PSA-Toyota, accordo sui veicoli commerciali leggeri

Importante accordo di cooperazione tra PSA Peugeot Citroen e Toyota Motor Europe. La casa automobilistica francese produrrà i veicoli commerciali leggeri con il marchio Toyota per il mercato europeo. A partire dal 2013, PSA fornirà Van di taglia media basati sugli attuali modelli Peugeot e Citroen. L’intesa, si legge in una nota congiunta, prevede che i due gruppi collaborino su nuovi veicoli che dovranno essere prodotti da PSA.

Il gruppo francese era alla ricerca di un partner per sostituire Fiat nell’operatività dello stabilimento di Sevelnord nel nord della Francia, dopo la rinuncia del gruppo torinese. Didier Leroy, President & CEO di Toyota Motor Europe, ha parlato di “una buona soluzione” ricordando come la casa giapponese abbia “già una joint-venture estremamente positiva con PSA Peugeot Citroen nel segmento delle auto piccole”.

L’annuncio arriva in una settimana cruciale per il gruppo Psa, nel mirino del nuovo governo francese dopo l’annuncio di tagli per 8.000 posti di lavoro a seguito della chiusura di uno stabilimento in patria. Il presidente Francois Hollande ha definito il piano “inaccettabile” e ne ha chiesto la rinegoziazione: mercoledì PSA presenterà un progetto dettagliato ai sindacati sui tagli nello stesso giorno in cui il governo socialista illustrerà un piano di sostegno per l’industria automobilistica nazionale.

Caldo e siccità, produzione agricola in forte calo

Dati a dir poco preoccupanti quelli derivanti dalla stima effettuata dal primo monitoraggio della Coldiretti in occasione dell’arrivo di Minosse. Ammonterebbero infatti a oltre 400 milioni di euro i danni provocati alle coltivazioni agricole dalla siccità che con il grande caldo provocato da tre anticicloni sta “soffocando” da oltre un mese l’Italia.

Il mais – spiega Coldiretti – è la coltura agricola più colpita con le piante appassite in decine di migliaia di ettari che non potranno neanche essere raccolte nelle regioni del nord, ma danni pesanti sono stimati anche per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale con un crollo del 20% in media sulla produzione attesa”.

La Coldiretti sottolinea che “a soffrire sono anche le verdure e la frutta per effetto della cosiddetta evapotraspirazione (la perdita di acqua dal terreno e dalle piante). Le coltivazioni infatti in questa fase stagionale si trovano in un momento critico di sviluppo e hanno bisogno dell’acqua per completare il ciclo produttivo. Il caldo ha pesanti effetti anche – continua la Coldiretti – nel mondo animale: nelle stalle si registra un crollo delle produzioni del 10% per effetto dello stress a cui sono sottoposte le mucche. L’afa e le temperature hanno tolto l’appetito anche ai maiali che stanno consumando fino al 40% in meno della consueta razione giornaliera di 3,5 chili di mangime” conclude.

Tra le regioni più colpite dalla siccità c’è l’Emilia Romagna. La Cia prevede perdite di produzione dal 30 al 60%. “I danni da siccità sono, purtroppo, ormai un dato di fatto anche in Emilia Romagna, soprattutto nel versante centro orientale” spiega l’associazione rimarcando che il caldo torrido e l’assenza di piogge stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura: “i danni alle colture sono ingenti e la situazione sta peggiorando” precisano gli agricoltori.

“Le risorse idriche non sono sufficienti a coprire il fabbisogno d’acqua e le campagne sono le prime ad essere colpite dagli effetti disastrosi di questo caldo torrido – precisa la Cia – dove a subire le conseguenze peggiori sono soprattutto il mais, oltre ad altre coltivazioni estensive come soia, girasole e, anche se in misura minore, sorgo da granella”.

Accordo tra l’Agenzia delle Entrate del Veneto e Confartigianato Imprese Veneto

Il Direttore delle Entrate del Veneto, Giovanni Achille Sanzò, e il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Giuseppe Sbalchiero, hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti e limitare il contenzioso tributario.

L’accordo, che consolida l’asse tra il mondo imprenditoriale regionale e l’Agenzia delle Entrate, individua modalità per lo scambio di informazioni tra i due Enti con l’obiettivo da un lato di dare piena diffusione alla conoscenza della normativa fiscale e alla sua corretta e uniforme applicazione, dall’altro di raccogliere, in relazione a casi di interesse diffuso, dubbi o divergenze sull’interpretazione delle normative.

In particolare Confartigianato Imprese Veneto raccoglierà le eventuali richieste e quesiti provenienti dalle imprese associate – oltre 60mila in regione – a cui l’Agenzia delle Entrate fornirà risposa attraverso istanze di consulenza giuridica. L’accordo prevede anche l’organizzazione di momenti di formazione e aggiornamento professionale comuni.

