorso fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la percentuale scende dal 110% al 70% e nel 2025 si beneficia del 65% di detrazione fiscale.

Super sisma bonus, le richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzia delle entrate ha intenzione di demolire parzialmente le strutture e ricostruirle. In particolare, l’istante ritiene che:

  • i lavori sul portico di pertinenza con demolizione e ricostruzione dello stesso unitamente alle altre parti dell’edificio per adeguare la normativa antisismica, debbano rientrare come opera integrata e correlata ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • le spese per i lavori di riduzione del rischio sismico del fabbricato separato, composto dalle 2 unità C/2 pertinenziali all’abitazione dell’altro edificio, rientrino, invece, nel massimale di 96 mila euro riferito a detta abitazione, con detrazione del 110%;
  • sui lavori antisismici effettuati sull’edificio separato, il superbonus spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori totali da calcolare sul progetto riferito a tale edificio.

Risposta Agenzia delle entrate a caso di super sisma bonus sulle pertinenze

La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dal presupposto che per i lavori rientranti nel sisma bonus o nel bonus ristrutturazioni, effettuati sulle pertinenze separate di un immobile o di un condominio a più unità, fino a 4, differenti dalle pertinenze, di un unico proprietario, il tetto di spesa è autonomo rispetto ai lavori effettuati nelle parti comuni di un condominio. Diversamente, il tetto di spesa è collegato alle singole unità abitative dalle quali le pertinenze risultino staccate per interventi fatti sulle singole unità immobiliari. Pertanto, questi interventi erodono il medesimo tetto di spesa di 96 mila euro e sono in concorrenza tra di loro.

Sisma bonus super, limite di spesa per più pertinenze

Inoltre, nella risposta dell’Agenzia delle entrate si legge che, anche se le pertinenze sono più di una e riferite all’unica unità immobiliare, il tetto di spesa rimane fissato a 96 mila euro. Ciò, dunque, a prescindere dal numero delle pertinenze. A tale conclusione l’Agenzia delle entrate arriva anche citando la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5 08102 dello scorso 18 maggio; e alla risposta della Direzione dell’Agenzia dell’Emilia Romagna numero 909 1915 dello scorso anno.

Pertinenze, lavori in ecobonus ordinario e super bonus

Se le pertinenze, infine, risultano staccate, tale principio ricomprende anche i lavori effettuati in ecobonus ordinario e super. In quest’ultimo caso, però, le pertinenze devono essere riferite a unità a destinazione residenziale. Lo stabilisce l’Enea con la risposta Faq numero 3 B del 25 gennaio 2021; e l’interrogazione parlamentare numero 5 06256 del 7 luglio dell’anno scorso.

Bonus 10mila euro per partecipare alle fiere: ci sarà un click day

È in arrivo il bonus per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali svolte in Italia. I fondi per la misura ammontano a 34 milioni di euro e verranno assegnanti, presumibilmente, in un click day di presentazione delle domande. Il bonus si concretizza nell’assegnazione di un credito di imposta sulle spese ammissibili. Il voucher sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere erogato entro il 31 dicembre prossimo. Ciascuna impresa potrà richiedere il bonus una sola volta.

Bonus 10mila euro alle Pmi per la partecipazione alle fiere in Italia

Il bonus ha un importo massimo di 10 mila euro ed è assegnato per partecipare  alle fiere internazionali organizzate in Italia. A prevedere il nuovo credito di imposta è l’articolo 25 bis del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022 (Dl “Aiuti”), atteso alla conversione in legge. Il provvedimento stanzia fondi per le imprese fino a 34 milioni di euro. Il bonus è oggetto di uno specifico emendamento al decreto Aiuti, presentato dalla maggioranza e già approvato in Commissione alla Camera. Il credito di imposta andrà a favore in primis delle piccole e medie imprese (Pmi). La misura rientra negli incentivi volti a favorire l’internazionalizzazione delle Pmi.

Credito di imposta fiere, in arrivo il sostegno alle Pmi italiane per l’export

Il bonus di 10 mila euro per ciascuna Pmi rappresenta un credito di imposta diverso rispetto a quello previsto finora dal Fondo 394 per l’internazionalizzazione delle imprese. Quest’ultimo, infatti, eroga risorse alle imprese per partecipare alle fiere e ai congressi internazionali, svolti anche in Italia. L’incentivo del provvedimento “Aiuti” sostiene unicamente la partecipazione alle fiere e alle mostre internazionali che si terranno nel territorio italiano. Il credito di imposta si concretizza, dunque, come un sostegno al settore delle fiere italiane dopo i mesi di chiusura e di penalizzazioni per l’emergenza Covid. L’incentivo permette tuttavia anche di favorire l’internazionalizzazione delle Pmi italiane che, da sole, generano il 50% circa dell’export, secondo quanto calcolato dall’Associazione delle Fiere Italiane (Aefi).

Cosa finanzia il credito di imposta per le fiere delle piccole e medie imprese fino al 30 novembre 2022?

La novità del decreto “Aiuti” sul bonus per la partecipazione alle fiere internazionali, prevede un incentivo a ciascuna piccola e media impresa per un importo corrispondente a 10 mila euro. Il credito di imposta mira a sostenere proprio i costi sostenuti dalle imprese a tale obiettivo. E pertanto, tra i costi ammissibili, rientreranno quelli direttamente imputabili alla presenza in fiera. Il limite percentuale di sostegno alle imprese è fissato nel 50% delle spese sostenute. Il credito di imposta avrà validità fino al 30 novembre 2022 a rimborso delle spese sostenute. Si attendono, pertanto, maggiori dettagli dell’incentivo con la conversione in legge del provvedimento, prevista entro il 16 luglio prossimo. prossimo.

Partecipazione alle fiere, alle imprese crediti di imposta in regime de minimis e presentazione domanda

Gli aiuti per la partecipazione delle imprese alle fiere internazionali svolte in Italia rientrano nel regime de minimis. Ciò significa che le imprese possono accedere agli incentivi nei limiti del plafond degli aiuti pari a 200 mila euro su base triennale. Per la presentazione della domanda ciascuna impresa dovrà possedere:

  • un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). È a questo indirizzo che il ministero per lo Sviluppo economico (Mise) rilascia il bonus;
  • le coordinate di un conto corrente bancario intestato all’impresa;
  • ulteriori requisiti come la sede operativa in Italia; l’iscrizione nel Registro delle imprese; l’autorizzazione a partecipare a fiere internazionali del settore; l’aver sostenuto o sostenere spese per le fiere internazionali; non aver già ottenuto contributi per la stessa finalità.

Contributi a fondo perduto Simest Fondo 394, presentazione delle domande dal 12 luglio 2022

A proposito dei contributi a fondo perduto elargiti da Simest, si possono presentare da ieri, 12 luglio 2022, le domande per gli incentivi e i finanziamenti agevolati rientranti nel Fondo 394 per la digitalizzazione delle imprese, la transizione ecologica e per le esportazioni. I contributi a fondo perduto rientrano nelle missioni di investimento del Programma Next Generation EU, con attuazione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La gestione dei bonus è affidata a Simest secondo i requisiti e nelle modalità delineate dal decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 31 maggio 2022. Si possono incentivare le spese digitali per una quota del 50% e oltre dei contributi richiedibili; più i costi sostenuti per la promozione della sostenibilità e della competitività sui mercati internazionali per il restante 50%.