Nessun obbligo di comunicazione se la compilazione è senza errori

Se la fase di compilazione risulta senza errori non c’è obbligo di comunicazione o di invito al contribuente. L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 è condizionata alla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente esclusivamente nel caso in cui dal controllo medesimo scaturiscano errori compiuti in sede di dichiarazione. Soltanto in questa ipotesi di irregolarità sorge in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di comunicazione per la liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi. Questo il principio contenuto nell’ordinanza 11429 emessa dalla Corte di cassazione il 6 luglio 2012.

Il fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un contribuente a seguito della notifica di cartelle di pagamento emesse per il recupero di Iva e Irap relativi all’anno d’imposta 2000.
Il ricorso era stato accolto sia in sede di primo grado che in appello.
I giudici di secondo grado, in particolare, avevano ritenuto che le cartelle emesse con le modalità ex articolo 36-bis Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972 fossero illegittime in quanto l’iscrizione a ruolo dei tributi richiesti non era stata preceduta dalla comunicazione delle irregolarità riscontrate e dall’avviso bonario previsto dall’articolo 6 della legge 212/2000.
Avverso la sentenza de qua la soccombente Agenzia delle Entrate esperiva a sua volta ricorso per cassazione.
La Suprema corte accoglieva le doglianze dell’ufficio cassando la sentenza impugnata e procedendo al rinvio a un’altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

La decisione
Con la pronuncia in commento, la Cassazione è tornata a decidere in tema di legittimità dell’azione dell’Amministrazione finanziaria con riferimento alle procedure di liquidazione delle imposte.
I controlli di cui si parla sono quelli disciplinati dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 (per le imposte dirette), e 54-bis del Dpr 633/1972 (per l’imposta sul valore aggiunto), previsti dal legislatore con lo scopo di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni dei redditi.

A tal riguardo, giova ricordare che, nel caso in cui da tale controllo emerga un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, l’ufficio provvede all’invio di una comunicazione in cui sono dettagliate le rettifiche operate, con l’indicazione delle relative imposte, sanzioni e interessi.

Le modalità inerenti tali comunicazioni di irregolarità sono disciplinate dall’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000, secondo cui, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazione, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti attinenti la medesima dichiarazione, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti giustificativi entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Nel caso sottoposto al giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione delle norme attinenti il controllo “automatizzato” delle dichiarazioni, laddove i giudici della Ctr hanno ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute in quanto la relativa cartella di pagamento non era stata preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione e dall’invito a fornire chiarimenti.

La Corte suprema ha ritenuto fondate le doglianze dell’Amministrazione finanziaria, in quanto “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, co. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, co. 3 del D.P.R. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non rilevi l’esistenza di errori, essendovi solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”.
In questa prospettiva, l’operato dell’ufficio, che non ha comunicato l’esito della liquidazione in quanto non era stato rilevato alcun errore del contribuente, non viola né il disposto degli articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972, né quello dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000).

In buona sostanza, a parere dei giudici di Cassazione, lo scopo della comunicazione è quello di consentire al contribuente di sanare gli errori da questi commessi nella redazione della dichiarazione e riscontrati in sede di controllo.
In questo modo si evita il reiterarsi di errori consentendo, al contempo, la possibilità di un ravvedimento onde evitare l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e la notifica della relativa cartella di pagamento, nonché l’instaurarsi dell’eventuale contenzioso.

L’ordinanza in commento ricalca i principi enunciati dalla medesima Corte in due pronunce del 2010 (la sentenza n. 17396 del 23 luglio e l’ordinanza n. 22035 del 28 ottobre), aventi a oggetto questioni inerenti l’obbligatorietà della comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di omesso o carente versamento delle imposte dichiarate.

I giudici hanno chiarito che il disposto dell’articolo 36-bis non prevede alcun obbligo assoluto in capo all’ente impositore di comunicare l’esito della liquidazione delle dichiarazioni.
A riguardo, l’obbligo di comunicazione è limitato ai casi in cui dai controlli automatici emerga un risultato non conforme a quello indicato nella dichiarazione dei redditi; d’altra parte, osserva il Collegio, nessuna delle norme riferite impone alcuna sanzione di nullità per l’inosservanza dell’incombenza.
Se ne deduce, pertanto, che nel caso in cui l’ufficio impositore non apporti alcuna azione correttiva ai dati (“di scienza”) rappresentati dal contribuente e, quindi, non pervenga a un risultato diverso rispetto a quello dichiarato, è giuridicamente corretto affermare che non sorge alcun obbligo di preventiva comunicazione al contribuente né è ravvisabile alcuna violazione dei diritti posti a salvaguardia della propria difesa.

I Consulenti del lavoro chiedono lo slittamento del 770

La presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, si è fatta portavoce di alcune richieste richiedendo all’Agenzia delle entrate, tra cui lo spostamento della scadenza dell’invio del modello 770/2012.

“E’ ormai un’abitudine estiva l’accavallarsi di scadenze ravvicinate che minano la serenità e l’operatività degli studi dei consulenti del lavoro. Bilanci, dichiarazioni fiscali, periodiche Iva, adempimenti in materia di lavoro, versamenti: lo scadenziario del professionista è realmente ingolfato e gestibile con sempre maggiori difficoltà”. E’ la denuncia del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

“Quest’anno – sottolinea – ci si è messo anche il ritardo con cui è stato diffuso l’ultimo aggiornamento degli studi di settore che ha costretto l’Agenzia delle entrate, su sollecitazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, a intervenire per differirne la scadenza. Stessa cosa sta ora avvenendo per il modello 770/2012, per il quale stanno pervenendo da tutto il territorio nazionale richieste di differimento della scadenza di presentazione a settembre mentre attualmente è fissata al 30 luglio”.

Chiodi: “Alcune imprese non versano l’Irap in Abruzzo”

Il Presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi ha evidenziato la necessità di recuperare le somme in questione che, per errore, non sono state versate in Abruzzo e che altrimenti avrebbero contribuito a sostenere politiche di sviluppo regionali. “Abbiamo perso dai 35 ai 50 milioni di euro – sostiene Chiodi – su versamenti di imprese che operano nel campo dell’edilizia e che hanno lavorato in Abruzzo ma che, erroneamente, hanno versato l’Irap in base al proprio volume d’affari, nelle regioni in cui hanno la sede legale e non in quella in cui il reddito è stato prodotto. Di questo ho già informato i vertici dell’Agenzia delle Entrate”.

“Dalle mie verifiche personali – continua il Presidente – sufficientemente significative però, mi risulta che moltissime imprese che hanno lavorato all’Aquila e negli altri centri del cratere hanno versato l’Irap fuori regione e non in Abruzzo dove avrebbero dovuto. E’ necessario subito recuperare i soldi e prevedere espressamente nei prossimi contratti, per la ricostruzione pubblica e privata, che l’Irap venga versata in Abruzzo pena il pagamento di una penale che sia più alta di quella prevista ora proprio per scoraggiare possibili tentativi”.

Scoppia la pace tra i contribuenti e il fisco

E’ andato ben oltre le previsioni il risultato conclusivo della chiusura agevolata delle controversie con l’Agenzia delle Entrate sotto i 20.000 euro. Sono state circa 133.000 le domande di definizione delle liti fiscali minori quale strumento che i contribuenti hanno scelto per chiudere il contenzioso con il Fisco, approfittando della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro prevista dall’articolo 39 del Dl n. 98 del 2011.

Una scelta che ha già portato nelle casse dell’Erario oltre 170 milioni di euro, superando abbondantemente le previsioni di incasso, stimate originariamente in 112 milioni di euro. A tale somma vanno aggiunti gli importi già pagati in pendenza di giudizio.

La scadenza per il pagamento, fissata originariamente al 30 novembre 2011, è stata poi differita al 2 aprile scorso dal decreto “milleproroghe” n. 216/2011, che ha anche ampliato l’ambito delle liti definibili, modificando dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 la data entro cui doveva risultare “pendente” la lite per poter accedere alla definizione agevolata.

E’ la Sicilia la regione nella quale è stato presentato il maggior numero di domande (21.884), seguita dalla Campania (17.470), dal Lazio (15.962), dalla Lombardia (12.553) e dalla Puglia (10.613).

Il successo di questa operazione riduce sensibilmente il carico di lavoro degli Organi giurisdizionali, con l’effetto di accelerare i processi di maggior valore. La chiusura agevolata è stata introdotta per ridurre le liti pendenti e, dunque, accelerare ulteriormente i tempi della giustizia tributaria, diminuendo sensibilmente la microconflittualità. In relazione a tutte le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – e quindi non solo quelle con valore fino a 20mila euro – le domande di chiusura riguardano il 23% degli atti impugnati con giudizio pendente in Commissione tributaria provinciale, il 47% in Commissione tributaria regionale e il 14% in Cassazione.

Ciò costituiva l’opportuna premessa per il debutto della mediazione tributaria, avvenuto il 2 aprile scorso, la quale consente di evitare tutte quelli liti “minori” in cui vi è una concreta possibilità di definizione stragiudiziale, come chiarito con la circolare 19 marzo 2012, n. 9/E.

E’ iniziata la collaborazione tra Regione Lombardia e ingegneri per Expo 2015

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e il presidente della Consulta regionale dell’Ordine degli ingegneri, Alessandro Mossi, hanno siglato un protocollo d’intesa che durerà fino a fine legislatura e che prevede, a partire dal mese di settembre, l’attivazione di una cabina di regia presso la direzione centrale della Regione che si occuperà di appalti di lavori pubblici, sicurezza del lavoro, riqualificazione energica, agenda digitale e, soprattutto, della realizzazione di Expo 2015.

Il rapporto di collaborazione con gli Ordini degli ingegneri di tutte le province lombarde riguarderà, in particolare, i lavori pubblici, gli strumenti di pianificazione territoriale, la ricerca e l’innovazione tecnologica, l’edilizia pubblica e privata, la produzione industriale, l’ambiente, fino ai temi della mobilità, dell’energia, della digitalizzazione, dell’informatica e, ancora, delle telecomunicazioni e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Tante sono le possibilità – ha spiegato Formigoni nel corso della conferenza stampa – di proficua collaborazione. Tante, infatti, sono le espressioni della professionalità dell’ingegnere, una figura che assomma in sé una larga molteplicità di ruoli, di responsabilità e di competenze, un approccio ampio e allo stesso tempo puntuale ai problemi, una capacità di visione e di progettualità, che si esprimono in aziende o enti pubblici e privati, in società e studi di ingegneria, università e centri di ricerca”.

Bando da 150mila euro in Liguria per la responsabilità sociale delle imprese

La giunta regionale ligure ha approvato un bando che prevede lo stanziamento di 150.000 euro per la promozione del percorso del Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili. ”C’è tempo fino al 31 ottobre – spiega Claudia Tomassetti, referente per Formazione e Lavoro di Confartigianato Liguria – per le imprese che vogliono presentare domanda di finanziamento fino a 12mila euro per la copertura delle spese dedicate a interventi di responsabilità sociale relativi alla trasparenza, alla valorizzazione del capitale umano, alla tutela ambientale e alla gestione sostenibile”. Il bando, presentato questa mattina durante l’incontro operativo in Camera di Commercio, rientra nel progetto finalizzato all’istituzione Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili.

 

Doppio accordo tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del lavoro

Altre due intese sono state siglate fra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, con lo scopo di facilitare la vita del contribuente. Oggetto delle collaborazioni, il procedimento di mediazione – da rendere celere e proficuo – e gli appuntamenti “prioritari” fissati con il professionista, a supporto dei canali telematici “dedicati” (Civis e Pec). I due protocolli sono stati firmati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e dal Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone.

Mediazione organizzata e “osservata”
L’impegno dei due organi va nell’ottica della collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, da realizzare anche attraverso un “osservatorio” sull’andamento della mediazione, l’organizzazione di incontri periodici fra le parti per risolvere eventuali criticità, la creazione di un nucleo “misto” di esperti, il cui compito sarà la costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l’ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

Nello specifico, l’Agenzia si impegna a esaminare tutte le istanze in modo approfondito, a segnalare tempestivamente l’eventuale improponibilità dell’istanza e a concedere, se necessario, la sospensione per evitare che l’attivazione del procedimento amministrativo provochi danni patrimoniali al contribuente. Al contempo, l’ordine dei Consulenti del lavoro si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sul carattere preventivo e obbligatorio della mediazione, sulla necessità di fornire all’Amministrazione i recapiti necessari a garantire un rapido scambio di comunicazioni, oltre che a lavorare insieme all’Agenzia in modo collaborativo per arrivare in tempi rapidi  a una definizione del procedimento che sia in linea con i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente.

Assistenza senza code
La via preferenziale di prenotazione per i consulenti del lavoro che riduce concretamente il flusso di contribuenti che si recano presso gli uffici territoriali è subordinata alla mancata risposta, entro un massimo di 10 giorni lavorativi, alle richieste di assistenza e di riesame in autotutela pervenute tramite la Pec e Civis. Inoltre, il centro di prenotazione dedicato offrirà la possibilità ai consulenti del lavoro di fissare un appuntamento per le questioni non risolvibili tramite Civis e Pec o gli altri servizi telematici.

Anche in tale accordo è prevista, inoltre, la costituzione di un osservatorio “misto”, avente lo scopo di:

  • monitorare lo stato di avanzamento delle attività intraprese sul territorio sulla base degli impegni contenuti nell’accordo quadro
  • valutare ogni tipo di problema nell’erogazione e nella fruizione dei servizi fiscali e individuare le relative soluzioni
  • monitorare i contenuti delle risposte e delle soluzioni fornite nell’ambito delle attività oggetto del presente accordo, al fine di garantire la uniformità dei servizi fiscali erogati.

Appositi protocolli d’intesa siglati tra le Direzioni regionali delle Entrate e i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro daranno poi attuazione agli impegni previsti dall’intesa.

d.S.